CONTRATTO PER PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CONTRATTO PER PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TRA
l'Associazione sportiva <...>, con sede in <...>, via <...>, n. <...>, C.F./Partita IVA <...>, nella persona del suo legale rappresentante <...>, in seguito per brevità denominata “Associazione sportiva” affiliata alla Federazione italiana <...> con il n. <...>
e
il Sig. <...>, nato a <...>, il <...> e residente in <...>, via <...>, n. <...>, di nazionalità <...> di seguito
denominato “Tecnico”.
PREMESSO
– che il Tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di allenatore nella disciplina del <...>;
– che l'Associazione sportiva ha necessità di assicurarsi un'assistenza tecnica professionale per le proprie squadre (o i propri atleti) di <...>;
– che il Tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con l'Associazione sportiva;
– che l'Associazione sportiva è giunta nella determinazione di avvalersi dell'opera professionale del Tecnico;
– che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti, essendo l'Associazione sportiva affiliata alla Federazione italiana (o all'Ente di promozione sportiva <...>) ed escludendo che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge n. 91/1981.
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il Tecnico presterà la sua attività professionale nell'interesse dell'Associazione nel settore <...> con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Federazione e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti. Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dall'art. 2230 e ss. c.c., mentre ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
Art. 3 - Impegni del Tecnico
Il Tecnico si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti degli iscritti dell'Associazione sportiva, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente il regolamento antidoping federale. Il Tecnico dichiara di essere disponibile a svolgere la propria attività nei giorni <...> e per la fascia oraria <...>.
Art. 4 - Diritti di immagine
Il Tecnico si impegna a non sollevare eccezioni a eventuali riprese televisive, interviste radio- televisive, manifestazioni organizzate dai
partner promo-pubblicitari dell'Associazione sportiva a cui quest'ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore. Si impegna, inoltre, a indossare l'eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dall'Associazione sportiva. Il Tecnico dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere
(compensi o altro tipo di rimborso) nel caso in cui i partner promo-pubblicitari dell'Associazione sportiva intendessero usufruire della sua immagine di istruttore di <...> per scopi pubblicitari in cui lo Sponsor richiedesse la sua partecipazione.
Art. 5 - Prestazione a carico del Tecnico
Il Tecnico dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili dell'Associazione sportiva.
Il Tecnico sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
Il Tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato che gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Art. 6 - Compenso del Tecnico
A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del Tecnico, l'Associazione sportiva si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'art. <...> del D.P.R./legge <...>, n. <...>. Le parti ritengono che l'impegno e il numero delle prestazioni richieste corrispondano a un emolumento per ogni stagione sportiva di durata del presente accordo (e cioè dal <...> al <...>) pari a euro <...> al lordo della ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla citata normativa per la parte eccedente i dieci milioni. Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Pertanto la cifra sopra indicata sarà suddivisa in <...> rate di uguale importo che verranno versate al Tecnico entro e non oltre il giorno <...> di ogni mese. Il compenso così come previsto è comprensivo e assorbente di ogni altro emolumento che il Tecnico pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri. Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il Tecnico è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura e alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. Il Tecnico è conscio che ove la parte imponibile dei propri
redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore a quaranta milioni l'anno, la ritenuta che applicherà l'Associazione sportiva dovrà essere considerata a titolo d'acconto.
Art. 7 - Durata dell'incarico
L'Associazione sportiva si impegna a utilizzare le prestazioni del Tecnico per il periodo dal <...> al
<...>, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo.
Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.
Art. 8 - Risoluzione anticipata
Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, l'Associazione sportiva può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione professionale, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'art. 2237 c.c.
Art. 9 - Definizione del rapporto
Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il Tecnico dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dall'Associazione sportiva per attività diverse da quelle previste dal presente accordo. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia, ivi compreso il regolamento interno dell'Associazione sportiva che il Tecnico dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo.
Art. 10 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali)
I dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano l'accesso agli atti e alle informazioni.
Art. 11 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al Collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della Federazione italiana LCS.
<...>, lì <...>
L'Associazione sportiva
<...>
Il Tecnico
<...>
Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto sono stati oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (Oggetto del contratto), 4 (Diritti di immagine), 6 (Compenso del Tecnico), 8 (Risoluzione anticipata), 10 (Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), 11 (Clausola compromissoria).
L'Associazione sportiva
<...>
Il Tecnico
<...>