Procedura ordinaria Clausole campione

Procedura ordinaria. È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall’Assicurato nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro.
Procedura ordinaria. La normativa prevede l’individuazione della nuova figura del custode-acquirente mediante procedura ad evidenza pubblica. Le attività svolte sono le seguenti: • stipula dei contratti di affidamento del servizio al custode-acquirente individuato su base provinciale (con gara ad evidenza pubblica) • controllo degli atti trasmessi dalle Prefetture ed immissione dei dati nella banca dati informatizzata • stima individuale del veicolo (in modalità automatizzata o diretta) • verifica dell’effettivo trasferimento nel possesso del veicolo dal proprietario-custode al custode-acquirente • verifica di congruità tra le schede descrittive del mezzo compilate rispettivamente dall’organo accertatore e dal custode-acquirente • emanazione del provvedimento di alienazione • comunicazione al P.R.A. dell’avvenuta cessione in proprietà del mezzo in favore del custode-acquirente • verifica dell’avvenuto pagamento, da parte del custode-acquirente, per l’acquisto dei mezzi conferiti • aggiornamento dei dati di competenza nel sistema informatico di gestione dell’attività; • monitoraggio, da parte delle Strutture Centrali competenti, delle attività svolte dalle Strutture Territoriali, con particolare attenzione per i tempi di intervento e trattazione Per l’avvio della procedura ordinaria, per ciascun ambito provinciale, si prevede la stipula del contratto-convenzione (effettuata dalla Struttura Territoriale dell’Agenzia e la competente Prefettura-UTG) con il custode-acquirente aggiudicatario del servizio dopo aver effettuato le propedeutiche attività amministrative con il contributo della Prefettura-UTG competente. Nelle more resta operativa la “Procedura Transitoria”.
Procedura ordinaria. (Articolo 148 del Codice delle Assicurazioni) Tempistiche per l’offerta/ non offerta di risarcimento da parte della Compagnia del responsabile
Procedura ordinaria. Modalità di iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori e Professionisti
Procedura ordinaria. La dichiarazione di esportazione e la merce sono presentate all’ufficio di esportazione di cui all’art. 161, p 5 del codice doganale comunitario Reg. (CEE) 2913/92 (es. Modena). La dichiarazione doganale dovrà essere compilata indicando nella casella 29 (dogana di uscita) l’ufficio doganale nazionale competente per il luogo ove la merce è presa in carico dal vettore a fronte di un contratto di trasporto a destinazione di paese terzo. Come già esposto in precedenza, tale ufficio è, infatti, considerato di uscita ai sensi dell’art. 793, p.2, lett. b) (es. Bologna aeroporto) ed è quello che espleta le formalità di uscita della merce oggetto del contratto di trasporto unico. Il luogo ove la merce è presa in carico dal vettore deve essere noto al momento della conclusione del contratto e, quindi, indicato nello stesso contratto. nell’ipotesi, l’eventuale parte iniziale di tragitto, anche se effettuato via camion, è comunque considerato “volo aereo”. Gli uffici doganali di esportazione non devono apporre alcun riferimento sulla dichiarazione doganale in merito al numero del contratto di trasporto a destinazione paesi terzi. L’indicazione non è, infatti, necessaria in quanto, nel presente stadio dell’operazione, il contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo ancora non rileva ai fini della richiesta di deroga di cui al citato art. 793, p.2, lett. b). Come chiarito in precedenza, infatti, la deroga di cui al più volte citato art. 793, p.2, lett. b) deve essere richiesta ed eventualmente concessa all’ufficio doganale competente per la presa in carico della merce a fronte del contratto di trasporto unico e che è indicato nella casella 29 della dichiarazione doganale. L’operazione sarà gestita dall’ufficio di esportazione (es. Modena) come una semplice operazione di esportazione e quindi inserita nel sistema AIDA secondo le disposizioni dettate dalla citata nota prot. 4538 del 27.6.2007, lett. D). Una volta che la merce è consegnata dal trasportatore/agente al vettore presso il luogo indicato nel contratto (dogana di uscita ai sensi dell’art. 793, p.2, lett. b), quest’ultimo prende formalmente in carico la merce a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo nel luogo indicato nel contratto stesso (porto o aeroporto nel caso di trasporti marittimi o aerei). Il vettore che intenda richiedere la deroga in esame consegna la relativa richiesta all’ufficio doganale competente (come indicato nella casella 29 della dichiarazione dog...
