DURATA DELLA CONCESSIONE Clausole campione

DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione avrà durata sino al 31 maggio 2018, data coincidente con il termine finale di durata della gestione del Parco da parte della Fondazione, salvo che non intervenga comunicazione di recesso dall’una o dall’altra parte, comunicata in forma scritta almeno 6 mesi prima della scadenza La concessione è prorogabile - per una sola volta - per 24 mesi laddove venga prorogata alla Fondazione Vulci la gestione del Parco. La detenzione del “Casaletto Mengarelli” oltre il termine sopra indicato deve considerarsi occupazione abusiva, di fatto, con esclusione di qualunque rapporto contrattuale ordinario. In tal caso, troverà applicazione quanto disposto all’art. 13 del presente Contratto. Il Concedente si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per ragioni di interesse pubblico, debitamente motivate. In tal caso, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dal Concedente al Concessionario uscente, il quale avrà diritto di asportare dall’esercizio tutto quanto in esso conferito, rinunciando espressamente all’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/1990.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione avrà durata di 27 mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione, presunta al 01/10/2019, al 31/12/2021. Successivamente a tale scadenza è facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016, prorogare il contratto, alle stesse condizioni, fino ad ulteriori 33 mesi ovvero fino al 30 settembre 2024. Nel caso di rinnovo la Stazione Appaltante notificherà tale intenzione al Concessionario a mezzo comunicazione inviata mediante Posta Elettronica Certificata entro il mese precedente la scadenza, precisando la durata del rinnovo. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione ed in attesa della stipula del relativo contratto, l’attivazione del servizio mediante preavviso al Concessionario di giorni cinque. In ogni caso la ditta si impegna ad avviare il servizio senza alcun ritardo garantendone la continuità con la gestione precedente e a rispettare tutte le norme del presente Capitolato. Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del contratto, la procedura per l’affidamento della concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo Concessionario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, il Concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione della Stazione Appaltante di effettivo insediamento del nuovo Concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza alle condizioni contrattuali della concessione cessata. Al termine della concessione tutti gli impianti elettrici votivi in piena efficienza, compresi gli interventi effettuati dal concessionario sugli impianti elettrici ad uso luci votive (manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuale messa a norma, eventuale adeguamento) nonché tutti i nuovi impianti elettrici ad uso luci votive realizzati nel corso della concessione rimarranno di proprietà al Comune di Cavallino Treporti senza che spetti alcun compenso e/o indennizzo al Concessionario.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dall’avvio del servizio ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 senza che i soggetti concorrenti, con la partecipazione alla gara, possano opporre riserve. Alla naturale scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti. Al fine della scelta della procedura da applicare, il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs n. 50/2016, è pari ad €. 144.860,00 oltre Iva se dovuta, che corrisponde alla stima dei ricavi complessivi da gestione ed è determinato sulla base del numero massimo di postazioni e delle tariffe riferimento di cui al precedente punto 4.3 (avuto riguardo alle tariffe previste nel progetto di Gestione Velostazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 13.02.2018, la cui applicazione rimane comunque subordinata all’approvazione delle relative tariffe da parte della Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022), per un periodo di funzionamento di 60 mesi. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’amministrazione comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario che assume a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione (rischio di domanda e di disponibilità), in quanto in via sperimentale la concessione sarà attivata per un solo anno.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione della gestione avrà la durata di 5 (cinque) anni rinnovabili di altri 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell’area e della convenzione. Dall’assegnazione dell’area fino alla firma della convenzione il concessionario avrà l’obbligo di aprire e chiudere il Parco. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna dell’impianto nelle more della stipula della succitata convenzione. E’ escluso il rinnovo tacito. La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere presentata almeno 4 mesi prima della scadenza; l’Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere al rinnovo della concessione. Qualora durante il periodo della concessione l’amministrazione debba eseguire dei lavori all’interno della Serra denominata “Giardino di Cristallo” o all’interno del parco che impediscano in modo parziale o totale le attività previste e/o programmate dal concessionario l’amministrazione rimarrà indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria per mancati introiti, danni d’immagine o qualunque altro fatto che possa condurre il concessionario ad avanzare richieste nei confronti dell’Amministrazione comunale. E’ fatto obbligo all’Amministrazione, salvo casi di urgenza (rottura impianti, guasti e/o manomissioni che possano creare pericolo per la pubblica incolumità) avvisare il concessionario con 20 giorni di anticipo per l’esecuzione delle opere ritenute necessarie.
