ADDIZIONI E MIGLIORIE Clausole campione

ADDIZIONI E MIGLIORIE. Il Conduttore non può compiere alcun lavoro, addizioni e/o innovazioni e/o miglioramenti e/o trasformazioni sull’unità immobiliare, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l’autorizzazione verranno eseguiti a spese del Conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.
ADDIZIONI E MIGLIORIE. Ai fini della realizzazione di eventuali migliorie, il Concessionario dovrà richiedere al Comune la preventiva autorizzazione scritta, e pertanto, non potrà eseguirle se non dopo l’ottenimento della stessa, fatto salvo ogni altro onere ed adempimento. In ogni caso, i beni stabilmente incorporati negli spazi affidati saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al Concessionario indennizzo o rimborso alcuno. Saranno a carico del Concessionario gli oneri relativi alle procedure tecnico amministrative eventualmente necessarie per la realizzazione delle migliorie. Resta salva la facoltà del Concedente di richiedere la rimozione delle migliorie non autorizzate e la messa in ripristino a spese del Concessionario.
ADDIZIONI E MIGLIORIE. Le migliorie, riparazioni, modificazioni, innovazioni o addizioni, manutenzioni straordinarie, eseguite dal Comodatario, restano acquisite dal Comodante senza obbligo di compenso, anche se effettuate con il consenso dello stesso. Alla scadenza del presente contratto, è facoltà del Comodante ritenere, senza che il Comodatario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta, le eventuali addizioni o migliorie che il Comodatario abbia apportato all’immobile senza comunicazione scritta.
ADDIZIONI E MIGLIORIE. 1. L’affittuario, previo consenso scritto dell’Amministrazione comunale, potrà eseguire eventuali addizioni e/o migliorie che riterrà utili o necessarie per il buon proseguimento dell’azienda. Tali opere peraltro non potranno essere rimosse al termine del contratto, nè sarà dovuta alcuna indennità o compenso e ciò in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile. Nel caso di incrementi delle dotazioni di mobili, arredi ed attrezzature eseguiti dall’affittuario, l'Amministrazione si riserva di valutare, esclusivamente a propria discrezione e senza che ciò comporti obbligo alcuno, la convenienza al loro acquisto ad un valore residuo da determinarsi di norma secondo il criterio del costo storico del bene decurtato degli ammortamenti maturati.
ADDIZIONI E MIGLIORIE. Sono ad esclusivo carico del concessionario ogni e qualsiasi lavoro da effettuarsi nell’ambito degli ambienti locati e segnatamente quelli per l‘eventuale adattamento iniziale del locale alle necessità del concessionario. Il concessionario, a parte quanto sopra stabilito, per apportare qualsiasi ulteriore modifica, adeguamento e/o miglioramento, fisso e non, agli ambienti concessi dovrà chiedere al concedente espressa autorizzazione scritta. Tutti i lavori eventualmente autorizzati avverranno a cura e spese esclusive del concessionario senza responsabilità alcuna per il concedente. Il concessionario potrà effettuare opere straordinarie a carico dei locali in oggetto (come sopra esposto e chiarito) solo con preventiva esposizione di capitolato da sottoporre alla parte concedente, redatto da tecnico iscritto all’albo dei geometri, degli ingegneri o degli architetti, comunque con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e senza responsabilità alcuna per la parte concedente, che, prima di dare il suo benestare, si avvarrà dell’ Ufficio Tecnico Comunale, anche al fine di assistere e controllare l’impresa esecutrice. Resta inteso, per patto espresso, che i lavori fissi di qualsiasi genere rimarranno a beneficio del concedente, senza che per ciò il concessionario possa pretendere indennizzo qualsiasi, mentre i lavori che si possono rimuovere ed asportare senza danneggiamento dei locali, saranno di pertinenza del concessionario che, al termine del rapporto contrattuale, potrà asportarli con il solo onere di eliminare i danni e mettere in buono stato locativo i locali. I lavori si intendono autorizzati come ripetutamente detto, con esonero di qualsiasi responsabilità per il concedente e con onere, per il concessionario, di chiedere gli eventuali permessi ed autorizzazioni, essendo, in difetto di ciò, tenuto a manlevare il concedente da oneri, danni ecc. All’uopo, nel corso di tutto il periodo nel quale la concessione è efficace, il concedente avrà diritto di ispezione dell’immobile e potrà scegliere, mediante invio di raccomandata a/r o pec al concessionario, se accettare i lavori fissi o chiedere la remissione in pristino a esclusive spese del medesimo. In quest’ultima ipotesi i lavori dovranno essere effettuati prima dello scadere del termine della consegna. Se non effettuati, il concessionario risponderà di tutti i danni arrecati.
