AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI RUBIERA SEDE N. 3 (Provincia di Reggio Emilia) (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
Allegato n. 5 fac-simile
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA FARMACIA COMUNALE DI RUBIERA, DI NUOVA ISTITUZIONE: TIPO PUBBLICA URBANA, SEDE N. 3, CODICE FARMACIA: 35036099.
CODICE CUP: J29D14000640007 – CIG: 6047938452
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI RUBIERA SEDE N. 3 (Provincia di Reggio Emilia) (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
L’anno Duemila…………, addì del mese di in Rubiera, nella Casa Comunale, avanti a
me ……….……..........., Segretario Comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono personalmente comparsi i signori:
1) (chi rappresenta il Comune di Rubiera)
2) (chi rappresenta il Concessionario)
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all’assistenza dei testimoni.
Premesso che:
• la Provincia di Reggio Xxxxxx con deliberazione della Giunta Provinciale n. 271 del 5 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 475/68, ha offerto in prelazione al Comune di Rubiera la sede farmaceutica di nuova istituzione;
• la Giunta Comunale con delibera n. 132 del 23 novembre 2010 si è avvalsa della facoltà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 475/68 relativamente all'assunzione in gestione della 3° sede farmaceutica di nuova istituzione prevista dalla pianta organica delle farmacie approvata dalla Provincia di Reggio Xxxxxx con delibera di Giunta Provinciale n. 271 del 5 ottobre 2010;
• la Giunta Comunale con delibera n. 59 del 21 aprile 2012 ha istituito la quarta sede farmaceutica nel territorio comunale in base all’art. 11 c. 2 del D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012,
ridefinendo le aree territoriali di competenza delle quattro sedi farmaceutiche;
• la Giunta Comunale con delibera n. 21 del 25 febbraio 2014 ha confermato le perimetrazioni approvate dalla delibera n. 59 del 21 aprile 2012;
• con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 28/10/2014 e della Giunta Comunale n. 154 del 04/11/2014, esecutive ai sensi di legge, il Comune di Rubiera ha deliberato di procedere all’affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
• con determina n… del ……. è stata indetta la gara n. ……. – Codice ………;
• a seguito dell’esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario ;
• il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio della Farmacia Comunale da parte del Concessionario fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Rubiera e il Concessionario medesimo;
• che il Comune rimane titolare della Farmacia Comunale di nuova istituzione la cui gestione affida in concessione.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.
2. Definizioni
2. 1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:
a) “Comune”, il Comune di Rubiera titolare della Farmacia Comunale di nuova istituzione;
b) “Concessionario” o “Gestore”, l’affidatario del servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;
c) “Servizio” o “Farmacia”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della Farmacia
Comunale di nuova istituzione nel Comune di Rubiera);
d) “Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
e) “Parti”, il Comune ed il Concessionario;
f) “Ricavo d’esercizio" ricavo di esercizio con riferimento alla voce A 1 del conto economico di cui all’art. 2425 comma 1 del codice Civile o alla voce a) 1 dell’art. 85 del D.P.R. 917/1986 dell’anno precedente.
3. Oggetto del Contratto
3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.
3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della farmacia;
b) l’effettuazione di test autodiagnostici di prima istanza;
c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, ecc.;
d) ogni altra attività prevista dai Decreti attuativi della cosiddetta Farmacia dei Servizi.
3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell’azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.
3.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.
4. Corrispettivo del Contratto
4.1. Come previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune i seguenti corrispettivi:
a) un importo fisso una tantum pari ad euro ………………( /00). Il suddetto importo viene
corrisposto al Comune al momento della stipula del presente contratto;
b) un canone annuo rivalutabile per 25 (venticinque) annualità pari ad euro …………………..
( /00) oltre ad IVA di legge da corrispondere con rate anticipate semestrali entro il 30/06 e il
31/12 di ogni anno;
c) un ulteriore canone annuo aggiuntivo variabile pari al % (…/… per cento) oltre IVA come
per legge, calcolato sulla quota di fatturato eccedente la soglia minima di euro 850.000,00 (euro ottocentocinquantamila/00) annui, oltre l’IVA di legge, da corrispondere entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, rendendo il canone variabile così calcolabile:
X = (Y x %)
(dove “X” rappresenta il canone annuo aggiuntivo variabile, “Y” rappresenta il fatturato annuo eccedente la soglia minima stabilita).
Per la determinazione di questo ulteriore canone variabile si farà riferimento al volume d'affari con riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare a norma degli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/72, tenendo conto delle variazioni indicate nell'articolo 26 del DPR n. 633/72.
d) ai fini della quantificazione del canone annuo aggiuntivo variabile di cui al precedente punto c), il concessionario dovrà trasmettere annualmente, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, anche la documentazione contabile volta ad attestare l’ammontare complessivo del fatturato relativo all’annualità cui il canone annuo si riferisce.
5. Obblighi del Concessionario e Standard di erogazione del Servizio
5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.
