Attuazione della Convenzione. 8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all’Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell’Autorità Responsabile. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l’Autorità Responsabile si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento. Tipologia Documentazione da presentare Tempistica
1 Il Beneficiario Finale deve presentare obbligatoriamente almeno una domanda di rimborso intermedio entro il 30 aprile 2020 e/o entro il 31 ottobre 2021. In ogni caso, l’importo che potrà essere erogato cumulativamente o non potrà essere superiore al 20% dell’importo finanziato.
2 Le spese oggetto di rendicontazione intermedia devono essere quietanzate entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso intermedio. Tipologia Documentazione da presentare Tempistica Domanda di Rimborso Finale (relativa al saldo della sovvenzione) ► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese. L’importo da richiedere nella Domanda di Rimborso deve essere al netto della corrispondente percentuale del contributo del Beneficiario Finale ► Final Assessment - Entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento; - Ovvero entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata3 - E comunque non oltre il 30 gennaio 2023 Verifiche dell’Esperto Legale (ove applicabile) ► Non modificato Non modificato Verifiche del Revisore Indipendente ► Non modificato Non modificato Monitoraggio ► Non modificato Non modificato Valutazione ► Non modificato Non modificato
8.3 Non modificato.
8.4 Non modificato.
8.5 Non modificato.
8.6 Non modificato.
8.7 Non modificato.
Attuazione della Convenzione. 1 Le Parti adottano le misure necessarie per approntare e potenziare le rispettive in- frastrutture e istituzioni nazionali ai fini dell’efficace attuazione della presente Con- venzione. Tra queste misure si annoverano eventualmente l’adozione o la modifica di atti legislativi o amministrativi nazionali, nonché, se del caso:
a. la costituzione di registri e basi di dati nazionali contenenti informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici;
b. la promozione di iniziative dirette ad accrescere la sicurezza dei prodotti chimici da parte dei fabbricanti;
c. la promozione di accordi volontari, tenuto conto anche del disposto dell’ar- ticolo 16.
2 Nella misura del possibile, le Parti provvedono affinché il pubblico sia adeguata- mente informato sulle modalità di manipolazione e di impiego dei prodotti chimici, sul modo di procedere in caso di incidente e sui prodotti alternativi che sono più sicuri per l’uomo o per l’ambiente rispetto a quelli dell’allegato III.
3 Le Parti convengono di cooperare all’attuazione della presente Convenzione, di- rettamente o tramite le organizzazioni internazionali competenti a livello subregio- nale, regionale e mondiale.
4 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come limitativa del diritto delle Parti di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli pre- scritti dalla presente Convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposi- zioni della presente Convenzione e conformi al diritto internazionale.
Attuazione della Convenzione. Le parti convengono che
1. Compiti della Capofila:
a. indire e gestire le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dei singoli Interventi, laddove ogni contratto pubblico aggiudicato verrà stipulato direttamente dalla singola parte e l’operatore economico aggiudicatario del contratto stesso;
b. supportare la definizione della documentazione tecnica da porre a base di gara secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii;
c. supportare la definizione della documentazione necessaria alla redazione del contratto fino alla stipula secondo la normativa vigente e i regolamenti delle parti;
d. la CdC, inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici e fino all’istituzione dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, si riserva sin d’ora la facoltà, nell’ambito della singola procedura di gara gestita di nominare ai sensi dell’articolo 77, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici, quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, che sarà designato dalla parte interessata.
2. Attività di competenza della stazioni appaltante:
a. individuazione congiunta del Responsabile della CdC
b. nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
c. acquisizione del CUP;
d. determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;
e. nomina della commissione di collaudo;
f. provvedimento di aggiudicazione;
g. stipula dei contratti.
Attuazione della Convenzione. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, è istituito un Gruppo tecnico composto da rappresentanti dei soggetti firmatari, che dovrà definire le modalità tecnico/operative di attuazione, monitorarla e ad apportare adeguate azioni correttive, al fine del superamento di eventuali criticità che dovessero emergere nella fase attuativa. I nominativi dei singoli rappresentanti dovranno essere comunicati entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Attuazione della Convenzione. 1. Le Parti comunicano tra di loro ai fini dell'attuazione della presente Convenzione tramite le rispettive autorità competenti. Queste ultime possono a tal fine comunicare direttamente tra di loro ed autorizzare autorità subordinate ad agire per loro conto. Le autorità competenti di due o più Parti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione della Convenzione.
2. Quando lo Stato richiesto ritiene che l'applicazione della presente Convenzione in un caso particolare potrebbe avere conseguenze gravi ed indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente si consulteranno e faranno del loro meglio per risolvere la situazione per via di amichevole composizione.
3. Un organo di coordinamento composto da rappresentati delle autorità competenti delle Parti vigila, sotto l'egida dell'OCSE, sull'attuazione e sugli sviluppi della presente Convenzione. A tal fine, l'organo di coordinamento, raccomanda ogni azione che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della Convenzione. In particolare, esso costituisce il foro per lo studio di nuovi metodi e procedure volte ad accrescere la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, raccomanda revisioni o modifiche della Convenzione. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione, ma non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, potranno farsi rappresentare nelle riunioni dell'organo di coordinamento a titolo di osservatori.
