DURATA DELLA CONCESSIONE. 1. La Concessione ha la durata complessiva di anni 13 (tredici), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Più in particolare, la durata della Concessione è suddivisa – pur essendo unitario l’oggetto della Convenzione – in due distinti periodi. Il primo periodo di Concessione, di non più di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sarà destinato alla Progettazione dell’infrastruttura nonché alla sua predisposizione ed allestimento. Resta inteso che,
a. nel corso del periodo di cui al presente comma, a maggiore beneficio dell’interesse pubblico, la prestazione dei Servizi potrà avere luogo con modalità anticipate per quelle porzioni dell’infrastruttura che siano in grado di essere messe a disposizione della prestazione dei Servizi, purché a fronte della sottoscrizione di singoli Contratti, con anticipo sulla data di avvio del secondo periodo di esecuzione della Convenzione; nel caso di avvio anticipato dei Servizi di cui alla presente lettera, la disciplina dei Servizi, le relative garanzie e responsabilità saranno disciplinate dal singolo Contratto;
b. salvo quanto previsto alla lettera a) che immediatamente precede, i Servizi non saranno resi alle Amministrazioni Utenti senza esito positivo della Verifica di Conformità dell’infrastruttura, che il Concedente si impegna a porre in essere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di completamento dell’infrastruttura che sarà inviata dal Concessionario; le operazioni di verifica e l’esito della Verifica di Conformità dell’infrastruttura saranno verbalizzate in contraddittorio in un apposito Verbale di Verifica di Conformità. Il secondo periodo di Concessione inizierà al termine del primo periodo di Concessione e durerà fino al termine della Concessione indicato al comma 1. Il periodo di fornitura dei Servizi alle Amministrazioni Utenti, oggetto dei singoli Contratti, avrà durata di 10 (dieci) anni a decorrere dal completamento della Migrazione della Amministrazione medesima e comunque non potrà superare la durata della Concessione. La durata della Convenzione è stata definita nel presupposto che la sottoscrizione del Contratto di Utenza con ciascuna Amministrazione intervenga entro 30 (trenta) mesi dalla stipula della presente Convenzione, salva proroga di quest’ultimo termine concordata tra Concedente e Concessionario (ulteriore rispetto a quella prevista nel successivo comma 8), dovendo poi perfezionarsi la relativa Migrazione entro 48 (quarantaotto) me...
DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici avrà la durata di anni 5 (cinque), solari, consecutivi, con decorrenza dalla data di redazione degli appositi verbali di inizio servizio redatti in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse abbandonare i servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione tratterrà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. L'Amministrazione addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per l'assegnazione del servizio ad altra società.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La durata della concessione è di anni decorrenti dalla data di stipula della concessione stessa, ovvero dalla data di avvio all’esecuzione del contratto d’urgenza, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016. Le attività di gestione dovranno cessare allo scadere naturale del contratto, salvo proroga. E’ escluso il rinnovo tacito del contratto. La detenzione della struttura oltre il limite naturale sancito dal contratto non costituirà, ad alcun titolo, volontà del Comune di procedere al rinnovo o proroga del rapporto contrattuale e configurerà, pertanto, la detenzione abusiva di beni altrui, salvo non sia formalizzata con apposito atto amministrativo. Il concessionario si impegna ad assicurare, alla fine del rapporto contrattuale, la disponibilità alla proroga del contratto nella misura strettamente necessaria per l’espletamento delle procedure di selezione pubblica previste per la concessione in gestione di una simile struttura, per un periodo non superiore a 360 giorni, alle medesime condizioni vigenti al momento della scadenza. In caso di cambio di concessione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il concessionario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
DURATA DELLA CONCESSIONE. Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.
DURATA DELLA CONCESSIONE. 1. La concessione ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data dell’affidamento ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori 4 (quattro) anni.
2. Alla scadenza di tale periodo, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa.
4. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro natura o consistenza e pertanto non possano essere più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento. In particolare la concessione s’intenderà risolta ipso-iure e senza alcun obbligo di risarcimento qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che prevedano l’abolizione dell’oggetto o parte della concessione o di sottrarre ai Comuni la gestione relativa.
5. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio da parte del Concessionario per nessuna ragione. Lo stesso deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna.
6. Scaduto il termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
DURATA DELLA CONCESSIONE. L’affidamento in gestione ed uso dell’impianto avrà la durata di anni 4 (quattro) dal Il Gestore, al termine della durata del contratto, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell’affidamento, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all’individuazione del nuovo Gestore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La durata della concessione è di 6 (sei) anni dalla firma del verbale di esecuzione del contratto e può essere rinnovata per ulteriori 12 mesi. Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario alle condizioni del contratto in essere, previa proroga temporanea deliberata dall’Amministrazione per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. Alla fine del contratto la ditta dovrà consegnare al comune l'elenco dei ruoli dell'illuminazione votiva, debitamente aggiornati. Con riferimento all’aggiornamento del database degli utenti e del relativo “Ruolo pagamenti lampade votive” di cui al precedente articolo, l’Appaltatore è tenuto a fornire, ogni anno ed entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, il database completo in formato editabile (estensione .xls e/o .accdb) aggiornato a tutto il periodo di servizio, nonché una copia cartacea dello stesso. Il database, relativo a tutti gli utenti già iscritti al ruolo ovvero iscritti nel corso del corrente anno ed entro i termini di validità del presente contratto, dovrà contenere almeno:
a. I dati anagrafici del titolare della concessione/utenza (erede del defunto);
b. indirizzo di residenza del titolare della concessione/utenza (erede del defunto) cui inviare i bollettini e le relative lettere di accompagnamento;
c. dati anagrafici del/i defunto/i, con relativo codice identificativo alfa-numerico dell’ubicazione del loculo/cappella. I suddetti dati dovranno essere ordinati, per ciascun titolare della concessione/utenza, su un’unica riga suddivisi in un numero congruo di colonne, corrispondenti almeno:
1. al nome del titolare della concessione/utenza;
2. al cognome del titolare della concessione/xxxxxx;
3. alla città di residenza del titolare della concessione/utenza;
4. al cap di residenza del titolare della concessione/utenza;
5. all’indirizzo di residenza del titolare della concessione/utenza;
6. al codice alfa-numerico dell’ubicazione del loculo/cappella;
7. al nome del defunto;
8. al cognome del defunto. Le colonne 7 e 8 dovranno essere replicate tante volte quanti sono i defunti a carico del titolare della concessione/utenza. Il Fornitore del Servizio è obbligato a erogare adeguata formazione e supporto al personale del Soggetto Aggiudicatore titolato a...
DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data che verrà indicata nel contratto. Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, previa semplice comunicazione notificata all’affidatario entro la scadenza del contratto principale, l’Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di rinnovare per ulteriori tre anni il contratto aggiudicato alle medesime condizioni o migliorative del servizio. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, previsto per un periodo massimo di mesi 12. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione del servizio oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione ha durata quadriennale e precisamente per le stagioni teatrali 2018/2019- 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 (più precisamente dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2022). Il Comune si riserva la facoltà, entro sei mesi dalla scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo alle medesime condizioni, per una ulteriore stagione teatrale, (ossia per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023). Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procedere al rinnovo. Nei casi di revoca del contratto da parte dell’Amministrazione comunale, o di recesso da parte del Gestore, così come nei casi di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, il Comune di Fabbrico non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin da ora, ogni responsabilità in proposito. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno tre mesi. Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016 e smi, anche sotto riserva di legge e l’aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile dell’area del Comune e dal legale rappresentate dell’operatore economico aggiudicatario. Il valore stimato della concessione, per il periodo di vigenza della stessa risulta essere pari ad € 350.000,00 al netto dell’IVA calcolato come previsto dall’art. 167 del D. Lgs. 50/16, tenendo conto dei presunti ricavi annui totali della gestione, come rilevabili dal piano finanziario allegato alla determina di approvazione del presente capitolato, per tutta la durata del contratto, come da tabella sotto riportata: Ricavi annui da tariffe, noleggio teatro e contributi da enti e/o privati Corrispettivo annuo determinato dal Comune, soggetto a ribasso d’asta Valore annuo della concessione Valore della concessione (durata originale 4 anni più 1 di possibile rinnovo) 28.000,00 47.000,00 70.000,00 350.000,00 L’importo complessivo posto a base di gara, pari al corrispettivo annuo determinato dal comune (€ 47.000,00) e rapportato alla du...
DURATA DELLA CONCESSIONE. La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla firma della presente convenzione. Nel caso di aggiudicazione inclusiva di interventi migliorativi aggiuntivi, proposti e valutati positivamente, di cui al successivo articolo 11, punto B), la durata sarà di anni 8 (otto) con decorrenza dalla firma della presente convenzione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Concessionaria mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione è prevista altresì la possibilità di rinnovo ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015. Lo stesso dovrà essere richiesto almeno 12 mesi prima dalla data di scadenza della convenzione. Durante i suddetti periodi il Concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.