Infrazioni. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.
Infrazioni. 1 Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i vettori osservi- no le disposizioni del presente Accordo.
2 I vettori e i conducenti di veicoli i quali, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle leggi e re- golamenti inerenti ai trasporti stradali o alla circolazione stradale, vigenti su detto territorio, possono, a domanda dell’autorità competente di questo Paese, costituire oggetto dei seguenti provvedimenti, da porre in opera dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
a) avvertimento;
b) soppressione temporanea, parziale o totale, del diritto d’eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione.
3 Lautorità che ha posto in opera il provvedimento deve informarne l’autorità com- petente dell’altra Parte contraente.
4 I provvedimenti sono presi fatte salve le sanzioni applicabili, in virtù della legisla- zione nazionale, dai tribunali e dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono state commesse le infrazioni.
Infrazioni. Ogni infrazione del presente contratto darà seguito al suo automatico annullamento. Ogni lamentela nei confronti dell'Editore potrà essere presentata in forma scritta o e-mail. L'Editore avrà tempo 90 giorni dalla presentazione per risolvere o dirimere tale lamentela, al termine di questo periodo se la soluzione non è ancora stata trovata il presente contratto sarà risolto automaticamente ed ogni diritto sul Volume tornerà immediatamente all’Autore. L’Autore e/o l'Editore hanno il diritto di risolvere il presente contratto per motivate ragioni che devono essere espresse all'Editore in forma scritta. L'Editore e/o l’Autore avrà la facoltà di provvedere entro 90 giorni alla risoluzione del problema, qualora non sia possibile il contratto avrà termine immediatamente.
Infrazioni. Ogni infrazione del presente contratto darà seguito al suo automatico annullamento. Ogni lamentela nei confronti di Da Vinci Publishing potrà essere presentata in forma scritta o e- mail. Da Vinci Publishing avrà tempo 90 giorni dalla presentazione per risolvere o dirimere tale lamentela, al termine di questo periodo se la soluzione non è ancora stata trovata il presente contratto sarà risolto automaticamente ed ogni diritto sulla composizione tornerà immediatamente al compositore. Il compositore e/o Da Vinci Publishing hanno il diritto di risolvere il presente contratto per motivate ragioni che devono essere espresse a Da Vinci Publishing in forma scritta. Da Vinci Publishing e/o il compositore avrà la facoltà di provvedere entro 90 giorni alla risoluzione del problema, qualora non sia possibile il contratto avrà termine immediatamente.
Infrazioni. 1 Il locatore che omette di chiedere l'autorizzazione per un affitto particella per particella o continua un tale affitto dopo il diniego del- l'autorizzazione, l'affittuario che, in caso di affitto particella per parti- cella, inizia l'affitto senza che sia stata ottenuta l'autorizzazione o continua un tale affitto dopo il diniego dell'autorizzazione, chiunque continua un affitto complementare sciolto in seguito ad opposizione, chiunque esige o paga un fitto soggetto ad autorizzazione ma non autorizzato, chiunque esige o paga un ammontare maggiore del fitto autorizzato, è punito con la multa fino a diecimila franchi.
2 Chiunque non adempie al proprio obbligo d’informazione, non ot- temperando ad una decisione notificatagli dall'autorità competente con la comminatoria della sanzione prevista dal presente articolo, è punito con la multa.
Infrazioni. 1. Il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, senza obbligo di preavviso e salva azione giudiziaria, oltre che nei casi contemplati nei precedenti articoli, anche quando:
a) venisse compromesso, per difetti o guasti imputabili all'impianto interno, il buon funzionamento del servizio nei confronti di altri utenti ovvero si creassero situazioni di pericolo;
b) fosse constatata qualsiasi manomissione o danno arrecato all'allacciamento o al contatore, compresa la rottura dei sigilli;
c) l'utente subentrato non provveda a sottoscrivere il contratto di somministrazione. Le spese per la disattivazione e riattivazione sono sempre a carico dell'utente e devono essere pagate prima della riattivazione.
Infrazioni. 1. Le autorità competenti delle Parti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
2. Nel caso in cui un trasportatore o conducente di una Parte commetta infrazioni alle disposizioni del presente Accordo mentre si trova nel territorio dell’altra Parte, l’autorità competente della Parte sul cui territorio è stata commessa l’infrazione può, senza pregiudizio delle sanzioni legali che i tribunali o le autorità esecutive di detta Parte potrebbero applicare, richiedere alla competente autorità dell'altra Parte di prendere le seguenti misure:
a) emettere un avvertimento al trasportatore o conducente interessato;
b) emettere suddetto avvertimento con una notifica indicante che un’ulteriore infrazione comporterà un’esclusione temporanea o permanente, parziale o totale, dei veicoli di proprietà di od operati dal trasportatore dal territorio della Parte in cui l’infrazione è stata commessa; o
c) emettere suddetta notifica.
3. Le autorità competenti si informano vicendevolmente e senza indugio in merito alle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Infrazioni. 1. Le infrazioni al presente Regolamento commesse dal Cliente sono contestate dal personale incaricato dal Soggetto Gestore con apposito verbale, copia del quale è consegnata al Cliente medesimo.
2. Qualora il Cliente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, il Soggetto gestore ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua e di risolvere il contratto, salva ed impregiudicata l'azione penale.
Infrazioni. 1. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, a termini dell’Art. 32, e non esclusa l’azione di risoluzione del contratto, a termini dell’Art. 31, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione del Cliente o di chiunque, diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto a Uniacque di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che il Cliente abbia soddisfatto Uniacque di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma risultante dall’applicazione al volume consumato di una penalità pari a 5 volte la tariffa base per gli usi domestici. Uniacque in tali casi si riserva il diritto di applicare le penalità di cui all’allegato A.
Infrazioni. 8.1. Ogni infrazione alle disposizioni del CCL e alle deliberazioni prese dalla CPC potrà essere sanzionata - dopo diffida scritta - a giudizio della Commissione stessa, con una multa da CHF 50.- a CHF 1'000.- secon- do la gravità dell'infrazione.
8.2. L'incasso della multa è di competenza del segretario, il quale è autoriz- zato a seguire, se del caso, la via esecutiva.