CONTRATTO DI LOCAZIONE PER FINALITA’ TURISTICA
2018
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER FINALITA’ TURISTICA
(stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c, legge 9 dicembre 1998 N. 431)
La sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, di seguito denominata locatore, nata a Bologna il 23-12-1979 residente a Ferrara codice fiscale XXXXXX00X00X000X,
CONCEDE IN LOCAZIONE
ai signori (di seguito denominati conduttore):
nominativo | data di nascita | luogo di nascita | documento | Residenza o codice fiscale |
OSPITE 1 | ||||
OSPITE 2 | ||||
OSPITE 3 |
al prezzo e per il periodo:
notti
al
dal
prezzo (in €)
L’unità immobiliare “Canevella-Ginestra” posta in Xxx Xxxxxxxxx, 0000 xxx.00000 Xxxxxx xxx Xxx (XX), composta da:
- cucina
- zona pranzo
- salottino con pianoforte
- bagno
- letto matrimoniale
- 3 posti letto
loft con ingresso indipendente, ammobiliata come da documentazione fotografica in calce al presente contratto e con cucina completamente attrezzata;
dati catastali: Foglio 14 Particella 148
Il locatore garantisce il conduttore, che concorda, circa la conformità degli impianti posti al servizio dell’unità immobiliare ed eventualmente di quelli condominiali, alla normativa in materia di sicurezza vigente all’epoca in cui gli impianti sono stati realizzati.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) Condizioni dell’immobile
Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati in buono stato di manutenzione e adatti all’uso convenuto. Il conduttore s’impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stesso stato in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Con il ritiro delle chiavi il conduttore si costituisce da quel momento custode della medesima per il periodo di permanenza.
2) Durata del contratto e capienza
Il contratto è stipulato per il periodo sopraindicato, allorché cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, che s’intende sin d’ora data per allora.
3) Destinazione dell’immobile e divieto di sublocazione
L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione ed essere utilizzato solamente per finalità turistica; il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Il conduttore si impegna ad ospitarvi i nominativi sopraindicati; qualsiasi sostituzione di persona durante il periodo di locazione è vietata, se non preventivamente concordata.
La presenza di un numero di persone superiore a quello convenuto comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e l’obbligo diversare al locatore, una somma pari all’ammontare dell’intero canone convenuto, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. anche trattenendo, se versato, a tal fine il deposito cauzionale.
4) Corrispettivo
Il canone di locazione, avendo le parti tenuto presenti le condizioni oggettive dell’immobile anche sopra descritte e ben note e la sua ubicazione, è convenuto come sopra indicato.
Il locatore concede al conduttore il solo godimento dell'immobile, compresi suppellettili ed arredi.
E' esclusa espressamente la fornitura da parte del locatore di pasti e bevande, servizi di sorveglianza, custodia, ripulitura durante il soggiorno, riassetto e manutenzione dei locali e degli arredi ai quali tutti il conduttore provvede direttamente.
Il canone include: • pulizia iniziale; • fornitura di biancheria da letto e da bagno; • acqua, gas ed energia elettrica • uso degli elettrodomestici e accessori a disposizione; • riscaldamento.
5) Entrata, uscita ed accesso ai locali
Le due parti convengono di effettuare un controllo dei locali il giorno di arrivo e di partenza. Il locatore si riserva il diritto di accesso all’alloggio locato per effettuare le indispensabili operazioni di manutenzione.
Il conduttore, salvo accordi diversi con il locatore, potrà prendere possesso dell’alloggio (check-in) tra le ore 15:00 e le 19.00 del primo giorno concordato e dovrà lasciarlo libero (check-out) entro le ore 11:00 dell’ultimo.
Al suo arrivo il conduttore è tenuto a presentare un documento di identità di tutte le persone per le quali è stata effettuata la prenotazione, al fine di consentirne la registrazione presso le competenti autorità.
Potrà essere rifiutato l’ingresso all’alloggio al conduttore nei seguenti casi: • discordanza dei dati tra prenotazione e cliente; • mancanza documenti; • mancato versamento del saldo o del deposito cauzionale.
6) Reclami
Il conduttore dovrà avvisare il proprietario degli eventuali difetti dell’immobile e dei mobili entro ventiquattro ore dalla consegna delle chiavi. Eventuali reclami per fatti o eventi, tali da provocare un danno di rilievo o comunque tali da indurre il conduttore a richiedere un risarcimento per il danno subito, dovranno essere tempestivamente comunicati; non saranno accettati in alcun modo reclami inoltrati successivamente alla partenza e precedentemente non segnalati per iscritto. In caso di reclamo il conduttore si obbliga a concedere al locatore il tempo necessario per risolverlo.
7) Regolamento condominiale
Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Il conduttore può essere allontanato anche se durante il soggiorno si comporta in modo contrario alle più elementari norme di educazione civile e non rispettoso degli articoli riportati nel regolamento condominiale e nel presente contratto. L’immediato allontanamento comporterà la perdita da parte del cliente delle cifre già versate, senza pregiudizio per ulteriori risarcimento danni.
8) Apporto di modifiche
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, migliorie o addizione ai locati e alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
9) Riconsegna anticipata dell’immobile
Nel caso di riconsegna delle chiavi anticipata rispetto al termine di scadenza della locazione, il canone già versato non verrà restituito.
10) Elezione di domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto il conduttore elegge domicilio nei locali e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
11) Autorizzazione comunicazione dati
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675).
12) Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del codice civile ed agli usi locali. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Allegato 1 – Fotografie arredi- Vedi allegato
Letto, approvato e sottoscritto Ferrara, li
Il locatore Il conduttore
OSPITE
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