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Accordo di cooperazione
per la Sperimentazione del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni
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L’Agenzia per l’Italia digitale, istituita ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, avente sede e domicilio fiscale in Xxxx, 00000, xxxxx Xxxx x. 00, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di commissario straordinario p.t., (di seguito, l’ “Agenzia”)
E
il Consorzio Customer to Business Interaction - CBI (di seguito denominato anche Consorzio o
Consorzio CBI o Intermediario tecnologico ), con sede in x.xx xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx, C.F. e
n. Reg. Imprese 97249640588, partita IVA 08992631005, R.E.A. n. 1205568, rappresentato dal Presidente, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che in tale qualità stipula il presente atto ai sensi dell’art. 00 xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx XXX;
di seguito denominate congiuntamente “le Parti” o disgiuntamente “la Parte”
Premesso che il presente accordo opera nel rispetto
- del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, (di seguito il “TUB”);
- del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 di “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE ed abroga la direttiva 97/5/CE” che recepisce nell’ordinamento italiano le norme europee relative alla disciplina dei servizi di pagamento;
- dell’articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ai sensi del quale l’applicazione di detta normativa alle Pubbliche Amministrazioni, è demandata a un apposito decreto che, allo stato attuale, non è ancora stato emanato dal Ministero competente;
- del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n.293 recante “Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali”;
- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»”, (di seguito, il “Codice”);
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività emanate in applicazione dell’art. 71, comma 1bis, del Codice;
- del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- di quanto disposto dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività istituita ai sensi dell’articolo 79 del Codice;
- della determinazione commissariale n. /2013 DIG avente ad oggetto l’approvazione degli schemi di convenzione con i prestatori di servizi di pagamento e dei protocolli di sperimentazione per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al nodo dei pagamenti SPC;
Considerato che
1) l’articolo 5 del Codice dispone che le pubbliche amministrazioni “sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”;
2) a fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza della Pubblica Amministrazione di:
a) avere a disposizione su appositi sistemi informatici l’importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate;
b) fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;
3) l’articolo 81, comma 2-bis del Codice – così come introdotto dal comma 5 dell’articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138 convertito con legge del 14 settembre 2011, n. 148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” - prevede che “DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”.
4) ai sensi dell’articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, “per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
5) il Consorzio CBI gestisce una infrastruttura (Nodo CBI) predisposta per facilitare un colloquio efficiente e sicuro tra alcune Pubbliche Amministrazioni Centrali e i prestatori di servizi di pagamento dell’industria bancaria;
6) l’Intermediario tecnologico intende mettere la propria infrastruttura a servizio del colloquio efficiente e sicuro tra tutte le Pubbliche Amministrazioni (Centrali e/o locali) aderenti al Nodo-SPC di cui al successivo art. 1, lett. c), e i prestatori di servizi di pagamento dell’industria bancaria che hanno accesso al Nodo CBI;
7) le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente Accordo allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.
Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Definizioni)
1. Nell’ambito del presente Accordo si intende per:
a) Amministrazioni Pubbliche: le Amministrazioni definite all’articolo 2, comma 2, del Codice;
b) Linee guida: il documento di “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emanato dall’Agenzia, sentita la Banca d’Italia, ai sensi articolo 5, comma 4, del Codice;
c) Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC: i servizi di pagamento in modalità informatica, messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Prestatore convenzionato, conformi al Modello di processo operativo per il funzionamento della piattaforma tecnologica di interconnessione ed interoperabilità di cui all’art. 4, così come descritti negli Allegati Tecnici di cui alla successiva lett. d);
d) Allegati Tecnici: documenti che stabiliscono i requisiti, i vincoli, le specifiche, le informazioni, le modalità ed i processi necessari all’attuazione dei Modelli di pagamento identificati e descritti nell’Allegato A - “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione” e nell’Allegato B - “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC”;
e) Protocollo di Sperimentazione: il documento di cui all’Allegato C - “Protocollo di Sperimentazione per la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei Pagamenti-SPC”, compresi tutti i suoi allegati ed i documenti ivi richiamati, con il quale sono regolamentate le procedure per la partecipazione delle Amministrazioni
Pubbliche all’erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Pubbliche Amministrazioni;
f) Accordo di cooperazione (anche “Accordo”): il presente atto che regola, tra le Parti, le procedure legate all’erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Amministrazioni Pubbliche;
g) Amministrazione/i aderente/i: le Amministrazioni Pubbliche di cui al punto a) che partecipano al Protocollo di Sperimentazione;
h) Prestatore di servizi di pagamento: il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall’articolo 114sexies del TUB;
i) Prestatore convenzionato: il prestatore di servizi di pagamento dell’industria bancaria che abbia aderito espressamente al presente Accordo;
j) Intermediario tecnologico: il Consorzio CBI. in qualità di operatore per l’intermediazione tecnologica che - sottoscrivendo il presente Accordo - si obbliga a quanto nello stesso previsto e offre ai Prestatori convenzionati un servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnologici definiti dagli Allegati Tecnici;
k) PEC: posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
l) Responsabile dei servizi: la persona nominata dall’Intermediario tecnologico quale referente e responsabile dell’Accordo nei confronti dell’Agenzia;
m) Referente Agenzia: la persona nominata dall’Agenzia quale Referente dell’Accordo nei confronti dell’Intermediario tecnologico e delle amministrazioni aderenti;
n) Utilizzatore finale: soggetto che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dal Prestatore convenzionato per effettuare un pagamento a favore di una amministrazione aderente.