DURATA DELLA CONCESSIONE. L’affidamento in gestione ed uso dell’impianto avrà la durata di anni 4 (quattro) dal Il Gestore, al termine della durata del contratto, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell’affidamento, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all’individuazione del nuovo Gestore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto, e avrà una durata presunta di 20 (venti) mesi. Il CONCESSIONARIO è comunque tenuto a garantire la gestione di tutti i servizi di cui al presente Capitolato fino al termine dei servizi affidati, anche qualora tutti o parte degli stessi terminasse in un momento successivo a quello previsto nel comma di cui sopra. Tutte le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere concluse con buon esito al termine dell’evento “tour post congressuale”. Si precisa che, comunque, l’esaurimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento non dovrà intendersi coincidere con la conclusione dell’evento congressuale. Xxxxxx infatti ritenersi prestazioni contrattuali a carico del CONCESSIONARIO anche: - la consegna del rendiconto di tutte le attività svolte: il rendiconto dovrà essere redatto secondo un sistema di contabilità separata; - la corresponsione a favore dell’amministrazione appaltante - PROMOTORE della percentuale, così come formulata nell’Offerta economica, sulle quote di iscrizione al convegno meglio descritte al successivo art.4 (quote di iscrizione per ISHS members, NON-ISHS members, Students e One day Registration - escluse le quote di iscrizione ad eventi correlati). - la ripartizione degli eventuali utili, di cui all’art. 6 a favore dell’Amministrazione Appaltante - PROMOTORE). Il rendiconto sarà visionato e approvato dall’Amministrazione Appaltante - PROMOTORE. Eventuali interruzioni del servizio dovute a causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti né ad alcun conseguente indennizzo. In caso di interruzioni del servizio per cause imputabili al Concessionario, la Stazione appaltante si riserva di addebitare allo stesso tutti i danni e le maggiori spese che eventualmente dovessero conseguire.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La presente concessione avrà durata per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. L’esecuzione del servizio seguirà il calendario scolastico secondo le date e cadenze che saranno comunicate dal Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico. I primi tre mesi di servizio avranno comunque valore di prova. Pertanto è facoltà insindacabile dell’Amministrazione, per prova negativa, interrompere il rapporto con la Ditta alla scadenza del periodo di prova. L'esito dell'esperimento sarà comunicato mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dal compimento del terzo mese del servizio. In caso di mancata comunicazione, l'esperimento si intenderà favorevolmente compiuto. In caso di esito negativo il contratto deve considerarsi risolto a tutti gli effetti senza che la Ditta possa vantare alcun compenso o diritto di sorta, salvo quelli spettanti per il servizio effettivamente svolto. Se nel frattempo la ditta fosse incorsa anche in penali, il compenso di cui sopra, se la cauzione non fosse sufficiente a coprire eventuali crediti vantati dal Comune, sarà ridotto nella misura del credito stesso. Rimane peraltro in obbligo alla Ditta stessa, nel caso di esito negativo della prova, di proseguire nell'espletamento del servizio in concessione alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di massimo novanta giorni se richiesto in modo espresso dall’Amministrazione Comunale. In questo lasso di tempo l'Amministrazione potrà decidere l'indizione di una nuova gara, oppure l’affidamento del servizio alla ditta seconda classificata. Anche la nuova ditta concessionaria dovrà osservare il periodo di prova e si terranno le stesse procedure ed obblighi indicati nei commi precedenti. La ditta concessionaria, in ogni caso, deve garantire, su richiesta espressa per iscritto dell’Amministrazione appaltante, pur in presenza di concessione scaduta, la prosecuzione del servizio precedentemente garantito con le modalità e prezzi già concordati fino ad avvio esecuzione nuova concessione con la ditta che risulterà aggiudicataria dello stesso.
DURATA DELLA CONCESSIONE. Articolo 179.
DURATA DELLA CONCESSIONE. 1. La concessione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla firma della presente convenzione. Nel caso di aggiudicazione inclusiva di interventi migliorativi aggiuntivi, proposti e valutati positivamente, di cui al successivo articolo 11, punto B), la durata sarà di anni 8 (otto) con decorrenza dalla firma della presente convenzione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Concessionaria mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione è prevista altresì la possibilità di rinnovo ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015. Lo stesso dovrà essere richiesto almeno 12 mesi prima dalla data di scadenza della convenzione. Durante i suddetti periodi il Concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.