EUROPROFIT
Ed. dicembre 2012
EUROPROFIT
Assicurazione temporanea di gruppo
ad adesione facoltativa per il solo caso di morte e
Assicurazione temporanea di gruppo
ad adesione facoltativa per il caso di morte e di invalidità totale permanente
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario ed il Modulo di Adesione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Cod. Tariffa PU1122-PU1123 Mod. EUPRUX EFI ed.12-12.8
INDICE
NOTA INFORMATIVA 1
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 3
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 1 |
PREMESSA | 1 |
ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A. | 1 |
ART. 2 - PERSONE ASSICURABILI | 1 |
ART. 3 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO | 1 |
ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO | 1 |
ART. 5 - BENEFICIARI | 2 |
ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO | 2 |
ART. 7 - PRESTAZIONI ASSICURATE | 2 |
ART. 8 - DEFINIZIONE DELL’ASSICURAZIONE DI GRUPPO | 2 |
ART. 9 - RISCHIO DI MORTE | 3 |
ART. 00 - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX | 4 |
ART. 11 - PREMI | 4 |
ART. 12 - COSTI | 4 |
ART. 13 - RIVALUTAZIONI | 4 |
ART. 14 - RISCATTO | 4 |
ART. 15 - PRESTITI | 5 |
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 5 |
ART. 17 - RIDUZIONE | 5 |
ART. 18 - RIATTIVAZIONE | 5 |
ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO | 5 |
ART. 20 - OPZIONI DI CONTRATTO | 5 |
ART. 21 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA | 5 |
ART. 22 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE | 5 |
ART. 23 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE | 6 |
ART. 24 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE | 6 |
ART. 25 - CONDIZIONI REGOLANTI LA COPERTURA DEL RISCHIO DI INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE | 6 |
Allegato 1 - ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L’ASSUNZIONE | 8 |
Allegato 2 - ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE | 9 |
Allegato 3 - ELENCO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI | 11 |
Allegato 4 - INFORMATIVA PRIVACY | 16 |
Allegato 5 - QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO | 20 |
Allegato 6 - INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI | 22 |
GLOSSARIO | 1 |
MODULO DI ADESIONE | 1 |
PAGINA BIANCA
NOTA INFORMATIVA EUROPROFIT
Assicurazione temporanea di gruppo ad adesione facoltativa per il solo caso di morte (cod. tariffa PU1122)
e
Assicurazione temporanea di gruppo ad adesione facoltativa per il caso di morte e di invalidità totale permanente (cod. tariffa PU1123)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscri- zione del contratto.
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La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di Assicurazione in forma colletti- va ad adesione facoltativa operante in applicazione di una Convenzione che la Contraente ha stipulato con Eurovita S.p.A.
La presente Nota Informativa si applica sia alla tariffa PU1122 che alla tariffa PU1123, tranne dove diversamente indicato.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
L’impresa di assicurazione Eurovita S.p.A. fa parte del gruppo assicurativo denominato “Gruppo Eurovita”, operante nel mercato assicurativo vita e regolarmente iscritto all’Albo dei gruppi assicu- rativi tenuto presso IVASS. L’impresa è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A..
L’impresa di assicurazione Eurovita S.p.A. ha sede Legale e Direzione generale in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami vita con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto da IVASS al n. 1.00104.
Altre informazioni relative alla Società potranno essere richieste ai seguenti contatti:
Servizio Clienti Tel. 000 000 000 - Da cellulare o estero x00 000 00 00 000 - Fax 00 0000 0000 - xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certifica- zione da parte di KPMG S.p.A., Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’Art. 161 del .D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Si riportano i dati relativi all’ultimo bilancio approvato dall’impresa riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Patrimonio netto della Società: € 221.382.818,70 (di cui capitale sociale:
€ 90.000.000 e totale delle riserve patrimoniali: € 101.459.771,43). Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 363,8% (rappresenta il rapporto tra il totale dei fondi propri disponibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). Per eventuali modifiche alle informazioni sull’Impresa e sulla situazione patrimoniale, si rinvia al sito internet della stessa.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La garanzia assicurativa entra in vigore alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione fino alle ore 24 del 31 dicembre dello stesso anno. Negli anni successivi si rinnova a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre (salvo diversa indicazione a cura del Contraente) e comunque non oltre il 70-esimo anno di età dell'Assicurato per il solo caso di morte (PU1122) e il 65-esimo anno di età per il caso di morte e invalidità totale e permanente (PU1123). La copertura assicurativa è valida a condizione che venga regolarmente corrisposto il premio previsto calcolato in base al capitale assicurato ed all’età raggiunta dall’Assicurato.
Il premio versato dal Contraente, al netto del caricamento e delle spese di emissione, viene utiliz- zato dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
Assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte (tar. PU1122) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale:
Eurovita con il presente contratto si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati dall’Assicurato in caso di decesso dell’Assicurato stesso prima della scadenza contrattuale un importo pari al capitale assicurato. L’importo massimo assicurabile è pari a 500.000,00 Euro.
Per gli aspetti di dettaglio della prestazione si rinvia all’Art.7 delle Condizioni di Assicurazione.
Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e invalidità totale e permanente (tar. PU1123)
Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale:
Eurovita con il presente contratto si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati dall’Assicurato in caso di decesso dell’Assicurato stesso prima della scadenza contrattuale un importo pari al capitale assicurato. L’importo massimo assicurabile è pari a 500.000,00 Euro.
Per gli aspetti di dettaglio della prestazione si rinvia all’Art.7 delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazioni in caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato:
La prestazione consiste nel pagamento a favore dell’Assicurato di un importo pari al capitale assi- curato a seguito dell’accertamento dello stato di invalidità totale e permanente .
Eseguito il pagamento del capitale assicurato per invalidità la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio della prestazione si rinvia agli artt. 7 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenze:
I rischi di morte e di invalidità totale e permanente sono coperti qualunque possa esserne la causa
- senza limiti territoriali - fino al compimento del 65° anno di età dell’Assicurato e salvo le limitazio- ni previste all’Art. 9 “RISCHIO DI MORTE” e all’Art. 25 “CONDIZIONI REGOLANTI LA COPERTU-
RA DEL RISCHIO DI INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE” delle Condizioni di Assicurazione. In questi casi, in deroga a quanto stabilito all’art. 7 (Prestazioni Assicurate), la prestazione assicu- rata non verrà riconosciuta.
Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’assunzione del contratto ove necessari sono riporta- ti nella tabella relativa (cfr. Allegato 1).
Si richiama, infine, l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazio- ni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione del Questionario Sanitario.
Si segnala che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e Assicurato, se diverso, in fase assuntiva e di stipulazione del contratto sulle circostanze che riguarda- no il rischio assicurato potrebbero compromettere il diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 1892 c.c e 1893 c.c..
4. Premi
Il premio di assicurazione per ogni assicurato sarà determinato all’inizio di ciascun anno di assicu- razione in funzione dell’età assicurativa raggiunta dall’assicurato, aggiungendo al valore così otte- nuto un importo fisso pari a 5 euro per ogni testa assicurata. In base alle condizioni sanitarie e alle attività professionali e sportive praticate dall’Assicurato la valutazione del rischio da parte di Eurovita può comportare l’applicazione di sovrappremi.
Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno si stabiliranno ratei ottenuti riducendo il versa- mento dell’anno sopra definito, salvo la cifra fissa, in proporzione alla durata della copertura.
Il contratto non è riscattabile e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato al 31 dicembre di ciascun anno la garanzia assicurativa si intenderà estinta ed il premio pagato relativo a tale anno resterà acquisito ad Eurovita.
Il premio non è frazionabile. Il premio, al netto dei costi di cui al successivo punto 5, determinerà il capitale assicurato. Il premio deve essere versato tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Codice IBAN XX00 X000 0000 000X X000 0000 000) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l’Istituto collocatore del contratto.
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza di tutti i costi a carico dell’Assicurato e della rela- tiva quota parte percepita in media dagli intermediari.
Tipo costo | Misura costo | Quota parte percepita in media dagli intermediari |
Caricamenti sul premio netto | 15%(*) | 50,00% |
Spese fisse di emissione | 5 Euro | 0% |
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari | 15 Euro | 0% |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
Tali costi sono indipendenti dall’ammontare del capitale assicurato, dall’età, dal sesso e dalla dura- ta contrattuale.
A titolo esemplificativo per un premio monoannuale di 1.005,00 Euro i costi trattenuti dalla Compagnia, nel caso in cui non vengano effettuati accertamenti sanitari, sono pari a 155,00 Euro, di cui 75,00 Euro rappresentano l’importo percepito dagli intermediari.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Su ciascun premio viene trattenuto da Eurovita un importo fisso di 5 Euro, indipendente dall'am- montare del capitale assicurato, dall'età, dal sesso e dalla durata contrattuale. Al versamento netto dell’importo fisso viene applicato un caricamento percentuale pari al 15%.
Descrizione | Importo/ Percentuale |
Spese di emissione | 5 Euro |
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari | 15 Euro |
Caricamenti sul premio netto | 15%(*) |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
* * *
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo in prece- denza indicate, della quota parte percepita in media dagli intermediari.
Tipo costo | Misura costo | Quota parte percepita in media dagli intermediari |
Caricamenti sul premio netto | 15%(*) | 50,00% |
Spese fisse di emissione | 5 Euro | 0% |
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari | 15 Euro | 0% |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
Ai sensi dell’art. 22 commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012, l’Intermediario di Eurovita S.p.A. potrà avvalersi di forme di collaborazione con altri intermediari iscritti nelle sezioni a-b-d del Registro Unico tenuto dall’Ivass. In tali casi la quota parte di commissione percepita in media dall’Intermediario diretto di Eurovita potrà essere ripartita tra i diversi intermediari intervenuti nel collocamento del prodotto, senza alcun aggravio di costi per il Contraente. L'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svol- to dai medesimi nell'ambito della norma di collaborazione adottata viene fornita nell'allegato 7B consegnato al Contraente.
6. Sconti
Il presente contratto non prevede l’applicazione di sconti.
7. Regime fiscale
7.1. Regime fiscale dei premi
In base alla normativa vigente al momento della redazione della presente Nota Informativa, i premi non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.
I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte e l‘invalidità permanente sono detraibili nella misura e con le modalità previste dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente. Se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente comunicata da Eurovita al Contraente.
7.2. Tassazione delle somme liquidate da Eurovita
In base alla normativa attualmente vigente, i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti da Irpef.
E’ opportuno verificare comunque la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rin- via all’Art. 4 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO”
delle Condizioni di Assicurazione.
9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il mancato pagamento del premio previsto per il rinnovo annuale determina la risoluzione del con- tratto e la garanzia assicurativa si intenderà estinta. I premi versati restano acquisiti alla Società.
10. Riscatto e riduzione
Il contratto non riconosce un valore di riduzione e non è riscattabile.
11. Diritto di recesso
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve rivolgersi all'Intermediario che ha emesso il contratto oppure inviare una una comunicazione tramite lettera raccomandata R.R. a Eurovita S.p.A., Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx entro 60 giorni dal momento della conclusio- ne del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale del Modulo di Adesione, un importo pari al premio versato, al netto delle spese sostenute per l’emissione del contratto di cui al punto 5, individuate e quantificate in 5 Euro, o in 20 Euro nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti sanitari, e della parte a coper- tura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
12. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione
Ai fini del pagamento delle prestazioni assicurate dal contratto, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia, o tramite l'Intermediario, una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso l'intermediario che ha emesso il contratto).
In alternativa, la banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assisten- za necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, dopo l'accertamento delle condi- zioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interessi legali.
Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quel- lo in cui matura il termine di prescrizione.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
14. Lingua in cui è redatto il contratto
In caso di mancata scelta delle parti, il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
15. Reclami
A) reclami relativi all’interpretazione ed esecuzione del contratto
Eventuali contestazioni relative al rapporto assicurativo, all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto vanno presentate per iscritto, allegando copia fronte-retro di un valido documento d’iden- tità, al Servizio Legale della Compagnia, di cui si riportano di seguito i recapiti:
Eurovita S.p.A.
Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Fax: 00 00000000
I reclami verranno riscontrati entro 45 giorni dalla data di ricezione.
Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di esecuzione del contratto non verranno trattati come reclami e verranno evase dai pertinenti uffici della Compagnia.
B) reclami relativi alla condotta dell’intermediario
I reclami relativi al comportamento dei seguenti intermediari, compresi quelli inerenti alla condotta di dipendenti e collaboratori*, vanno presentati direttamente all’intermediario (e possibilmente in copia alla Compagnia ai suddetti recapiti), fermo restando l’obbligo della Compagnia di trasmettere senza ritardo all’intermediario eventuali reclami di pertinenza dello stesso ricevuti direttamente.
- intermediari iscritti nella sezione B) del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito: “RUI”) ex art. 109 D. Lgs. 209/2005, vale a dire “ i mediatori di assicu- razione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassi- curazione”;
- intermediari iscritti nella sezione D) del RUI, ossia “le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’artico- lo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisio- ne servizi di bancoposta - autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144”;
*: soggetti che, dietro compenso e su incarico degli intermediari, svolgono l’attività di intermedia- zione assicurativa e riassicurativa all’interno o, se iscritti nella sezione E) del RUI, all’esterno dei locali dell’intermediario per il quale operano.
C) ricorso all’autorita’ di vigilanza
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte della Compagnia o dell’intermediario entro 45 giorni dalla data di ricezione, il reclamante potrà presen- tare formale reclamo a:
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax: 00.00000000
PEC:xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
(è possibile inviare e-mail di dimensioni non superiori a 5 MB; eventuali allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato pdf).
I reclami indirizzati all’Ivass contengono:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
- ogni documento utile ad una compiuta descrizione delle circostanze attinenti al reclamo.