o) Nodo CBI: struttura tecnologica gestita dal Consorzio CBI, inteso come soggetto super-partes partecipato dalla maggioranza dei Prestatori di Servizi di Pagamento
italiani, che abilita i Prestatori di Servizi di Pagamento Consorziati CBI al colloquio con il Nodo dei Pagamenti – SPC.
Articolo 2
(Premesse, Considerato e Allegati)
1. Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, così come formano parte integrante e sostanziale della stessa, i seguenti documenti:
Allegato B - “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC”
Allegato D - “Modulo di Adesione dei Prestatori di servizi di pagamento al Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso il Nodo CBI”
2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato negli stessi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole del presente Accordo disponga diversamente.
3. L’Intermediario tecnologico, rispetto al contenuto dei suddetti documenti, svolge le attività oggetto del presente Accordo, rimanendo estraneo a tutto quanto concerne l’erogazione del servizio di pagamento, di cui si farà carico il Prestatore di servizi di pagamento collegato all’infrastruttura gestita dall’Intermediario tecnologico.
Articolo 3
(Oggetto dell’Accordo di cooperazione)
1. Oggetto del presente Accordo è la partecipazione dell’Intermediario tecnologico alle attività connesse alla sperimentazione delle procedure di incasso offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al successivo .
3. Articolo 4, per consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute alla pubblica amministrazione e/o ai gestori di pubblici servizi, attraverso i servizi di pagamento erogati dai Prestatori convenzionati.
4. Le attività connesse alla sperimentazione di cui si fa carico l’Intermediario tecnologico sono esclusivamente quelle inerenti alla funzione di operatore per l’intermediazione tecnologica specificata nel presente Accordo.
5. Pertanto, resta esclusa ogni responsabilità dell’Intermediario tecnologico in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati, stante in capo all’Intermediario tecnologico il mero servizio di trasporto di flussi elettronici relativi a operazioni di pagamento attraverso l’utilizzo dell’apposita infrastruttura di rete proprietaria governata dall’Intermediario tecnologico.
6. Le procedure di incasso cui al comma 1 saranno rese disponibili agli utenti del servizio per tutta la durata prevista dal presente Accordo.
Articolo 4
(Infrastruttura di interconnessione e interoperabilità – Nodo dei Pagamenti-SPC)
Xxxxxx e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Xxxxxx.
2. L’infrastruttura tecnologica di cui al comma 1 sarà messa a disposizione, a livello sperimentale, nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche che abbiano sottoscritto con l’Agenzia il Protocollo di cui all’Allegato C - “Protocollo di Sperimentazione per la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei Pagamenti-SPC”.
Articolo 5 (Obblighi delle Parti)
1. Le Parti si impegnano ad operare per gestire al meglio le attività previste dall’Articolo 3: in particolare, l’Agenzia metterà a disposizione l’infrastruttura tecnologica di cui all’Articolo 4, alla quale l’Intermediario tecnologico si connetterà rispettando le regole di cui agli Allegati Tecnici.
2. Le Parti si impegnano a sperimentare congiuntamente i processi e i servizi che possono essere resi disponibili sul Nodo dei Pagamenti–SPC secondo le regole di cui agli Allegati Tecnici, limitatamente alle attività in carico all’Intermediario tecnologico in qualità di operatore per l’intermediazione tecnologica.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Intermediario tecnologico si impegna a proporre ai suoi consorziati l'adesione alla sperimentazione in oggetto ed è altresì a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento terzi che intendano aderire alla sperimentazione.
4. Le Parti si impegnano a sperimentare congiuntamente i processi e i servizi che possono essere resi disponibili sul Nodo dei Pagamenti-SPC, nel loro complesso, quando un Prestatore di servizi di pagamento consorziato con l’Intermediario tecnologico (per questi servizi) darà la sua disponibilità per sperimentare le fasi relative al pagamento.
Prestatori convenzionati nel rispetto delle regole di cui agli Allegati Tecnici.
6. Le Parti si impegnano ad avviare la sperimentazione entro e non oltre 30 (trenta giorni) di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. Gli oneri per l’attivazione di detta sperimentazione sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.
7. Le Parti si danno atto che, nell’ambito delle attività previste dall’
8. Articolo 3, la definizione dei servizi da erogare avviene nel pieno rispetto delle dinamiche competitive tra le imprese del settore dei pagamenti.
9. L’Intermediario tecnologico fornirà l’infrastruttura tecnologica di connessione tra l’Agenzia ed i Prestatori convenzionati di cui al comma 5 senza oneri a carico dell’Agenzia o delle Amministrazioni Pubbliche che abbiano sottoscritto con l’Agenzia il Protocollo di Sperimentazione.
