E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA,
INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE
E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
(Approvato con Delibera C.P. n. 34 del 25/10/2016 e modificato con Delibera C.P. n. 8 del 07/04/2017)
1. Oggetto e ambito di applicazione
2. Principi comuni
3. Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro
4. Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000,00 euro
5. Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 36, co.2 lett.b)
6. Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro
7. Procedura ordinaria
8. Modalità di iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori e Professionisti
9. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento
10. Indagine di mercato
11. Il confronto competitivo
12. Criterio di valutazione delle offerte
13. Stipula del contratto
13bis Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile 13ter Servizi legali
14. Entrata in vigore e norme transitorie
1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) e alle indicazioni fornite dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dalla Provincia di Siena per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
c) nei settori speciali, in quanto compatibile;
d) le concessioni di lavori pubblici e di servizi.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
4. Il presente regolamento si applica anche ad altri enti ed istituzioni che abbiano convenuto di gestire per il tramite della struttura provinciale, centrale di committenza ovvero stazione unica appaltante costituita presso l’Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le procedure di realizzazione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi.
5. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall’azienda in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
2. Principi comuni
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa/struttura di massima dimensione, comunque denominata, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità/struttura medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell’art.31 del Codice.
4. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico evitando il consolidarsi dia rapporti solo con alcune imprese.
5. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
6. In generale si ribadisce che le procedure devono improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta del contraente, mediante:
la predeterminazione ed esplicitazione dei criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto;
la garanzia di adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento;
la fissazione di requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro e delle piccole imprese.
7. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).
8. Nell’ambito della determina a contrarre (ovvero decreto/atto comunque denominato nel caso di pubbliche amministrazioni - società pubbliche ed istituzioni - convenute diverse dagli enti locali) con la quale prende avvio la procedura - le amministrazioni aggiudicatrici dovranno indicare:
l’esigenza che intendono soddisfare tramite l’affidamento;
le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire;
i criteri per la selezione degli operatori da invitare o adeguata motivazione nel caso di affidamento permesso laddove consentito;
il criterio per la scelta della migliore offerta.
3. Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell’art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
2. L’individuazione dell’operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
tempestività nella individuazione dell’operatore economico;
tempestività dell’erogazione della prestazione;
continuità e/o complementarità rispetto a una precedente prestazione;
miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle esperienze professionali e/o pregresse, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
3. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell’IVA.
4. Per l’individuazione dell’operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l’affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell’IVA.
4. Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l’operatore facendo ricorso prioritariamente a:
a) Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma xxxxxxxxxxxxxxx.xx di CONSIP o, in alternativa, altra piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e riconosciuta a livello nazionale (MEPA) ovvero regionale (START);
b) Albo Fornitori e Professionisti telematico se formato dall’amministrazione provinciale e presente sul sito oppure di altro ente/istituzione/soggetto convenuto, procedendo all’individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, commi 4 del presente Regolamento;
c) Avviso per Manifestazione d’interesse/indagine di mercato, se non costituito Albo di cui al punto precedente, procedendo all’individuazione del fornitore, anche dando adeguata pubblicità ad eventuale preventivo, con gli adeguati accorgimenti ai fini della secretazione e della necessaria riservatezza della stessa offerta tecnico- economica, pervenuto e stabilendo un termine nell’avviso per presentazione offerte/proposte concorrenti.
5. L’individuazione dell’operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
- adeguate esperienze maturate per l’esecuzione di precedenti appalti e pronta disponibilità di risorse umane e professionali e strumentali (mezzi tecnici) ;
- tempestività dell’erogazione della prestazione;
- continuità rispetto a una precedente prestazione;
- valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
6. Nell’ipotesi di affidamento diretto anche di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, per cui non è stato possibile ricorrere mediante piattaforme di cui al punto precedente punto 4-a) l’obbligo motivazionale è, altresì, assolto procedendo mediante comparazione del prezzo e garantendo in ogni caso il principio di rotazione :
- da 1.001 euro fino 10.000 con almeno un altro preventivo;
- da 10.001 fino a 25.000 con almeno tre preventivi;
- da 25.001 fino a 40.000 con almeno quattro preventivi.
6-bis) L’obbligo motivazionale, per lavori, forniture e servizi fino a 40.000, è in ogni caso assolto mediante lo strumento della trattativa diretta avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica su piattaforma elettronica riconosciuta (es. Mepa) ed indirizzata ad un unico fornitore per almeno uno dei seguenti criteri motivazionali da esplicitare adeguatamente nell’atto di affidamento:
- rispetto di uno o più principi comuni di cui al precedente art. 2 comma 4;
- tempestività nella individuazione dell’operatore economico;
- tempestività dell’erogazione della prestazione;
- continuità e/o complementarità tecnica rispetto a una precedente prestazione;
- temporaneità dell’affidamento legata anche a forme di sperimentazione della prestazione;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle esperienze professionali e/o pregresse, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- urgenza non imputabile all’amministrazione provinciale.
7. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
8. La procedura prende l’avvio e si conclude con la determina a contrarre in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e semplificazione .
9. Nelle procedure di affidamento di cui al presente articolo, si può procedere a una determina a contrarre/atto di affidamento che contenga, in modo semplificato, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
10. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
11. Per le acquisizioni disciplinate dal presente articolo non è previsto l’obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui alla normativa vigente, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell’acquisizione. Anche la verifica dei requisiti di carattere generale può avvenire in forma semplificata, limitandosi esclusivamente il DURC (documento unico di regolarità contributiva) e quanto previsto dall’art. 80, co. 5, lettera b), ossia se l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale).
5. Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 36, co.2 lett.b)
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
2. L’affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
3. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
4. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell’IVA e si procede alla stipula del contratto in forma di scrittura privata non autenticata ovvero anche mediante semplice scambio per corrispondenza anche in via telematica.
5. Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l’operatore facendo ricorso prioritariamente a:
- Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma xxxxxxxxxxxxxxx.xx di CONSIP o, in alternativa, altra piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e riconosciuta a livello nazionale (MEPA) ovvero regionale (START);
- Albo o elenco formato dall’amministrazione provinciale ovvero di ente/istituzione/soggetto convenuto;
- Elenchi di operatori economici presenti sulle piattaforme telematica (MEPA o START) , nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 2 del presente Regolamento;
- Manifestazione d’interesse/indagine di mercato preliminare propedeutica alla procedura negoziata tramite lettera d’invito, procedendo all’individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 4 del presente Regolamento.
6. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
7. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
6. Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro
1. L’affidamento e l’esecuzione di pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell’IVA.
2. Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l’operatore facendo ricorso prioritariamente a:
- Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma xxxxxxxxxxxxxxx.xx di CONSIP o, in alternativa, altra piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e riconosciuta a livello nazionale (MEPA) ovvero regionale (START);
- Albo o elenco formato dall’amministrazione provinciale ovvero di ente/istituzione/soggetto convenuto;
- Elenchi di operatori economici presenti sulle piattaforme telematica (MEPA o START) , nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, comma 2 del presente Regolamento;
- Manifestazione d’interesse/indagine di mercato preliminare propedeutica alla procedura negoziata tramite lettera d’invito, procedendo all’individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, comma 4 del presente Regolamento.
3. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a
500.000 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
4. Ai sensi dell’art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l’ipotesi di cui all’art.32, comma 10, lett. a).
5. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
7. Procedure ordinarie
1. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l’affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie avvalendosi della propria struttura , quale centrale di committenza ovvero stazione unica appaltante costituita presso l’Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 .
2. In alternativa, su espressa indicazione dell’organo di indirizzo politico, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un’altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, , purché costituiti e qualificati come centrale di committenza.
3. Ai sensi del precedente art. 1, comma 3 del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
8. Modalità di iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori e Professionisti
1. L’Albo Fornitori e Professionisti telematico, che sarà pubblicizzato sul sito dell’amministrazione provinciale e degli altri enti istituzioni/soggetti è un albo aperto.
2. L’Amministrazione Provinciale di Siena con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione “amministrazione trasparente” invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo/Elenco Fornitori e Professionisti telematico,.
3. L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, prescrizioni tecniche ed organizzative, richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
4. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti);
b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un’apposita sezione dell’Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
5. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori ai sensi dell’art. 6, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall’attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto oltre da ulteriori specifiche tecniche previste nell’avviso di formazione dell’ Albo/Elenco .
6. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
7. La Provincia di Siena procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all’aggiornamento e/o revisione dell’elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
8. Sono esclusi, altresì, dall’Elenco generale ovvero dalla Sezione dell’Elenco dell’Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
9. Per l’iscrizione all’Albo od elenco può essere richiesta la sottoscrizione di un patto d’ integrità in base allo stesso alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall’azienda in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
9. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento
1. La procedura si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
c) stipulazione del contratto.
2. Nella individuazione dell’aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici e/o delle risorse umane e finanziarie prontamente utilizzabili ne rispetto delle norme , ovvero i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma 10, del Codice.
3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell’aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4. In caso di affidamento all’operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
10. Indagine di mercato
1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all’indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:
a) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico (Mepa e Start);
b) consultazione dell’Albo Fornitori e Professionisti mediante “filtri” telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
c) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione “amministrazione trasparente”. L’avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
4. L’esito dell’indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.
11. Il confronto competitivo
1. Nelle procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell’elenco (proprio ovvero di quelli reperibili su piattaforme informatiche) degli operatori economici ovvero dell’espletamento dell’indagine di mercato/manifestazione di interesse, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (lett. b) ovvero a dieci (lett. c), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di operatori, anche l’aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente.
4. Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente.
5. Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all’art.10, comma 4 lett. c), non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto attraverso il proprio sito istituzionale la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento esegue l’operazione verbalizzando l’esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
7. In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un’assegnazione numerica casuale ovvero altro accorgimento che resta secretato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’estrazione pubblica avviene attraverso l’indicazione dell’elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l’identificazione dell’operatore economico corrispondente.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
9. Il Responsabile Unico del Procedimento invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite caricamento della stessa in piattaforma (gara telematica), a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 del Codice (gara “mista”).
10. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP
j) l’eventuale volontà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
11. Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
12. Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.
13. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 o per quelli che non presentano particolare complessità svolti in modalità telematica ai sensi dell’art.58 del Codice, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da dipendenti della Provincia e/o enti/istituzioni /soggetti convenuti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, nel rispetto del principio di rotazione.
14. Nei casi ricompresi al precedente comma 13, in caso di valutazione discrezionale delle offerte tecniche, il presidente è individuato attingendo il nominativo dalla lista comunicata dall’ANAC ai sensi dell’art.77 del Codice.
15. In mancanza di personale idoneo interno all’Ente, il RUP procede all’individuazione dei componenti richiedendo all’ANAC i nominativi da nominare ai sensi dell’art.77 del Codice.
16. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
17. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all’art. 71 d.P.R. n. 445/2000.
18. Nelle more di implementazione della norma di cui all’’art. 77 del Codice , nei casi in cui è obbligatorio costituire la commissione, la stessa sarà composta preferibilmente da dipendenti/funzionari esperti della Provincia e/o di altri enti/istituzioni/soggetti secondo e fatte salve, in ogni caso, linee-guida specifiche di natura transitoria dell’Anac.
12. Criterio di valutazione delle offerte
1. Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
a) affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice;
b) affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice;
c) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice
d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice.
e) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice.
f) affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice;
g) affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice;
h) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice;
i) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice.
13. Stipula del contratto
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti in caso di procedura negoziata di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione del buono d’ordine alla ditta, previa assunzione di atto dirigenziale di individuazione del fornitore.
2. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro a 1.000.000 di euro e per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ed inferiore la stipula del contratto avviene, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, modalità in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l’affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea la stipula del contratto avviene, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico ovvero modalità in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
4. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato, comprensivo dell’elenco dei soggetti invitati.
5. Qualora nel corso dell’esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione dei lavori della fornitura di beni e servizi, l’appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.
6. Ordinariamente i lavori, i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara ad opera delle strutture competenti come individuate. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali. L’attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa alla struttura competente che ha espletato la procedura di affidamento e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all’ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.
7. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la pubblica amministrazione.
8. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.
9. Indipendentemente dal valore economico della dei lavori e della fornitura di beni e di servizi, prima dell’emissione dell’ordine la struttura procedente è tenuta a provvedere all’acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall’Autorità nazionale anti corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa in materia vigente.
10. La struttura procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare all’affidatario quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione
elettronica, pertanto nell’ordine, ovvero nella lettera d’invito dovrà essere riportato, tra l’altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.
13) Bis Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.
3. La procedura di somma urgenza è pertanto utilizzabile non solo per rimuovere “situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità” causate da eventi calamitosi, ma anche per prevenire situazioni pregiudizievoli, ovvero quando vi sia un “rilevante grado di probabilità, misurabile con parametri oggettivi e rigorosi, di accadimento dell’evento” che non consente “alcun indugio”.
4. La somma urgenza può riguardare oltre alle lavorazioni necessarie per rimuovere le condizioni di pericolo anche quelle lavorazioni riferibili a manutenzioni atte a conservare l’immobile nel suo stato di piena funzionalità purché abbiano comunque un carattere accessorio e residuale nell’ambito dell’intervento di somma urgenza.
5. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
6. Tenuto conto della sostanziale indeterminatezza della prestazione inizialmente richiesta, laddove con ragionevole certezza l’importo della stessa superi euro 40.000,00 e qualora le condizioni lo consentano, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, prima della formale ordinazione della prestazione, è tenuto all’espletamento di un confronto concorrenziale, pur con struttura molto “snella e veloce”, con almeno due operatori economici, che garantisca una scelta del contraente rispettosa dei principi di trasparenza e di par condicio.
7. Il confronto concorrenziale viene effettuato mediante invito sul luogo dell’evento, degli operatori economici individuati, tra quelli aventi i necessari requisiti di capacità tecnica- economica, presenti nella short-list di questa Amministrazione; nelle more della
formazione della short-list, gli operatori economici da invitare saranno individuati tra quelle imprese che hanno già dato prova in casi analoghi di efficienza e che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante.
8. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa con le modalità previste dall' art 191, comma 3 e 194 comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Nei casi di cui al comma 6, la perizia giustificativa dei lavori deve contenere tutti gli elementi per poter consentire all’amministrazione di formulare un giudizio di ammissibilità delle prestazione ordinate, ivi comprese clausole contrattuali con i prezzi, i tempi di esecuzione, oneri e garanzie.
10. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa espresso rinvio alle norme di leggi e regolamentari vigenti, in particolar modo all’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.
13) Ter Servizi legali
1. Le prestazioni legali connesse a procedimenti giurisdizionali (“arbitrato o conciliazione”, “procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche”, etc…) sono escluse dall’applicazione dell’art. 17 comma 1 lettera d) del codice appalti. A questi servizi si associano quelli di consulenza legale forniti in preparazione del contenzioso o se c’è un indizio concreto e una probabilità che la questione su cui verte la consulenza diventi oggetto di procedimento.
2. In relazione all’oggetto della controversia/procedimento giurisdizionale, gli incarichi sono affidati con adeguata motivazione che tenga conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti, nonché dell’attività prestata nello svolgimento di incarichi analoghi, attuando, quando possibile, un criterio di rotazione.
3. I c.d. “altri servizi legali, non connessi al contenzioso, sono, al contrario, oggi, inclusi nell’Allegato IX, del Codice sottoposti al c.d. regime “alleggerito” in considerazione delle loro specificità.
4. Con riferimento a tali “altri servizi”, oggetto del citato Allegato IX, si possono individuare adeguate modalità più flessibili di svolgimento delle indagini di mercato anche mediante
la consultazione di elenchi e liste predisposte da altre pubbliche amministrazioni , ferma restando, in ogni caso, l’ottemperanza alle norme del codice appalti e, in particolare, all’art. 36 comma 2 lett. a) dello stesso.
5. Per l'affidamento di tali “altri servizi legali” potrà, pertanto, essere istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, secondo le modalità descritte nei successivi commi.
6. L'elenco potrà essere suddiviso in sezioni distinte per tipologia di attività.
7. Tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale e dovranno dichiarare di accettare tutte le disposizioni richieste dall’amministrazione provinciale.
8. I professionisti che ne fanno richiesta sono inseriti in un unico elenco approvato con apposita determinazione dirigenziale. Per la formazione dell’elenco, la Provincia predispone apposito avviso e ne dà divulgazione anche inviandolo agli Ordini Professionali.
9. Successivamente alla fase istitutiva, l’elenco costituito in base ai commi precedenti è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 marzo di ogni anno, previo esame delle istanze all’uopo pervenute. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
10. Per ragioni eccezionali e dandone adeguata motivazione, la Provincia ha la facoltà di affidare servizi legali a professionisti non inseriti in elenco per attività di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, specifici cultori della materia, e da professionisti che siano anche professori universitari.
11. In sede di prima applicazione e nelle more di istituzione dell’elenco possono essere utilizzate liste, albi ed elenchi formati da altre pubbliche amministrazioni purché le procedure di istituzione e formazione risultino adeguatamente pubblicizzate.
12. Anche per i servizi legali, in generale, di importo inferiori a 40.000,00 è applicabile quanto previsto dal commi 6.bis) ed 11 del precedente art. 4 del presente regolamento.
14) Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio online dell’Amministrazione Provinciale e resta permanentemente pubblicato sul sito internet della Provincia medesima in amministrazione trasparente .
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale nonché alle linee-guida dell’Anac .
3. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima e agli atti di regolazione Anac prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
4. Sono abrogati i precedenti regolamenti in materia contrattuale e acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, contratti esclusi e procedure negoziate, approvati:
con deliberazione Consiglio Provinciale n. 222 del 4.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
con deliberazione Consiglio Provinciale n. 110 del del 18.12.2007 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l’applicazione del precedente regolamento.
6. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.
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