TITOLO I: GENERALITA’
Approvato con delib. cons. 45/c/2003 Modificato con delib. cons. 8/c/2005
Regolamento servizio idrico integrato
TITOLO I: GENERALITA’
ART.1 – Servizio dell’acquedotto
Il servizio di distribuzione dell’acqua potabile agli utiliz- zatori siti nel territorio comunale è esercitato dal Comune di San Dorligo della Valle - Dolina in economia in base alle vigenti disposizione legislative per l’assunzione diretta dai pubblici esercizi da parte dei Comuni. Le norme tecniche ed amministrative per l’esercizio dell’acquedotto vengono regolate dal presente regolamento.
Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente re- golamento tutte quelle variazioni che riterrà convenienti ed opportune nell’interesse pubblico e pri- vato, dandone comunicazione all’utente mediante pubblicazione del provvedimento all’albo preto- rio del Comune, come per legge. Nel caso l’utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione le modifiche si intendono tacitamente accettate.
contratto di fornitura.
ART.2 – Divieto di rivendita dell’acqua
E’ assoluto divieto di rivendita dell’acqua e di cessione del
le seguenti categorie d’utenza:
ART.3 -Categorie di concessione per l’uso dell’acqua
La concessione d’uso dell’acqua potabile è fissata secondo
1^ categoria: concessioni ordinarie per uso domestico;
2^ categoria: concessioni ordinarie per uso agricolo: si
considera destinata ad uso agricolo l’acqua utilizzata dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale regolarmente iscritti in appositi elenchi della CCIAA;
3^ categoria: concessioni per usi diversi (industriale, artigianale, commerciale, direzionale, cantiere e associazioni politiche, religiose, culturali, sportive,ricreative senza scopo di lucro);
4^ categoria: concessioni per altri usi (utenze comunali);
E’ facoltà dell’amministrazione comunale concedere l’uso dell’acqua potabile del civico acquedot- to, nei limiti dell’estensione e delle caratteristiche della rete idrica di distribuzione, e della quantità di acqua potabile disponibile. Nel caso di carenza dell’acqua il Comune regolamenterà con apposita ordinanza gli usi consentiti.
TITOLO II: NORME PER LE FORNITURE
ART.4 – Domanda di concessione
La concessione di erogazione dell’acqua dell’acquedotto comunale viene fatta dal responsabile del servizio competente, a seguito domanda dell’interessato, nei limiti di estensione della rete di distri- buzione e della quantità d’acqua potabile disponibile.
La domanda di concessione deve essere inoltrata al Comune e stesa su modulo fornito dallo stesso, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante. In essa devono essere indicati:
a) generalità di chi richiede l’utenza: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito dove eventualmente dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione, numero di codice fiscale o partita IVA ;
b) uso per cui è richiesta la concessione;
c) ubicazione dell’immobile per il quale l’acqua è richiesta;
d) generalità del proprietario dello stabile, locale o altro immobile;
e) la titolarità del richiedente che dà diritto a tale uso (proprietario – usufruttuario – locatario, capo condomino o amministratore ecc.); qualora il richiedente non sia il proprietario dell’immobile, alla domanda dovrà essere unita l’autorizzazione scritta del proprietario con il quale quest’ultimo si as- sume la responsabilità per eventuali inadempienze dell’utente;
f) per le opere iniziate dopo il 30 gennaio 1977, copia del certificato di abitabilità o agibilità del fab- bricato. In alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ov- vero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per l’intero nell’ipotesi dell’art. 13 della L. 47/85 e limitatamen- te alle prime due rate nell’ipotesi dell’art. 35 della L.47/85 e successive modifiche ed integrazioni;
g) per le opere iniziate prima del 30 gennaio 1977, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio xxxx- xxxxxx dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che l’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977;
h) estremi della concessione, dell’autorizzazione o della denuncia di inizio dell’attività edilizia per le richieste di concessione d’acqua ad uso cantiere.
i) di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso.
Gli allacciamenti che richiedono la posa di tubazioni su terreni di terzi sono subordinati al relativo consenso del proprietario, che dovrà essere ottenuto dal richiedente. Gli allacciamenti che compor- tano l'occupazione di strade statali e provinciali sono subordinate all'autorizzazione delle Ammini- strazioni competenti. Le relative pratiche dovranno essere svolte dal richiedente.
Nei casi di comproprietà sia indivisa che divisa, i comproprietari dell'immobile rispondono solida- mente per l'adempimento degli obblighi assunti.
Il diniego della concessione o l’assegnazione a categoria diversa da quella richiesta potranno essere disposte solamente dal responsabile del servizio competente.
ART.5 – Titolarità del contratto di somministrazione - utenze
La somministrazione del servizio di acquedotto viene effettuata al proprietario o agli utilizzatori a vario titolo dell’immobile per il quale viene richiesto.
Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri. Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d’uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazioni diverse da quelle residenziali) distinta da tariffe diverse.