Procedura ordinaria. Qualora non sia applicabile la Convenzione Indennizzo Diretto, il danneggiato deve inviare all’assicuratore dell’altro veicolo e, per conoscenza, a Genertel, Area Sinistri, in ottemperanza agli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. avvenuta guarigione; certificazioni mediche, compresi gli accertamenti clinici strumentali obiettivi (ove necessari) e la certificazione di lavoro), contenere ogni indicazione utile per la valutazione di eventuali danni alle persone, avere in allegato eventuali meno di cinque giorni lavorativi non festivi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell’assicuratore per la perizia dei danni (non di sinistro” (c.d. “Modulo blu”) o almeno una dettagliata descrizione del sinistro conforme al modulo stesso, deve deve avere in allegato una copia del modulo “Constatazione amichevole d’incidente - denuncia La raccomandata qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata. Una volta ricevuti tutti i dati necessari, l’assicuratore indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità. Se la richiesta di risarcimento è conforme a quanto sopra descritto e il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. L’art.148 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che tali comunicazioni vengano effettuate: 1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata; 2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Il danneggiato, una volta ricevuta l’offerta, può: a. dichiarare di accettarla; in questo caso l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevime...
Procedura ordinaria. Gara di appalto n° 1: Partecipazione: 3 RPSRS (RPSRS 1 – RPSRS 2 – RPSRS 3) Risultato: 235 MW RPSRS 1: 100 MW RPSRS 2: 85 MW RPSRS 3: 50 MW Gara di appalto n° 2: Partecipazione: 2 RPSRS (RPSRS 2 – RPSRS 3) Risultato: 35 MW RPSRS 2: 10 MW RPSRS 3: 25 MW Risultato complessivo: offerta 270 MW nella procedura ordinaria Swissgrid verifica misure alternative 🡪 il fabbisogno minimo viene fissato a 300 MW, il che corri- sponde ad un deficit di almeno 30 MW.
Procedura ordinaria. Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione, ricognitiva della decadenza, deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE, con le modalità di cui all’articolo III.II.6, entro dieci giorni dalla data della seduta. La delibera deve contenere informazioni sufficientemente dettagliate sulle cause che hanno determinato la decadenza dell’ESPONENTE AZIENDALE, nonché, quando trattasi di decadenza del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, l’indicazione della persona che dovrà esercitarne ad interim le funzioni.
Procedura ordinaria. 1. Nei casi di cui all’articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una possibile causa di sospensione a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, deve deliberare in merito, valutando l’opportunità di sospendere dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo l’ESPONENTE AZIENDALE e motivando la conseguente deliberazione. 2. Entro dieci giorni dalla data della seduta, copia della delibera di cui al precedente comma deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE con le modalità di cui all’articolo III.II.6. 3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la sospensione, che non può essere di durata superiore a novanta giorni, entro la scadenza del periodo di sospensione, l’Assemblea degli Azionisti deve deliberare la revoca dell’incarico ovvero l’immediata riammissione dell’ESPONENTE AZIENDALE sospeso all’esercizio delle funzioni attribuitegli, previo parere del Collegio Sindacale risultante dal verbale dell’Assemblea.
Procedura ordinaria. La normativa prevede l’individuazione della nuova figura del custode - acquirente mediante procedura ad evidenza pubblica. Le attività svolte sono le seguenti: