CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD AGEA S.p.A.
giorno 17 del mese di Settembre dell’anno 2002
OGGI
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO AD AGEA S.p.A.
DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI FERRARA
TRA
il Comune di FERRARA, Provincia di FERRARA, nel seguito sinteticamente definito anche “Comune”, a firma del Sig. XXXXXXX XXXX nato a Ferrara il 21/09/1947 nel suo attuale ruolo di Dirigente Settore Affari Istituzionali, che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale Prog. 112 Verb. 19 – Prot. 48659/01 del 29/07/2002, ed interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell’esclusivo interesse dell’Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale 00297110389
E
AGEA S.p.A. con Sede Legale in FERRARA, Via C. Diana n. 40, Codice Fiscale n° 01372000388 iscritta al n° 01372000388 del Registro Imprese presso CCIAA di Ferrara, nel seguito sinteticamente definita anche “Società”, a firma del Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX nato a Ferrara il 7 settembre 1950, nel suo attuale ruolo di Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 22/02/2001 VERB. n.2 e con delibera del 02/08/02 VERB. n. 9.
PREMESSO
a) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25803/2000 in data 24/07/2000 è stata disposta la trasformazione di AGEA, Azienda Speciale del Comune di Ferrara, in Società per Azioni, ai sensi dell’art. 22, lett. e), della Legge 8/6/1990 n. 142 e dell’art. 17, comma 51, della Legge 127/97;
b) che in base al punto 18) della citata delibera è stata “confermata alla AGEA S.p.A, così costituita, la prosecuzione in affidamento diretto della gestione dei servizi del Comune di Ferrara già facenti capo ad AGEA Azienda Speciale del Comune di Ferrara”;
c) che i rapporti tra il Comune di Ferrara ed AGEA Azienda Speciale relativi ai citati servizi erano regolati dalle norme convenzionali contenute negli atti deliberativi del Comune di affidamento diretto dei medesimi;
d) che la delibera di trasformazione, al punto 19), prescrive che “i rapporti tra il Comune di Ferrara e la Società saranno disciplinati mediante appositi contratti di servizio”;
e) che con il presente contratto è previsto anche l’affidamento della gestione degli impianti semaforici (compresa la segnaletica luminosa) considerata la loro connessione tecnico-funzionale con il servizio di illuminazione pubblica già affidata in gestione alla “Società” stessa;
f) che ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 le società per azioni derivanti dalla trasformazione “conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi passivi delle aziende originarie”;
g) che in base a tale principio si realizza in concreto continuità di regolamentazione tra precedenti atti convenzionali per la gestione di servizi ed il presente contratto per quanto non diversamente normato;
h) che la trasformazione dell’AGEA in S.p.A. è avvenuta in data 2/11/2000;
i) che i servizi affidati con il presente contratto sono compresi direttamente o indirettamente nell’oggetto sociale di AGEA S.p.A. così come definito dall’art. 4 dello Statuto Sociale della stessa;
l) che il capitale iniziale della “Società” è pari al capitale di dotazione della azienda speciale trasformata;
m) che per lo svolgimento della propria attività AGEA impiegherà inoltre i cespiti (immobili, impianti, attrezzature, automezzi ed arredi) acquisiti direttamente dall’azienda ed iscritti all’attivo patrimoniale della “Società”, nonché quelli assegnati in uso dal Comune;
n) che con la costituzione della società per azioni si è inteso da una parte snellire i processi decisionali e dall’altra incrementare l’economicità della gestione e la sua capacità di finanziare autonomamente, per il mezzo dei propri ricavi e la razionalità della gestione, gli investimenti necessari allo sviluppo della quantità e qualità dei servizi erogati alla collettività, rinnovando e ricostituendo i conseguenti cespiti con adeguati processi di manutenzione ed ammortamento;
o) che il presente “Contratto di Servizio”, (in seguito “Contratto”), rappresenta, sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti del Comune e dell’AGEA S.p.A. (in seguito “Parti”) in quanto conseguenti l’affidamento in gestione di servizi pubblici locali, nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni in materia;
p) che, in linea generale, il presente “Contratto” ha come finalità quella di regolare ad ogni effetto, i rapporti tra la “Società” ed il “Comune”, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale della prima ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell’Amministrazione Comunale, disponendo le modalità e le condizioni essenziali per l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi;