In alternativa, il reclamante può utilizzare l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx, avendo cura di allegare copia del reclamo presentato all’impresa o all’intermediario e del relativo riscontro.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
D) SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il reclamante di far ricorso ai sistemi alternativi di riso- luzione delle controversie previsti dall’ordinamento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria. Nello spe- cifico, in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l’obbligo di esperire il procedimen- to di mediazione, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dall’art. 84 della Legge n. 98/2013. L’istanza di mediazione comporta la necessaria assistenza di un legale di fidu- cia e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale. Inoltre, il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto l’istituto della nego- ziazione assistita, che prevede la facoltà per le parti di risolvere una controversia mediante con- venzione, da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con l’assistenza di uno o più avvocati.
16. Informativa in corso di contratto
In occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi d’informativa pre- visti dalla normativa vigente, Eurovita comunicherà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute successivamente alla conclusione del contratto.
Eurovita provvederà a pubblicare sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da modifiche normative.
17.Comunicazioni del Contraente alla Società
Ai sensi degli articoli 1926 e 1898 del c.c. l’Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare comuni- cazione scritta alla Società, di ogni fatto o circostanza relativa a mutamento della professione e della pratica di sport pericolosi entro 30 giorni dal verificarsi di tali mutamenti.
18.Conflitto di interessi
La Società non ha individuato, nel presente contratto, situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di affari propri o di Società del gruppo.
Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.
L’Impresa si impegna comunque ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipen- dentemente dall’esistenza di detti accordi.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pre- giudizio ai Contraenti.
19. Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.
20. Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò signifi- ca, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le stesse tutele previste nell’art.1923.
Eurovita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxx Xxxxxxx
Nota Informativa
Pagina 8 di 8 Data ultimo aggiornamento Dicembre 2017
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EUROPROFIT
Assicurazione temporanea di gruppo ad adesione facoltativa per il solo caso di morte (cod. tariffa PU1122)
e
Assicurazione temporanea di gruppo ad adesione facoltativa per il caso di morte e di invalidità totale permanente (cod. tariffa PU1123)
Il testo integrale della Polizza Collettiva stipulata tra la CONTRAENTE e la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE è depositato presso la sede della Contraente e presso la sede di Eurovita S.p.A.
Le presenti Condizioni di Assicurazione si applicano sia alla tariffa PU1122 che alla tariffa PU1123, tranne dove diversamente indicato.
PREMESSA
L’assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte garantisce ai Beneficiari designati un capitale in caso di premorienza dell’Assicurato; l’assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale permanente garantisce, oltre al capitale in caso di premorienza dell’Assicurato, il pagamento del capitale assicurato con le modalità definite al successivo art. 25 in caso di invalidità totale e permanente.
ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.
La presente assicurazione di gruppo, come definita all’Art.8 viene assunta da Eurovita S.p.A. - di seguito denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall’Assicurato nel Modulo di Adesione all’assicurazione e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti contrattuali da essa firmati. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
ART. 2 - PERSONE ASSICURABILI
È assicurabile la persona fisica che:
1. abbia sottoscritto il Modulo di Adesione all’assicurazione; e
2. sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni per il solo caso di morte (PU1122) e 65 anni per il caso di morte e invalidità totale e permanente (PU1123). L’età a scadenza non potrà superare i 70 anni per la tariffa PU1122 ed i 65 anni per la PU1123.
ART. 3 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Compagnia, le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto:
- quando esista malafede o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; di rifiutare qualsiasi pagamento se il sinistro si verifica prima che sia decorso il predetto termine;
- quando non esista malafede o colpa grave, di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme assi- curate in base all’età effettiva.
ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
L’adesione dell’Assicurato alla polizza temporanea di gruppo “Europrofit” avviene mediante sotto- scrizione di un Modulo di Adesione che contiene altresì le dichiarazioni rilevanti ai fini dell’assicu- razione. La copertura assicurativa relativa a ciascuna posizione assicurativa entra in vigore, a con- dizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto, alle ore 24 del giorno di decor-
renza indicato nel Modulo di Adesione. La conclusione del contratto avviene comunque previa esecuzione degli accertamenti sanitari di base per l’assunzione del rischio assicurativo sulla base degli elementi valutativi indicati all’Art. 9 delle condizioni di assicurazione.
Resta inteso che l’adesione da parte dell’Assicurato è meramente facoltativa e rimessa alla sua esclusiva volontà.
ART. 5 - BENEFICIARI
I Beneficiari della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato vengono designati dall’Assicurato tramite specifica indicazione riportata nel Modulo di Adesione.
L’Assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.
Eventuali revoche o modifiche devono essere fatte con dichiarazione scritta ad Eurovita oppure con testamento recante l’espressa indicazione della polizza.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato;
- quando l’Assicurato e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.
Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, liquidazione, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
Beneficiario della prestazione in caso di invalidità totale e permanente è l’Assicurato stesso.
ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO
La garanzia assicurativa entra in vigore alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione fino alle ore 24 del 31 dicembre dello stesso anno. Negli anni successivi si rinnova a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre (salvo diversa indicazione a cura del Contraente) e comunque non oltre il il 70-esimo anno di età dell'Assicurato per il solo caso di morte (PU1122) e il 65-esimo anno di età per il caso di morte e invalidità totale e permanente (PU1123). La copertura assicurativa è valida a condizione che venga regolarmente corrisposto il premio previsto calcolato in base al capitale assicurato e all’età raggiunta dall’Assicurato.
ART. 7 - PRESTAZIONI ASSICURATE
Eurovita con il presente contratto si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati in caso di morte o in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente dell’Assicurato un importo pari al capitale assicurato. L’importo massimo assicurabile è pari a 500.000,00 Euro.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al 31 dicembre di ciascun anno la garanzia assicurativa si intenderà estinta ed il premio pagato relativo a tale anno resterà acquisito ad Eurovita.
I capitali assicurati sono stabiliti in base a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati.
Le condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale permanente sono riportate nell’Art. 25.
ART. 8 - DEFINIZIONE DELL’ASSICURAZIONE DI GRUPPO
L’assicurazione di gruppo per il caso di morte è un’assicurazione collettiva che garantisce, per la durata della Convenzione, la copertura del rischio di morte ad un gruppo di persone aventi caratte- ristiche omogenee. Il premio si determina annualmente in base all’età raggiunta dall’assicurato.
Più precisamente tale assicurazione presuppone che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni:
• un unico Contraente che rientri tra i soggetti appresso elencati;
• un gruppo di almeno 10 teste;
• determinazione del capitale assicurato su ogni testa, in base a criteri uniformi indipendenti dalla diretta volontà dei singoli.