5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l’attività entro dodici mesi dalla firma del presente contratto, con facoltà di scegliere la collocazione della sede della farmacia che dovrà essere costituita da locali aventi destinazione d’uso urbanistica di commercio al dettaglio di vicinato e dovrà avere ubicazione in Rubiera all’interno dell’area di pertinenza così come individuata nella deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 21 aprile 2012 confermata con deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 25 febbraio 2014.
I locali dovranno essere dotati di impianti a norma di legge, essere a norma dal punto di vista urbanistico – edilizio e dovranno essere dotati di servizi igienici e idonei a garantire l’accessibilità alle persone diversamente abili.
I locali dovranno avere un accesso dalla pubblica via anche nelle ore notturne, al fine di permettere lo svolgimento delle normali attività della Farmacia.
Il gestore dovrà provvedere ai lavori necessari per l’adeguamento dei locali alle necessità della nuova Farmacia e si dovrà impegnare altresì ad arredarli con idonee attrezzature.
5.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al servizio, pur nell’ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l’autorizzazione iniziale, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi e secondo le procedure di cui all’art. 1 della Legge n. 475/1968 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà richiesto il trasferimento della farmacia in altro locale.
5.4. Il Concessionario conferma la nomina a Direttore Tecnico della Farmacia il dott , cod.
fisc. ………………… iscritto all’Albo dei Farmacisti di …………. al n. …. In possesso dei requisiti professionali di legge, giusta dichiarazione di accettazione del medesimo allegata al presente contratto unitamente a copia fotostatica del documento di identità dello stesso.
5.5. Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore Tecnico della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta al direttore uscente al momento della sua nomina, previa accettazione dell’incarico da parte del medesimo nuovo incaricato.
5.6. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all’offerta tecnica presentata.
5.7. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
5.8. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” e a rispettare i contenuti della stessa.
5.9. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere predisposta prima dell’avvio dell’attività, essere sottoposta al Comune e pubblicizzata con le modalità concordate con il Comune.
5.10. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
5.11. Ai fini dell’emanazione della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:
• verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell’Amministrazione Comunale circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
• sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
5.12. Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
5.13. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
6. Responsabilità del Concessionario
6.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per persona e con un limite per sinistro di € 3.000.000,00, per l’intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio;
c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.
7. Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune
7.1. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare:
a) erogare i servizi minimi:
1) obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'AUSL;
2) obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle AUSL secondo le norme convenzionali;
3) obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'AUSL di riferimento sia attuali che futuri;
4) obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
5) obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza.
b) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
c) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.
7.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.
7.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
8. Interruzione del Servizio
8.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
8.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’ASL territorialmente competente.
8.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
8.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
9. Esecuzione d’Ufficio
9.1. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.
10. Obblighi del Comune
10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.
10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
11. Divieto di cessione del Contratto
11.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.
12. Durata del Contratto
12.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 25 (venticinque) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.
12.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
12.3. In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara l’affidamento della gestione della Farmacia ovvero proceda ad alienare la titolarità del diritto di esercizio della Farmacia stessa, al Gestore che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.
12.4. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Gestore (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo Contratto di gestione della Farmacia o di cessione della titolarità della stessa.
12.5. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
12.6. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà:
a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue:
1. i beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, previo inventario, ad un corrispettivo da concordare tra le parti;
2. le scorte dei prodotti per la vendita che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino al valore determinato, previo inventario, secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out);
b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.
13. Penali e Risarcimento del maggior danno
13.1. Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:
1) per il mancato avvio dell’attività entro i termini previsti dall’articolo 5.2 del presente Contratto: euro 200,00 (euro duecento//00) per ogni giorno di ritardo;
2) per la mancata redazione della Carta della qualità dei Servizi, in modo conforme al presente Contratto entro i termini di cui al precedente articolo 5: euro 5.000,00 (euro cinquemila//00);
3) per ogni giornata di mancata apertura non giustificata della Farmacia: euro 500,00 (euro cinquecento);
13.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
13.3. Il Comune, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
14. Clausola risolutiva espressa
14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del Contratto;
f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
g) ricorso all'abusivismo professionale;
h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio;
i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 120 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo
5.2 del presente Contratto;
l) Gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.
14.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
15. Cessazione del Rapporto Contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario
15.1. La cessazione del Rapporto Contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell’affidamento del servizio, l’applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno.
16. Cauzione definitiva
16.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva di euro ……………….( ) pari al 10% dell’importo contrattuale (esclusi i
canoni non determinabili in quanto stabiliti a percentuale) come previsto dall’art. 113 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..
16.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli.
Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.
17. Foro competente
17.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Reggio Xxxxxx.
18. Norme finali
18.1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.
18.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.
19. Elezione di domicilio
19.1. Con riferimento all’esecuzione del presente contratto le Parti eleggono domicilio in
………………………………………………………………….
20. Spese
20.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, xxx comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.
21. Valore del Contratto
21.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente Contratto, ai fini fiscali, è pari ad euro al netto di IVA.
(firma)