Fino alla data in cui si renderà obbligatorio provvedere all’installazione di singoli contatori per ogni utenza, nel caso di immobili costituiti in condominio ai sensi dell’art.5, comma 1 della legge 36/94, il Comune può concedere la fornitura all’Amministrazione del condominio stesso, la quale ne ri- sponde ai sensi di legge con un unico contatore in entrata. Qualora nell’edificio siano presenti anche utenze relative ad usi diversi da quello domestico si provvederà a fornire un contatore per ciascuna di queste utenze, in modo da effettuare una lettura differenziata dei consumi.
ART.6 - Accettazione o diniego delle domande di concessione
Tutte le domande di cui all’articolo 4 si intendono accolte se nel termine di 30 giorni dal ricevimen- to, il Comune non nega la concessione per uno dei seguenti casi :
1. quando la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta o non siano stati effettuati i regolari versamenti richiesti;
2. quando si verifichi l’impossibilità di collocare la tubazione e/o il contatore nel rispetto della nor- mativa tecnica e regolamentare vigente;
3. quando il richiedente sia titolare di altra utenza dell’acqua e sia in mora con i pagamenti ad essa relativi;
4. quando la Giunta Comunale o il Responsabile del Servizio decida negativamente sulle richieste di acqua lungo le strade non percorse dalla rete di distribuzione, ovvero con rete insufficiente.
ART.7 - Contratto di somministrazione dell’acqua
Per attivare l’erogazione dell’acqua è obbligatorio che il richiedente (avente titolo), o persona da lui delegata per iscritto, sottoscriva il relativo contratto di somministrazione, in competente bollo, alle condizioni del presente Regolamento ed a tutte quelle che il Comune riterrà opportuno specificare sul contratto medesimo.
Prima della stipulazione della concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento delle somme richieste dall’Amministrazione per le spese di allacciamento e eventuali spese contrattuali. Sono inoltre a carico dell’utente tutti gli oneri fiscali, contributivi o di altra natura connessi con la somministrazione e l’uso dell’acqua.
Al momento della sottoscrizione del contratto l'utente dovrà fornire le proprie generalità, nei modi e limiti previsti dalla legge - con particolare attenzione alla L.675/96 - fornendo altresì, anche tramite autocertificazione, i necessari titoli di legittimazione. In ogni caso dovrà mettere a disposizione del- l’Amministrazione la documentazione tecnica necessaria.
ART.8 - Durata, scadenza e rinnovo del contratto
Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno e si rinnova tacitamente ogni anno, finché una delle parti non dia all’altra comunicazio- ne scritta di recesso almeno 30 giorni prima della scadenza.
ART.9 - Risoluzione e revoca del contratto
In caso di risoluzione del contratto, l’utente è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune alme- no 30 giorni prima della data prefissata, presentandola all’ufficio competente oppure a mezzo lettera raccomandata. In mancanza di detta comunicazione l’utente rimane responsabile dei consumi del- l’acqua e di ogni altro onere connesso all’utenza.
A seguito della comunicazione saranno effettuate le operazioni di rilievo del consumo e di chiusura del contatore con l’apposizione dei sigilli e all’eventuale sua rimozione e di contabilità finale del rapporto contrattuale. In ogni caso il cliente rimarrà obbligato al pagamento della fattura di chiusura del rapporto. L’Amministrazione rimane sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta all’interruzio- ne del servizio.
Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque momento, sia nei casi previsti dalla legge, sia con decisione motivata della Giunta Comunale. Si dà luogo alla risoluzione del contratto anche nel caso di cessazione d’industria o di esercizio, oppure nel caso di demolizione o distruzione dei fabbricati dei fabbricati per cause di incendio, sgombero o, comunque, per cause di forza maggiore.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, per gravi motivi di ordine pubblico o per inadempienze dell’utente, di sospendere o revocare la concessione dell’acqua con il semplice preavviso di giorni 15, senza che l’utente possa vantare alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti per eventuali danni.
In caso di fallimento dell’utente, il contratto di concessione dell’acqua, purché non di uso domesti- co, è risolto di diritto e l’utenza viene chiusa. L’ufficio procede alla redazione della contabilità fina- le e provvede agli adempimenti necessari a tutela degli interessi del Comune. Il curatore, con l’auto- rizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi alla continuazione o risoluzione del medesi- mo, pagando inoltre, previamente ed integralmente, quanto dovuto dal fallito. Qualora si tratti di utenza domestica sarà consentito l’utilizzo dell’acqua, purché sia sottoscritto un nuovo contratto da un familiare solvibile entro 10 giorni dal fallimento.
ART.10 – Trasferimento delle concessioni - subentro
L’utente che intende subentrare nel contratto di un’altra persona per decesso, locazione, cessione dell’immobile o altro, deve farne richiesta al Comune, sottoscrivendo il relativo contratto di sommi- nistrazione in sostituzione di quello precedente, previo versamento delle eventuali spese contrattuali dovute.
