Contract
Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO PER IL COMODATO D'USO TRA L'ASST XXXXXXX XXXX/CTO E L'AREU PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "RIFUGIO XXXXX XXXXX OTTOLENGHI" SITO A MILANO IN VIALE MONZA 223
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 299 / 2018 del 15/10/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO PER IL COMODATO D'USO TRA L'ASST XXXXXXX XXXX/CTO E L'AREU PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "RIFUGIO XXXXX XXXXX OTTOLENGHI" SITO A XXXXXX XX XXXXX XXXXX 000
vista la seguente proposta di deliberazione n. 337/2018, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
• l’AREU è stata istituita dalla Regione Lombardia con L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007 “Istituzione dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni alla L.R. n. 31 del 11 luglio 1997 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)”, successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e, quindi, dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009”;
• l’AREU è stata attivata dalla Giunta Regionale Lombardia con DGR n. VIII/6994 del 2 aprile 2008 “Attivazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione della L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007”, attraverso la quale le sono state attribuite, tra le altre, le seguenti attività:
a. promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria sviluppando la rete dell'assistenza extraospedaliera e l'integrazione con i sistemi intraospedalieri, fornendo così un valore aggiunto all’organizzazione delle reti di patologia, attraverso:
b. il coordinamento e la direzione del personale e dei servizi dedicati alla attività di emergenza territoriale attraverso le proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT);
c. la definizione delle specifiche tecniche, organizzative e professionali dei soggetti erogatori di prestazioni in ambito di emergenza e urgenza extraospedaliera;
d. la definizione degli standard e delle modalità di acquisizione delle apparecchiature sanitarie, dei presidi e dei relativi servizi informativi;
e. remunerare le funzioni svolte dagli erogatori in ambito di emergenza e urgenza extraospedaliera;
f. contribuire alla definizione di protocolli di vigilanza e controllo delle prestazioni erogate nel sistema di emergenza e urgenza;
g. programmare l'attività di formazione e aggiornamento del personale che opera nel soccorso sanitario di urgenza emergenza extraospedaliero;
h. promuovere un'attività di comunicazione sui temi dell'emergenza urgenza;
• l’AREU, nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. art. 16 L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 così come modificato dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015, art. 1, comma 1 lettera v):
a. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
b. il coordinamento delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
c. il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
d. il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati da Regione Lombardia;
e. l’attivazione e l’operatività del Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117 (Numero Europeo 116117);
f. nonché le ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale;
g. l'AREU garantisce inoltre l'operatività del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale;
• la DGR n. X/4633 del 19/12/2015 "Attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza" di nomina del xxxx. Xxxxxxx Xxxx quale Direttore Generale dell’AREU, con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2020, recepita con Xxxxxxxx AREU n. 337 del 23/12/2015;
DATO ATTO che:
• con la già richiamata DGR n. VIII/6994 del 2 aprile 2008, la Giunta di Regione Lombardia, nell’attivare l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, ha individuato quale sede di AREU il complesso immobiliare denominato "Rifugio Xxxxx Xxxxx Ottolenghi" di proprietà dell’allora Azienda Ospedaliera Xxxxxxx Xxxx, oggi Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx-CTO di Milano;
• per la realizzazione di tale progetto, con DGR IX/4739 del 23/01/2013 ad oggetto “Determinazioni in ordine all'attuazione del VI atto integrativo dell'accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria — programma investimenti art. 20
1. 67/1988" e con successivo Decreto n. 8048 del 04/09/2014 della Direzione Generale Salute di Regione Lombardia, è stato ammesso un finanziamento di € 5.360.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera Xxxxxxx Xxxx per la realizzazione dell'intervento denominato "Ristrutturazione del piano rialzato dell'edificio Padiglione Ricovero della sede dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Xxxxxxx Xxxx di viale Monza per la ristrutturazione della nuova sede dell'AREU (Centro di formazione simulazione per l'attività formativa clinico assistenziale di emergenza e urgenza, maxiemergenze internazionali e Management di sistemi sanitari) e per gli interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse";
EVIDENZIATO che AREU, informata la Direzione Generale Welfare, ha avviato il progetto “Teaching Center”, che prevede la creazione, presso la sede di Viale Monza 223 a Milano, di un luogo di diffusione della cultura dell’emergenza, di confronto e dibattito continuo, di simulazione e ricerca, dedicato sia all’ambito ospedaliero sia preospedaliero, il quale si propone come opportunità di sviluppo del dialogo e della collaborazione tra sistema dell’emergenza extraospedaliera e quello intraospedaliero attivo in ambito nazionale e internazionale, operando in stretta collaborazione con Università, ATS - ASST - IRCCS regionali e altri autorevoli Enti/Soggetti qualificati in ambito formativo;
RICHIAMATA la convenzione tra l’AREU e l’AO Istituto Ortopedico Xxxxxxx Xxxx (oggi ASST Pini-CTO), come da deliberazioni AREU n. 320 del 09/12/2014 e n. 35 del 01/03/2016 per il successivo rinnovo al 31/12/2016, per disciplinare la collaborazione in merito alla realizzazione, nell'ambito dell'area di management del sistema trauma e maxiemergenze di Regione Lombardia, del primo centro di insegnamento per la gestione dei traumi, le emergenze mediche e le situazioni di maxiemergenza convenzionale e non convenzionale;
RICHIAMATE, altresì:
• la DGR n. X/1521 del 20.03.2014 con cui Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento regionale a favore di AREU un ulteriore contributo di € 3.400.000,00 per il completamento delle aule formative al piano rialzato del predetto Rifugio Finzi Ottolenghi di proprietà della ASST Pini-CTO;
• la DGR n. X/6458 del 04.05.2017 con cui Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento regionale a favore di AREU un ulteriore contributo di € 1.000.000,00 per il completamento delle aule formative del predetto Rifugio Finzi Ottolenghi di proprietà della ASST Pini-CTO;
RILEVATO che il predetto intervento di ristrutturazione del piano rialzato dell’edificio padiglione ricovero del rifugio Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx è stato ultimato e che con Deliberazione n. 462 del 2 agosto 2018 dell’ASST Xxxxxxx Xxxx-CTO l’ASST ha approvato il Collaudo Tecnico Amministrativo dell’opera;
DATO ATTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per la consegna dell’immobile con relative pertinenze e servitù attive e passive, sito in xxxxx Xxxxx 000, Xxxxxx, denominato "Rifugio Xxxxx Xxxxx Ottolenghi" di proprietà dell’ASST a favore di AREU attraverso la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito pluriennale, per la realizzazione del progetto richiamato in premessa;
VISTO lo schema di contratto di comodato d'uso in parola, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che prevede:
• 35 anni di durata del contratto, a far data dal 15 ottobre 2018, onde consentire il pieno ammortamento dell’immobile e dei finanziamenti ivi utilizzati secondo le aliquote di legge;
• AREU, in qualità di Comodatario, si servirà del bene con la dovuta diligenza per l’esclusivo perseguimento delle proprie finalità, tra le quali l’attività di formazione
in ambito sanitario e per altre esigenze strettamente legate all'attività istituzionale;
• AREU, in qualità di Comodatario, si obbliga a:
- effettuare e sostenere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria;
- effettuare e sostenere tutti gli oneri di manutenzione straordinaria;
- attivare a proprio nome e carico le utenze necessarie per l'utilizzo dell'immobile;
- sostenere tutti gli oneri economici e e tecnico-amministrativi derivanti da ogni imposta e/o tassazione relativa all'immobile;
EVIDENZIATO che i costi di registrazione sono a carico di AREU in qualità di Comodatario cosi come riportato all'art. 10 del contratto di comodato;
VERIFICATA da parte della SSD Tecnico Patrimoniale la regolarità dell'istruttoria sia daI punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;
DATO ATTO che con nota prot. PG/2018/0010551 del 3 ottobre 2018 (di cui al Prot. AREU
n. 2018/9010), l'ASST Pini-CTO e AREU hanno congiuntamente informato la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia in merito alla presente iniziativa;