4. Ogni Parte può invitare l'organo di coordinamento ad esprimere pareri sull'interpretazione delle disposizioni della Convenzione.
5. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra due o più Parti in merito all'attuazione o all'interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di tali Parti faranno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione. L'accordo raggiunto è comunicato all'organo di coordinamento.
6. Il segretario generale dell'OCSE trasmette alle Parti ed agli Stati firmatari della Convenzione che non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, i pareri espressi dall'organo di coordinamento ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 di cui sopra, nonché le intese comuni raggiunte ai sensi dei paragrafo 5 di cui sopra.
Attuazione della Convenzione. Le Parti, ai fini dell’attuazione della Convenzione, metteranno a disposizione le risorse, i mezzi e le competenze che valuteranno necessarie per una proficua progressione del progetto e delle pertinenti verifiche periodiche. I mezzi e le risorse utilizzate, saranno impiegate da ciascuna Parte in totale autonomia economica e gestionale, restando esclusa la possibilità tra le stesse di richiedere compensi, emolumenti o rimborsi per le attività rese da propri dipendenti, consulenti o incaricati in relazione alla Convenzione. Le Parti convengono espressamente l’assenza tra le stesse di compensi, servizi o corrispettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.
Attuazione della Convenzione. 9.1 Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dai Regolamenti. In particolare, nell’attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a: • utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il Sistema Informativo del Programma, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con l’Autorità di Gestione; • avviare le attività progettuali entro i tempi stabiliti dalla scheda progetto, comunicando all’Autorità di Gestione la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto; • rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronogramma di spesa approvato; • tenere costantemente informata l’Autorità di Gestione dell’avanzamento esecutivo dei progetti e rispettare gli adempimenti in materia di monitoraggio previsti dalle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020; • rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e quanto indicato nel Programma; • adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento; • rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020 ed eventuali successive modifiche o integrazioni, laddove applicabili al caso di specie; • attenersi alle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione in merito all’applicazione delle regole di ammissibilità delle spese; • applicare le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010; • trasmettere all’Autorità di Gestione tutti i prodotti finali realizzati nell’ambito dell’intervento, secondo le modalità di trasmissione previste dalle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020.
9.2 Fermo restando il rispetto delle norme sull’ammissibilità della spesa di cui al successivo art. 10, il Beneficiario dovrà realizzare le attività progettuali che verranno ammesse al finanziamento con provvedimento dell’Autorità di Gestione che impegna la relativa spesa a valere sulle risorse del PON “Legalità” 2014-2020. Il Beneficiario è tenuto a trasmettere all’Autorità di Gestione la documentazione indicata nelle Linee guida per l'Attuazione del PON “Legalità” 2014-2020, unitamente alla presente Convenzione, ai fini della ricezione del provvedimento di ammissione al finanziamento.
9.3 Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulter...
Attuazione della Convenzione. L’Università degli Studi di Padova si obbliga a dare esecuzione agli interventi previsti Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11/9/2019 e di cui agli elaborati elencati nell'articolo precedente, nonchè in base al progetto esecutivo, parte integrante del procedimento di gara in fase di pubblicazione, contenenti anche le condizioni stabilite dagli Enti e dalle Aziende preposti alla distribuzione dei servizi. L’Università degli Studi di Padova, per sé e per ogni avente causa a qualsiasi titolo, assume in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dagli articoli seguenti. La descrizione delle opere di urbanizzazione è suscettibile di ulteriore precisazione e modifica in sede di presentazione del progetto esecutivo delle opere medesime, che verrà prodotto all'atto della domanda di permesso a costruire presso il Settore Edilizia Privata – S.U.E.
Attuazione della Convenzione. 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure legislative ed amministrative, in conformità con i principi fondamentali del suo diritto interno, per assicurare l’esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più strette o severe di quelle previste dalla presente Convenzione al fine di prevenire e combattere la corruzione.
Attuazione della Convenzione. 3.1 La COMPAGNIA si impegna a rispettare le linee guida del contratto assicurativo ed il testo di polizza da proporre agli iscritti, documenti che allegati formano parte integrante del presente contratto.
3.2 La COMPAGNIA si impegna a mantenere fisse le condizioni di polizza ed i premi per tutta la durata della convenzione, salvo il caso di andamento tecnico relativo a rapporto tra i sinistri pagati e quelli riservati ed i rispettivi premi imponibili pagati superino annualmente il 65%.
3.3 La COMPAGNIA si impegna a recedere dai singoli contratti assicurativi stipulati con gli iscritti soltanto dopo la provata reiterazione di errori imputati all’assicurato, accertati con sentenza definitiva.
3.4 La COMPAGNIA garantisce per tutta la durata della convenzione i servizi meglio specificati nel contratto di assicurazione, fra i quali: assistenza in fase di stipula e rinnovo;
3.5 La COMPAGNIA si impegna a fornire al CONSIGLIO NAZIONALE, con cadenza annuale, la statistica, all’uopo certificata, per il monitoraggio della convenzione, dalla quale risulti :
3.6 la COMPAGNIA autorizza fin d’ora il CONSIGLIO NAZIONALE a disporre liberamente di tali dati, a renderli noti a terzi e utilizzarli per studi, seminari, ricerche di mercato e simili, senza che nessuna eccezione possa essere mossa al CONSIGLIO NAZIONALE stesso.