ADDIZIONI E MIGLIORIE. Il conduttore non può compiere alcun lavoro, addizioni e/o innovazioni e/o miglioramenti e/o trasformazioni sull’unità immobiliare, senza il preventivo consenso scritto del locatore fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione. 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio"; ha inoltre dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto"; ha inoltre dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale".
ADDIZIONI E MIGLIORIE. Il Concessionario espressamente rinuncia ad avvalersi dei disposti degli articoli 16 e seguenti della Legge 203/82 relativamente a migliorie, addizioni, trasformazioni sui beni da lui condotti per la durata della concessione. Il concessionario dichiara inoltre di rinunciare alla retribuzione di fine rapporto a lui eventualmente spettante al termine del presente contratto e pertanto nulla gli sarà dovuto, al momento del rilascio, a qualsivoglia titolo dalla proprietà (durata, proroga, canone, equo-canone, migliorie, indennità ex articoli 43 e 50 Legge 203/82, incremento legnoso, colonia, etc., nulla escluso od eccettuato).
ADDIZIONI E MIGLIORIE. 1. Ai sensi degli artt. 1592 e 1593 C.C. il Conduttore avrà la facoltà di apportare all’immobile locato, a propria cura e spese e acquisito il preventivo nulla osta scritto della Proprietaria, tutte le addizioni e migliorie che riterrà utili all’espletamento e incremento delle attività consentite nell’immobile; le aggiunte e migliorie potranno interessare anche gli impianti.
ADDIZIONI E MIGLIORIE. E' fatto espresso divieto al Concessionario di apportare modifiche, addizioni e migliorie agli immobili concessi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente al patrimonio comunale, o procedere a demolizione e rimozione in danno, di tutte le opere eventualmente realizzate dal Concessionario senza autorizzazione e per le quali resta ferma l'eventuale responsabilità e civile e penale del Concessionario. L'Amministrazione potrà consentire al Concessionario l'esecuzione, a scomputo del canone di concessione, degli interventi di manutenzione straordinaria spettanti all'Amministrazione, o parimenti delle addizioni e migliorie proposte dal Concessionario, previa verifica della fattibilità, necessità, congruità e convenienza economica delle stesse. A tal fine il Concessionario dovrà presentare dettagliato computo metrico estimativo delle opere che intende realizzare, corredato da altri eventuali elaborati tecnici, tutti redatti in conformità alla vigente normativa in materia di progettazione di opere pubbliche. Sarà a carico del Concessionario anche la preventiva acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni dovute per legge al fine delle suddette realizzazioni. L'importo a scomputo del canone di concessione non potrà comunque, cumulativamente, superare la metà dell'importo complessivo contrattuale riferito all'intero arco di tempo di durata della concessione. Al termine della concessione l'Amministrazione acquisirà gratuitamente al patrimonio comunale tutte le opere e gli impianti come sopra realizzati.
ADDIZIONI E MIGLIORIE. 12.1 Qualora il conduttore intenda apportare innovazioni all’immobile, dovrà ottenere l’autorizzazione scritta dalla locatrice, in mancanza non sarà corrisposta al conduttore l’indennità di cui agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.