DATO, altresì, atto che, che, conformemente alle finalità della L.R. n. 23/2015, la cessione del complesso sito a Milano in Xxxxx Xxxxx x. 000, in comodato d'uso ad AREU, con previsione di traslazione degli oneri di tassazione, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in capo ad AREU, non comporta la creazione di alcun onere aggiuntivo a carico del Servizio Sanitario Regionale;
PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo del contratto di comodato d'uso gratuito, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'utilizzo dell’immobile con relative pertinenze e servitù attive e passive, sito a Milano in xxxxx Xxxxx 000, denominato “Rifugio Xxxxx Xxxxx Ottolenghi" di proprietà dell’ASST Xxxxxxx Xxxx-CTO di Milano a favore dell'AREU;
2. di dare atto che il contratto di comodato d'uso avrà una durata di trentacinque anni, dal 15 ottobre 2018, onde consentire il pieno ammortamento dell’immobile e dei finanziamenti ivi utilizzati secondo le aliquote di legge;
3. di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente deliberazione tutti gli oneri economici e tecnico-amministrativi derivanti da ogni imposta e/o tassazione relativa all'immobile, anche con riferimento ai costi di registrazione del contratto, sono a carico di AREU in qualità di Comodatario, pertanto tali spese saranno contabilizzate, nel momento della relativa quantificazione da parte degli enti pubblici preposti, all’interno del Bilancio dell’esercizio di competenza;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è:
• il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali di AREU per gli aspetti amministrativi relativi al perfezionamento del contratto di comodato d’uso in parola;
• l’xxx. Xxxx Xxxxxxxxx, Responsabile ad interim della SSD Tecnico Patrimoniale per gli adempimenti conseguenti alla presente Delibera e al monitoraggio costante di rapporti e obbligazioni conseguenti alla medesima;
5. di disporre la trasmissione delle risultanze del presente provvedimento alla SSD Tecnico Patrimoniale per gli adempimenti conseguenti;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Il Direttore Sanitario Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
Il/La proponente del provvedimento Xxxxxx Xxxxxxxx
CONTRATTO DI COMODATO D’USO
TRA
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx-CTO, con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
x. 0, X.X. x X. XXX 00000000000, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, (di seguito per brevità Comodante o ASST)
E
Azienda Regionale Emergenza Urgenza, con sede in Milano Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, X.X./X. XXX 00000000000, in atto rappresentata dal Dr. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito per brevità Comodatario o AREU).
PREMESSO CHE
• con DGR n. XXXX/0000 xxx 00/00/0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha individuato l’immobile denominato “Rifugio Finzi Ottolenghi” sito in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx 000, di proprietà dell’allora A. O. Xxxxxxx Xxxx, ora ASST Pini- CTO, quale sede legale dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
• AREU, informata la Direzione generale Welfare, ha avviato il progetto “Teaching Center”, che prevede la creazione, presso la sede di Viale Monza
223 a Milano, di un luogo di diffusione della cultura dell’emergenza, di confronto e dibattito continuo, di simulazione e ricerca, dedicato sia all’ambito ospedaliero sia preospedaliero, il quale si propone come opportunità di sviluppo del dialogo e della collaborazione tra sistema dell’emergenza extraospedaliera e quello intraospedaliero attivo in ambito Nazionale e Internazionale, operando in stretta collaborazione con
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
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Università, ATS - ASST - IRCCS regionali e altri autorevoli Enti/Soggetti qualificati in ambito formativo;
• per la realizzazione di tale progetto, Con DGR IX/4739 del 23/01/2013 “determinazioni in ordine all’attuazione del VI atto integrativo dell’accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria – programma investimenti art. 20 l. 67/1988”, Regione Lombardia ha destinato all’AO Pini l’importo di € 5.360.000,00 per opere di ristrutturazione del piano rialzato dell’edificio “padiglione ricovero” comprensivo di realizzazione di nuova volumetria della sede di viale Monza per la realizzazione della nuova sede dell’Azienda Regionale emergenza Urgenza (AREU) ed interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse;
• l’AO Xxxxxxx Xxxx e AREU, giusta deliberazione aziendale n. 103 del 19/03/2014 e successivo rinnovo al 31/12/2015, hanno stipulato un accordo tra le parti per la realizzazione, nell’ambito dell’area di management del sistema trauma e maxiemergenze di Regione Lombardia, del primo centro di insegnamento per la gestione dei traumi, le emergenze mediche e le situazioni di maxiemergenza convenzionale e non convenzionale;
• l’immobile in parola, individuato nell’allegata planimetria, relativa alla Scheda 2 “Catasto Fabbricati Quadro d’Unione”(ALL. 01) parte integrante del presente contratto, risulta attualmente identificata al catasto F 144 P 77 sub 701 F145 P 78 sub 701, P 80 sub 705, P112 SUB 701, P 333 SUB 701, P 334 SUB 701, P335 SUB 701, P336 SUB 701, P 337 SUB 701, P 338 SUB 701, P 569 SUB 701, P 570 SUB 701 e così composto:
o Edificio A (principale) articolato su 3 piani come segue: Seminterrato (520 mq), Piano terra (2400 mq), Piano primo (763 mq+440
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mq terrazzi) e Piano secondo (518 mq +186 mq terrazzi); sottotetto e relativo locale annesso (520 mq);
o Edificio B ex magazzino (125 mq);
o Edifico C – centrale termica (152 mq);
o Edificio D (120 mq su due piani di cui terrazzo di 20 mq);
o Edificio E – (ex magazzino 332 mq);
o Edificio F - ex convitto (570 mq);
o Edificio H – ex scuderia (230 mq);
o Edificio G– ex Officine, ex archivi, ex camera mortuaria (332 mq);
o Edificio I – ex Deposito Bombole (10 mq);
o Edificio L - ex Deposito Muletto (12 mq);
o Superficie fondiaria (19.143 mq);
o Superficie filtrante a verde di circa 6.311 mq, piantumata con alberi ad alto fusto anche di notevole pregio e sottoposti a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza (ALL. 02);
• in attuazione del VI AdPQ, l’ASST ha effettuato lavori di ristrutturazione parziale della struttura in questione, con il rifacimento di tutte le coperture, la realizzazione di una struttura esterna adiacente all’edificio A) destinata a sala conferenze e la ristrutturazione di parte (circa il 60%)del piano rialzato;
• la restante parte dell’immobile non è ristrutturato e attualmente non risulta agibile. In particolare, l’edificio E (ex scuderia) si trova in un elevato stato di usura .
• Con DGR n. X/1521 del 20.03.2014 Regione ha ammesso a finanziamento regionale in favore di AREU un ulteriore contributo di € 3.400.000,00 per il completamento delle aule formative al piano rialzato del
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ridetto Rifugio Finzi Ottolenghi di proprietà della ASST Pini-CTO, opere per le quali è in fase di completamento la progettazione esecutiva;
• con DGR n. X/6458 del 04.05.2017 Regione ha ammesso a finanziamento regionale in favore di AREU un ulteriore contributo di € 1.000.000,00 per il completamento delle aule formative del ridetto Rifugio Finzi Ottolenghi di proprietà della ASST Pini-CTO;
• con contratto di comodato del 26.5.2008, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 03.06.2008, l’AO PINI ha ceduto in comodato d’uso gratuito al Comune di Milano l’area a verde identificata al catasto comunale fgl 145 mapp. 338 sup. 1, antistante la struttura di viale Monza n. 223, per la durata di anni 15 dalla sottoscrizione, con costi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del comune stesso. L’accordo prevede altresì servitù di passaggio all’AO PINI per accesso alla propria struttura lungo la strada che collega l’ingresso di viale Monza n. 223 al Padiglione ricoveri;
• il ridetto intervento di ristrutturazione del piano rialzato dell’edificio padiglione ricovero del rifugio Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx è stato ultimato e che con Deliberazione n. 462 del 2 agosto 2018 della ASST Pini-CTO si è proceduto ad approvare il Collaudo Tecnico Amministrativo dell’opera.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 Oggetto
Il Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, l’immobile denominato “Rifugio Finzi Ottolenghi” sito in Milano in
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Xxxxx Xxxxx x. 000, secondo la composizione indicata in premessa ed attualmente identificata al catasto agli estremi F 144 P 77 sub 701 F145 P 78 sub 701, P 80 sub 705, P112 SUB 701, P 333 SUB 701, P 334 SUB 701, P335 SUB
701, P336 SUB 701, P 337 SUB 701, P 338 SUB 701, P 569 SUB 701, P 570 SUB 701
È riservata a disponibilità e fruizione di ASST Pini-CTO l’area, identificata nell’allegato n. 05, di mq 1.725 indispensabili per rispondere ai requisiti di accreditamento relativi al Polo Medicina Fisica e Riabilitazione di via Isocrate19 (ALL. n. 05). E’ altresì garantito ad ASST PINI-CTO il mantenimento di disponibilità e fruizione degli spazi necessari all’accesso alle suddette aree di accreditamento.
È esclusa l’area a verde oggetto di comodato d’uso con il Comune di Milano, identificato catastalmente Foglio 145 particella 338.
Art.3 Destinazione d’uso
Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, per l’esclusivo perseguimento delle finalità proprie dell’AREU, tra le quali principalmente per attività di formazione in ambito sanitario e per altre esigenze strettamente legate all’attività istituzionale. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per il predetto uso; in caso contrario il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile.
Art.4 Condizioni del bene
Il Comodatario dichiara di conoscere l’immobile in oggetto e di averlo trovato idoneo all’uso pattuito e con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a prenderlo in consegna nello stato in cui si trova a ogni effetto di legge. Il Comodatario si impegna, altresì a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stato di fatto e di diritto in cui è stato consegnato, fatta salvo
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quanto previsto all’art. 9, nonché ex art. 1807 c.c.
Art.5 Clausole e condizioni
È fatto espresso divieto al comodatario di cedere il contratto o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell’immobile, senza il consenso scritto del comodante.
Il Comodante ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, con semplice preavviso, sopralluoghi per la verifica del corretto utilizzo del bene concesso in comodato.
Art.6 Durata
La durata del contratto è fissata in anni trentacinque (35), con decorrenza dal 15 ottobre 2018 fino al 14 ottobre 2053, con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuito tra le Parti un rinnovo, il Comodatario è obbligato a restituire l’immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, fatto salvo quanto previsto all’art. 9.
Entrambe le Parti potranno motivatamente esercitare il diritto di recesso dall’accordo con un preavviso scritto di almeno 2 anni. Stante che l’individuazione dei locali in parola quale sede legale di AREU è stata effettuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, il predetto recesso produrrà i propri effetti solo a seguito dell’approvazione di una deliberazione di uguale grado e tenore che recepisca la volontà delle parti e individui contestualmente una nuova sede legale di AREU.
Art.7 Obblighi del Comodatario. Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie
Il Comodatario si obbliga a:
- conservare e manutenere l’immobile oggetto del presente contratto con
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la diligenza del buon padre di famiglia;
- effettuare e sostenere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria;
- effettuare e sostenere tutti gli oneri di manutenzione straordinaria per il mantenimento delle strutture e dell’efficienza degli impianti normati (p.e. lampade emergenza, estintori, impianto spegnimento, impianti rilevazione, ecc.);
- attivare a proprio nome e carico le utenze relative alle forniture necessarie per l’utilizzo dell’immobile;
- effettuare e sostenere tutti gli oneri di conservazione dell’immobile, incluse spese di pulizia, manutenzione delle aree verdi e guardiania;
- sostenere tutti gli oneri economici e tecnico-amministrativi derivanti da ogni imposta e/o tassazione relativa all’immobile ceduto in comodato d’uso, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo TARI, TASI, COSAP, ecc. Saranno altresì a carico del Comodatario l’elaborazione dei documenti tecnici e/o dati necessari a supporto di ogni eventuale tassazione applicabile;
- richiedere tutte le autorizzazioni, con oneri di predisposizione della relativa documentazione tecnico-amministrativa a proprio carico, eventualmente necessarie all'espletamento delle attività nonché a ottemperare alle disposizioni di legge relative all’attività svolta nell’immobile oggetto del comodato.
Considerata la durata prolungata del presente contratto, il Comodatario eseguirà con oneri a proprio carico, senza nulla a pretendere dal Comodante, anche tutti gli interventi di manutenzione di carattere straordinario necessari per l’utilizzo del bene conforme al contratto, nonché
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gli interventi di manutenzione, necessari e urgenti, di carattere straordinario anche per la conservazione e il mantenimento dei livelli di sicurezza chiesti dalla normativa vigente dell’immobile; a tal fine il Comodatario sarà autorizzato anche a procedere con eventuali lavori di ristrutturazione delle parti di immobile non agibili al momento della stipula del presente atto, purché concordati con il Comodante.
Saranno a carico del Comodatario tutti gli eventuali oneri di progettazione, esecuzione, direzione lavori, collaudi e richiesta autorizzazioni.
Art.8 Responsabilità
Il Comodatario garantisce il Comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, dei propri dipendenti o di terzi in genere, e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall’uso dell’immobile in oggetto.
Il Comodatario esonera fin d’ora il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità, onere e obbligo in ordine all’utilizzo dell’immobile, per eventuali infortuni o danni subiti dalla stessa o da terzi in conseguenza dell’uso dell’immobile.
Il Comodante non risponderà, altresì, in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati nell’immobile in parola. Il Comodatario dovrà provvedere a proprio carico alla sottoscrizione delle seguenti polizze assicurative:
- copertura assicurativa per responsabilità civile terzi e prestatori d’opera per danni a cose e persone;
- copertura assicurativa ALL RISKS per i locali.
Il Comodatario è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto
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ed è tenuto a conservare l’immobile di proprietà del Comodante con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l’uso. Il Comodatario è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.
Parimenti il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza d’acqua, del gas o dell’energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, il citofono e altre dotazioni anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
Art.9 Addizioni e migliorie
Le migliorie, riparazioni, modificazioni, innovazioni o addizioni, manutenzioni straordinarie, eseguite dal Comodatario, restano acquisite dal Comodante senza obbligo di compenso, anche se effettuate con il consenso dello stesso.
Alla scadenza del presente contratto, sarà facoltà del Comodante ritenere, senza che il Comodatario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta, le eventuali addizioni o migliorie che il Comodatario abbia apportato all’immobile senza accordo scritto oppure chiederne la totale rimozione a cura e spese del Comodante con ripristino dello stato di inizio concessione.
Art.10 Spese di registrazione
Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del Comodatario.
Art.11 Trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2013)
Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti rilasciano il consenso al
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trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati per le finalità di gestione ed esecuzione del presente contratto.
Art.12 Controversie
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente convenzione, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art.13 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento
Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano al reciproco rispetto, se presenti, dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Art.14 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del Codice Civile applicabili in materia.
Letto, approvato e sottoscritto, data dell’ultima sottoscrizione. ASST - Direttore Generale p.t. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
AREU - Direttore Generale p.t. Dr. Xxxxxxx Xxxx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, pe Parti espressamente concordano ed approvano per iscritto le seguenti clausole:
Art. 7 “Obblighi del Comodatario”; Art. 8 “Responsabilità”; Art. 9 “addizioni e migliorie”; Art. 12 “Controversie”
ASST - Direttore Generale p.t. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXX - Direttore Generale p.t. Dr. Xxxxxxx Xxxx
ALLEGATI:
ALL. 01: Scheda 2 Catasto fabbricati Quadro d'Unione ALL. 02: Vincolo Soprintendenza sede X.xx Xxxxx 000 ALL. 03: Catasto fabbricati Visura Catastale F144_P77 ALL. 04: Scheda 1 Catasto fabbricati Estratto mappa
ALL. 05: Identificazione superficie per requisito accreditamento Polo Riabilitativo ESE_05_URB
PROPOSTA DI DELIBERA N. 337/2018 |
Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO PER IL COMODATO D'USO TRA L'ASST XXXXXXX XXXX/CTO E L'AREU PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "RIFUGIO XXXXX XXXXX OTTOLENGHI" SITO A MILANO IN VIALE MONZA 223 |
Attestazione Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all’oggetto. Milano, 11/10/2018 Il/La proponente del provvedimento XXXXXXXX XXXXXX (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) |