L’assunzione deve riguardare assicurazioni stipulate in nome proprio:
a) in base a contratti collettivi oppure ad accordi o regolamenti aziendali da datori di lavoro per i propri dipendenti;
b) in base a contratti collettivi oppure ad accordi o regolamenti aziendali da Imprese per i propri agenti, rappresentanti, commissionari o concessionari o per le persone ad esse legate da rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) in base a contratti collettivi oppure ad accordi o regolamenti aziendali da enti o Casse o Fondi di previdenza aziendali per i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ad essi iscritti; a questi fini sono parificati a quelli aziendali gli Enti o Casse o Fondi di previdenza interaziendali, qualo- ra questi siano costituiti in forza di una previsione regolamentatrice – scaturente da un contratto collettivo di categoria o da un’iniziativa di una società nell’interesse delle controllate – di conte- nuto obbligatorio per le Imprese associate;
d) da Imprese per gli acquirenti o utenti di specifici beni o servizi - ad esclusione di quelli assicura- tivi o di consulenza assicurativa - forniti dalle Imprese stesse;
e) in base a norme statutarie o di regolamento interno da Associazioni sindacali od Organizzazioni professionali di categoria per i propri associati, per i bisogni previdenziali o assistenziali specifi- ci della categoria;
f) in base a norme statutarie o di regolamento interno da Associazioni legalmente costituite che non abbiano come unica finalità l’assicurazione per il caso di morte dei propri associati.
ART. 9 - RISCHIO DI MORTE
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali – salvo quanto specificato nei paragrafi successivi e nei casi in cui il decesso sia causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto;
- sport non assicurabili (v. Allegato 2)
- professioni non assicurabili (v. Allegato 3).
In questi casi, in deroga a quanto stabilito all’art. 7 (Prestazioni Assicurate), la prestazione assicurata non verrà riconosciuta.
9.1 Accertamenti sanitari richiesti per l’assicurazione
Premesso che gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’assunzione del contratto ove necessari sono riportati nella tabella relativa (Allegato 1) che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, nei casi in cui il capitale assicurato non superi
250.000 Euro e l’età di ingresso in assicurazione non superi il sessantesimo anno, la coper- tura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca, con la sottoscrizione del QUESTIONARIO SANITARIO e, in base alle informazioni in esso contenute Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente valutare il rischio e autorizzare l’emissione del contratto. Qualora da tale questionario si evidenzino elementi che comportino un aumento del rischio assicurati- vo e per capitali assicurati maggiori di 250.000 euro e/o età di ingresso superiori a sessanta anni è richiesta la compilazione del RAPPORTO DI VISITA MEDICA da parte di un medico di fiducia dell’Assicurato.
Eurovita, in base ai risultati della documentazione summenzionata e in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo.
Eurovita si riserva comunque - anche in relazione alle caratteristiche del gruppo, all’entità dei capitali assicurati e alla numerosità degli assicurandi aderenti rispetto all’intero gruppo assicurabile - il diritto di richiedere particolari documentazioni o accertamenti sanitari da effettuarsi, questi ultimi, presso i propri medici fiduciari. Il costo degli eventuali accerta- menti è a carico del Contraente.
9.2 Assicurazione in assenza del test HIV
Nel caso in cui l’Assicurato non aderisca alla richiesta di Eurovita di eseguire gli esami cli- nici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 7 (Prestazioni Assicurate), rimane convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di una o più precedenti contratti, espressa- mente richiamati nel testo della polizza stessa, l’applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell’entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.
ART. 10 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Ai sensi degli articoli 1926 e 1898 del c.c. l’Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare comunicazio- ne scritta a Eurovita S.p.A., di ogni fatto o circostanza relativa a mutamento della professione e della pratica di sport pericolosi dell’Assicurato entro 30 giorni dal verificarsi di tali mutamenti.
In caso di dichiarazione inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell’Assicurato relati- vamente a fatti o circostanze tali da comportare un aggravamento del rischio, Eurovita S.p.A. si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
ART. 11 - PREMI
Il premio di assicurazione per ogni assicurato sarà determinato all’inizio di ciascun anno di assicu- razione in funzione dell’età assicurativa raggiunta dall’assicurato, aggiungendo al valore così otte- nuto un importo fisso pari a 5 euro per ogni testa assicurata. In base alle condizioni sanitarie e alle attività professionali e sportive praticate dall’Assicurato la valutazione del rischio da parte di Eurovita può comportare l’applicazione di sovrappremi.
Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno si stabiliranno ratei ottenuti riducendo il versa- mento dell’anno sopra definito, salvo la cifra fissa, in proporzione alla durata della copertura.
ART. 12 - COSTI
Su ciascun premio viene trattenuta da Eurovita un importo fisso di 5 Euro, indipendente dall’ammontare del capitale assicurato, dall’età e dalla durata. Al versamento netto dell’importo fisso viene applicato un caricamento percentuale pari al 15%.
I costi applicati ai premi versati vengono riportati nella seguente tabella:
Descrizione | Importo |
Spese di emissione | 5 Euro |
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari | 15 Euro |
Caricamenti sul premio netto | 15%(*) |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
Ai sensi dell’art. 22 commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012, l’Intermediario di Eurovita S.p.A. potrà avvalersi di forme di collaborazio-ne con altri intermediari iscritti nelle sezioni a-b-d del Registro Unico tenuto dall’Ivass. In tali casi la quota parte di commissione percepita in media dall’Intermediario diretto di Eurovita potrà essere ripartita tra i diversi intermediari intervenuti nel collocamento del prodotto, senza alcun aggravio di costi per il Contraente. L'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svol- to dai medesimi nell'ambito della norma di collaborazione adottata viene fornita nell'allegato 7B consegnato al Contraente.
ART. 13 - RIVALUTAZIONI
Non sono previste rivalutazioni delle prestazioni per questo tipo di contratto.
ART. 14 - RISCATTO
Il contratto non è riscattabile.
ART. 15 - PRESTITI
Il contratto non prevede la concessione di prestiti.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato pagamento del premio previsto per il rinnovo annuale determina la risoluzione del con- tratto e la garanzia assicurativa si intenderà estinta. I premi versati restano acquisiti alla Società.
Il contratto si estingue per:
- esercizio del diritto di recesso;
- morte dell’Assicurato o sopravvenuta invalidità totale e permanente per la tariffa PU1123;
- al compimento del il 70-esimo anno di età dell'Assicurato per il solo caso di morte (PU1122) e il 65-esimo anno di età per il caso di morte e invalidità totale e permanente (PU1123).
Il contratto estinto non può più essere riattivato.
ART. 17 - RIDUZIONE
Non è prevista la riduzione della prestazione per questo tipo di contratto.
ART. 18 - RIATTIVAZIONE
Non è prevista la riattivazione della prestazione per questo tipo di contratto.
ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO
Per esercitare il diritto di recesso dal contratto, l’Assicurato deve rivolgersi all'Intermediario che ha emesso il contratto oppure inviare una una comunicazione tramite lettera raccomandata R.R. a Eurovita S.p.A., Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx entro 60 giorni dal momento della conclusione del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale del Modulo di Adesione, un importo pari al premio versato, al netto delle spese di emissione di 5 Euro, o di 20 Euro nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti sanitari (cfr. art. 12), e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
ART. 20 - OPZIONI DI CONTRATTO
Non è previsto l’esercizio di alcuna opzione contrattuale.
ART. 21 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.
Xxxx atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi che comportano o possono comportare la riduzione o l'estinzione dei crediti derivanti dal contratto (es: recesso, riscatto, liquidazione) richiedono il pre- ventivo assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo a favore dell’Intermediario.