L’utente originario è comunque vincolato dai suoi impegni verso il Comune fino a quando il suc- cessore non avrà assunto per proprio conto tutti gli obblighi derivanti dalla nuova concessione me- diante sottoscrizione del contratto.
In assenza della comunicazione del titolare e nel caso in cui l’utente subentrante dimostri la disponi- bilità dell’immobile oggetto della fornitura, il Comune conclude il nuovo contratto di somministra- zione, previa verifica, accertamenti e sopralluogo, per determinare la lettura del contatore. Il Comu- ne provvede ad inoltrare al precedente titolare la comunicazione della cessazione del contratto con la fattura di addebito dei consumi rilevati al momento del subentro.
In caso di decesso dell’utente tutti gli obblighi di contratto si intenderanno contemporaneamente as- sunti dagli eredi fino a quando non sarà richiesta la voltura del contratto stesso o la sua eventuale estinzione entro sei mesi dal decesso. Nel caso in cui gli eredi non ottemperassero alle disposizioni, il Comune darà luogo alla chiusura dell’utenza ed alla redazione della contabilità finale.
ART.11 - Vincoli e limitazioni della concessione
E’ riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.
TITOLO III: NORME TECNICHE
ART. 12 - Norme per l’esecuzione delle derivazioni di presa
Le derivazioni di presa comprendono i tubi con i loro accessori che si staccano dalla rete di distribu- zione per l’alimentazione degli impianti interni degli utenti e giungono fino agli apparecchi di misu- ra.
Di norma la derivazione avviene da un pozzetto o da idonea presa stradale, qualora esistente.
Spetta al Comune determinare il punto di derivazione della presa e l’ubicazione delle diramazioni fino al contatore. I diametri degli allacciamenti, compatibilmente con le possibilità tecniche, sono richiesti dagli utenti.
Il punto di consegna e di misura è individuato al limite della proprietà, in zona direttamente accessi- bile da pubblica via. Il contatore sarà posizionato dal Comune in un pozzetto in muratura o calce- struzzo completamente interrato di dimensioni interne cm. 60x60 con coperchio in ghisa fornito dal Comune nel punto indicato dal responsabile dell’ufficio competente, comunque sempre a confine della proprietà dell’utente e nel punto più vicino alla condotta stradale. Al contatore ed al rubinetto di entrata sono apposti sigilli piombati a garanzia degli interessi del Comune.
Gli oneri per l’esecuzione del pozzetto e posa del chiusino, compresi i lavori di scavo e ripristino necessari per l’allacciamento, sono a carico dell’utente. L’utente rimane responsabile della perfetta esecuzione dei lavori per dieci anni, entro i quali ogni opera necessaria per riparazioni e ripristini imputabili alla non corretta esecuzione verrà eseguita dal Comune a spese dell’utente. E’ inoltre a carico dell’utente la richiesta per l’emissione dell’ordinanza nel caso fossero necessarie modifiche alla circolazione veicolare nonché tutti gli oneri per garantire la sicurezza.
Spetta al Comune eseguire qualunque lavoro di posa, riparazione o manutenzione di qualsiasi con- duttura ed apparecchiatura fino al contatore compreso su suolo pubblico; su suolo privato gli inter- venti si intendono ad esclusione delle opere di scavo e ripristino, murarie ed edili in genere.
ART. 13 - Proprietà della condotta
Le condotte stradali e le derivazioni, anche se costruite a spese degli utenti, sono di proprietà del Comune fino al contatore compreso. Restano invece di proprietà privata, col carico di manutenzione ed ogni connessa responsabilità, il manufatto per il posto contatore, compreso il chiusino, e l’im- pianto interno dopo il contatore. Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non sia compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pub- blico come sulle parti insistenti in proprietà privata. Qualora le derivazioni di presa insistono in pro- prietà privata, è richiesta una dichiarazione di consenso scritta dei proprietari del fondo.
ART. 14 - Contatore
Ogni unità immobiliare deve avere un contatore per il rilievo dei consumi d’acqua, fornito esclusi- vamente a nolo dal Comune il quale ne cura anche l’installazione. Non è ammesso l’uso di un solo contatore per più abitazioni costituenti un fabbricato unico. Il tipo e il calibro del contatore è stabili- to dal Comune in relazione al tipo di fornitura richiesta dall’utente.
Per complessi con più di 8 utenze i contatori singoli possono essere collocati anche all’interno del fabbricato, in apposito locale che però risulti accessibile in qualsiasi momento per il rilievo dei con- sumi d’acqua. In questo caso, oltre ai singoli contatori dovrà essere installato un contatore generale di controllo in un pozzetto al limite della proprietà e direttamente accessibile dalla pubblica via. La manutenzione, compresa la riparazione di eventuali perdite della linea idrica tra contatore generale e singoli contatori rimarrà a totale carico dei titolari delle singole utenze. Agli stessi verrà addebitato il costo dei maggiori consumi in caso di perdite della linea stessa.
