Non pignorabilità e non sequestrabilità. Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Ai sensi dell’Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all’Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia al Con- traente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Ai sensi dell’art 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Compagnia non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923 comma 2 del Codice Civile).
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Le somme dovute da Poste Vita S.p.A. al Beneficiario, in dipendenza dalla presente garanzia, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai Premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni. Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003)
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge (Arti- colo 1923 del Codice Civile italiano).
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute dall’Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.
Non pignorabilità e non sequestrabilità. Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.