ART. 22 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:
- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx), sottoscritto da tutti i Beneficiari caso morte della polizza in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richie- sta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte che deve riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale),
- indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile,
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vin- colo/pegno
- originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita
- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte ed eventuale documentazione sanitaria
- in caso di decesso per incidente: verbale dell’Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell’incidente
- se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del ver- bale di pubblicazione del testamento conosciuto, valido e non impugnato
- se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il beneficiario fosse indi- cato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legitti- mi ed il grado di parentela;
- in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS
- modulo per l’adeguata verifica della clientela, ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’intermediario bancario e/o per particolari casistiche, l’autentica della firma del richiedente.
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, dopo l'accertamento delle condi- zioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interessi legali.
ART. 23 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE
Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.
ART. 24 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE
Al presente contratto si applica la legge italiana.
ART. 25 - CONDIZIONI REGOLANTI LA COPERTURA DEL RISCHIO DI INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE
Il presente articolo si applica solo alla tariffa PU1123 (Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale permanente).
25.1 Definizione dello stato di invalidità
Ai fini del presente contratto assicurativo e dell’accertamento delle condizioni per l’erogazione della prestazione all’avente diritto, per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale e permanente della capacità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro, quale che fosse la professione esercitata dall’Assicurato purché proficua e remunerabile, e sempre che il grado di invalidità risulti pari o superiore al 65%. L’invalidità deve essere stata causata da una malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato. Esclusivamente per calcolare il grado di invalidità dovuta a infortunio si adotta la tabella delle per- centuali allegata al DPR 30/06/1965 n. 1124.
25.2 Esclusioni
Oltre alle esclusioni di cui al precedente Art. 9, viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il 65-esimo anno di età dell’Assicurato e quelli derivanti dai fatti seguenti:
• il tentativo di suicidio e le lesioni provocate intenzionalmente dall’Assicurato o con il suo consenso;
• i rischi provenienti dall’uso di stupefacenti o di tranquillanti non prescritti dal medico, o se essi lo sono dal loro uso abusivo;
• l’abuso di alcool;
• le conseguenze di guerre civili o straniere, sommosse, movimenti popolari, attentati, atti di sabotaggio o di pirateria;
• le nevrosi e le malattie mentali di origine non organica;
• la positività al virus HIV;
• gli incidenti causati da una catastrofe naturale o da una fonte d’energia nucleare;
• fibromialgie e sindrome cronica da affaticamento acuto.
Sono inoltre esclusi dalla copertura gli stati di invalidità preesistenti alla data di decorrenza del contratto.
In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 7 (Prestazioni Assicurate), la pre- stazione assicurata non verrà riconosciuta.
25.3 Denuncia e accertamento dello stato di invalidità
Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato deve farne denuncia alla Società, per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione Generale della Società medesi- ma, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto sul modulo speciale che la Società fornisce per il tramite delle proprie Agenzie e disponibile sul nostro sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccoman- data di cui sopra. In caso di intervenuto decesso dell'Assicurato, la procedura di accertamento del- l'invalidità si interrompe ed il contratto resta regolato unicamente dalle Condizioni di Assicurazione che disciplinano l'assicurazione per il caso di morte dell'Assicurato.
25.4 Obblighi del Contraente e dell’Assicurato
A richiesta della Società, il Contraente e l’Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto deri- vante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:
• a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accerta- menti dello stato di invalidità dell’Assicurato;
• a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l’invalidità.
La Società si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l’invalidità con medici di sua fiducia.
25.5 Liquidazione della prestazione assicurata
Il pagamento della prestazione assicurata a favore dell’Assicurato verrà effettuato al momento in cui la Compagnia accerta lo stato di invalidità totale e permanente.
La prestazione per l’invalidità totale e permanente non è più dovuta al raggiungimento del 65° anno d’età dell’assicurato.
Eseguito il pagamento del capitale assicurato per invalidità la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.
25.6 Pagamento del premio in caso di invalidità
Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui al punto 3 del presente articolo il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se l’invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio arbitrale di cui al punto 6 del presente articolo, l’obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; invece se l’invali- dità non viene riconosciuta, il Contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell’invalidità aumentati degli interessi di reintegro valuta, nella misura di cui alle Condizioni di Assicurazione.
ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L’ASSUNZIONE
Allegato 1
ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Allegato 2
CODICE | SPORT | SOVRAPPREMIO (X 1000) |
64 | ALPINISMO SCALATA INFERIORE 3000 MT. | 0,5 |
2 | ALPINISMO SCALATE DIFF. 3 E 4 GRADO | 2 |
3 | ALPINISMO SCALATE DIFF. DEL 5 GRADO | 4 |
4 | ALPINISMO SCALATE DIFF. DEL 6 GRADO | 5 |
1 | ALPINISMO SCALATE DIFF. SINO 2 GRADO | 0 |
28 | ARTI MARZIALI DILETTANTI | 1 |
29 | ARTI MARZIALI PROFESSIONISTI | 2 |
11 | AUTOCROSS E GOKART CON PARTEC. GARE | 3 |
9 | AUTOCROSS E GOKART DILETTANTI | 0 |
10 | AUTOCROSS E GOKART SENZA PARTEC. GARE | 1 |
6 | AUTOMOBILISMO DILETTANTI | 2 |
8 | AUTOMOBILISMO GARE DI VELOCITA | rischio non assumibile |
5 | AUTOMOBILISMO GARE REGOLARITA E RALLYES | 0 |
7 | AUTOMOBILISMO PROFESSIONISTI | 5 |
12 | BASEBALL DILETTANTI | 0,5 |
13 | BASEBALL PROFESSIONISTI | 1 |
14 | BASKET DILETTANTI | 0 |
15 | BASKET PROFESSIONISTI | 1 |
63 | CALCETTO DILETTANTISTICO | 0,5 |
16 | CALCIO A TITOLO RICREATIVO | 0 |
17 | CALCIO DILETTANTISTICO | 0,5 |
18 | CALCIO PROFESSIONISTICO | 1 |
20 | CICLISMO DILETTANTISTICO | 1 |
21 | CICLISMO PROFESSIONISTICO | 3 |
22 | EQUITAZIONE DILETTANTI NO GARE | 1 |
23 | EQUITAZIONE DILETTANTI PARTEC. GARE | 1,5 |
26 | HOCKEY CON GARE LIVELLO DILETTANTISTICO | 0,5 |
27 | HOCKEY CON GARE LIVELLO PROFESSIONISTICO | 2 |
55 | IMMERSIONI CON AUTORESP. PER FOTO | rischio non assumibile |
25 | IPPICA FANTINI | 3 |
24 | IPPICA GENTLEMAN RIDER | 2 |
30 | MOTOCICLISMO CON CILIND. SUP 125CC | 0 |
31 | MOTOCICLISMO CON PART. A GARE QUALSIASI | 2 |
32 | MOTOCICLISMO GARE SOLO STRADA | rischio non assumibile |
34 | MOTOCROSS CON PART. A GARE | 3 |
33 | MOTOCROSS SENZA PART. A GARE | 2 |
36 | MOTONAUTICA CON PART. A GARE | rischio non assumibile |
35 | MOTONAUTICA SENZA PART. A GARE | 0 |
X | NESSUNO | 0 |
0 | NON SPECIFICATA | 0 |
60 | NUOTO | 0 |
37 | NUOTO AGONISTICO CON TUFFI SUP. 3M | 1 |
61 | PALESTRA | 0 |
59 | PALLAVOLO | 0 |
54 | PESCA SUB CON AUTORESPIR. | rischio non assumibile |
53 | PESCA SUB SENZA AUTORESPIR. | 0 |
62 | PODISITCA | 0 |
38 | POLO DILETTANTI | 1,5 |
39 | POLO PROFESSIONISTI | 2,5 |
CODICE | SPORT | SOVRAPPREMIO (X 1000) |
41 | PUGILATO DILET. CON PART. A GARE | 2,5 |
40 | PUGILATO DILET. SENZA PART. A GARE | 1,5 |
42 | PUGILATO PROFESSIONISTI | rischio non assumibile |
43 | RUGBY E FOOTBALL AME. | 1,5 |
49 | SCI ACROBATICO | rischio non assumibile |
48 | SCI CON PART. A GARE | rischio non assumibile |
47 | SCI CON SALTI | 1,5 |
45 | SCI NAUTICO CON PART. A GARE | 1 |
44 | SCI NAUTICO SENZA PART. A GARE | 0 |
46 | SCI TUR. RICR. | 0 |
51 | SLITTINI CON PARTECIP. A GARE | 2 |
52 | SLITTINI PROFESSIONISTI | rischio non assumibile |
50 | SLITTINI TURISTICO RICREATIVO | 0 |
999 | SPORT NON CONOSCIUTO | 0 |
57 | VELA CON PART. A REGATE | rischio non assumibile |
56 | VELA DA RIPORTO VICINO COSTA | 0 |
58 | VOLO A VELA DELTAPL. PARAC. | rischio non assumibile |
ELENCO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Allegato 3
CODICE | PROFESSIONI | TASSO DI SOVRAPPREMIO (X 1000) |
041 | ABBATTITORE DI PIANTE | 1 |
113 | ACROBATI A TERRA | 2 |
114 | ACROBATI ARIA-DOMATORI BELVE | rischio non assumibile |
092 | ADDETTI ANTINCENDIO RAFFINERIE | 2 |
050 | ADDETTI ASFALTATURA STRADALE | 1 |
112 | ADDETTI CIRCO EQUESTRI | 1 |
057 | ADDETTI EDILIZ. CIVIL. TERREST | 1 |
056 | ADDETTI EDILIZIA | 0 |
069 | ADDETTI INDUSTRIA NUCLEARE | rischio non assumibile |
083 | ADDETTI INDUSTRIE ELETTRICHE | 1,5 |
068 | ADDETTI MINIERE RADIOATTIVE | rischio non assumibile |
115 | ADDETTI MISSIONI ESTERE | rischio non assumibile |
054 | ADDETTI NAVIGAZIONE AEREA | rischio non assumibile |
108 | ADDETTI OSPEDAL. INFETT.-NERV. | 1,2 |
220 | ADDETTI PULIZIE CANNE FUMARIE | 0,5 |
169 | AGENTE DI ASSICURAZIONE | 0 |
212 | AGENTE DI BORSA | 0 |
007 | AGENTE DI COMMERCIO | 0 |
194 | AGENTE IMMOBILIARE | 0 |
201 | AGENTE PUBBLICITARIO | 0 |
142 | AGENTI TRAFFICO | 0,5 |
011 | AGRICOLTORE | 0 |
039 | AGRICOLTORE CON USO MACCHINE | 1 |
034 | ALBERGATORE | 0 |
210 | ALLENATORE | 0 |
040 | ALLEVATORE DI BESTIAME | 1 |
180 | AMBULANTE | 0 |
145 | AMMINISTRATORE | 0 |
163 | AMMINISTRATORE SOCIETA' | 0 |
153 | APPALTATORE | 0 |
161 | ARCHITETTO | 0 |
151 | ARREDATORE | 0 |
005 | ARTIGIANO | 0 |
020 | ARTISTA | 0 |
179 | ASSISTENTE SOCIALE | 0 |
188 | ASSISTENTE TECNICO | 0 |
044 | AUTISTI | 0 |
045 | AUTISTI AUTOTRENI-AUTOCARRI | 1,2 |
046 | AUTISTI NOLEGGIO E SERV.PUBBL. | 1 |
130 | AVIATORI A.M. | 0 |
176 | AVVOCATO | 0 |
162 | BAGNINO | 0 |
184 | BALLERINA | 0 |
193 | BENESTANTE | 0 |
160 | BENZINAIO | 0 |
219 | BIDELLO | 0 |
203 | BIDELLO | 0 |
187 | BIOLOGO | 0 |
CODICE | PROFESSIONI | TASSO DI SOVRAPPREMIO (X 1000) |
029 | CALCIATORE | 0 |
167 | CALZOLAIO | 0 |
013 | CAMERIERE - BARISTA | 0 |
014 | CANTONIERE | 0 |
134 | CARABINIERI ALTI UFFICIALI | rischio non assumibile |
133 | CARABINIERI FINO A CAPITANO | 1,2 |
213 | CARPENTIERE | 0 |
012 | CARROZZIERE - MECCANICO | 0 |
009 | CASALINGA | 0 |
198 | CASARO | 0 |
222 | COLF | 0 |
047 | COLLAUDATORI DI VEICOLI | 2 |
097 | COLLOCATORE DI ANTENNE | 1 |
186 | COMMERCIALISTA | 0 |
006 | COMMERCIANTE | 0 |
037 | COMMESSA | 0 |
143 | CONCIATORE DI PELLI | 1 |
048 | CONDUC.GRU-TRATTORI-ESCAVATR. | 1 |
224 | CONDUCENTE DI MACCHINE DI CANTIERE | 0,25 |
185 | CONSULENTE | 0 |
074 | CONTROLLO DI CANTIERI NAVALI | 0,5 |
015 | CUOCO | 0 |
147 | DECORATORE-INBIANCHINO | 0 |
172 | DESIGNER | 0 |
997 | DIPENDENTE EUROVITA | 0 |
002 | DIRIGENTE | 0 |
042 | DISINFES.MANUALE CON VELENI | 1 |