Articolo 6
(Firma digitale e/o firma elettronica qualificata)
1. Le Parti convengono che è facoltà dell’Intermediario tecnologico apporre la firma elettronica digitale o qualificata sulle ricevute telematiche previste dall’Allegato B - “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC” in sostituzione di quella apposta dal Prestatore convenzionato. Sono peraltro ammesse anche altre forme, purché sicure, di generazione delle ricevute telematiche.
2. L’Agenzia garantisce che le Amministrazioni Pubbliche che si attiveranno sui servizi previsti dal Nodo dei Pagamenti SPC accetteranno le ricevute telematiche di cui sopra veicolate dall’Intermediario tecnologico in qualità di operatore per l’intermediazione tecnologica.
Articolo 7
(Durata della sperimentazione, proroga e recesso)
1. La sperimentazione oggetto del presente Accordo avrà termine il 31 dicembre 2013, con
possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, previo accordo tra le parti e fermo restando quanto stabilito al comma che segue.
2. Laddove, entro il 31 dicembre 2013 o, se del caso, entro il periodo di efficacia della proroga concordata tra le parti, dovessero essere pubblicate sulla GURI le Linee Guida di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), le disposizioni contenute nelle stesse Linee Guida potranno essere inserite nel presente Accordo, previa intesa tra le Parti, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte in esso dalle Parti.
3. L’integrazione o modifica dell’Accordo ai sensi del precedente comma 2, sarà efficace anche nei confronti del Prestatore già convenzionato. Resta fermo che - qualora l’integrazione o modifica dell’Accordo ai sensi del precedente comma 2 comporti adeguamenti operativi o costi di rilevante entità - il Prestatore Convenzionato potrà recedere dall’Accordo senza applicazione di sanzioni o penalità di alcun genere,.
4. Durante la vigenza del presente Accordo e fino alla data di pubblicazione di dette Linee Guida in GURI, ossia all’interno della sola fase di sperimentazione, le Parti si riservano la facoltà di recedere dallo stesso, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da far pervenire alle medesime Parti, con preavviso di 180 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
5. L’Agenzia per l’Italia Digitale in relazione alle attività inerenti la realizzazione del Nodo dei Pagamenti - SPC, si riserva di indicare, nel corso della durata del presente Accordo, eventuali modifiche alle attività di sperimentazione.
6. Successivamente alla pubblicazione i GURI delle Linee-Guida di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), e una volta verificato l’esito positivo della fase di sperimentazione, il presente Accordo andrà a regime sulla base di un semplice scambio di corrispondenza a contenuto asseverativo tra le Parti.
Articolo 8
(Rendicontazione dei pagamenti)
1. L’Intermediario tecnologico si impegna ad inoltrare all’Agenzia i flussi di rendicontazione - di cui all’Allegato A - “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione”, che riceverà dai Prestatori di servizi convenzionati, con le modalità indicate nell’Allegato B - “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC”.
Articolo 9 (Implementazioni tecnologiche e procedurali)
2. L’Intermediario tecnologico adegua le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le tempistiche concordate al comma 1.
Articolo 10 (Comunicazioni tra le Parti)
1. Le Parti, ciascuna per la propria competenza, nominano una persona (Referente Agenzia, Responsabile dei servizi per l’Intermediario tecnologico) quale referente e responsabile dell’Accordo nei confronti della controparte, al quale devono essere indirizzate tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo e dai suoi allegati.
2. Le comunicazioni sono scambiate esclusivamente in forma scritta tramite PEC ai seguenti indirizzi:
Agenzia per l’Italia digitale: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
Intermediario tecnologico: xxxxxxxxx_xxx@xxx.xx
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni.
Articolo 11
(Trattamento dei dati, Consenso al trattamento)
1. L’Intermediario tecnologico si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dello stesso.
2. Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l’una in favore dell’altra, dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano, altresì, di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia di dati sensibili.
Articolo 12
(Legge Applicabile e foro competente)
1. Le norme applicabili al presente Accordo sono quelle previste nell’Ordinamento italiano.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Articolo 13 (Disposizioni generali)
1. Sin da ora, le Parti convengono che, qualora una o più clausole del presente Accordo dovessero risultare nulle in tutto o in parte il presente Accordo resterà comunque valido per la restante parte e le clausole nulle verranno sostituite, se necessario e sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stata in ogni sua parte oggetto di trattative ed infine che tutte le clausole del presente Accordo sono espressamente approvate da ciascuna Parte. .
Articolo 14 (Clausola fiscale)
1. Il presente Accordo, conclusa mediante scambio di corrispondenza, è soggetta ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 solo in caso d'uso.
Articolo 15
(Responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/01)
1. L’Intermediario tecnologico dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in
materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001. Il suddetto decreto legislativo non si applica all’Agenzia, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, del decreto stesso.
2. In materia degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, l’Agenzia è tenuta a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D. M. 28/11/2000) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 10/04/2001.
Letto, Confermato e Sottoscritto.
Roma,
per l’Intermediario tecnologico
per Agenzia per l’Italia digitale