ART. 15 - Bocche antincendio
I concessionari ai quali è accordato l’utilizzo dell’acqua per uso antincendio dovranno posizionare le bocche antincendio in accordo con il Comune, restando comunque l’obbligatorietà per il richie- dente di installare un idrante al limite del confine di proprietà in zona con facilità di accesso ai mez- zi di soccorso anche nei casi in cui le attività siano chiuse.
Alle bocche sarà applicato un contatore, e un sigillo speciale che non potrà mai essere rimosso se non in casi di incendio. Se il Comune, dovesse constatare consumi d’acqua non giustificati, l’utente dovrà pagare un’ammenda secondo le disposizioni del vigente regolamento.
Gli utenti hanno diritto di utilizzare l’acqua solo nei casi di incendio, nella quantità e sotto la pres- sione consentita dalle condizioni di tempo e di luogo e dallo stato di funzionamento della conduttu- ra pubblica da cui deriva, senza responsabilità da parte del Comune rispetto alle condizioni suddette e dallo stato della conduttura medesima.
In caso di utilizzo della bocca antincendio, il concessionario dovrà, nelle 24 ore successive, comuni- carlo al Comune che riporrà i sigilli.
Nel caso di incendio che scoppi nell’ambito del territorio comunale, per il servizio di estinzione il Comune di riserva il diritto di usare anche le bocche antincendio in proprietà di terzi.
Sono esclusi dalle presenti norme gli idranti stradali di proprietà comunale.
ART. 16 - Servitù
Nel caso in cui, per servire l’utente, si debba far passare tubazioni o installare apparecchiature e pozzetti su terreno di proprietà di terzi, il richiedente deve produrre la prova legale di essersi procu- rato in modo efficace, ed a sue spese, il diritto per la servitù di passaggio, ed in ogni caso sarà l’uni- co responsabile nei confronti dei proprietari dei fondi attraversanti.
ART. 17 - Manutenzione delle condotte
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle deri-vazioni dalla presa stradale fino all’apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dal Comune a proprie spese a parte l’esecuzione delle o-pere di natura edile (scavi, reinterri, ripristini, opere murarie ecc.) non rientran- ti in proprietà pubblica che sono a carico dell’Utente, sentite le in-dicazioni del Comune.
Le manovre sono pertanto vietate agli utenti o ad altri sotto la pe-na del pagamento dei danni ed alle sanzioni specificate di cui all’art. 37, salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di legge.
Eventuali interventi che comportino il momentaneo scollegamento del-la condotta di proprietà del- l’utente dal corpo contatore possono essere ese-guiti dall’utente stesso esclusivamente sotto la su- pervisione del personale comunale, previa comunicazione al Comune entro i due giorni precedenti l’intervento.
Per le riparazioni di guasti sulle derivazioni, provocati dagli u-tenti o da terzi, il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni.
ART. 18 - Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione
L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e danneggiamenti i materiali costituenti l’impianto e la derivazione nonché gli apparecchi del Comune nel tratto che corre lungo
la proprietà. L’Utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore e dell’allacciamento in proprietà.
Nel caso di gelo delle condutture o del contatore, il Comune erogatore, nel limite della disponibilità finanziarie e delle possibilità tecniche, provvede allo sgelamento addebitando all’Utente le relative spese.
ART. 19 – Accertamento dei consumi - Lettura del contatore
La lettura dei contatori viene effettuata, di regola, dal personale del Comune o dal personale o ditte a ciò incaricati, almeno una volta all’anno. Il servizio dell’acquedotto ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture complementari oppure richiedere l’autolettura dei consumi da parte dell’utente.
Il Comune non ha l’obbligo di preavvisare il giorno di verifica, e in caso di impossibilità di accesso al contatore l’addetto alla lettura deposita presso l’utenza una cartolina di lettura che l’utente è tenu- to a completare con i dati richiesti ed a far pervenire entro 15 giorni all’ufficio competente del Co- mune. Qualora si accerti che i dati comunicati a mezzo cartolina siano volutamente alterati per con- seguire vantaggi personali, si applicheranno le sanzioni previste, senza pregiudizio per l’azione pe- nale qualora si configurino ipotesi di reato.
ART. 20 – Perdite, danni e responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da de-ficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze fossero rilevate dal proprio personale.
Nel caso di maggiori consumi derivanti da eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, si applica, sulla parte eccedente la media dei consumi de- gli ultimi tre anni incrementata del 50%, la tariffa relativa ad altri usi (utenze comunali), men-tre non si applica il canone di fognatura e di depurazione.
L’utente, in caso di spandimento, può presentare la domanda per la riduzione della tariffa entro 30 giorni dalla data di scadenza della bolletta che evidenzia maggiori consumi dovuti allo spandimen- to.
ART. 21 - Irregolare funzionamento del contatore
L’utente è tenuto ad informare immediatamente il Comune in caso di arresto o apparente difetto di funzionamento del contatore. Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il contatore o sottoporlo ad opportune verifiche, assumendosene ogni onere.
L’utente ha comunque il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la verifica del contatore in con- traddittorio con il Comune.
Qualora le indicazioni del contatore superino il limite di tolleranza del 5% in più o in meno con de- flusso normale, previsto dalla normativa vigente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie e/o la sostituzione del contatore sono a carico del Comune.
Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza il Comune adde- bita all’utente, a titolo di risarcimento, i costi di verifica, nella bolletta successiva al periodo di ef- fettuazione della verifica.
La Giunta comunale determinerà gli importi che l’utente dovrà versare per la richiesta di verifica del contatore.
In ogni caso, il risultato della verifica non avrà effetto retroattivo.
ART. 22 - Manomissioni
E’ rigorosamente proibito all’utente innestare nella sua diramazione, tanto all’esterno quanto all’in- terno dello stabile, delle prese d’acqua a favore di altri stabili non contemplati nella concessione, anche se a lui stesso appartenenti.
E’ fatto divieto agli utenti di smontare per qualsiasi ragione il contatore e di rompere il sigillo spe- ciale applicato dal Comune.
Il Comune ha piena facoltà di far ispezionare i contatori in qualsiasi momento dai suoi incaricati.
Se all’atto dell’ispezione o della rimozione del contatore, oppure in altra circostanza, si riscontras- sero alterazioni o danneggiamenti agli apparecchi della derivazione o della misurazione, ne sarà ri- tenuto responsabile l’utente, il quale dovrà rifondere al Comune la spesa delle riparazioni o della so- stituzione.
E’ proibito all’utente manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni, ecc. agli apparec- chi o tubazioni prima del contatore. Tali operazioni sono di sola pertinenza del Comune che le farà eseguire da personale autorizzato.
Delle manomissioni e rotture l’utente è sempre responsabile e gli è fatto obbligo denunciare imme- diatamente al Comune i guasti che si verificano agli impianti.
Quando il contatore per cause non imputabili direttamente all’utente non fosse più in grado di regi- strare il reale consumo dell’acqua, sarà sostituito gratuitamente dal Comune.
ART. 23 - Impianti interni - verifiche
Gli impianti di distribuzione privati oltre il contatore e la loro manutenzione, vengono fatti a spese, cura e sotto la responsabilità dell’utente.
Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell’interesse del servizio pubblico e per il mantenimento delle caratteristiche dell’acqua.
La conduttura nell’interno degli stabili deve essere munita di rubinetto d’arresto e di un rubinetto di scarico, collocati subito dopo il contatore. Deve inoltre essere dotata di idonei dispositivi diretti a garantire il flusso dell’acqua in un solo senso, l’isolamento della rete di distribuzione degli utenti tra loro ed essere idonea ad evitare il deflusso di acqua già erogata nella conduttura idrica comunale per effetto di caduta di pressione, di aspirazione, sifonaggio ecc.
Eventuali apparecchiature che l’utente, a sua discrezione, intendesse utilizzare per il miglioramento dell’acqua potabile, dovranno essere posizionato dopo il contatore e rimarranno a totale suo carico, sollevando il Comune da qualsiasi implicazione di carattere tecnica ed igienico - sanitaria.
E’ assolutamente vietato collegare direttamente la conduttura interna con apparecchi o tubazioni o recipienti contenenti vapore o acqua calda o non potabile o comunque d’altra provenienza e con macchinari in pressione o collegarla con apparecchi di cacciata per latrine, senza interposizione di una vaschetta con rubinetto e galleggiante.
Non sono permessi serbatoi per la raccolta e distribuzione di acqua a scopo potabile. Soltanto in caso di comprovato bisogno, tali serbatoi potranno venire concessi dal Comune, che fisserà le mo- dalità di esecuzione purché siano difesi da influenze atmosferiche, inquinamenti o guasti.
Oltre agli accennati divieti e cautele, il Comune si riserva di imporre negli impianti interni tutte quelle riforme, modifiche od esclusioni d’uso che risultino necessarie ad impedire inquinamenti d’acqua potabile, nella rete interna privata e più ancora tali da potersi estendere a quella comunale di distribuzione.
Resta stabilito fin d’ora quanto segue:
a) non vi dovranno essere collegamenti diretti delle condutture d’acqua potabile con condotti di fognatura o con altre condutture d’acqua;
b) è proibito l’uso di rubinetti a chiusura automatica generanti colpi d’ariete nelle tubazioni;
c) è vietata l’applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile;
d) libero accesso sarà dovuto agli agenti incaricati dal Comune per ispezioni e verifiche alle dira- mazioni interne ed agli apparecchi relativi.
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni tempo all’ispezione o verifica degli impianti interni e dei contatori per constatarne le condizioni di funzionamento, in correlazione an- che a quanto già disposto dal presente regolamento.
In caso di opposizioni a tali verifiche verrà sospesa la erogazione dell’acqua senza che con ciò l’u- tente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi di essere vincolato di tutti gli obblighi contrattuali compreso quello di pagamento del canone di cui è cenno oltre.
TITOLO IV: TARIFFE E FATTURAZIONI
ART. 24 – Tariffe
Ognuno degli usi di cui al precedente art.2 sarà regolato da apposite tariffe, separatamente delibera- te dalla Giunta Comunale e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Analogamente la tariffa relativa al nolo del contatore sarà anche fissata con apposita deliberazione di giunta.
Nel caso di modificazione del sistema tariffario il Comune ne darà comunicazione all’utente con la pubblicazione della delibera all’albo pretorio.
ART. 25 – Costi di allacciamento
L’utente che intende realizzare un nuovo allacciamento richiede un preventivo di spesa che terrà conto delle caratteristiche tecniche dell’opera di derivazione e rimane valido per tre mesi. Il costo di allacciamento è determinato dalla Giunta Comunale con apposite tariffe.
La realizzazione delle opere di allaccio è subordinata all’accettazione scritta del preventivo e paga- mento da parte dell’utente dell’importo previsto entro il termine di validità del preventivo stesso. Se nel corso di esecuzione dei lavori, il richiedente rinunciasse all’allacciamento, qualunque ne sia il motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.
A lavori ultimati l’utente dovrà versare al Comune, entro 30 giorni dalla notifica, l’eventuale diffe- renza della spesa effettivamente sostenuta.
ART. 26 – Fatturazione
Per il pagamento dell’acqua consumata, dei canoni, delle imposte e degli altri oneri connessi all’u- tenza, il Comune o chi per esso, emette e spedisce al domicilio dell’utente, o presso il recapito dallo stesso indicato, le fatture con i bollettini di c/c postale. Il pagamento va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle spese postali secondo le tariffe vigenti per il recapito delle bollette.
Sarà possibile provvedere a fatturazioni in acconto secondo consumi stimati su base storica. In que- sto caso i conguagli di dare ed avere saranno riportati sulle fatture successive. Il conguaglio avviene applicando gli scaglioni tariffari rapportati al periodo intercorrente tra le letture, secondo il criterio del pro-die: una volta all’anno è effettuato il conguaglio annuale, rapportando il consumo cumulato nell’intero anno agli scaglioni tariffari previsti.
ART. 27 – Utenze raggruppate
Per le utenze esistenti raggruppate (costituite da una aggregazione di più unità immobiliari e/o di- verse categorie contrattuali), in assenza di contatori divisionali, gli scaglioni di consumo tariffari e la quota fissa sono adeguati al numero delle utenze finali e tengono conto della loro natura (catego- rie contrattuali a seconda dell’uso effettuato), che devono essere indicate dal condominio mediante apposita comunicazione.
In caso di assenza di tale comunicazione, sono applicati all’intero consumo gli scaglioni dell’utenza singola appartenente alla categoria contrattuale con le tariffe maggiori.
La ripartizione interna dei consumi deve essere effettuata e organizzata a cura e spese dell’utente, ai sensi del punto 8.2.8. del DPCM 4/3/96, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
A garanzia del corretto processo di ripartizione dell’importo della fattura dell’utenza raggruppata tra le sottoutenze, valgono i seguenti criteri:
- la differenza di consumo misurato al contatore di consumi condominiale e la somma dei consu- mi relativi per ciascuna unità immobiliare, è ripartita in parti uguali fra i vari utenti;
- ai consumi delle singole unità immobiliari è applicato il sistema tariffario deliberato dalla Giun- ta comunale;
- la differenza tra la somma degli importi singoli dovuti dalle sottoutenze e l’importo della fattura dell’utenza raggruppata è ripartita in maniera proporzionale ai consumi delle singole sottouten- ze.
ART. 28 – Reclami
Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, l’individua- zione e la correzione degli stessi avviene d’ufficio, dopo aver eseguito verifiche e controlli presso la fornitura. Nel caso di addebiti, l’utente dovrà provvedere al pagamento, mentre nel caso di accrediti, l’utente riceverà il rimborso.
Nei casi in cui l’errore venga segnalato dall’utente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della fattura, viene sospeso il pagamento della fattura e attivati i controlli e le veri- fiche del caso. Una volta eseguiti i controlli e la fatturazione risulti effettivamente erronea, il Comu- ne provvede alla correzione della fattura.
Nel caso in cui il reclamo risulti infondato ed il pagamento debba ancora avvenire, l’utente dovrà regolarizzare la posizione amministrativa.
ART. 29 - Morosità nei pagamenti
Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.
Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre al- l’importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso d’inte- resse legale.
La morosità, se protratta oltre il 90° giorno dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla sospensione dell’erogazione dell’acqua, previo invio di lettera raccoman- data A.R., senza intervento di autorità giudiziaria. I lavori e gli interventi occorrenti per sospendere e riattivare le erogazioni sono a carico dell’utente. L’utente moroso non può pretendere il risarci- mento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione.
Trascorsi trenta giorni dalla sospensione del servizio e nel caso in cui l’utente non abbia ancora provveduto al pagamento, il Comune procede alla risoluzione del contratto di somministrazione del servizio, con la rimozione del contatore, promuovendo, nel contempo, le azioni necessarie per il re- cupero coattivo del proprio credito.
Qualora invece entro il termine di trenta giorni dalla data di sospensione per morosità, l’utente prov- veda al pagamento di quanto dovuto oltre le spese di riallaccio, la fornitura viene ripristinata.
ART. 30 – Esclusioni della sospensione della fornitura
La fornitura non è sospesa nei seguenti casi:
- quando il servizio sia necessario per primarie esigenze sanitarie e/o di sicurezza o vi è un inter- vento di un’autorità competente;
- nei giorni festivi e prefestivi;
- quando il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è ancora trasmesso, per cause non impu- tabili all’utente, e a condizione che quest’ultimo presenti la ricevuta di pagamento effettuato en- tro la scadenza indicata nell’avviso lasciato presso l’abitazione.
TITOLO V: RAPPORTI E OBBLIGHI DELL’UTENTE
ART. 31 - Interruzioni, riduzioni e sospensioni
L’acqua è fornita all’utenza in via continuativa, alle condizioni di pressione consentite dalla norma- le portata e dallo stato di esercizio della rete.
Il Comune può in qualsiasi momento, e con possibile preavviso, ridurre la pressione, sospendere o interrompere l’erogazione dell’acqua per:
- esigenze di riparazione, spostamento, ampliamento o manutenzione delle tubazioni e degli im- pianti;
- scioperi, sommosse, tumulti, fatti di guerra, ordini delle autorità e per tutti i casi previsti per leg- ge;
- nell’esercizio del proprio diritto di autotutela;
- eventi o calamità naturali, sinistri o danneggiamenti agli impianti oppure altri motivi di forza maggiore o imputabili a terzi.
In tali casi l’utente non ha il diritto ad indennizzi di qualsiasi specie, nemmeno sotto forma di ridu- zione dei canoni o corrispettivi fissi del periodo interessato.
Le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono un’assolute continuità del servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi o pom- pe previa autorizzazione di cui all’art.23.
ART. 32 - Accessi ed ispezioni
L’utente deve consentire, in qualsiasi momento, l’accesso alle opere di presa ed al contatore al per- sonale autorizzato dal Comune, al fine di permettere le operazioni di lettura dello strumento, la si- gillatura del contatore stesso e gli eventuali interventi di manutenzione.
In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la per- fetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’Utente.
In Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospen- dere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle direttive del presente Regola- mento.
ART. 33 – Divieti
Oltre a quanto già esposto, all’utente è vietato:
- erogare o permettere che venga erogata qualsiasi quota dell’acqua concessa in stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di concessione;
- manomettere, anche solo momentaneamente, qualsiasi apparecchiatura dell’impianto idrico, col- locate prima del contatore, nonché i sigilli posti dal Comune;
- allacciarsi direttamente alla condotta idrica senza che prima non sia stato installato il contatore per il rilievo dei consumi d’acqua;
- il collegamento di qualunque genere tra le tubazioni dell’acquedotto e quelle di fognatura, di ac- qua pluviale o di acqua attinta da pozzi artesiani;
- l’attacco di xxxxx, in genere, direttamente alle condutture;
- servirsi dell’acqua per usi diversi da quelli dichiarati;
- consentire ad altri, non indicati nella domanda di usufruire dell’utenza;
- disporre dell’acqua oltre i limiti o in modi diversi dalle prescrizioni e norme della concessione e del presente regolamento;
- adoperare le condutture dell’acquedotto dopo il contatore, come dispersori di terra per impianti elettrici negli edifici civili.
ART. 34 - Adeguamento al Regolamento
Tutti gli utenti sono obbligati ad adeguarsi, con oneri a proprio carico, alle direttive tecniche del presente Regolamento entro un anno dalla comunicazione dell’obbligo da parte del Comune.
Il Comune provvede, nel limite della disponibilità finanziaria e delle possibilità tecniche, allo spo- stamento di tutti i contatori situati all’interno di proprietà private all’esterno delle stesse, in corri- spondenza del confine di proprietà. Provvede inoltre all’installazione di contatori generali per i complessi con più di 8 utenze.
I contatori vengono in ogni caso spostati a carico del Comune all’esterno della proprietà, qualora
vengano accertati spandimenti all’interno della proprietà privata, rimanendo a carico dell’utente la riparazione del tratto successivo al nuovo contatore.
Il Comune ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore qualora questo, per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in gene- re, venga a trovarsi in luogo ritenuto per qualsiasi ragione non adatto.
Ad ogni passaggio di proprietà dell’immobile l’eventuale contatore interno dovrà essere comunque spostato all’esterno in corrispondenza del confine con le modalità previste dall’art.12.
ART. 35 - Altri oneri a carico
L’utente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative del presente Regola- mento oltre a quelle che verranno stabilite dagli Uffici Comunali e dalle Autorità competenti.
Gli utenti che violassero le norme contrattuali o danneggiassero gli impianti di proprietà del Comu- ne, saranno passibili dell’immediata sospensione del servizio o della rescissione del contratto, salva altra ragione od azione civile e penale. Dovranno inoltre pagare una sanzione come stabilito dal pre- sente regolamento nonché tutti i costi di ripristino, di riparazione ed il consumo dell’acqua dispersa.
TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE
ART. 36 – Infrazioni
Per tutte le trasgressioni al presente Regolamento o inadempienze ad obblighi imposti dal Comune nell’esecuzione di lavori e adeguamenti ai sensi del presente Regolamento, il Comune si rivarrà tra- mite la disattivazione del servizio (sospensione dell’erogazione dell’acqua) all’utente/i inadempien- te/i, senza obbligo di preavviso, nonché con applicazione di more e l’avvio di procedimenti penali quando se ne configurano gli estremi.
L’esercizio di autotutela viene applicato in particolare modo quando:
- l’utente non ottemperi, durante la concessione del servizio, gli obblighi tecnico-amministrativi previsti dal presente Regolamento;
- l’utente non provveda alle manutenzioni previste;
- venga compromesso, per difetti o guasti imputabili all’impianto interno, il buon funzionamento del servizio, anche nei confronti degli altri utenti, ovvero si creassero situazioni di pericolo;
- venga constatato qualsiasi manomissione o danno arrecato all’allacciamento o al contatore, compresa la rottura dei sigilli;
- l’utente subentrato non provveda a sottoscrivere il contratto di somministrazione.
Le infrazioni alle norme del presente Regolamento saranno contestate dai Vigili Urbani mediante processo verbale e potranno provocare l’immediata sospensione dell’erogazione e l’applicazione delle sanzioni previste.
Nel caso in cui la violazione delle norme costituisca più grave reato il Comune può procedere con la denuncia alla Magistratura.
ART. 37 – Sanzioni amministrative
Salvo i casi di falsità o di frode, per le quali si procederà a norma del codice penale, per la infrazioni al presente regolamento il trasgressore, previa sospensione del servizio, sarà soggetto alla sanzione
amministrativa da erogare con determina del responsabile a seguito di relazione del personale indi- cato nell’articolo precedente. La sanzione, commisurata in base alla gravità del fatto, non sarà co- munque inferiore a Euro 50,00 e non superiore a Euro 1.000,00. Qualsiasi provvedimento in mate- ria dovrà essere notificato all’utente nei modi di legge.
ART. 38 – Efficacia atti precedenti
Tutti gli atti anteriori ed in contrasto con gli articoli del presente Regolamento non hanno efficacia.
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’u- tente di averne copia all’atto della stipulazione del contratto.
ART. 39 – Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
ART. 40 – Contestazioni giudiziarie
Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla forni- tura e in generale all’esecuzione del presente Regolamento è quello di Trieste.
ART. 41 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2004.
INDICE
TITOLO I: GENERALITA’
Art.1 – Servizio dell’acquedotto
Art.2 – Divieto di rivendita dell’acqua
Art.3 – Categorie di concessione per l’uso dell’acqua
TITOLO II: NORME PER LE FORNITURE
Art.4 – Domanda di concessione
Art.5 – Titolarità del contratto di somministrazione
Art.6 – Accettazione o diniego delle domande di concessione Art.7 – Contratto di somministrazione dell’acqua
Art.8 – Durata, scadenza e rinnovo del contratto Art.9 – Risoluzione e revoca del contratto
Art.10 – Trasferimento delle concessione – subentro Art.11 – Vincoli e limitazioni delle concessioni TITOLO III: NORME TECNICHE
Art.12 – Norme per l’esecuzione delle derivazioni di presa Art.13 – Proprietà della condotta
Art.14 – Contatore
Art.15 – Bocche antincendio Art.16 – Servitù
Art.17 – Manutenzione delle condotte
Art.18 – Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione Art.19 – Accertamento dei consumi – Lettura del contatore
Art.20 – Perdite, danni e responsabilità
Art.21 – Irregolare funzionamento del contatore Art.22 – Manomissioni
Art.23 – Impianti interni – verifiche
TITOLO IV: TARIFFE E FATTURAZIONI
Art.24 – Tariffe
Art.25 – Costi di allacciamento Art.26 – Fatturazione
Art.27 – Utenze raggruppate Art.28 – Reclami
Art.29 – Morosità nei pagamenti
Art.30 – Esclusioni della sospensione della fornitura
TITOLO V: RAPPORTI E OBBLIGHI DELL’UTENTE
Art.31 – Interruzioni, riduzioni e sospensioni Art.32 – Accessi ed ispezioni
Art.33 – Divieti
Art.34 – Adeguamento al regolamento Art.35 – Altri oneri a carico
TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE
Art.36 – Infrazioni
Art.37 – Sanzioni amministrative Art.38 – Efficacia atti precedenti
Art.39 – Applicabilità del diritto comune Art.40 – Contestazioni giudiziarie Art.41 – Entrata in vigore