156 | DISOCCUPATO | 0 |
125 | E.I.- ARTIFICIERI | rischio non assumibile |
123 | E.I.-DEPOSITO MUNIZIONI-ESPLOS | 2 |
121 | E.I.-ISTRUTTORI ARMI DA FUOCO | 2 |
122 | E.I.-ISTRUTTORI MEZZI CORAZZAT | 1 |
124 | E.I.-TRASPORTO MUNIZIONI | 2 |
177 | ELETTRAUTO | 0 |
095 | ELETTRICISTI | 0 |
096 | ELETTRICISTI ALTA TENSIONE | 1 |
207 | ENOLOGO | 0 |
205 | ESTETISTA | 0 |
079 | FABBRIC.SOSTAN.VENEF.-ESPLOSIV | rischio non assumibile |
093 | FABBRICAZIONE ARMI | rischio non assumibile |
204 | FABBRO | 0 |
100 | FACCHINI | 0 |
154 | FALEGNAME-EBANISTA | 0 |
016 | FARMACISTA | 0 |
175 | FISIOTERAPISTA | 0 |
132 | FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA | 0 |
017 | FOTOGRAFO | 0 |
107 | GEOLOGI CON USO ESPLOSIVI | rischio non assumibile |
105 | GEOLOGI NON OPERATIVI | 0 |
106 | GEOLOGI SENZA USO DI ESPLOSIVI | 1 |
171 | GEOMETRA | 0 |
CODICE | PROFESSIONI | TASSO DI SOVRAPPREMIO (X 1000) |
157 | GESSISTA | 0 |
195 | GIORNALAIO | 0 |
018 | GIORNALISTA | 0 |
043 | GUARDIACACCIA | 1 |
117 | GUARDIE CARCERARIE | 1,5 |
136 | GUARDIE DI FINANZA ALTRI | rischio non assumibile |
135 | GUARDIE FINANZA FINO A TENENTE | 1 |
116 | GUARDIE PRIVATE | 2 |
102 | GUIDE ALPINE | rischio non assumibile |
103 | GUIDE CACCIA GROSSA | 2 |
101 | GUIDE- ACCOMPAGNATORI | 0 |
217 | IDRAULICO | 0 |
001 | IMPIEGATO | 0 |
023 | IMPRENDITORE | 0 |
076 | INDUSTRIA CHIMICA | 0 |
082 | INDUSTRIA ELETTRICA | 0 |
070 | INDUSTRIA MECCANICA | 0 |
073 | INDUSTRIA NAVALE | 0 |
086 | INDUSTRIA PETROLIFERA | 0 |
080 | INDUSTRIA TESSILE | 0 |
168 | INDUSTRIALE | 0 |
181 | INFANTE | 0 |
026 | INFERMIERE | 0 |
087 | ING. TEC. PETROLIFERI TERRA | 1,5 |
152 | INGEGNERE | 0 |
089 | INGENIERI TECNICI OFF-SHORE | 2 |
010 | INSEGNANTE | 0 |
170 | INSERVIENTE | 0 |
190 | INTERPRETE | 0 |
146 | ISPETTORE | 0 |
159 | ISTALLATORE APPARECCHI DOMEST. | 0 |
158 | ISTRUTTORE | 0 |
104 | LATTONIERE | 1 |
004 | LIBERO PROFESSIONISTA | 0 |
128 | M.M - MACCHINISTI | 1 |
127 | M.M.- NAVI IN SUPERFICIE | 0,5 |
129 | M.M.-PALOMBARI-SOMMERGIBILISTI | rischio non assumibile |
049 | MACCHINISTI MOTORISTI MANOVR. | 1 |
019 | MACELLAIO | 0 |
024 | MAGISTRATO | 0 |
189 | MAGLIAIA | 0 |
216 | MANISCALCO | 0 |
126 | MARINAI M.M. | 0 |
051 | MARITTIMI NAVI COMMERCIALI | 1,5 |
052 | MARITTIMI NAVI PASSEGGERI | 0 |
206 | MASSAGGIATORE | 0 |
030 | MEDICO | 0 |
120 | MILITARI E.I. | 0 |
061 | MINATORI | rischio non assumibile |
058 | MURATORE | 1 |
998 | NON SPECIFICATA | 0 |
CODICE | PROFESSIONI | TASSO DI SOVRAPPREMIO (X 1000) |
031 | ODONTOTECNICO | 0 |
059 | OPERAI CEMENTISTI | 1,2 |
078 | OPERAI CHIMICI | 1 |
075 | OPERAI DI CANTIERI NAVALI | 1 |
072 | OPERAI DI FONDERIE-FUCINE | 1,2 |
085 | OPERAI LINEE TELEFONICHE | 1 |
071 | OPERAI METALMECCANICI | 1 |
067 | OPERAI MINIERA CON ESPLOSIVI | rischio non assumibile |
066 | OPERAI MINIERA SENZA ESPLOSIVI | 3 |
088 | OPERAI PETROLIFERI A TERRA | 2,5 |
090 | OPERAI PETROLIFERI OFF-SHORE | 3 |
081 | OPERAI TESSILI (TESSUTI-TINTOR | 1 |
064 | OPERAI TUNNEL - POZZI | 2 |
065 | OPERAI TUNNEL CON ESPLOSIVO | 3 |
003 | OPERAIO | 0 |
223 | OPERAIO ADDETTO AL GIARDINAGGIO | 0 |
055 | OPERATORI EDILI | 0 |
062 | OPERATORI IN CAVE CON ESPLOSIV | 3 |
032 | ORAFO | 0 |
208 | OROLOGIAIO | 0 |
036 | OSTETRICA | 0 |
209 | OTTICO | 0 |
138 | P.S. ALTRI | rischio non assumibile |
137 | P.S.FINO A COMMISSARIO | 1,2 |
148 | PANIFICATORE | 0 |
038 | PARRUCCHIERE | 0 |
173 | PASTICCERE | 0 |
221 | PAVIMENTISTA | 0 |
025 | PENSIONATO | 0 |
165 | PERITO | 0 |
063 | PERSONALE TECNICO-TUNNEL-POZZI | 1 |
149 | PESCATORE | 0 |
131 | PILOTI-PERSONALE VIAGGIANTE | rischio non assumibile |
094 | PIROTECNICI ED ESPLOSIVI | rischio non assumibile |
140 | POLIZIA FERROVIARIA | 1 |
139 | POLIZIA STRADALE | 1,2 |
021 | POMPE FUNEBRI | 0 |
033 | PORTINAIO | 0 |
035 | POSTINO | 0 |
084 | POSTINO | 0 |
999 | PROFESSIONE NON CONOSCIUTA | 0 |
215 | PROGRAMMATORE COMPUTER | 0 |
178 | PUERICULTRICE | 0 |
109 | RADIOLOGI OSPED.INFETT.-NERVOS | 1 |
098 | RADIOTECNICI | 0 |
091 | RAFFINATORI PETROLIO | 1 |
202 | RAGIONIERE | 0 |
199 | RESTAURATORE DI MOBILI | 0 |
211 | RICAMATRICE | 0 |
155 | SACERDOTE | 0 |
214 | SALUMIERE | 0 |
CODICE | PROFESSIONI | TASSO DI SOVRAPPREMIO (X 1000) |
174 | SARTO | 0 |
099 | SCARICATORI PORTO - XX.XX. | 1 |
183 | SEGRETARIA | 0 |
053 | SOMMOZZ.-PALOMBARI-SOMMERGIB. | rischio non assumibile |
022 | SPAZZINO | 0 |
110 | SPETTACOLI E TV | 0 |
111 | SPETTACOLO E TV PERICOLOSI | rischio non assumibile |
166 | STILISTA DI MODA | 0 |
182 | STIRATRICE | 0 |
008 | STUDENTE | 0 |
060 | TAGLIAPIETRE. MARMISTA | 1,2 |
164 | TAPPEZZIERE | 0 |
077 | TECNICI CHIMICI | 0,5 |
150 | TECNICO FERROVIE | 0 |
144 | TIPOGRAFO-LITOGRAFO | 0 |
192 | TITOLARE AZIENDA | 0 |
191 | TITOLARE TINTORIA | 0 |
028 | VERNICIATORE | 0 |
027 | VETERINARIO | 0 |
200 | VETRAIO | 0 |
197 | VIGILE URBANO | 0 |
118 | VIGILI DEL FUOCO | 1,5 |
119 | VIGILI DEL FUOCO IN MINIERA | rischio non assumibile |
141 | VIGILI URBANI IN MOTO | 1 |
196 | ZOOTECNICA | 0 |
INFORMATIVA PRIVACY
Allegato 4
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- di seguito anche sinteticamente: il Codice)
Gentile Cliente,
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1. Raccolta dei Dati e Finalità del Trattamento
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I dati raccolti verranno trattati per le seguenti finalità:
A) Trattamento per finalità assicurative
conclusione, gestione, esecuzione e smobilizzo dei contratti emessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui Eurovita è autorizzata ai sensi della vigente norma- tiva, anche mediante eventuale Sua adesione al servizio di firma elettronica avanzata adottato da Eurovita per la sottoscrizione di contratti e/o delle operazioni assicurative;
B) Trattamento per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Eurovita.
