Risoluzione anticipata. Il Comune revoca la concessione e risolve unilateralmente il contratto di concessione in caso di gravi inadempienze imputabili al concessionario. Sono considerate, a tal fine, gravi inadempienze: il rifiuto di sottoscrivere il contratto nel giorno fissato dal Comune (entro 30 giorni dalla concessione definitiva) la mancata sottoscrizione del verbale di consegna dell’area entro 10 gg. dalla stipula del contratto su invito del Concedente; la mancata realizzazione del chiosco e il mancato ottenimento della sua agibilità entro 120 giorni dalla data del verbale di consegna dell’area; la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA) entro 120 giorni dalla data del verbale di consegna dell’area; tutti i casi di decadenza e revoca dell’autorizzazione all’esercizio del Pubblico Esercizio previsti dalle norme vigenti, principalmente contenute nel R.D. 773/ l93l e ss. mm. ii. (T.U.L.P.S., si veda in particolare l’art. l00) nel relativo regolamento di attuazione (RD. 635/l940 e ss. mm. ii.); l’omesso pagamento del canone o, fatto salvo quanto espresso all’art. 11 del presente capitolato, ritardi superiori a tre mesi; il venir meno, per qualsiasi ragione ed in qualunque momento, della facoltà del concessionario di concludere contratti/accordi con la pubblica amministrazione. l’accertata violazione degli obblighi di cui al precedente art. 13 del presente capitolato. il fatto che a carico del concessionario o di uno dei soci o amministratori della impresa concessionaria o, se soggetto diverso e non sostituito a semplice richiesta dell’Amministrazione, del preposto all’attività di somministrazione e bevande sia stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicata o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per una qualsiasi fattispecie di reato. ln tutti i predetti casi la risoluzione unilaterale è preceduta da contestazione scritta degli addebiti con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere o presentare eventuali discolpe. Nei casi predetti il Comune procede ad incamerare le cauzioni di cui all'articolo 13. Trovano inoltre appIicazione tutte le altre sanzioni pecuniarie sospensive o di altro tipo previste in materia di pubblici esercizi. Il Comune ha inoltre titolo a risolvere unilateralmente il contratto di concessione dell'area in caso di fallimento o sottoposizione a proced...
Risoluzione anticipata. Il contratto si risolve di diritto qualora il contraente o l’Assicurato siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla Società e fino alla loro definizione.
Risoluzione anticipata. Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del committente.
Risoluzione anticipata. Le parti concordano che qualora, nel corso dell’affittanza, tutto o parte del fondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedimento della compe- tente autorità), il terreno interessato dovrà essere ricon- segnato nella piena e incondizionata disponibilità del loca- tore mediante semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o in- dennizzi per l’anticipato rilascio, in espressa deroga al disposto dell’art.50 legge n.203/82. Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo, all’affittuario spetterà invece l’indennizzo pre- visto dalle vigenti norme in materia di espropriazione. In caso di necessità di utilizzazione o sfruttamento del fondo per finalità diverse da quelle agricole, e/o di vendita di una parte del fondo, ancorchè con destinazione agricola, la parte affittuale si impegna a liberare detta parte di fondo, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata, entro il termine della corrente annata agraria, fatto salvo la raccolta dei frutti pendenti, rinunciando sin d’ora all’indennizzo previsto dall’art. 43 della legge 203/82. Re- sta salvo il diritto di prelazione agraria qualora spettante. In tutti i casi in cui avvenga l’anticipata risoluzione par- ziale del rapporto, il contratto d’affitto proseguirà per la residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito proporzionalmente in ragione della minore superficie a di- sposizione della conduttrice.
Risoluzione anticipata. 24.1. Axpo ha il diritto di risolvere in qualsiasi momento il contratto di fornitura dei Connectivity Services, di sospendere i servizi o di bloccarli fino a data da destinarsi nel caso in cui:
24.1.1. il committente non rispetti i propri obbli- ghi contrattuali e non ripristini le condi- zioni contrattuali entro il termine stabi- lito da Axpo;
24.1.2. il committente utilizzi i servizi in modo illegale o ne abusi per attività illecite;
24.1.3. il committente causi guasti o danni all’in- frastruttura di rete o ad altri servizi o ad altri utenti;
24.1.4. il committente diventi insolvente; oppure
24.1.5. si verifichino cambiamenti normativi o legislativi.
24.2. Se il committente utilizza diversi servizi di Axpo, la comunicazione scritta di disdetta dovrà specificare il servizio da disdire.
24.3. Dopo la risoluzione del contratto di fornitura dei Connectivity Services, il committente dovrà garan- tire ad Axpo il necessario accesso ai suoi locali di modo che Axpo possa prelevare la propria infra- struttura di rete.
24.4. Nel caso in cui siano state effettuate installazioni o modifiche strutturali in relazione alla fornitura dei servizi da parte di Axpo, quest’ultima non è obbli- gata a riportare i locali del committente alle loro condizioni originali.
Risoluzione anticipata. Il Locatore potrà risolvere anticipatamente il contratto di noleggio ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa semplice comunicazione a mezzo raccomandata a.r., telefax o telegramma, e-mail, nei seguenti casi:
i) mancato pagamento, alla data di esigibilità, di qualsivoglia importo dovuto dal Cliente in forza del contratto di noleggio;
ii) diniego o mancato riscontro del Cliente alla richiesta di restituzione del Veicolo formulata dal Locatore di cui al precedente art. 11;
iii) violazione del successivo art. 15;
iv) violazione del precedente art. 7 a);
v) qualora venga meno, a qualsiasi titolo, un valido metodo di pagamento per il noleggio (ad es. scadenza carta di credito, plafond insufficiente, ecc.).
Risoluzione anticipata. Fatto salvo ogni altro rimedio ad essa disponibile, il Fornitore avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto di vendita concluso sulla base delle presenti Condizioni generali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Acquirente, in caso di violazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle presenti Condizioni generali, laddove detta violazione non venga sanata o rimediata dall’Acquirente, con soddisfazione del Fornitore, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla diffida scritta del Fornitore ad adempiere.
Risoluzione anticipata. Fatto salvo ogni altro rimedio, Eurotec avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto di vendita concluso sulla base delle presenti Condizioni generali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma attestante comunque la ricevuta di ritorno, indirizzata all’Acquirente, in caso di violazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle presenti Condizioni generali, laddove detta violazione non venga sanata dall’Acquirente, con soddisfazione di Eurotec, entro e non oltre i venti (20) giorni successivi alla diffida scritta di Eurotec ad adempiere.
Risoluzione anticipata. Il Fornitore ha diritto di risolvere immediatamente il contratto di fornitura dei Servizi, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni Generali e dalla legge, qualora intervenga qualsiasi modificazione nelle condizioni economiche del Cliente che ne comprometta la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Cliente sia posto, a titolo d’esempio, in liquidazione, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, o si trovi comunque in stato di insolvenza. In tal caso il Fornitore avrà diritto di chiedere l’intero pagamento in un’unica soluzione di quanto ancora dovuto dal Cliente.
Risoluzione anticipata. La risoluzione del presente contratto può avvenire consensualmente o, per gravi inadempienze, su iniziativa del Dirigente Scolastico. In caso di risoluzione l’Istituzione Scolastica liquiderà, previo contraddittorio, le prestazioni fino a quel momento effettivamente rese.