q) che contestualmente al presente sono stati sottoscritti tra le Parti i “Contratti” per ognuno degli altri servizi affidati alla “Società” e precisamente: servizi energetici, gestione rifiuti, disinfezione e disinfestazione e verde pubblico;
r) che tali “Contratti” sono tra loro intimamente connessi, in quanto, nel loro insieme, garantiscono l’economicità complessiva della gestione aziendale e la remunerazione dei capitali in essa investiti;
s) che per quanto precede ogni modifica ad uno o più “Contratti” sottoscritti in data odierna, o soppressione od aggiunta di servizi, dovrà essere preceduta da una verifica di congruità dell’impianto contrattuale complessivo che dalle modifiche scaturirà;
t) che le parti assumono quali valori determinanti ed irrinunciabili dell’erogazione dei servizi pubblici: la qualità ed il suo costante miglioramento da verificarsi attraverso meccanismi di monitoraggio che coinvolgano anche i clienti/utilizzatori, l’allestimento e la fruizione degli stessi in condizioni di piena sicurezza;
u) che quanto di seguito concordato tra le parti fa riferimento alla legislazione vigente alla data della firma del presente contratto e che modifiche agli assetti delle aziende erogatrici di servizi pubblici locali e ai relativi sistemi tariffari, che dovessero essere obbligatoriamente recepiti nella regolamentazione dei presenti rapporti o influire significativamente sugli stessi, costituiscono diritto per ognuna delle “Parti” di richiedere la verifica dei relativi impegni e l’eventuale loro revisione.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Recepimento delle premesse)
1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente atto in quanto preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti.
ART. 2
(Oggetto del contratto)
1. Il “Comune” affida alla “Società” la gestione del servizio di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici (compresa la segnaletica luminosa) del Comune di Ferrara.
La gestione degli impianti semaforici (compresa la segnaletica luminosa) viene presa in carico dalla “Società” a partire dal 1° gennaio 2003.
2. Il servizio, più analiticamente descritto all’art. 8, concerne la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici collocati su aree pubbliche e soggette al pubblico transito, ovvero su strade private ad uso pubblico, la fornitura di energia elettrica, la manutenzione ordinaria, nonché, nei limiti in seguito precisati, la manutenzione straordinaria e, su richiesta del Comune, l’implementazione degli impianti.
3. Potranno inoltre essere gestiti quegli impianti adibiti all’illuminazione di aree esterne ad uso ricreativo, sportivo o scolastico che verranno richiesti espressamente dal Comune, previo collaudo di presa in carico vincolante eseguito dalla “Società” e dietro corrispettivo da pattuirsi tra le parti. In questo caso gli eventuali interventi per la messa in sicurezza degli impianti saranno a carico del Comune.
ART. 3
(Ambito territoriale)
1. L’ambito di affidamento del servizio corrisponde all’intero territorio del Comune di Ferrara.
ART. 4
(Carattere dei servizi)
1. I servizi affidati con il presente “Contratto” costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, espressamente previste e regolate dalla normativa di settore, ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali la “Società” si impegna a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, la “Società” adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
3. La “Società” si impegna ad informare tempestivamente il Comune di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
ART. 5
(Durata)
1. Il “Contratto”, in quanto ciò non contrasti con norme di legge via via vigenti, ha durata di 15 anni a decorrere dalla sua stipulazione e potrà essere rinnovato alla scadenza. Sono fatti salvi i compensi pattuiti per l’anno 2001.
2. Entro il termine di validità, il “Contratto” potrà essere modificato, previo accordo tra le Parti, apportando apposita appendice al “Contratto” stesso.
ART. 6
(Ruolo dei contraenti)
1. Il “Comune” è titolare del servizio oggetto del “Contratto”, la cui gestione è affidata alla “Società” per il tempo nello stesso previsto e con le modalità meglio specificate nel “Disciplinare tecnico” allegato al presente “Contratto”.
2. Il “Comune” esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia, ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.
3. Al “Comune” compete la definizione degli standard di qualità che la Società dovrà garantire nella gestione dei servizi e delle reti ed impianti, nonché degli obiettivi di miglioramento qualitativo degli stessi e degli eventuali corrispettivi, che dovranno essere concordati tra le Parti.
4. Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente contratto vengono al momento definiti sulla base dei seguenti principi:
a) la funzionalità degli impianti dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni dell’allegato Disciplinare Tecnico, per evitare le situazioni di pericolo e i disagi;
b) la qualità dell’illuminamento della sede stradale, delle piazze, dei marciapiedi, dei giardini, dei portici ecc., misurato nei punti di rilevazione predefiniti e descritti nel Disciplinare Tecnico non deve mai essere inferiore a quello che verrà rilevato nel corso della verifica prevista al successivo art. 7, da eseguirsi entro
180 giorni dalla consegna, e che verrà attestato in apposito verbale e costituirà lo standard minimo richiesto;
c) il pronto intervento deve essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nel Disciplinare Tecnico;
d) i progetti preliminari relativi a migliorie di impianto devono tenere sempre presenti gli standard qualitativi stabiliti dal Comune;
e) gli interventi volti a produrre l’ottimizzazione energetica devono sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;
f) le prescrizioni tecniche e gli standard qualitativi potranno essere rivisti almeno ogni due anni in relazione alle mutate esigenze del Comune, degli utenti o a specifiche evoluzioni tecnologiche.
5. La “Società” provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando il “Comune” da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione obbligandosi, a tal fine, ad approntare tutte le più adeguate coperture assicurative.
6. La “Società” si impegna a realizzare e a finanziare un piano di manutenzione straordinaria per i primi tre anni di gestione (2001-2003) tra le parti concordato, che si allega al presente “Contratto” per farne parte integrante. Il “Comune” si impegna a realizzare e a finanziare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria volti ad eliminare le carenze strutturali di detti impianti di illuminazione pubblica entro i successivi sette anni, ovvero entro l’anno 2010. Gli impianti oggetto di tali interventi saranno evidenziati nel verbale di consegna, di cui all’art. 7, comma 2.
ART. 7
(Beni ed impianti)
1. La proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici (compresa la segnaletica luminosa) rimane in capo al “Comune”.
2. L’affidamento di detti impianti è a carattere gratuito e risulterà da apposito verbale di consegna che costituirà ricognizione precisa della tipologia e consistenza degli stessi e parte integrante del presente “Contratto”. Tale verbale di consegna dovrà specificare la proprietà e l’uso delle aree sulle quali insistono impianti di illuminazione pubblica e semaforici. L’esatta consistenza degli impianti dovrà avvenire entro 180 giorni dalla consegna e la “Società” si impegna ad aggiornare autonomamente e costantemente tale consistenza secondo lo schema previsto nell’allegato Disciplinare Tecnico.
3. Il verbale conterrà anche gli automezzi e le attrezzature funzionali alla gestione dei servizi oggetto del presente “Contratto”, anche se già in uso alla “Società”, per i quali il “Comune” si impegna a cederli alla “Società” stessa al prezzo di mercato, tenuto conto dell’usura e dell’obsolescenza degli stessi.
4. La “Società” utilizzerà per l’espletamento del servizio anche automezzi ed attrezzatura di sua proprietà.
5. Le migliorie ed i nuovi impianti realizzati successivamente a cura e a carico della “Società” in attuazione del presente “Contratto” verranno acquisiti nella piena proprietà del Comune al termine del contratto stesso. In caso di anticipata estinzione del contratto il Comune dovrà riconoscere alla “Società” un valore pari alla quota di spesa non ancora ammortizzata alla data.
ART. 8
(Gestione del servizio)
1. Per gestione ordinaria si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi, gli interventi conservativi, dettati dalla vigente legislazione e dalle norme della buona tecnica.
2. La “Società” si impegna pertanto ad eseguire, a suo esclusivo giudizio e responsabilità, tutte le attività inerenti e conseguenti alla gestione ordinaria dei servizi così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare Tecnico allegato come parte integrante al presente contratto.
In particolare, per quanto concerne la pubblica illuminazione, le attività conseguenti alla gestione ordinaria del servizio, per il solo anno 2002, sono quelle dettagliate nella “appendice al disciplinare tecnico da applicare per il solo 2002”; a decorrere dal 1° gennaio 2003 le attività sono quelle dettagliate nella “sezione principale del disciplinare tecnico da applicare a partire dal 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne la gestione degli impianti semaforici (compresa la segnaletica luminosa) le attività conseguenti alla gestione ordinaria del servizio verranno eseguite dalla “Società” a partire dal 1° gennaio 2003 e sono quelle riportate nella “sezione principale del disciplinare tecnico da applicare a partire dal 1° gennaio 2003”.
3. Per gestione straordinaria si intende ogni prestazione ed ogni attività finalizzata a modificare, potenziare od ampliare gli impianti in esercizio.
4. Il “Comune” affida alla “Società” questo tipo di attività e la stessa se ne accolla per il triennio 2001-2003 gli oneri, nei limiti di spesa previsti dal programma pluriennale tra le parti concordato, che si allega al presente “Contratto” per farne parte integrante.
5. Tali investimenti saranno ammortizzati dalla “Società” nella durata del “Contratto” di cui all’art. 5 in accordo con la vigente legislazione fiscale. In caso di anticipata estinzione del “Contratto” il “Comune” dovrà riconoscere alla “Società” un importo pari alla quota di spesa non ancora ammortizzata.
6. Gli interventi che il “Comune” intenda promuovere e finanziare, dopo il richiamato triennio o nel corso dello stesso per importi superiori a quelli concordati, verranno attuati a cura della “Società”, con onere a carico del “Comune”, con particolare riguardo alla progettazione, all’esperimento delle gare per l’affidamento a terzi dei lavori, alla direzione dei lavori, al collaudo ed al coordinamento per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione.
7. A tale regola fanno eccezione gli interventi disposti dal “Comune” per rifacimento di strade, marciapiedi ed aree verdi che interessino gli impianti di pubblica illuminazione. In questi casi l’onere degli interventi di modifica sarà a carico e a cura del “Comune” stesso compresa la progettazione, direzione lavori e il collaudo, i quali potranno essere eseguiti, a titolo oneroso, dalla “Società”, su esplicita richiesta del “Comune”. Nel caso tali attività siano effettuate direttamente dal “Comune”, il progetto esecutivo, firmato da un tecnico abilitato e corredato dei calcoli illuminotecnici e delle linee di alimentazione dovrà essere preventivamente inviato alla “Società”. In ogni caso il progetto dovrà essere conforme agli standard e alle prescrizioni tecniche allegate al presente contratto. La presa in carico di tali impianti è subordinata all’esito positivo del collaudo eseguito dalla “Società” stessa atto a verificare la rispondenza alle prescrizioni di legge, alle norme di buona tecnica e agli standard qualitativi indicati nel presente contratto.
8. I piani di rinnovamento, ristrutturazione o ampliamento degli impianti, predisposti dalla “Società” e/o dal “Comune” saranno, a partire da quello relativo al triennio di cui al precedente comma 4, prioritariamente finalizzati a garantire la sicurezza della gestione e dell’utilizzo degli stessi, assicurando l’omogeneità dei singoli componenti, secondo i rilievi e le emergenze evidenziati dalla “Società”.
9. A tal fine il “Comune” e la “Società” predisporranno congiuntamente, per quanto riguarda il servizio di pubblica illuminazione, uno strumento di pianificazione della impiantistica (piano regolatore dell’illuminazione della città) in grado di garantire anche l’omogeneizzazione della stessa in una logica di miglioramento della qualità dell’arredo urbano.
10. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere pianificati d’intesa tra le Parti, prevedendo altresì un preventivo coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati che possono, per varie ragioni, essere interessati a detti interventi.
ART. 9
(Corrispettivi)
1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 19, il corrispettivo annuale che il “Comune” liquiderà alla “Società” per la parte gestione ordinaria del servizio viene determinato come segue:
a. Pubblica illuminazione, numero dei punti luce esistenti al 31 dicembre dell’esercizio precedente moltiplicati per il costo unitario del punto luce che viene fissato in Euro 113,62 (più IVA).
b. Impianti semaforici, numero degli impianti esistenti al 31 dicembre dell’esercizio precedente moltiplicati per il costo unitario del singolo impianto che viene fissato in Euro 3.356,97 (più IVA).
c. Segnaletica luminosa, numero degli impianti esistenti al 31 dicembre dell’esercizio precedente moltiplicato per il costo unitario del singolo impianto che viene fissato in Euro 309,88 (più IVA).
2. Il corrispettivo complessivo annuo, partendo dalla consistenza base di punti luce, impianti semaforici e segnaletica luminosa definita nel verbale di consegna di cui al precedente art. 7, comma 2, viene rideterminato all’inizio di ogni esercizio tenendo conto della maggiorazione calcolata in relazione al 50% dei nuovi punti luce, impianti semaforici ed insegne luminose risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente e di una percentuale di maggiorazione, da calcolarsi sul corrispettivo unitario, in relazione all’incremento della potenza media installata (quest’ultima valutata come il rapporto tra la sommatoria della potenza delle singole lampade installate diviso il loro numero totale). Si precisa che l’incidenza di tale parametro è riferita alla percentuale del costo dell’energia elettrica rispetto al costo complessivo del punto luce che si stabilisce già fin da ora convenzionalmente pari al 60%.
3. L’aggiornamento annuale del corrispettivo unitario, con decorrenza a partire dall’anno 2002 (rispetto al 2001), avverrà anche in base alla variazione dell’indice ISTAT nazionale relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, enucleando il costo di acquisto dell’energia elettrica che sarà aggiornato in base ai prezzi di acquisto della stessa.
4. Il corrispettivo non include le spese di servizio dovute a calamità naturali e viene erogato dal “Comune” dietro presentazione di fatture mensili pari a un dodicesimo del corrispettivo annuo, da liquidarsi a 60 giorni dalla data dell’ultimo giorno del mese di riferimento.
5. La “Società” riconoscerà al “Comune”, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e per tutto il periodo di valenza del presente contratto, l’importo annuo di Euro 516.456,90 (oltre ad IVA, se ed in quanto dovuta) quale canone per l’utilizzo, in proprio o tramite terzi, dei cavidotti dell’illuminazione pubblica per scopi e finalità diversi dalla stessa pubblica illuminazione tra cui quelli connessi a reti di telecomunicazioni. Tale importo verrà aggiornato annualmente, a decorrere dall’esercizio 2004, in base alla variazione dell’indice ISTAT nazionale relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai e sarà erogato al “Comune” in 12 rate mensili, pari ad un dodicesimo dell’importo complessivo, a decorrere dal termine del mese di marzo di ogni anno.
ART. 10
(Obblighi del Comune)
1. Il “Comune” si impegna, per tutta la durata del “Contratto”, a non concedere a terzi il collocamento nel e/o sul suolo di sua proprietà né nel e/o sul demanio pubblico di condutture ed impianti per fini previsti dal presente “Contratto”.
2. Il “Comune” concede alla “Società” in uso, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto, il terreno occorrente per la costruzione di manufatti e di tutte le installazioni inerenti la gestione del servizio, previo rilascio della concessione edilizia, se richiesta dalla normativa vigente.
3. Il “Comune” concede alla “Società” il diritto di posa sul terreno di proprietà comunale delle condutture, dei cavi aerei o interrati, di potenza o di comunicazione, necessari alla gestione senza indennizzo alcuno.
4. Il “Comune”, al fine di garantire la salvaguardia degli impianti da manomissioni procurate da lavori eseguiti successivamente nel sottosuolo, dovrà richiedere preventivamente alla “Società” le prescrizioni prima di realizzare direttamente o di concedere a terzi di realizzare lavori nel sottosuolo pubblico, per nuovi servizi o allacciamenti od opere di ogni genere quali linee elettriche, telefoniche, fognature, compresi gli allacci, nei tratti interessati dalla rete di pubblica illuminazione e di semaforizzazione (compresa la segnaletica luminosa).
5. Il “Comune” prescriverà a terzi l’osservanza delle disposizioni della “Società” che avrà diritto, in caso di inosservanza, oltre al pagamento delle spese per danni eventualmente provocati agli impianti, anche al rifacimento e spostamento delle opere e dei servizi realizzati, nonché il diritto di essere informata preventivamente sui lavori di modifica che saranno eseguiti. In questi casi la “Società” è autorizzata a rivalersi nei confronti del soggetto che ha provocato il danno.
6. Il “Comune” si impegna a fornire tutti gli elementi per il censimento, che verrà eseguito dalla “Società”, di tutte le aree private che godono del servizio di illuminazione pubblica regolarizzando, nei modi previsti dalla vigente legislazione, tali anomale situazioni.
7. Il “Comune”, a fronte del compenso di cui al comma 5 del precedente art. 9, consente alla “Società” di utilizzare, per il periodo di 15 anni, i cavidotti e gli altri impianti dell’illuminazione pubblica anche per scopi e finalità diversi dall’illuminazione pubblica, con particolare riferimento alle reti per le telecomunicazioni, purché ciò non pregiudichi in alcun modo il servizio.
8. Il “Comune” comunicherà preventivamente alla “Società” modifiche ai regolamenti comunali inerenti, direttamente o indirettamente, i servizi oggetto del presente contratto, acquisendone parere preventivo.
9. Ogni nuova urbanizzazione, sia essa ad iniziativa pubblica come privata, dovrà essere sottoposta, da parte del “Comune”, per quanto attiene agli impianti di cui al presente contratto, al parere preventivo della “Società”, che potrà indicare al “Comune” stesso l’utilizzo di materiali standardizzati in relazione alla politica di riordino e di omogeneizzazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ferrara.
10. Il “Comune” si impegna ad assumere i costi delle riparazioni dei danni che venissero arrecati alla rete e agli impianti in conseguenza di lavori di propria spettanza diretta.
11. Il “Comune”, al fine di evitare interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti a tali impianti, assumerà presso la “Società” le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualsiasi modo il suolo o sottosuolo stradale.
12. Il “Comune”, per i lavori eseguiti da terzi, autorizzandone l’esecuzione, dovrà prescrivere l’obbligo:
a) di assumere presso la “Società” le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete e gli impianti di pubblica illuminazione e di semaforizzazione (compresa la segnaletica luminosa);
b) di preavvisare la “Società” dell’inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
c) di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni causati e risarcirli.
13. Il “Comune”, nell’ambito delle leggi vigenti, e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria, si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla “Società”
l’adempimento, nei tempi strettamente necessari, degli obblighi stabiliti a carico della stessa impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente.
14. Il “Comune” si impegna, inoltre, a sostenere e favorire l’attività della “Società” attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l’oggetto del presente “Contratto”, ricadenti nella propria competenza e/o titolarità.
15. Il “Comune” si impegna a segnalare tempestivamente nel reciproco interesse secondo una procedura permanente dal concordare tra le Parti, eventuali cedimenti delle sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da reti di illuminazione pubblica e/o di semaforizzazione (compresa la segnaletica luminosa).
ART. 11
(Obblighi della Società)
1. La “Società”, nell’espletamento del servizio affidato, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le norme di legge e ogni disposizione comunale, e tener sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il “Comune” da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza della gestione dei servizi oggetto del presente “Contratto”.
2. La “Società” sarà, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il “Comune” da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l’effettuazione del servizio.
3. Resta esclusa la responsabilità della “Società” per fatti non riconducibili all’esercizio delle gestioni di cui al presente “Contratto”.
4. La “Società” dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile Terzi, comprendendo tra questi anche il “Comune”, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
7. E’ a carico esclusivo della “Società” il comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con la clientela.
6. Nei confronti dei dipendenti, la “Società” è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale; deve, inoltre, rispettare ed applicare i contratti di categoria per tutto il personale.
7. La “Società” è l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.
8. Durante il corso della gestione, salvo diverse particolari pattuizioni, la “Società” provvederà al ripristino, a regola d’arte e secondo le prescrizioni impartite dal Comune, relativamente ai lavori di propria spettanza, della pavimentazione stradale manomessa. I ripristini in proprietà privata saranno invece concordati con gli aventi diritto.
9. I reinterri ed i ripristini dovranno essere effettuati a regola d’arte nel rispetto degli standards definiti dal Comune.
10. La “Società”, per i lavori eseguiti a propria cura e spese, ma non direttamente, dovrà appaltare i lavori di costruzione degli impianti, secondo il rispetto delle normative comunitarie e nazionali, ferma restando la responsabilità diretta della Società nei confronti del Comune.
11. La “Società” avrà l’obbligo di preavvisare il “Comune” prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore, nei quali casi verrà comunque data tempestiva comunicazione al “Comune” stesso che provvederà ad informare la cittadinanza e le categorie ed enti interessati.
12. Qualora la “Società” rilevasse in qualsiasi momento che la situazione oggettiva della presenza di altri servizi nel suolo o sottosuolo comunale sia tale da non garantire il rispetto delle norme di legge e la normale sicurezza degli impianti, potrà procedere, previa intesa con il Comune, agli interventi necessari, affrontando con il Comune stesso ogni altra questione connessa a detti interventi.
13. La “Società” è espressamente autorizzata a prescrivere agli interessati opere particolari di protezione specialmente per gli incroci dei servizi.
14. La “Società”, a sua volta, prima di iniziare lavori nel sottosuolo pubblico, è tenuta egualmente, salvo le urgenze, a darne preavviso al “Comune” che svolgerà funzione di coordinamento con le altre reti di servizi del sottosuolo per il rilascio delle licenze di manomissione del suolo.
15. La “Società” ha l’obbligo di valorizzare l’immagine dei servizi ed a tal fine dovrà curare il decoro del proprio personale e di quello di eventuali ditte appaltatrici, nonché degli automezzi impiegati nei servizi medesimi.
16. La “Società” fornirà ogni sei mesi al Comune i dati necessari all’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto, fermo restando l’obbligo del Comune di fornire alla “Società” la cartografia di base. Relativamente agli impianti semaforici (compresa la segnaletica luminosa), nel caso in cui il Comune non disponga dei rilievi su supporto informatico, gli oneri relativi alla informatizzazione dei rilievi saranno a carico del “Comune”.
ART. 12
(Contratto di fornitura energia elettrica)
1. La “Società” stipulerà nella sua qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione i contratti di fornitura dell’energia elettrica con ENEL od altri distributori, definendo i punti di presa, e sarà direttamente responsabile della gestione dei contratti stessi.
2. Da parte sua il “Comune” si impegna a fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta dai fornitori di cui al comma precedente.
ART. 13
(Divieto di cessione a terzi)
1. E’ fatto assoluto divieto alla “Società” di cedere a terzi il presente “Contratto”.
2. La “Società” ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l’obbligo di garantire l’efficacia del servizio ed il rispetto degli standards di qualità e sicurezza.
3. In particolare la “Società” può individuare le attività operative che possono essere affidate all’esterno o che possono essere svolte, nei limiti previsti dalla legge, mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate, fatta salva comunque la responsabilità in capo alla “Società” stessa. Di tali affidamenti la “Società” darà tempestiva informazione al “Comune”.
4. Le fusioni o incorporazioni della “Società” con altre società non costituirà cessione di contratto a condizione che la società risultante dalla fusione o incorporazione sia detenuta in quota maggioritaria dal Comune di Ferrara o da questi più altri enti locali.
ART. 14
(Scadenza, decadenza e revoca dell’affidamento della gestione del servizio)
1. Il “Comune” potrà pronunciare la decadenza e la revoca totale o parziale della “Società” dall’affidamento della gestione del servizio per i seguenti motivi:
a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della “Società”;
b) per causa di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio e nell’esecuzione del presente atto o delle norme di legge relative al servizio, qualora direttamente imputabili alla “Società” e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati;
c) in caso di cessione del “Contratto”.
2. Nel caso di cui alla lettera b), prima di pronunciare la decadenza dell’affidamento, il “Comune”, sentita la “Società” sulle cause dell’inadempimento, notificherà alla “Società” stessa una diffida con la quale prescriverà la rimozione delle inadempienze, dopo di che, ove la “Società” non abbia provveduto, il “Comune” potrà provvedere direttamente e, in caso di reiterati inadempimenti, potrà emettere determinazione di decadenza.
3. Alla scadenza dell’affidamento della gestione del servizio o nel caso di revoca anticipata dello stesso la “Società” avrà l’obbligo di trasferire al Comune tutti i beni strumentali e gli impianti relativi al ramo d’azienda dietro pagamento del costo di riacquisto o di ricostruzione dei beni stessi, diminuito in relazione agli ammortamenti effettuati o al deperimento, se maggiore.
.4 Il “Comune” si ritiene impegnato a mettere in atto tutte le procedure previste dalle norme vigenti per tutelare il personale dipendente della “Società” impiegato nell’erogazione del servizio oggetto del presente “Contratto”.
ART. 15
(Controllo e adempimenti della gestione)
1. Il “Comune” si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente “Contratto” ed in particolare degli standard qualitativi fissati per i servizi, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza ed economicità.
2. Al fine di consentire al “Comune” gli adempimenti, di cui al presente articolo, la “Società” si impegna a fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie, tra cui almeno un report annuale sull’attuazione dei programmi di gestione, nonché a consentire in qualsiasi momento verifiche e sopralluoghi.
3. Il Referente del Comune per tali attività è il Dirigente del Servizio Manutenzioni, il quale avrà il compito di controllare la corretta esecuzione del Contratto ed il raggiungimento degli standard qualitativi fissati dal Comune. Ad esso deve essere inviata tutta la documentazione prevista dal presente Contratto.
4. I documenti che per legge debbono essere inviati al Comune, devono pervenire allo stesso almeno 15 giorni prima della scadenza di legge.
ART. 16
(Inadempienze – Diffida – Penali)
1. Le Parti si impegnano, qualora una parte non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente “Contratto” e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma.
2. La Parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza nel più breve tempo possibile.
3. Nei casi di inadempimento della Società previsti ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della parte “Penali” contenuta nel Disciplinare Tecnico, quando non sussistano i presupposti per la risoluzione del contratto, è in facoltà del Comune applicare le penali ivi previste.
4. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi 1 e 2 e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni addotte dalla “Società”.
5. Le somme dovute a titolo di penale verranno direttamente trattenute dal corrispettivo di cui all’art. 9 del presente “contratto”.
6. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle modalità di esecuzione e conformità dei servizi, nonché all’applicazione di penali, la competenza sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dalla “Società”, uno dal Comune, e il terzo, con funzioni di presidente, d’accordo tra le Parti.
7. In difetto d’accordo tra le Parti il terzo componente è scelto dal Presidente del Tribunale di Ferrara, il quale nominerà anche l’arbitro, che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell’altra, decorsi i venti giorni dall’invito stesso.
8. Il collegio giudicherà in forma irrituale, senza formalità di procedura, con il solo vincolo del principio del contradditorio, e la relativa decisione sarà inappellabile considerandosi quale volontà delegata dalle Parti.
ART. 17
(Foro competente)
1. Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, sarà competente il Foro di Ferrara.
ART. 18
(Registrazione)
1. Il presente “Contratto”, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato a cura della “Società” in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, del D.L. 12/1/1991 n. 6, convertito con modificazioni nella Legge 15/3/1991 n. 80.
ART. 19
(Disposizioni finali e transitorie)
1. La “Società” subentra in tutti i “Contratti” eventualmente già stipulati dal “Comune” relativi al servizio affidato.
2. Per il triennio 2001-2003 non trovano applicazione i disposti dell’art. 9, commi 1, 2 e 3 in quanto il corrispettivo corrisposto dal “Comune” alla “Società” viene sin d’ora fissato nella seguente misura :
- L. 2.800.000.000 (più IVA) per il 2001;
- L. 3.275.000.000 (più IVA) per il 2002;
- L. 3.900.000.000 (più IVA) per il 2003;
ART. 20
(Rinvio alle leggi)
1. Per quanto non previsto dal presente “Contratto” si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.
Xxxxx, accettato e sottoscritto
p. la Società p. il Comune