SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
Premessa
L'art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006 definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice che:
1. acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
2. aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
L'art. 33 del D. Lgs. 163/2006 prevede che:
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del codice degli appalti.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), e), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attiività espletate, nonché a centrali di committenza.
4. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'obbligo di cui al punto che precede si applica alle gare bandite successivamente al 24 aprile 2014, data di entrata in vigore del D. L. 24 aprile 2014 n. 66;
L'art.1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
Il DPCM 30 giugno 2011 ha disciplinato le stazioni uniche appaltanti;
L'art. 2, comma 2, del citato DPCM prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del medesimo
D. Lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;
Obiettivi
La Provincia di Perugia ha inteso promuovere l'istituzione di una stazione unica appaltante provinciale, aperta all'adesione di tutti i Comuni della Provincia e, allo scopo, con deliberazione del Presidente proposta n. 1 del 16/01/2015 e successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/01/2015, ha approvato uno specifico schema di convenzione.
Destinatari
Più esattamente, con l’Istituzione della Stazione Unica Appaltante "Provincia di Perugia",in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i Comuni appartenenti alla provincia di Perugia istituiscono una Stazione Unica Appaltante (SUA) per lo svolgimento delle attribuzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni convenzionati nel rispetto delle disposizioni di legge.
Servizi offerti
La Provincia di Perugia, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto art. 3 commi 25 e 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge 56/2014, svolge conseguentemente le funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice, che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni convenzionati aventi sede esclusivamente nella Provincia.
In questa prima fase sperimentale, la Stazione Unica Appaltante svolge i compiti sotto specificati ed in particolare:
• supporto al Comune per l'individuazione, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto ed alle esigenze del Comune, della procedura di gara appropriata;
• stesura e sottoscrizione atti di gara (avviso, lettere d'invito, aggiudicazione provvisoria) per conto del Comune;
• supporto al RUP nella fase che precede la gara con riferimento anche agli aspetti più propriamente tecnici – per i quali la Stazione Unica Appaltante farà riferimento alle Aree Tecniche della Provincia competenti per materie - ed alla predisposizione del capitolato di appalto che restano, comunque, di competenza del Comune medesimo; tale interazione risulta particolarmente importante, soprattutto in questa prima fase di attivazione del processo, al fine di garantire la necessaria concertazione fra la SUA e Comune committente, fase opportuna per una ottimizzazione della qualità e dei tempi delle procedure di gara;
• nomina della Commissione di gara e svolgimento delle operazioni di gara;
• verifica autocertificazioni dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa formale delegazione ed acquisizione di eventuali credenziali di accesso;
• aggiudicazione provvisoria;
• predisposizione comunicazioni ai partecipanti esito gara;
• supporto al RUP del Comune convenzionato per la predisposizione dello schema di contratto che resta, comunque, a carico del Comune medesimo;
• supporto per le attività relative agli obblighi di comunicazione e pubblicità inerenti la procedura che restano, comunque, a carico del Comune medesimo.
Le funzioni di amministrazione aggiudicatrice sono esplicate, pertanto, nella sola fase di aggiudicazione provvisoria mediante:
• stesura e sottoscrizione atti di gara (avviso, lettere di xxxxxx, aggiudicazione provvisoria);
• la nomina, da parte della Provincia, della Commissione di Gara;
• lo svolgimento delle operazioni di gara;
• la consegna al Comune del verbale di aggiudicazione provvisoria.
Ruolo dei Comuni convenzionati
Il Comune rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Stazione Unica Appaltante le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna.
Sono attribuite in particolare al Comune:
• L'approvazione e la validazione del progetto dell'opera o dell'acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato Speciale d'appalto e lo schema di contratto;
• L'acquisizione del CIG e del CUP in quanto necessari;
• L'adozione della determinazione a contrattare nella quale sono formalmente conferite alla Stazione Unica Appaltante, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui ai precedenti articoli;
• L'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione qualora non delegati alla Stazione Unica Appaltante;
• La messa a disposizione di personale/professionalità eventualmente necessari per lo svolgimento della gara;
• L'aggiudicazione definitiva;
• La verifica dei requisiti qualora non delegato alla Stazione Unica Appaltante;
• L'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
• La stipula del contratto e relativi adempimenti.
Il Comune convenzionato ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Unica Appaltante, con il dovuto anticipo, l'elenco delle acquisizioni da effettuare unitamente a tutte quelle informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti, al fine della necessaria calendarizzazione.
Caratteristiche della convenzione: durata, facoltà di recesso e costi.
La convenzione, adottata, in via sperimentale, come risposta iniziale alle esigenze dei Comuni ed in attesa di una adeguata definizione del nuovo modello giuridico-organizzativo della Provincia ex L. n. 56/2014, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi.
Il Comune potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell'ambito delle unioni dei comuni o di altre forme associative di cui dovesse far parte.
I Comuni sostengono i costi vivi per le procedure di gara, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di pubblicazione bandi ed avvisi di gara, eventuali spese legate alla gestione contrattuale ecc..