Carattere dei servizi. 1. I servizi affidati con il presente “Contratto” costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, espressamente previste e regolate dalla normativa di settore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, la “Società” adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
Carattere dei servizi. Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre alle sanzioni e a quant’altro previsto nel presente Capitolato, Xxxxxxx S.p.a. (di seguito "Committente") potrà sostituirsi all’Affidatario per l’esecuzione d’ufficio, di tutti o parte dei servizi, mediante gestione diretta con spese a carico dell’Affidatario. L’Affidatario deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del “buon padre di famiglia” ai sensi dell’art. 1176 C.C. L’Affidatario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Committente tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. L’Affidatario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi.
Carattere dei servizi. I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente Capitolato sono da considerare, ad ogni effetto di legge, servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione igienico-sanitario e dell’ambiente. Il servizio dovrà essere espletato sull’intero territorio della CITTA’ di ORTA NOVA, come previsto dal presente capitolato. I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente segnalati all’Amministrazione Comunale. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio il Comune, a mezzo di ditta di fiducia, potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, addebitando allo stesso le relative spese. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi non eseguiti dall’Appaltatore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni, per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente Capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici, al pagamento delle tasse, tributi ed oneri comunque denominati. Il Comune si riserva, sentita la Ditta Appaltatrice, la più ampia facoltà di apportare quelle aggiunte, migliorie e variazioni dei servizi che si rendessero necessarie per migliorare le prestazioni soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario e tutela dell’ambiente. I costi e le economie conseguenti le citate variazioni del servizio formeranno oggetto di trattativa tra il Comune, la ditta Appaltatrice ed eventuali soggetti terzi, anche fornitori. Il presente appalto comprende tutti i servizi qui di seguito elencati che dovranno essere effettuati nel territorio di riferimento e che sono meglio specificati nell’articolo successivo:
1. Servizio manutenzione e cura del verde pubblico dell’abitato, sia di quello esistente che di quello che sarà realizzato durante il periodo di vigenza del contratto di affidamento, consistente in: potatura degli alberi; sagomatura delle siepi; rasatura con apposita attrezzatura, zappatura ed eliminazione erbe infestanti con trasporto e smaltimento dei residui relativi; potatura, sagomatura siepi e taglio del manto erboso nella villa comunale Xxxxxxx...
Carattere dei servizi. 1. Tutte le prestazioni oggetto del Servizio sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospese o abbandonate.
2. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale - eccettuati i casi di forza maggiore - l'Amministrazione potrà sostituirsi al soggetto affidatario per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
Carattere dei servizi. 1. I servizi oggetto del presente contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 L. 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse. Come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
2. In caso di sciopero, si applicano le disposizioni della predetta legge 146/90 disciplinante l'esercizio di tale diritto.
3. I servizi sono altresì sottoposti alle disposizioni del D. Lgs. 150/06 e successive modifiche e integrazioni.
Carattere dei servizi. 1. I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente Capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 178 del D. Lgs. 03.04.06 n. 152, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente.
2. I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente segnalati all’Amministrazione Comunale.
3. L’Impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del “Buon padre di famiglia” ai sensi dell’art. 1176 C.C.5
4. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio il Comune, a mezzo di Ditta di fiducia, potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, addebitando allo stesso le relative spese. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi non eseguiti dalla Ditta aggiudicataria.
5. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146, e ss.mm.ii, per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
6. L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente Capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici.
7. Il Comune si riserva, sentita la Ditta aggiudicataria, la più ampia facoltà di apportare quelle aggiunte, migliorie e variazioni dei servizi che si rendessero necessarie per migliorare le prestazioni soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. I costi e le economie conseguenti le citate variazioni del servizio formeranno oggetto di trattativa tra il Comune, la ditta Appaltatrice e gli eventuali terzi fornitori.
Carattere dei servizi. I servizi di cui all’art. 1 sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, pertanto la loro erogazione da parte di AMPS dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione della normale attività lavorativa potranno verificarsi soltanto per scioperi, esigenze tecniche non prevedibili, interventi di riparazione o di manutenzione programmata o cause di forza maggiore espressamente previste e regolate nella normativa di settore. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, AMPS adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile. Oltre alle norme specificate nel presente atto inerenti a detti servizi, AMPS sarà tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore in materia, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riguardo a quelle aventi comunque rapporto diretto con i servizi in oggetto.
Carattere dei servizi. Il Servizio integrato di vigilanza è da considerarsi ad ogni effetto attività di pubblico interesse pertanto, la collaborazione allo svolgimento dello stesso affidata all’Impresa appaltatrice non potrà essere sospesa o ab- bandonata per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore documentabili, chiaramente non dipendenti dalla volontaria negligenza dell’Impresa appaltatrice stesso. Ciò premesso, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le nor- me contenute nella legge 15 giugno 1990, n° 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici es- senziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modi- fiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n° 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"). In caso di arbitrario abbandono o sospensione AGEA potrà sostituirsi all’Impresa appaltatrice per l'esecuzio- ne d'ufficio, addebitandone i costi allo stesso.
Carattere dei servizi i. Rapporto di lavoro esclusivo. Il personale fornito dalla DA non deve esse titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Ente committente.
Carattere dei servizi. Il servizio oggetto dell’appalto contemplato nel presente Capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 178 del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia. Tutti i sevizi affidati con il presente appalto sono quindi da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali ed indispensabili e pertanto non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati per nessun motivo tranne i casi di forza maggiore. In tutti gli altri casi la sospensione, l'interruzione o l'abbandono dei servizi, seppur per breve tempo, costituisce grave violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinanza e il Committente potrà sostituirsi all’Appaltatore per la loro esecuzione d’ufficio, in accordo a quanto previsto all'art. 12, con il totale e completo recupero dell’onere e dei conseguenti danni.