In caso di Sua adesione al servizio di firma elettronica avanzata attivato dalla Società, la fornitura dei predetti servizi e/o prodotti assicurativi comporterà anche la raccolta di Suoi dati biometrici (2), che saranno trattati esclusivamente per finalità ricomprese nel precedente punto a). In tali casi il trattamento dei dati biometrici è previsto ai fini della possibilità di attribuire alla sottoscrizione dei documenti gli effetti di una firma elettronica avanzata secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 7/3/2005
n. 82 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal DPCM del 22/02/2013.
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Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati stretta- mente necessari a perseguire le finalità sopra descritte al punto a), in assenza del quale potrem- mo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso per il trattamento dei Suoi dati, inerente alle finalità di cui al suddetto punto b), Le viene richiesto al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mer- cato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti di Eurovita.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano, in Italia, come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Il consenso può riguardare anche eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre catego- rie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle auto-
rizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati sensibili od oggetto di particolare tutela, compresi quelli biometrici, potranno essere trattati solo previo Suo esplicito consenso ed esclusivamente per le seguenti finalità:
conclusione, gestione, esecuzione e smobilizzo dei contratti emessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui Eurovita è autorizzata ai sensi della vigente normativa.
2. Modalità di Trattamento e Comunicazione dei Dati
I dati sono trattati (6) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali.
Il trattamento dei dati viene eseguito da dipendenti e collaboratori della Società, nominati Incaricati del Trattamento, in conformità alle istruzioni ricevute e sotto il controllo dei Responsabili del Trattamento designati da Eurovita, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Sempre per le medesime finalità e con l’osservanza delle suddette modalità e procedure i Suoi dati personali, anche sensibili:
• sono trattati dalle Società di Riassicurazione preposte da Eurovita a valutare l’idoneità all’assunzione del rischio, le quali, viste le particolari necessità di riservatezza, sono state nomi- nate come Responsabili del Trattamento;
• sono resi accessibili a società incaricate della gestione del sistema informatico di Eurovita, dell’archiviazione dei dati, della digitalizzazione della documentazione contrattuale, nominate a tal fine Responsabili del Trattamento.
• possono essere comunicati ad assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assi- curazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicura- zione; banche, broker, società di gestione del risparmio, sim, legali, periti, medici; società con- trollanti Eurovita, e/o a questa collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizio- ni di legge; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di recupero crediti.
In caso di adesione al servizio di firma elettronica avanzata attivato dalla Società, i suoi dati bio- metrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta, ma vengono memorizzati all’interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite un vettore grafometrico. La tecnica crittografica adottata consente di preservare i suoi dati biometrici da ogni possibilità di estrazione o duplicazione. I dati biometrici associati al documento sono cifrati con la chiave pubblica fornita dalla Certification Authority incaricata dalla Compagnia e la chiave privata conservata presso un pubblico ufficiale. L’unica chiave crittografica in grado di estrarre le informazioni dal vettore biometrico è in esclusivo possesso di un terzo fiduciario apposi- tamente designato da Eurovita e potrà essere usata, nei casi previsti dalla legge, per attestare l’autenticità del documento e della sottoscrizione rendendo accessibili i dati biometrici ai soggetti incaricati a tal fine. In tali casi il documento sottoscritto avvalendosi del servizio di firma elettronica sarà custodito presso un ente certificatore di primaria importanza e debitamente autorizzato. I dati biometrici non verranno comunicati a nessun altro soggetto e sono trattati prevalentemente con modalità e procedure informatiche e telematiche, strettamente necessarie per l’emissione del documento e/o la gestione dell’operazione compiuta per il tramite del servizio di firma elettronica.
I dati personali e biometrici non sono soggetti a diffusione.
La comunicazione dei dati può’ avvenire in favore di soggetti che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, l’elenco dei quali viene costantemente aggiornato e puo’ essere richiesto ad Eurovita in qualsiasi momento ai contatti indicati nel successivo punto 4.
I dati vengono trattati dai soggetti di cui alla presente informativa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Codice.
3. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (7).
4. Titolare e Responsabili del Trattamento
Per l’esercizio dei Suoi diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento Eurovita S.p.A. ai seguenti contatti:
Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
I dati identificativi dei Responsabili del Trattamento ed il modulo per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nell’apposita area dedicata alla privacy.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli ad Eurovita ai contatti sopra riportati.
NOTE
1) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali intermediari abilitati, agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddi- sfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forni- scono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurati- vo; altri soggetti pubblici.
2) I dati biometrici vengono convenzionalmente definiti come dati ricavati da “proprietà biologiche, aspetti comportamentali, caratteristiche fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili laddove tali caratteristiche o azioni sono tanto proprie di un certo individuo quanto misurabili, anche se i metodi usati nella pratica per misurarli tecnicamente comportano un certo grado di probabilità” (Linee Guida Garante Privacy in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica – allegato A) al Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12/11/2014).
3) IVASS, CONSOB, CONSAP, COVIP, AGCM, Garante Privacy, etc.. Il conferimento di dati può riguardare anche adempimenti previsti dalla normativa fiscale, le conseguenti comunicazioni all’Amministrazione Finanzaria, nonché l’osservanza degli obblighi di identificazione, registra- zione ed adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa in tema di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, strumentali alla segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia.
4) Cioè i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, quali, ad esempio, dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini (dati giudiziari ex art. 4, comma 1, lett.e) del Codice).
6) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distru- zione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
7) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice.
In particolare, l’art. 7 del Codice, intitolato “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” dispo- ne testualmente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impie- go di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materia- le commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’oppo- sizione presuppone un motivo legittimo.
FAC-SIMILE
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Allegato 5
FAC-SIMILE
Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx