LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE1
LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE1
Premessa
Vista la rilevanza della contrattazione collettiva per l’applicazione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante, da qualche anno l’ISFOL ha attivato un archivio dei contratti stipulati a livello nazionale, che viene implementato e analizzato periodicamente.
Il presente contributo illustra il quadro dei contratti collettivi stipulati/ rinnovati dopo l’approvazione del decreto legislativo n. 276/03 nei diversi comparti, con aggiornamento a settembre 2007. L’articolazione per comparti è stata mutuata dall’archivio del CNEL.
Per quanto l’analisi abbia cercato di consultare diverse fonti per reperire i contratti collettivi stipulati, si è consapevoli che l’ambito di riferimento è vasto, che non esistono archivi aggiornati, che spesso alcune materie sono delegate ad accordi successivi o alla contrattazione decentrata, per cui qualche accordo potrebbe essere sfuggito.
Per ogni CCNL viene esaminata la disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante laddove presente, visto che permane una quota (ridotta) di contratti che rinviano a successivi accordi ancora non definiti; nei casi in cui è stato regolato l’apprendistato professionalizzante, vengono evidenziati quegli elementi specifici che si ritengono più significativi rispetto alla disciplina della formazione:
- durata massima del contratto: il riferimento nelle singole tabelle è quello della durata massima prevista nell’ambito delle diverse tipologie di inquadramento; ovviamente è possibile che siano previste durate inferiori (e non maggiori) per determinati livelli di inquadramento o qualifiche;
- piano formativo individuale: si specifica ogni riferimento al p.f.i., che generalmente riguarda le finalità di detto piano; talora, i CCNL hanno definito anche un modello specifico;
- definizione dei profili formativi: l’attenzione è stata rivolta soprattutto a verificare a quale soggetto venga attribuita la potestà di definizione dei profili formativi, ovvero se le Parti rivendicano un ruolo complementare o esclusivo per tale lavoro di definizione; sempre più spesso negli ultimi tempi la contrattazione è intervenuta definendo direttamente i profili, che sono allegati ai contratti;
- formazione formale: gli elementi osservati fanno riferimento a due aspetti: la definizione della formazione formale e la quantificazione del volume complessivo di ore da dedicare a tale formazione; in molti casi ritorna la previsione della legge 196/97 di una riduzione della formazione per giovani con titolo idoneo, nonostante le diverse indicazioni del d.lgs. 276/03, nonché la possibilità di articolare la formazione diversamente sui singoli anni; si è voluto verificare se nei CCNL/accordi sia stata fatta alcuna previsione sulla ripartizione fra formazione formale interna ed esterna, quantificando le due quote orarie o introducendo criteri di ripartizione basati sulla tipologia di contenuti da erogare;
- capacità formativa interna: vengono specificati gli eventuali requisiti per la determinazione della capacità formativa delle imprese;
- tutor aziendale: il riferimento ampiamente diffuso è quello del DM 22/2000; pertanto, l’attenzione è stata rivolta a segnalare tutte le indicazioni diverse o contrarie al testo regolamentare;
- clausole di salvaguardia: sotto tale denominazione sono state riportate alcune clausole previste dai contratti che riguardano limiti numerici all’assunzione o alle nuove assunzioni.
1 Contributo di Xxxxxx D’Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, con aggiornamento a ottobre 2007 ( ISFOL ).
Comparto | Totale CCNL | con disciplina apprend. profess. | con definizione profili* |
Agricoltura | 7 | 5 | 2 |
Alimentare | 4 | 4 | 3 |
Aziende di servizi | 2 | 2 | 2 |
Chimica | 10 | 10 | 10 |
Commercio | 11 (+2 Protocolli) | 11 | 4 |
Credito | 4 | 3 | 2 |
Edilizia | 12 | 12 | 8 |
Enti e istituzioni private | 4 | 3 | 0 |
Meccanica | 4 | 4 | 3 |
Poligrafici e spettacolo | 9 | 6 | 4 |
Tessile | 16 | 13 | 2 |
Trasporto | 10 | 8 | 2 |
TOTALE | 93 | 81 | 42 |
(*) sono considerati anche quei CCNL che hanno rinviato ai profili individuati in collaborazione con l’Isfol, nel quadro del processo ex DM 179/99
COMPARTO AGRICOLTURA
⮚ CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività in contoterzismo in agricoltura rinnovato il 9 marzo 2004, fra UNIMA e FLAI-CGIL; FAI-CISL; UILA-UIL.
(le parti si impegnano a rivedere le disposizioni sull’apprendistato dopo che saranno state emanate le regolamentazioni regionali; intanto si conferma quanto previsto dal CCNL del 9 dicembre 1999).
⮚ CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, rinnovato il 27 maggio 2004, fra Confederazione generale dell’agricoltura Italiana, Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori e FLAI-CGIL; FAI-CISL; UILA-UIL.
(Le disposizioni contrattuali fanno riferimento alla disciplina dell’apprendistato definita dalla l. 196/97; le parti si impegnano a rivedere tali disposizioni dopo che saranno state emanate le regolamentazioni regionali).
⮚ CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti rinnovato il 6 luglio 2006 da Confederazione generale dell’agricoltura italiana; Confederazione nazionale Coldiretti; Confederazione italiana agricoltori e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL.
Durata dei contratti: | 60 mesi per la I area; 48 mesi per la II area; 24 mesi per la III area. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione dei profili formativi: | Nelle more della regolamentazione regionale le parti individuano 6 profili formativi, che specificano le competenze tecnico-professionali generali e specifiche. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore di formazione medie annue da svolgersi all’interno o all’esterno dell’impresa, ridotte a 80 per gli apprendisti che possiedono un titolo di studio coerente. La formazione può svolgersi on the job, in affiancamento o in e- learning. Le modalità e l’articolazione della formazione potranno essere definite a livello aziendale. |
Capacità formativa interna: | ovvero capacità di erogare direttamente o di organizzare l’erogazione della formazione, anche avvalendosi di docenze esterne. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze. |
Tutor aziendale: | secondo le indicazioni del DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli rinnovato il 28 giugno 2006 da AGCI- AGRITAL, LEGACOOP-AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per il 2°livello a 60 mesi per il 6°livello. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione dei profili formativi: | Nelle more della definizione da parte delle Regioni d’intesa con le parti sociali, i profili formativi sono definiti con riferimento alle aree aziendali e ai macro-obiettivi del DM 179/99 (in allegato all’accordo). |
Formazione formale: | la formazione potrà svolgersi all’interno o all’esterno dell’impresa. Le ore di formazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica. |
Capacità formativa interna: | La formazione interna, anche in modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna qualora l’azienda disponga di capacità formativa. Sono indicatori di capacità formativa la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei. |
Tutor aziendale: | secondo le indicazioni del DM 22/2000 |
⮚ CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria rinnovato il 2 agosto 2006, da UNCEM; Federazione italiana comunità forestali - Federforeste; AGCI-AGRITAL; Legacoop-Agroalimentare; Fedagri-Confcooperative; Federlavoro e servizi - Confcooperative e Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per il 2°livello a 60 mesi per il 6°livello. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione dei profili formativi: | Nelle more della definizione da parte delle Regioni d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali si prenderanno a riferimento i profili formativi che saranno definiti in sede di stesura. |
Formazione formale: | la formazione potrà svolgersi all’interno o all’esterno dell’impresa. Le ore di |
formazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica. | |
Capacità formativa interna: | La formazione interna anche in modalità e-learning è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna qualora l’azienda disponga di capacità formativa. Sono indicatori di capacità formativa la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei. |
Tutor aziendale: | secondo le indicazioni del DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti dei consorzi agrari rinnovato il 11 novembre 2005 da ASSOCAP e FAI- CISL, FLAI-CGIL, UILTUCS-UIL; SINALCAP.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per i livelli fino al 4°a 48 mesi per i livelli dal 4°S al 3°S compresi . |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | |
Formazione formale: | il numero medio di ore annue di formazione è stabilito in relazione al titolo di studio dell’apprendista: 120 ore scuola dell’obbligo; 100 ore attestato di qualifica; 80 ore diploma di scuola media superiore. E’ facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | |
Xxxxxxxx di salvaguardia | Il numero di apprendisti non può superare la metà dei lavoratori qualificati nella specifica mansione, in servizio nel livello di destinazione finale. Nei consorzi che occupano fino a 15 lavoratori non potranno essere occupati più di tre apprendisti. Non si potrà procedere all’assunzione di nuovi apprendisti se non saranno stati trattenuti in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato almeno due terzi degli apprendisti con contratto scaduto nei 24 mesi precedenti. |
⮚ CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario rinnovato il 2 luglio 2004 fra SNEBI e FAI-CISL; FLAI-CGIL; UILA-UIL.
Le disposizioni sull’apprendistato professionalizzante trovano applicazione solo dopo che sia stata approvata da regioni e province autonome la regolamentazione dei profili formativi. | |
Durata dei contratti: | da 1 a 3 anni a seconda della fascia di appartenenza delle qualifiche elencate. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | |
Formazione formale: | l’acquisizione delle competenze è garantita dai consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa teorico-pratica che sarà registrata nel libretto formativo, non inferiore a 120 ore l’anno. Qualora le esigenze del consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. I tutor provvederanno a impartire la formazione teorico-pratica necessaria. La ripartizione delle ore di formazione fra contenuti a carattere teorico e pratico viene specificata in relazione alle singole qualifiche di riferimento. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate che provvederanno ad impartire la formazione teorico- pratica necessaria. |
COMPARTO ALIMENTARE
⮚ CCNL per i dipendenti di cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari rinnovato il 21 settembre 2005 da AGCI, LEGACOOP- AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per il livello 5 a 60 mesi per il livello 1. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione dei profili formativi: | la definizione dei profili formativi compete alle Regioni d’intesa con le parti stipulanti il CCNL. In via transitoria si fa riferimento ai profili elaborati nell’accordo per il settore del 23.02.2000. Le parti si impegnano ad individuare entro il 31.12.2005 ulteriori profili di settore. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore di formazione medie annue da svolgersi all’interno o all’esterno dell’impresa, ridotte a 80 per gli apprendisti che possiedono un titolo di studio coerente. Le modalità e l’articolazione della formazione potranno essere definite a livello aziendale. La formazione può svolgersi on the job o in e-learning. |
Capacità formativa interna: | La formazione interna è prevista per materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. |
Tutor aziendale: | secondo le indicazioni del DM 22/2000 |
⮚ CCNL per l’industria alimentare del 14 luglio 2003, accordo del 17 settembre 2005 stipulato fra AIDI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSODISTIL, ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UINIPI, UNIONZUCCHERO con la partecipazione di Federalimentare, con l’assistenza di Confindustria e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL; Accordo sull’apprendistato professionalizzante del 26 giugno 2006.
Durata dei contratti: | da un minimo di 24 mesi per il livello 5 ad un massimo di 60 mesi per il livello 1. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | i profili formativi sono definiti con riferimento alle funzioni aziendali e ai macro- obiettivi del DM 179/99 (in allegato all’accordo). |
Formazione formale: | la formazione prevede una durata pari a 120 ore medie annue, ridotte a 80 ore se in possesso di un titolo di studio idoneo all’attività da svolgere. La formazione può essere sia interna che esterna all’azienda. Modalità e articolazione della formazione potranno essere definite a livello aziendale, tenendo conto della quota riservata a materie specifiche (igiene, sicurezza ecc.). |
Capacità formativa interna: | La formazione interna è prevista per le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre potranno essere realizzate all’interno qualora l’azienda disponga di capacità formativa. Sono indicatori della capacità formativa la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. |
Tutor aziendale: | secondo DM 28/2/2000 |
⮚ CCNL per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare, stipulato a Roma il
6 maggio 2004 fra UNIONALIMENTARI - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare, con l’assistenza della CONFAPI e FAI-CISL; FLAI-CGIL; UILA-UIL. Accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nella piccola e media industria alimentare, stipulato a Roma il 16 febbraio 2006 fra UNIONALIMENTARI - CONFAPI e FAI-CISL; FLAI-CGIL; UILA-UIL.
Durata dei contratti: | da un minimo di 30 mesi ad un massimo di 72, a seconda della dimensione aziendale, del livello di inquadramento e del titolo di studio dell’apprendista |
Piano formativo individuale: | si definisce un modello di PFI |
Definizione profili formativi: | i profili formativi sono definiti con riferimento alle aree professionali e ai macro- obiettivi del DM 179/99 (in allegato all’accordo). |
Formazione formale: | La formazione è pari a 120 ore medie annue e può essere interna o esterna. I contenuti si dividono in trasversali e professionalizzanti e fanno riferimento al DM |
179/99. | |
Capacità formativa interna: | Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente oggetto di formazione interna, qualora l’azienda disponga di capacità formativa. Sono indicatori di capacità formativa la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. |
Tutor aziendale: | secondo DM 28/2/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti delle aziende di panificazione ed i negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, stipulato il 19 luglio 2005, fra Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini e FAI-CISL; UILA-UIL.
Durata dei contratti: | da 40 mesi per le qualifiche A3, B3, livelli IV e V, fino a 72 mesi per le imprese artigiane per i livelli A1 e B1. |
Piano formativo individuale: | i contraenti del contratto di apprendistato, ai fini della formulazione del piano individuale di formazione, applicheranno la normativa regionale o provinciale. |
Definizione profili formativi: | la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alla Regioni e Province Aut. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore medie annue di formazione interna o esterna all’azienda. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna o esterna. Per i contenuti formativi si fa riferimento al DM 179/99. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | secondo DM 28/2/2000. |
COMPARTO AZIENDE DI SERVIZI
⮚ CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico rinnovato il 18 luglio 2006, da Assoelettrica; Federutility; Enel S.p.a.; GRTN; So.G.I.N.; Terna e FLAEI – CISL; FILCEM - CGIL; UILCEM - UIL;
Durata dei contratti: | da 24 mesi per i lavoratori con laurea idonea a 42 mesi per i giovani con scuola dell’obbligo + attestato di qualifica. |
Piano formativo individuale: | si definisce un modello di PFI. I piani formativi individuali vengono definiti sulla base dei progetti formativi definiti in sede di Commissione paritetica nazionale. |
Definizione profili formativi: | le Parti definiscono schemi di progetti formativi relativi a 18 qualifiche. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore medie annue di formazione interna o esterna all’azienda, ridotte ad 80 ore per apprendisti in possesso di titolo post obbligo o qualifica professionale idonei. La formazione si articola in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti tecnico professionali, alla prima tipologia sarà dedicato un terzo del monte annuo di formazione previsto. La formazione potrà avvenire on the job, in affiancamento o moduli di formazione teorica, in modalità e-learning. La Commissione paritetica nazionale, entro 30 giorni dalla richiesta delle parti stipulanti, definirà i progetti formativi anche in relazione alla determinazione delle modalità di erogazione e articolazione della formazione, nonché indicazioni per la formazione del tutor aziendale. |
Capacità formativa interna: | Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna; qualora l’azienda disponga di capacità formativa, anche le altre materie potranno essere erogate all’interno. Ai fini dei requisiti aziendali per l’erogazione all’interno dell’intero piano formativo si terrà conto della presenza di: funzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. In caso di aziende plurilocalizzate o in presenza di Gruppi di imprese, detti locali potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura ubicate anche in altra regione. |
Tutor aziendale: | riferimento al D.M. 28 febbraio 2000. |
Clausole di salvaguardia | Mantenere in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti. |
⮚ Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, stipulato il 3 dicembre 2005, fra Asstel e FISTEL – CISL; SLC - CGIL; UILCOM - UIL;
Durata dei contratti: | 30 mesi per lavoratori in possesso di laurea idonea, 42 mesi per quelli con diploma, 54 mesi per giovani con solo titolo di scuola dell’obbligo |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | 7 profili formativi sono definiti nell’allegato |
Formazione formale: | La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale. La formazione formale può essere esterna o interna all’azienda. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento. |
Capacità formativa interna: | Ai fini dei requisiti aziendali per l’erogazione all’interno dell’intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. La capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l’idoneità dei locali che l’impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali – in caso di azienda plurilocalizzata – potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra regione. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite strutture formative idonee proprie o rientranti nel gruppo di imprese. |
Tutor aziendale: | riferimento al D.M. 28 febbraio 2000. |
Clausole di salvaguardia | Mantenere in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti |
COMPARTO CHIMICA
⮚ CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL, stipulato il 28 maggio 2004 tra Federchimica, Farmindustria e Fulc Nazionale (Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil), Ugl-Chimici, Failc-Confail; Accordo di integrazione del 10 maggio 2006; Accordi di integrazione del 4 settembre 2006; Integrazione per il settore della coibentazione termo-acustica, del 12 luglio 2006 (ANICTA); Accordo sulla formazione dei tutor aziendali del 17 luglio 2007
Durata dei contratti: | da 2 anni per giovani in possesso di laurea coerente fino a 4 anni per i giovani con licenza media o diploma non coerenti |
Piano formativo individuale: | il PFI deve: essere coerente con il profilo formativo di riferimento; delineare il percorso dell’apprendista anche in relazione alle competenze possedute; indicare i contenuti dell’esperienza di lavoro e l’articolazione della formazione formale; contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Si allega modello del PFI |
Definizione dei profili formativi: | si individuano espressamente le figure professionali ed i profili formativi attivati in apprendistato professionalizzante. L’accordo per il settore della coibentazione ha inserito un’area professionale specifica. |
Formazione formale: | per formazione formale deve intendersi la formazione – anche on the job e in affiancamento – prevista da un programma preventivamente definito e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor; le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati nell’ambito dei moduli predisposti dall’OBC possono erogare la formazione interamente al loro interno. Linee guida per la formazione sia interna che esterna all’impresa saranno definite dall’OBC. Si allega modello dell’attestazione dell’attività formativa nell’integrazione del 04.09.06. |
Capacità formativa interna: | Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell’impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna. in via esemplificativa viene individuata una suddivisione delle tematiche fra formazione interna ed esterna L’impresa si considera formativa quando ha a disposizione locali idonei, risorse umane con adeguate capacità formative e un tutor con esperienza e formazione adatta. |
Tutor aziendale: | La formazione per il Tutor della durata di 8 ore è definita nell’accordo del luglio 2007. Un tutor formato attraverso il corso specifico predisposto dall’OBC potrà trasferire le competenze acquisite ad altro tutor in ambito aziendale |
⮚ CCNL per i dipendenti delle aziende associate all’Assogomma, all’Unionplast, all’AIRP ed all’Assorimap, rinnovato il 2 giugno 2004 fra Federazione Gomma Plastica, in rappresentanza di ASSOGOMMA, UNIONPLAST, A.I.R.P., ASSORIMAP e Federazione Unitaria Lavoratori Chimici
– FULC (FILCEM – CGIL, FEMCA – CISL, UILCEM – UIL); Accordo di integrazione del 5 maggio 2006 (AIRP) e del 23 maggio 2006 (ASSORIMAP).
Durata dei contratti: | da 3 anni per qualifiche di livello A fino a 5 anni per livelli E ed F |
Piano formativo individuale: | è necessaria la presenza di un PFI che può essere modificato in accordo con l’apprendista nel corso del contratto. Il PFI dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento e contenere il programma specifico e l’articolazione della formazione; a tal fine nel PFI saranno inseriti, in tutto o in parte, gli argomenti elencati nel relativo profilo formativo con l’indicazione del numero di ore di formazione ad essi destinate. |
Definizione dei profili formativi: | i profili formativi individuati dall’OBN sono allegati all’accordo. Tali profili potranno essere rivisti dall’OBN stesso. |
Formazione formale: | previste 120 ore medie annue di formazione. La formazione può essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda o di altra azienda del gruppo con capacità formativa. La formazione può essere svolta anche in modalità e-learning e in affiancamento. Rinvio all’OBN per determinare le modalità di articolazione ed erogazione della formazione. La formazione deve avere contenuto trasversale e professionalizzante secondo il DM 179/99; un terzo del monte ore formativo deve essere dedicato ai contenuti trasversali. |
Capacità formativa interna: | Un’impresa con capacità formativa deve avere locali idonei, risorse umane |
adeguate a trasferire competenze, tutor formativi adeguati. Il datore di lavoro attesta la formazione svolta. | |
Tutor aziendale: |
⮚ CCNL per i dipendenti del settore Energia e Petrolio, rinnovato il 30 marzo 2006 da ASIEP e Federazione Unitaria Lavoratori Chimici – FULC (FILCEM – CGIL, FEMCA – CISL, UILCEM – UIL); Accordo integrativo su apprendistato e contratti di inserimento del 1.4.2004
Durata dei contratti: | 3 anni per le categorie 3 e 2 fino a 4 anni per le categorie 6, 5 e 4. |
Piano formativo individuale: | contiene la descrizione dell’intero percorso formativo, formale e non formale, interno o esterno all’azienda. Si allega modello di PFI. |
Definizione dei profili formativi: | con l’accordo del 30 marzo 2006 le parti individuano i profili formativi e le figure professionali. |
Formazione formale: | almeno 120 ore medie annue di formazione interna o esterna all’azienda. La formazione formale si svolge c/o strutture accreditate ovvero in locali distinti all’interno dell’impresa secondo percorsi formativi strutturati, certificabili e verificabili. La formazione può essere in affiancamento e in e-learning. |
Capacità formativa interna: | Un’impresa con capacità formativa deve avere risorse umane adeguate a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguati e locali idonei. |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000. |
⮚ CCNL per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari del 19 dicembre 2002 da Confindustria Ceramica e FILCEM – CGIL, FEMCA – CISL, UILCEM – UIL; Accordo di rinnovo del 28 marzo 2007
Durata dei contratti: | da 24 mesi per le figure di categoria E fino a 48 mesi per le figure categoria A e B |
Piano formativo individuale: | contiene la descrizione dell’intero percorso formativo, formale e non formale, interno o esterno all’azienda. |
Definizione profili formativi: | l’accordo individua le competenze professionali generali e le competenze specifiche in relazione a 9 gruppi professionali omogenei |
Formazione formale: | È la formazione – anche on the job e in affiancamento – prevista da un programma preventivamente definito e accompagnata da una registrazione/ documentazione di quanto effettuato a cura del tutor. Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/ professionale saranno oggetto di formazione interna, mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell’impresa, potranno essere demandate alla formazione esterna. In via esemplificativa la parti individuano una suddivisione di tematiche |
Capacità formativa interna: | Un’impresa con capacità formativa deve disporre di locali idonei, essere in grado di erogare formazione e avere risorse umane idonee a trasferire competenze. Risulta determinante la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate. |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000. Un tutor formato attraverso il corso predisposto dalle Parti sociali o secondo le linee guida che saranno emanate potrà trasferire le competenze acquisite ad altro tutor in ambito aziendale. |
Clausola di salvaguardia | Mantenere in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti |
⮚ CCNL per i lavoratori della piccola e media industria della chimica, della concia e di altri settori accorpati rinnovato il 5 ottobre 2006 da Unionchimica-Confapi e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem- Uil.
Durata dei contratti: | da 3 anni fino a 5 anni |
Piano formativo individuale: | al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell’apprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto. In allegato all’accordo del 20.02.07 c’è lo schema del PFI. |
Definizione dei profili formativi: | i profili formativi sono allegati al contratto e sono individuati in relazione alle aree aziendali. |
Formazione formale: | è la formazione – anche on the job e in affiancamento – prevista da un programma preventivamente definito e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor e sottoscritta dal lavoratore. La durata della formazione è di 120 ore medie annue. In allegato all’accordo c’è il modello per l’attestazione della formazione formale |
Capacità formativa interna: | Vengono definite in via esemplificativa le tematiche della formazione interna ed esterna; le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno, con priorità, oggetto di formazione interna mentre le altre, in |
considerazione della capacità formativa dell’impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna. Le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati possono erogare la formazione interamente al loro interno. | |
Tutor aziendale: | secondo quanto previsto dal DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti del settore plastica e gomma rinnovato il 16 settembre 2005, da Unionchimica-CONFAPI e FILCEM-CGIL; FEMCA-CISL; UILCEM-UIL; Accordo apprendistato professionalizzante stipulato il 20 febbraio 2007.
Durata dei contratti: | da 3 anni per i livelli VII e VIII, fino a 5 anni per i livelli IV e V in assenza di titolo di studio post-obbligo o qualifica idonei rispetto al profilo |
Piano formativo individuale: | al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell’apprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto. In allegato all’accordo del 20.02.07 c’è lo schema del PFI. |
Definizione profili formativi: | i profili formativi sono allegati all’accordo del 20.02.07 e sono individuati in relazione alle aree aziendali. |
Formazione formale: | è la formazione – anche on the job e in affiancamento – prevista da un programma preventivamente definito e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor e sottoscritta dal lavoratore. La durata della formazione è di 120 ore medie annue. In allegato all’accordo c’è il modello per l’attestazione della formazione formale |
Capacità formativa interna: | Vengono definite in via esemplificativa le tematiche della formazione interna ed esterna; le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno, con priorità, oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell’impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna. Le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati possono erogare la formazione interamente al loro interno. |
Tutor aziendale: | secondo quanto previsto dal DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti dell’industria della concia stipulato il 17 settembre 2003, tra UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), assistita da Confindustria, e FILCEM-CGIL; FEMCA-CISL; UILCEM-UIL; Accordo di rinnovo del biennio economico del 26 ottobre 2006;
Durata dei contratti: | da 30 mesi per la categoria E2^ a 54 mesi per la categoria A |
Piano formativo individuale: | contiene la descrizione del percorso formativo, con un dettagliato programma ed un’articolazione della formazione divisa per argomenti e corrispondente numero di formazione. Il PFI può essere modificato per variate esigenze produttivo /organizzative, su valutazione dell’impresa, accettata da tutor e apprendista. |
Definizione profili formativi: | l’accordo individua contenuti formativi a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante specifici, articolati per tre aree di attività e 10 gruppi professionali omogenei. |
Formazione formale: | La formazione è pari ad almeno 120 ore medie annue, e non può essere inferiore per i primi due anni. Sarà pratica e teorica, on the job e in affiancamento. Può essere ridotta a 80 ore per titolo post obbligo idoneo |
Capacità formativa interna: | La formazione professionalizzante va realizzata in alternanza con esercitazioni on the job, in affiancamento e con moduli di formazione teorica. La materie collegate alla realtà aziendale/ professionale sono prioritariamente oggetto di formazione interna, mentre per realizzare all’interno le altre è necessario avere capacità formativa. I requisiti di capacità formativa sono: presenza di risorse umane con esperienza o titolo di studio adeguato idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, locali idonei (anche esterni) in relazione agli obiettivi e alle dimensioni aziendali, distinti da quelli destinati prevalentemente alla produzione e dotati di strumenti adeguati. La capacità formativa è dichiarata dall’impresa e comunicata all’Osservatorio nazionale UNIC. |
Tutor aziendale: | secondo quanto previsto dal DM 22/2000 |
Xxxxxxxx di salvaguardia | Mantenere in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è terminato nei 12 mesi precedenti, ad esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo ed al netto di 2 contratti non trasformati. |
⮚ CCNL per i dipendenti da aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro rinnovato il 4 maggio 2007 tra Assovetro e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per i giovani in possesso di laurea coerente a 48 mesi per gli altri |
Piano formativo individuale: | Il contratto viene denominato “contratto formativo professionalizzante”. il PFI ha lo scopo di indicare il percorso formativo del lavoratore ed evidenziare le competenze da acquisire. Dovrà delineare il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo di riferimento e con le competenze possedute, indicare i contenuti dell’esperienza di lavoro e l’articolazione della formazione e contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste |
Definizione profili formativi: | I contenuti trasversali e tecnico professionali rimandano al DM 179/99; in allegato sono definite le competenze professionali specifiche per aree professionali (6) |
Formazione formale: | per formazione deve intendersi la formazione anche sul posto di lavoro ed in affiancamento. Le ore di formazione sono pari a 120 ore annue. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | deve assicurare lo svolgimento della formazione interna ed il necessario raccordo con la formazione esterna, laddove prevista Requisiti ex DM 22/2000 |
Clausola di salvaguardia: | Trasformare a tempo indeterminato almeno l’80% dei contratti formativi professionalizzanti dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti |
⮚ CCNL per i dipendenti da aziende fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termoioniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici rinnovato il 5 giugno 2007 tra Assolampade e Filcem- Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per i giovani in possesso di laurea coerente a 48 mesi per gli altri |
Piano formativo individuale: | Il contratto viene denominato “contratto formativo professionalizzante”. il PFI ha lo scopo di indicare il percorso formativo del lavoratore ed evidenziare le competenze da acquisire. Dovrà delineare il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo di riferimento e con le competenze possedute, indicare i contenuti dell’esperienza di lavoro e l’articolazione della formazione e contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste |
Definizione profili formativi: | I contenuti trasversali e tecnico professionali rimandano al DM 179/99; in allegato sono definite le competenze professionali specifiche per aree professionali (8) |
Formazione formale: | per formazione deve intendersi la formazione anche sul posto di lavoro ed in affiancamento. Le ore di formazione sono pari a 120 ore annue. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | deve assicurare lo svolgimento della formazione interna ed il necessario raccordo con la formazione esterna, laddove prevista Requisiti ex DM 22/2000 |
Clausola di salvaguardia: | Trasformare a tempo indeterminato almeno l’80% dei contratti formativi professionalizzanti dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti |
⮚ CCNL per i dipendenti del settore delle Attività minerarie stipulato il 6 luglio 2004, tra Assomineraria, assistita da Confindustria, e FILCEM-CGIL; FEMCA-CISL; UILCEM-UIL; Accordo di rinnovo del biennio economico del 19 luglio 2006; Accordo apprendistato professionalizzante stipulato il 20 dicembre 2006.
Durata dei contratti: | 48 mesi |
Piano formativo individuale: | contiene la descrizione del percorso formale e non formale, interno e esterno. All’accordo è allegato un modello di PFI. È richiesto un parere di conformità rilasciato da un organismo paritetico territoriale, ove costituito. |
Definizione dei profili formativi: | l’accordo individua 8 profili formativi, descritti in termini di ambito di azione e conoscenze di contesto e competenze. |
Formazione formale: | è la formazione effettuata in strutture accreditate ovvero in locali distinti all’interno dell’impresa, secondo percorso strutturati, certificati e verificabili. La formazione, di almeno 120 ore annue, sarà pratica e teorica, on the job e in affiancamento. |
Capacità formativa interna: | I requisiti di capacità formativa sono: presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, locali idonei in relazione agli obiettivi e alle dimensioni aziendali. La formazione interna può essere erogata anche tramite società collegate. La capacità formativa è dichiarata dall’impresa. |
Tutor aziendale: | secondo quanto previsto dal DM 22/2000 |
Xxxxxxxx di salvaguardia | Mantenere in servizio almeno il 75% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è terminato nei 18 mesi precedenti |
COMPARTO COMMERCIO
⮚ CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi, rinnovato il 2 luglio 2004, fra Confcommercio e FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTuCS-UIL.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per le qualifiche di livello 6 fino a 4 anni per i livelli 2, 3 e 4 |
Piano formativo individuale: | può essere predisposto anche sulla base di progetti standard; introdotta una procedura di rilascio di parere di conformità e verifica di congruità numerica da parte degli EB con silenzio-assenso entro il termine di 15 giorni. L’avvenuta assunzione va poi segnalata alla Commissioni Paritetiche istituite presso gli EB. |
Definizione dei profili formativi: | le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti con l’Isfol. |
Formazione formale: | almeno 120 ore annue interne ed esterne all’azienda. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna. Per i contenuti si rimanda al DM 179/99 |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | Rinvio al D.M. 28/02/2000 |
Clausole di salvaguardi: | introdotto il vincolo sulla conferma di almeno il 70% dei contratti scaduti nei 24 mesi precedenti per procedere a nuove assunzioni |
⮚ Intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli addetti alla revisione contabile stipulato il 1 dicembre 2005, fra Confcommercio, ASSEPRIM, ASSIREVI e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL (nel quadro del CCNL 2 luglio 2004).
Durata dei contratti: | fino a 3 anni per l’unico profilo previsto |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | è previsto un unico profilo formativo, in allegato all’accordo |
Formazione formale: | in allegato al presente accordo ci sono i due piani formativi previsti per il profilo formativo individuato. La formazione può avvenire interamente all’interno delle aziende che dispongono di tutte le competenze necessarie e deve attuarsi mediante corsi interni, e-learning, formazione trasversale fornita anche da soggetti esterni. E’ previsto un test finale di simulazione della prova d’esame |
Capacità formativa formale: | |
Tutor aziendale: | garantita la presenza di un tutor in possesso dei requisiti di legge |
⮚ Protocollo aggiuntivo al CCNL Terziario per la disciplina dei lavoratori dipendenti da agenzie di scommesse, stipulato il 18 ottobre 2005, fra SNAI; SAGI Sport e FILCAMS-CGIL; FISASCAT- CISL; UILTUCS-UIL. Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante stipulato il 31 luglio 2006
Durata dei contratti: | cfr. CCNL Terziario |
Piano formativo individuale: | previsto il rilascio di un parere di conformità degli enti bilaterali territoriali |
Definizione profili formativi: | ai profili del settore terziario (Isfol) si aggiungono 3 profili specifici che mantengono la stessa impostazione |
Formazione formale: | sono previste 120 ore annue di formazione suddivise in 42 di formazione trasversale, 78 ore professionalizzante. La formazione potrà avvenire all’esterno o all’interno delle aziende che dispongano di tutte le competenze necessarie. La formazione potrà essere attuata mediante: frequenza di corsi predisposti da Enti e strutture formative accreditate; corsi interni effettuati da istruttori individuati nei ruoli del personale specializzato nelle aree di intervento formativo, quali dirigenti, quadri aziendali o il titolare; e-learning; on the job training sotto la supervisone di personale esperto; formazione trasversale, fornita anche da soggetti esterni, in materia di organizzazione del lavoro, diritti e doveri dei lavoratori e di igiene e sicurezza. La sequenza temporale dei contenuti dovrà riflettere principalmente le attività svolte dal personale. La formazione svolta dovrà essere attestata sul libretto formativo o in alternativa su registro aziendale equipollente. Al termine dell’apprendistato i lavoratori dovranno sostenere un test. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | ne è garantita la presenza all’interno dell’azienda |
⮚ CCNL per i dipendenti del settore terziario rinnovato il 6 luglio 2004 da Confesercenti e FILCAMS
– CGIL; FISASCAT –CISL ; UILTUCS – UIL.
Durata dei contratti: | 24 mesi per il livello VI fino a 4 anni per i livelli dal II al IV; |
Piano formativo individuale: | introdotta una procedura di rilascio di parere di conformità e verifica di congruità numerica. |
Definizione profili formativi: | le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL. |
Formazione formale: | almeno 120 ore annue interne ed esterne all’azienda; Al II livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna. |
Capacità formativa interna: | vengono definiti i contenuti della formazione. |
Tutor aziendale: | |
Xxxxxxxx di salvaguardia | introdotto il vincolo sulla conferma di almeno il 70% dei contratti scaduti nei 24 mesi precedenti per procedere a nuove assunzioni |
⮚ CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa rinnovato il 2 luglio 2004 fra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop; Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. Conad; Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - Confcooperative; Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I.; e FILCAMS – CGIL; FISASCAT –CISL ; UILTUCS – UIL; Accordo del 17 ottobre 2005.
Durata dei contratti: | 36 mesi per il 5°livello fin o a 4 anni per i livelli dal 4°al 2° |
Piano formativo individuale: | può essere predisposto anche sulla base di progetti standard; introdotta una procedura di rilascio di parere di conformità e verifica di congruità numerica da parte di EB /Comitati Paritetici con silenzio-assenso entro il termine di 15 giorni. L’avvenuta assunzione va poi segnalata alla Commissioni Paritetiche istituite presso gli EB. |
Definizione profili formativi: | rinvio ai profili Isfol |
Formazione formale: | almeno 120 ore annue interne ed esterne all’azienda; Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna. Vengono definiti i contenuti della formazione riprendendo quelli del DM 179/99. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: |
⮚ CCNL per i dipendenti del settore del turismo rinnovato il 27 luglio 2007, fra Federalberghi; Fipe; Fiavet; Faita; Federreti e FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTuCS-UIL.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per le qualifiche di livello 6 fino a 48 mesi per i livelli 2,3,4. Nella contrattazione di secondo livello può essere stabilita una durata maggiore. E’ consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | si prevede il rinvio ai profili Isfol. |
Formazione formale: | sono previste almeno 120 ore annue di formazione interna o esterna all’azienda. E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all’azienda mentre la formazione tecnico professionale si svolgerà all’interno dell’azienda. Qualora la formazione di base si svolga all’interno dell’azienda, gli obiettivi formativi relativi alle aree di contenuti “disciplina del rapporto di lavoro” e “sicurezza sul lavoro” verranno perseguiti utilizzando la strumentazione condivisa dalle parti sociali nell’ambito del progetto “Verso il 2000” e del progetto “Giotto”. |
Capacità formativa interna: | l’azienda autocertifica la capacità formativa data dal possesso dei seguenti requisiti: tutor con formazione e competenze adeguate; docente (titolare, lavoratore, collaboratore familiare o altro collaboratore) in possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico professionale; esplicitazione del percorso formativo; compilazione del libretto dell’apprendista conforme alle linee guida che saranno elaborate dall’EBNT o analoga certificazione prevista dalle normative pubbliche. |
Tutor aziendale: | |
Clausole di salvaguardi: | introdotto il vincolo sulla conferma di almeno il 70% dei contratti scaduti nei 24 |
mesi precedenti per procedere a nuove assunzioni. |
⮚ CCNL del 3 maggio 2006 per i dipendenti degli studi professionali stipulato tra Confprofessioni; Confedertecnica; CIPA; e FILCAMS – CGIL; FISASCAT –CISL; UILTUCS – UIL;
Durata dei contratti: | 36 mesi per il livello IV fino a 48 mesi per i livelli II e III |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | si fa riferimento ai contenuti formativi elaborati da ISFOL con il terziario. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore medie per anno di formazione interna in affiancamento o esterna all’impresa. I contenuti professionalizzanti rimandano al DM 179/99. Le parti convengono sull’opportunità di costituire un’apposita commissione per l’aggiornamento dei contenuti dell’attività formativa degli apprendisti. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: |
⮚ CCNL per i dipendenti di farmacie private e rurali rinnovato il 5 maggio 2005, fra Federfarma e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL
Durata dei contratti: | 48 mesi, tranne che per il farmacista collaboratore |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | la regolamentazione sarà quella prevista dalle leggi regionali |
Formazione formale: | La formazione dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale. In attesa dell’approvazione delle leggi regionali, la formazione, interna o esterna, sarà di almeno 120 ore per anno |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: |
⮚ CCNL per i dipendenti di aziende farmaceutiche speciali rinnovato il 12 marzo 2004, fra X.X.XX.XXXX. e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per il livello C fino a 42 mesi per i livelli A1 e A2 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | si rinvia alla normativa regionale per la definizione dei profili formativi. |
Formazione formale: | si prevedono 120 ore di formazione annuali. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | |
Clausola di salvaguardia | L’impresa deve mantenere in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadenza nei 24 mesi precedenti |
⮚ CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata rinnovato il 2 maggio 2006 tra ASSVIP;ANIVP; ASSVIGILANZA; FEDERVIGILANZA; UNIV; ANCST-LEGACOOP; FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE; AGCI e FILCAMS – CGIL; FISASCAT –CISL ; UILTUCS – UIL.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per il livello VI fino a 40 mesi per il livello II. |
Piano formativo individuale: | si prevede necessaria richiesta del parere di conformità all’ente bilaterale con procedura di silenzio-assenso in 30 gg. |
Definizione profili formativi: | la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alla Regioni. |
Formazione formale: | si prevede un monte ore formativo pari a 120 ore annue. La formazione può essere interna in affiancamento o esterna all’impresa. Si rinvia al secondo livello di contrattazione l’individuazione di un differente impegno formativo. Per i contenuti si rimanda al DM 179/99. Le parti convengono sull’opportunità di costituire un’apposita commissione per l’aggiornamento dei contenuti dell’attività formativa degli apprendisti. |
Clausole di salvaguardia | Il nr di apprendisti può arrivare max al 15% del personale a tempo indeterminato; è possibile aumentare tale quota di un 5% riducendo parimenti i lavoratori a TD; l’impresa deve mantenere in servizio almeno il 75% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti |
⮚ CCNL per i dipendenti del settore sport, fitness e benessere, rinnovato il 24 febbraio 2006, fra FIIS e SLC-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTCOM-UIL.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per il livello VI fino a 54 mesi per i livelli I e II |
Piano formativo individuale: | |
Definizione dei profili | si fa riferimento alle figure professionali compatibili previste nel modello |
formativi: | sperimentale Isfol per il settore terziario e turismo. Per le figure specifiche del |
settore si fa riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale nel presente CCNL. le parti convengono di costituire un’apposita commissione per l’aggiornamento dei contenuti dell’attività formativa degli apprendisti e per la definizione di specifici piani formativi per profili professionali non presenti nel modello sperimentale Isfol. | |
Formazione formale: | sono previste xxxxxx000 ore annue di formazione. E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Si individuano gli obiettivi della formazione con riferimento al DM 179/99. La formazione si realizza tramite partecipazione a percorsi formativi interni o esterni all’azienda. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | |
Xxxxxxxx di salvaguardi: | per poter assumere in apprendistato il datore di lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. |
⮚ CCNL per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati rinnovato il 14 aprile 2005, fra ASSOCED e UGL Terziario.
Durata dei contratti: | da 18 mesi per i maggiorenni assunti con qualifiche del gruppo A fino a 48 mesi per il gruppo E |
Piano formativo individuale: | Il CCNL riporta le tre fattispecie di apprendistato individuate dal d.lgs. 276/03. Per il resto tutte le previsioni sono quelle della l. 196/97 e dei suoi decreti attuativi, ad esempio per quanto riguarda le età e tutta la materia formazione. Si delega all’EBNT la definizione dei contenuti |
Definizione profili formativi: | |
Formazione formale: | |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: |
⮚ CCNL per i dipendenti da studi professionali non ordinistici stipulato il 21 aprile 2005, fra CONSAP e CISAL.
Durata dei contratti: | fino a 4 anni |
Piano formativo individuale: | si riporta il testo della circ. 40/04 |
Definizione profili formativi: | si riporta il testo della circ. 40/04 |
Formazione formale: | La formazione può essere svolta presso lo studio professionale o nella sede prescelta presso strutture esterne, pubbliche o private |
Capacità formativa interna: | si riporta il testo della circ. 40/04 |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
COMPARTO CREDITO
⮚ CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali rinnovato il 12 febbraio 2005, da ABI e DIRCREDITO – FD; FALCRI; FIBA – CISL; FISAC – CGIL; UIL C.A.; Accordo per la definizione dei profili e contenuti formativi per l’apprendistato professionalizzante nel settore del credito stipulato a Roma il 23 giugno 2005, fra ABI e DIRCREDITO – FD; XXXXXX; FIBA – CISL; FISAC – CGIL; UIL C.A.
Durata dei contratti: | 4 anni |
Piano formativo individuale: | |
Definizione dei profili formativi: | descrizione di 9 profili formativi, per i quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche. |
Formazione formale: | interna o esterna all’azienda di 120 ore per anno; può essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento |
Capacità formativa interna: | l’impresa ha capacità formativa qualora vi siano le risorse umane idonee a trasferire competenze, tutori con formazione e competenze adeguate e locali idonei in relazione agli obiettivi formativi. |
Tutor aziendale: | si riporta quanto previsto dal D.M. 22/2000 |
⮚ CCNL per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane rinnovato il 27 settembre 2005, da Federcasse e FIBA – CISL; FISAC – CGIL; UIL C.A. (Allegato H).
Durata dei contratti: | 4 anni |
Piano formativo individuale: | |
Definizione dei profili formativi: | descrizione dei 9 profili formativi individuati, per i quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche. |
Formazione formale: | interna o esterna all’azienda di 120 ore per anno; può essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento |
Capacità formativa interna: | l’impresa ha la capacità formativa interna necessaria qualora vi siano le risorse umane idonee a trasferire competenze, tutori con formazione e competenze adeguate e locali idonei in relazione agli obiettivi formativi. |
Tutor aziendale: | si riporta quanto previsto dal D.M. 22/2000 |
⮚ CCNL per i quadri, impiegati e gli operai delle società d’intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse rinnovato il 14 febbraio 2005, da A.S.C.I.; SINFUB e FIBA – CISL; FISAC – CGIL; UIL C.A.
(Per quanto riguarda gli istituti di cui alla legge delega n. 30/03 e D. lgs n. 276/03, le parti si riservano di incontrarsi dopo il 31/12/2005).
16
⮚ CCNL per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi rinnovato il 4 novembre 2005, fra ASCOTRIBUTI e Dircredito; FALCRI; FIBA – CISL; FISAC – CGIL; UIL C.A. (Allegato H).
Durata dei contratti: | 4 anni |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | |
Formazione formale: | è previsto un monte ore di 120 ore per anno, interna o esterna all’azienda. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning e on the job. La formazione deve essere registrata e attestata, anche ai fini del libretto formativo, secondo le discipline regionali e nazionali. |
Capacità formativa interna: | La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. l’articolazione delle attività formative riprende il DM 8 aprile 1998. |
Tutor aziendale: | è prevista la presenza di un tutor con competenze e formazione adeguate. |
COMPARTO EDILIZIA
⮚ CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, e manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, stipulato il 5 maggio 2004 fra ANIEM-Confapi e Feneal - UIL; FILCA – CISL; FILLEA –CGIL; Accordo sull’apprendistato professionalizzante del 15 febbraio 2007.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per la categoria E fino a 60 mesi per la categoria AS. |
Piano formativo individuale: | deve essere allegato al contratto. Il modello di PFI è allegato all’accordo. |
Definizione dei profili formativi: | sono individuati 6 macro-profili, per i quali nell’allegato all’accordo del 15.02.07 si specifica l’ADA e le conoscenze/competenze. |
Formazione formale: | è previsto un monte ore annuo di formazione pari almeno a 120 ore, che possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto salvo una quantità minima di 60 ore. La formazione può essere erogata all’interno dell’azienda se in possesso di capacità formativa. La formazione può essere erogata con modalità di alternanza sul lavoro, in affiancamento, a distanza (e- learning). |
Capacità formativa interna: | i requisiti per il possesso della capacità formativa interna sono: tutor con competenze adeguate; risorse umane idonee a trasferire competenze; locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni dell’impresa. |
Tutor aziendale: | il tutor può essere l’imprenditore nelle imprese fino a 15 dipendenti. |
⮚ Accordo sull’apprendistato professionalizzante per i dipendenti da aziende esercenti la produzione di laterizi e manufatti cementizi stipulato il 23 maggio 2006, fra ANDIL; Assobeton e la Fe.x.x.x.x.- U.I.L.; la F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.; accordo integrativo del 18 gennaio 2007 per la definizione dei profili formativi.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per la categoria E a 60 mesi per la categoria AS-ASQ. |
Piano formativo individuale: | si allega uno schema di PFI. |
Definizione dei profili formativi: | si allegano 6 profili formativi, definiti nell’accordo del 18 gennaio 2007, per i quali si specificano 3 livelli con le relative ADA e conoscenze/competenze. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore medie annue di formazione, che possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto, salva una quantità minima pari a 60 ore di quanto previsto nel PFI. La modalità e l’articolazione della formazione interna e/o esterna possono essere definite a livello aziendale e prevedono formazione in alternanza, on the job, in affiancamento, e-learning e moduli di formazione teorica. Si allegano i moduli per la registrazione della “formazione effettuata durante il contratto di apprendistato” ed il fac simile di attestazione finale. |
Capacità formativa interna: | sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. Si allega il modello per l’autocertificazione della capacità formativa interna. Le imprese con capacità formativa possono realizzare tutta la formazione all’interno. |
Tutor aziendale: | le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere il datore di lavoro stesso. |
⮚ CCNL per i dipendenti da aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte rinnovato il 18 aprile 2006, fra ANIEM e la Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; la F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
Durata dei contratti: | da 24 mesi a 54 mesi. |
Piano formativo individuale: | si allega il modello di PFI. |
Definizione dei profili formativi: | le parti si impegnano a definire i profili entro il 31 maggio p.v. per rendere operativa e applicabile la presente intesa entro e non oltre il 1 giugno 2006. |
Formazione formale: | la formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Sono previste 120 ore di formazione medie annue che possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore. Le modalità e l’articolazione della formazione (interna/esterna) potranno essere definite a livello aziendale. La formazione potrà essere realizzata attraverso modalità di formazione |
in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica. | |
Capacità formativa interna: | sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. (Si allega il modello per la dichiarazione della capacità formativa dell’impresa). |
Tutor aziendale: | le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. |
⮚ CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini rinnovato il 20 maggio 2004, fra ANCE e la Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; la F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.; Accordo di integrazione del 31 maggio 2005
Durata dei contratti: | da 3 anni per le qualifiche del II livello fino a 5 anni per il IV livello |
Piano formativo individuale: | contiene la descrizione del percorso formativo, le competenze di base e tecnico professionali da acquisire, le competenze possedute, l’indicazione del tutor. |
Definizione dei profili formativi: | La formazione sarà effettuata in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx edili secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi definiti a livello regionale e nazionale. In via transitoria si fa riferimento ai profili predisposti per il settore delle costruzioni presso l’Isfol. |
Formazione formale: | di norma si realizza presso la Scuola edile, oppure presso l’azienda se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. L’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza. In caso di possesso di un attestato di qualifica professionale idoneo, la formazione formale è ridotta a 80 ore annue |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | alle scuole edili sono affidati i compiti di formazione dei tutor aziendali e le attività di consulenza e di accompagnamento per le imprese e per il lavoratore |
⮚ CCNL per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini rinnovato il 11 giugno 2004 fra ANIEM– Associazione Nazionale Imprese Edili (Piccole e medie imprese) e Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; la F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.; Accordo di integrazione dell’11 luglio 2005
Durata dei contratti: | da 3 anni per le qualifiche del II livello fino a 5 anni per il IV livello |
Piano formativo individuale: | contiene la descrizione del percorso formativo, le competenze di base e tecnico professionali da acquisire, le competenze possedute, l’indicazione del tutor |
Definizione dei profili formativi: | La formazione sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale. Per i profili in via transitoria si fa riferimento ai profili definiti contrattualmente e resta fermo già attuato a livello locale |
Formazione formale: | di norma si realizza presso gli enti di formazione operanti sul territorio. Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione della programmazione attuata dagli Enti di formazione operanti sul territorio, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza. In caso di possesso di un attestato di qualifica professionale idoneo, la formazione formale è ridotta a 80 ore annue |
Capacità formativa interna: | La formazione si può svolgere all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. |
Tutor aziendale: | agli enti di formazione sono affidati i compiti di formazione dei tutor aziendali e attività di consulenza e di accompagnamento per le imprese e per il lavoratore |
⮚ CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini rinnovato il 24 maggio 2004 fra Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro - ANCPL- Legacoop; la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro - FEDERLAVORO E SERVIZI-Confcooperative; Associazione Italiana Cooperative di Produzione e Servizi di Lavoro
– AGCI e Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
Durata dei contratti: | da 3 anni per le qualifiche del II livello fino a 5 anni per il IV livello |
Piano formativo individuale: | contiene la descrizione del percorso formativo, le competenze di base e tecnico professionali da acquisire, le competenze possedute, l’indicazione del tutor |
Definizione dei profili formativi: | sono determinati dalle Regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; |
Formazione formale: | di norma si realizza presso gli enti scuola edili. In caso di possesso di un attestato di qualifica professionale idoneo, la formazione formale è ridotta a 80 ore annue. Le ore destinate alla formazione sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 29 del c.c.n.l. vigente. Le Regioni devono definire una congrua articolazione di formazione esterna e interna all’azienda, individuando gli enti scuola edili tra i soggetti prioritari della formazione esterna |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | le Regioni devono individuare specifici criteri di accreditamento dei tutor aziendali, la cui formazione avverrà prioritariamente attraverso gli enti scuola edili |
⮚ CCNL per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini rinnovato il 1° ottobre 2004, fra Anaepa/ Confartigianato; Assoedili-Anse/CNA; Fiae-Casartigiani, Claai e Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. Accordo sui profili formativi per l’apprendistato del 30 giugno 2005.
Durata dei contratti: | da 3 anni per le qualifiche del III gruppo fino a 5 anni per il 1°gruppo |
Piano formativo individuale: | contiene la descrizione del percorso formativo, le competenze di base e tecnico professionali da acquisire, le competenze possedute, l’indicazione del tutor . |
Definizione profili formativi: | i profili formativi sono quelli elaborati dall’ISFOL per il settore costruzioni. |
Formazione formale: | La formazione è di norma realizzata presso la Scuola Edile in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale. L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. |
Capacità formativa interna: | La formazione potrà essere svolta all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale ed all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. |
Tutor aziendale: | il riferimento è il DM 22/2000. |
⮚ CCNL per i dipendenti dalle Aziende di produzione del cemento, calce, gesso, malte e materiali di base per le costruzioni, del 5 marzo 2004 fra FEDERMACO e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno – Feneal - UIL; la FILCA – CISL; la -FILLEA –CGIL, con adesione UGL Federazione nazionale costruttori al 15 dicembre 2004; accordo sull’apprendistato professionalizzante del 4 aprile 2006; accordo sui profili formativi del 13 luglio 2006.
Durata dei contratti: | da 24 mesi ad un massimo di 54 mesi. |
Piano formativo individuale: | si allega il modello di piano formativo individuale, il modello di attestazione dell’attività formativa svolta dall’apprendista e il modello di dichiarazione di capacità formativa dell’impresa. |
Definizione profili formativi: | con l’accordo del 13 luglio 2006 sono stati definiti i 10 profili formativi del settore. |
Formazione formale: | la formazione prevede un minimo di 120 ore annue, diversamente distribuite nell’arco del contratto, salvo un minimo di 60 ore all’anno. La formazione potrà svolgersi all’interno o all’esterno dell’azienda anche in e-learning; le modalità e l’articolazione della formazione potranno essere definite a livello aziendale, tenendo conto che una quota deve essere riservata a specifici argomenti (igiene, sicurezza ecc.). La formazione interna è prevista per materie collegate alla realtà aziendale/professionale. La formazione esterna deve essere affidata a soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. |
Capacità formativa interna: | Sono indicatori della capacità formativa la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei. |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
Clausola di salvaguardia | Le imprese devono mantenere in servizio almeno il 51% del lavoratori il cui contratto sia terminato nei 12 mesi precedenti |
⮚ CCNL per gli addetti alle industrie del legno, del sughero. Del mobile e dell’arredamento, e per le industrie boschive e forestali rinnovato il 22 settembre 2004, fra Unital/ Confapi e Fe.x.x.x.x.-U.I.L.;
F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L; CCNL di integrazione sulla disciplina dell’apprendistato stipulato il 22 dicembre 2005 fra Unital/ Confapi e Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; F.i.l.l.e.a.- C.G.I.L; Accordo di integrazione del 30 gennaio 2005; Accordo sull’apprendistato professionalizzante del 21.07.06.
Durata dei contratti: | da 36 mesi per la categoria D fino a 70 mesi per la categoria AS |
Piano formativo individuale: | va allegato al contratto e definisce il percorso formativo del lavoratore, la qualificazione da conseguire e le conoscenze già possedute dal lavoratore, individua gli obietti formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il nome del tutor con le sue funzioni. Può essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor. Si allega schema di PFI all’accordo. |
Definizione dei profili formativi: | vengono recepiti i profili formativi ISFOL integrati per le professionalità mancanti, sono allegati all’accordo del 21.07.06 |
Formazione formale: | 120 ore medie per anno di formazione interna o esterna all’azienda, di cui almeno 40 (20 dal secondo anno) di formazione trasversale. Si rinvia al DM 179/99 per i contenuti della formazione. Le ore di formazione eventualmente svolte all’esterno dell’azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole Edili e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività. La formazione formale può essere erogata utilizzando modalità quali: on the job, e- learning, affinacamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. |
Capacità formativa interna: | La formazione potrà essere svolta all’interno dell’azienda in presenza dei seguenti requisiti: tutor aziendale con formazione e competenze adeguate formalmente acquisite, idoneità dei locali adibiti alla formazione e presenza di lavoratori in possesso di esperienza e titoli di studio idonei a trasferire competenze. |
Tutor aziendale: | il riferimento è il DM 22/2000. Per il tutor sono previste 12 ore di formazione. |
Clausola di salvaguardia: | le imprese devono mantenere in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 12 mesi precedenti. |
⮚ CCNL per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante stipulato il 21 dicembre 2005, fra Federlegno Arredo e Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L; Accordo di integrazione del 22 febbraio 2006.
Durata dei contratti: | da 36 mesi per il livello II fino a 70 mesi per il livello VII |
Piano formativo individuale: | definisce il percorso formativo in coerenza con il profilo formativo e con le conoscenze ed abilità già possedute; indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, il nome del tutor e le sue funzioni. |
Definizione profili formativi: | sono definiti in allegato all’accordo del 22 .02.06. |
Formazione formale: | la formazione si realizza tramite percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda tenuto conto delle capacità formativa dell’azienda e dei soggetti esterni. La formazione formale è di 120 ore medie annue, ridotte ad 80 ore per apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo. |
Capacità formativa interna: | La capacità formativa delle imprese prevede che esse possiedano: risorse umane idonee, tutor con formazione e competenze, locali idonei. |
Tutor aziendale: | il riferimento è il DM 22/2000. |
⮚ CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei stipulato il 26 maggio 2004, fra ANIEM e Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; F.i.l.l.e.a.- C.G.I.L.; Accordo sull’apprendistato professionalizzante del 12 maggio 2006.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per il 7°livello fino a 60 mesi per il 1°livello. |
Piano formativo individuale: | va allegato al contratto e definisce il percorso formativo del lavoratore. Può essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor. Si allega schema di PFI all’accordo. |
Definizione dei profili formativi: | sono individuati 5 profili formativi sono allegati all’accordo del 12.05.06 per i quali si specifica la formazione in termini di obiettivi. |
Formazione formale: | è previsto un monte ore annuo di formazione pari almeno a 120 ore; è facoltà dell’azienda anticipare le ore previste per gli anni successivi. Vengono individuati gli obiettivi della formazione articolati per aree. La formazione può essere erogata all’interno dell’azienda, direttamente o tramite docenti esterni, qualora la stessa abbia capacità formativa. |
Capacità formativa interna: | sono requisiti per la capacità formativa dell’azienda: locali idonei allo svolgimento della formazione; tutor aziendale con formazione e competenze |
tecnico/professionali; presenza in azienda di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati. Il modulo per la dichiarazione della capacità formativa è allegato all’accordo. | |
Tutor aziendale: | D.M. 28 febbraio 2000 Il tutor contribuisce alla formazione del PFI ed alla attestazione del percorso formativo. Il tutor può essere lo stesso imprenditore. |
⮚ CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei rinnovato il 13 maggio 2004, fra Assomarmi e Fe.x.x.x.x.-U.I.L.; F.i.l.c.a.-C.I.S.L.; F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L; Accordo sull’apprendistato professionalizzante del 15 marzo 2006.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per le qualificazioni E e D fino a 52 mesi per il livello AS |
Piano formativo individuale: | definisce il percorso formativo in coerenza con il profilo formativo, indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, il nome del tutor e le sue funzioni. |
Definizione dei profili formativi: | le parti si impegnano a definire le modalità di definizione dei profili formativi entro 60 giorni dall’accordo. |
Formazione formale: | Si prevedono 120 ore di formazione annue svolte sia all’interno che all’esterno dell’impresa. La formazione esterna deve essere attivata tramite soggetti accreditati o riconosciuti. Si prevede la certificazione della formazione svolta in apprendistato mediante il libretto individuale definito su modello individuato dal Comitato paritetico nazionale. |
Capacità formativa interna: | Le imprese che vogliano svolgere formazione interna devono avere locali idonei, tutor con formazione e competenze adeguate, risorse umane idonee. |
Tutor aziendale: | il riferimento è il DM 22/2000. |
Clausola di salvaguardia | Le imprese devono mantenere in servizio almeno il 51% del lavoratori il cui contratto sia terminato nei 12 mesi precedenti |
COMPARTO ENTI E ISTITUZIONI PRIVATI
⮚ CCNL per i dipendenti delle aziende, delle società e degli enti pubblici economici aderenti a Federcasa rinnovato il 13 febbraio 2007, fra Federcasa e FP – CGIL, FPS – CISL, UIL – FPL, FESICA CONFSAL
Durata dei contratti: | da 18 a 36 mesi, in relazione al titolo di studio posseduto |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | |
Formazione formale: | è previsto un monte ore di 120 ore annue, ridotto ad 80 per apprendisti in possesso di titolo di studio correlato alla qualifica da conseguire o di attestato di qualifica professionale idoneo. I contenuti delle attività formative sono definiti a livello aziendale. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | |
Xxxxxxxx di salvaguardia | Non è consentita la stipula di contratti di apprendistato nelle aziende che risultino non aver confermato al termine del periodo di apprendistato almeno il 60% dei lavoratori con contratto di apprendistato scaduto nei precedenti 24 mesi. |
⮚ CCNL per i dipendenti degli Enti e delle aziende del settore culturale, turistico, sportivo e del tempo libero, rinnovato il 21 marzo 2005, fra Federculture e FP – CGIL, FPS – CISL, UIL – FPL, UIL - PA
Durata dei contratti: | 30 mesi per l’area B e 42 mesi per l’area A |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | si rinvia ad un successivo incontro fra le parti; sino all’adeguamento, la regolamentazione dei profili formativi sarà quella fissata dalle leggi regionali. |
Formazione formale: | si rinvia ad un successivo incontro |
Capacità formativa interna: | si rinvia ad ulteriore accordo fra le parti. |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
Clausola di salvaguardia | Le imprese devono mantenere in servizio almeno il 60% del lavoratori il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti |
⮚ CCNL per i dipendenti dell’ANPAS e delle Organizzazioni operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo stipulato il 14 aprile 2004, fra ANPAS e FP – CGIL, FPS – CISL, UIL – FPL, UIL – PA.
(si disciplina l’apprendistato ex l. 196/97. Le disposizioni contenute nel CCNL continueranno ad applicarsi fino alla operatività del nuovo apprendistato ai sensi del d.lgs. n. 276/03).
⮚ CCNL per il personale dipendente delle strutture associate alla Fenascop rinnovato il 22 giugno 2005, fra Fenascop e UIL – FPL.
La disciplina sarà operative immediatamente dopo l’approvazine delle leggi regionali in materia | |
Durata dei contratti: | 32 mesi per le categorie A, B e C fino a 40 mesi per le categorie D, E e F |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | saranno determinati dalle leggi regionali. |
Formazione formale: | il monte ore annuo di formazione sarà determinato dalle leggi regionali. La formazione può essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente bilaterale. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: |
COMPARTO MECCANICA
⮚ CCNL per la piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti del 29 maggio 2003; Accordo sull’apprendistato professionalizzante del 24 gennaio 2006, Unionmeccanica e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL;
Durata dei contratti: | da 38 mesi per l’inserimento in 7^ categoria fino a 66 mesi per la 6^ categoria |
Piano formativo individuale: | Il PFI, il cui schema è allegato al Ccnl, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni. Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor. |
Definizione profili formativi: | in allegato a tale accordo ci sono i 9 profili formativi ISFOL |
Formazione formale: | Si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120, di cui 40 ore erogate in modalità teorica. Durante il primo anno di apprendistato sono previste 40 ore di formazione trasversale, pari a 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120. |
Capacità formativa interna: | La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda che disponga di capacità formativa. Questa è espressa dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor, dalla capacità dell’azienda stessa di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenza esterna, l’erogazione di interventi formativi, che deriva: - quanto alla formazione teorica dalla disponibilità, in azienda o in aziende collegate, di locali idonei, ovvero locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti; - dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze. La formazione formale potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e- learning, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. |
Tutor aziendale: | Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. 28-2- 2000. Per il tutor aziendale sono previste 12 ore di formazione. Il tutor contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale e attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista. |
Clausole di salvaguardia | Le imprese devono mantenere in servizio almeno il 70% del lavoratori il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti |
⮚ CCNL per l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti del 7 maggio 2003, accordo sull’apprendistato professionalizzante del 19 gennaio 2006, Federmeccanica e FIM-CISL, FIOM- CGIL, UILM-UIL. Integrazione del 28 marzo 2006;
Durata dei contratti: | da 38 mesi per i lavoratori in categoria 6^ fino a 60 per la categoria 5^ |
Piano formativo individuale: | Il PFI, il cui schema è allegato al Ccnl, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni. Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor. |
Definizione dei profili formativi: | in allegato a tale accordo ci sono i 9 profili formativi ISFOL. Nell’integrazione del 28 marzo ci sono nuovi schemi esemplificativi di profili formativi. |
Formazione formale: | Si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120, di cui 40 ore erogate in modalità teorica. Durante il primo anno di apprendistato sono previste 40 ore di formazione trasversale, pari a 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120. |
Capacità formativa interna: | La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda che disponga di capacità formativa. Questa è espressa dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor, dalla |
capacità dell’azienda stessa di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenza esterna, l’erogazione di interventi formativi, che deriva: - quanto alla formazione teorica dalla disponibilità, in azienda o in aziende collegate, di locali idonei, ovvero locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti; - dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze. La formazione formale potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e- learning, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. | |
Tutor aziendale: | Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. 28-2- 2000. Per il tutor aziendale sono previste 12 ore di formazione. Il tutor contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale e attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista. |
Clausole di salvaguardia | Le imprese devono mantenere in servizio almeno il 70% del lavoratori il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti |
⮚ CCNL per l’industria metalmeccanica cooperativa e dell’installazione di impianti del 10 luglio 2003, accordo sull’apprendistato professionalizzante del 31 gennaio 2006, AGCI; ANCPL; Federlavoro e Servizi-Confcooperative e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL.
Durata dei contratti: | da 38 mesi per i lavoratori in categoria 7^ fino a 60 per la categoria 5^ e 6^ |
Piano formativo individuale: | Il PFI, il cui schema è allegato al Ccnl, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni. Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor. |
Definizione profili formativi: | in allegato a tale accordo ci sono i 9 profili formativi ISFOL |
Formazione formale: | Si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120, di cui 40 ore erogate in modalità teorica. Durante il primo anno di apprendistato sono previste 40 ore di formazione trasversale, pari a 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120. |
Capacità formativa interna: | La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda che disponga di capacità formativa. Questa è espressa dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor, dalla capacità dell’azienda stessa di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenza esterna, l’erogazione di interventi formativi, che deriva: - quanto alla formazione teorica dalla disponibilità, in azienda o in aziende collegate, di locali idonei, ovvero locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti; - dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze. La formazione formale potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e- learning, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. |
Tutor aziendale: | Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. 28-2- 2000. Per il tutor aziendale sono previste 12 ore di formazione. Il tutor contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale e attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista. |
Clausole di salvaguardia | Le imprese devono mantenere in servizio almeno il 70% del lavoratori il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti |
⮚ CCNL per i dipendenti delle aziende industriali per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioiellerie e bigiotteria rinnovato il 30 gennaio 2006, da Federorafi e Federargentieri e Fim, Fiom, Uilm.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per i lavoratori destinati alla 3^ categoria a 60 mesi per la 5^ e la 6^ |
Piano formativo individuale: | Il PFI, il cui schema è allegato al Ccnl, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con |
le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni. Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor. | |
Definizione profili formativi: | si rinvia alle discipline regionali. In attesa si fa rinvio ai profili individuati dall’ISFOL. |
Formazione formale: | 120 ore medie annue di formazione di cui almeno 40 complessive per ciascuno dei primi due anni e almeno 32 complessive per ciascuno degli anni successivi di formazione teorica. La formazione trasversale sarà di 24 ore il primo anno e di 12 ore per l’anno successivo; le restanti ore a concorrenza delle 40 teoriche avranno natura professionalizzante. Per i lavoratori privi di titoli di scuola media superiore coerenti potrà essere concordate per particolari professionalità un incremento delle ore di formazione formale fino a 140 ore annue (4^categoria) o fino a 160 ore annue (5^ e 6^ categoria). Le modalità di formazione professionalizzante possono essere: on the job, affiancamento, e-learning, testimonianze, esercitazioni, visite aziendali. Si prevede la certificazione della formazione svolta. |
Capacità formativa interna: | La formazione trasversale verrà realizzata di norma all’esterno dell’azienda ovvero internamente ad imprese con capacità formativa, la formazione professionalizzante sarà svolta all’interno dell’azienda, salvo diversa scelta aziendale. La capacità formativa dell’impresa deriva da locali idonei, risorse umane competenti al trasferimento di competenze. |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000. |
Clausole di salvaguardia | Le imprese devono mantenere in servizio almeno il 70% del lavoratori il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti |
COMPARTO POLIGRAFICI E SPETTACOLO
⮚ CCNL per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni di programmi rinnovato il 8 novembre 2006 da FRT; RNA; ANICA e FISTEL – CISL; SLC - CGIL; UILCOM - UIL
Durata dei contratti: | da 24 mesi fino a 60 mesi. La durata dovrà essere ridotta in presenza di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso istituto professionale ovvero scuola media superiore o qualifica professionale. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | si allega al contratto un diagramma che articola le mansioni in profili-tipo, aree di attività e settori. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore annue di formazione da effettuarsi preso strutture esterne autorizzate o in azienda attraverso lo strumento della formazione a distanza e strumenti e-learning, secondo percorsi di formazione strutturati on the job o in affiancamento. Per i contenuti a carattere professionalizzante una parte del percorso formativo sarà riferita ai settori, una parte alle specifiche aree di attività, una parte agli specifici profili tipo. Tali percorsi formativi saranno definiti da una apposita commissione entro il 15 dicembre 2006. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | deve avere le necessarie competenze e appartenere di norma ad un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termini del contratto. |
Xxxxxxxx di salvaguardia | È’ consentita l’assunzione fino a 3 apprendisti con apprendistato professionalizzante anche nelle aziende che abbiano fino a 4 lavoratori alle proprie dipendenze. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono avere trasformato a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti (diventa il 50% nelle aziende fino a 15 dipendenti). |
⮚ CCNL per i dipendenti delle piccole e medie aziende della comunicazione informatica e dei servizi innovativi rinnovato il 12 aprile 2006 da UNIGEC; UNIMATICA-CONFAPI e FISTEL – CISL; SLC - CGIL; UILCOM - UIL;
Durata dei contratti: | da 3 anni per il gruppo C a 5 anni per il gruppo A. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | all’interno del ccnl vengono individuate le macroprofessionalità di settore, per i profili si rinvia al CCNL per il settore grafico-editoriale. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore medie annue di formazione. Per ciascun anno dovrà essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all’80% del monte ore annuo. |
Capacità formativa interna: | sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei in relazioni agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in altro stabilimento, ubicate anche in altra regione. |
Tutor aziendale: | può essere un lavoratore con professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere il datore di lavoro. |
⮚ Accordo sull’apprendistato professionalizzante per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche stipulato il 4 aprile 2006 da ANIAF; FITA e FISTEL – CISL; SLC - CGIL; UILCOM – UIL (CCNL del 7 gennaio 2004)
Durata dei contratti: | da 36 a 60 mesi. |
Piano formativo individuale: | indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni. Può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro su concorde valutazione di apprendista. Impresa e tutor. |
Definizione profili formativi: | 8 profili formativi allegati al contratto sono descritti in termini di ADA e competenze da acquisire. L’Osservatorio Nazionale ha il compito di aggiungere nuovi schemi |
esemplificativi di profili formativi anche in collaborazione con l’Isfol. | |
Formazione formale: | è il processo, strutturato e certificabile, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto organizzato volto all’acquisizione di competenze. Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120; nell’ambito di tale monte ore saranno erogata nel primo anno 40 ore di formazione teorica (20 ore rispettivamente nel 2° e 3° anno). Le ore di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto, salvo un minimo di 60 ore annue. La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa. |
Capacità formativa interna: | è espressa dalla presenza di un tutor con competenze idonee, locali idonei alla formazione, presenza di lavoratori con esperienza e titolo di studio idonei a trasferire competenze (presenti in azienda o in aziende collegate). |
Tutor aziendale: | deve essere una figura in possesso di competenze idonee |
Xxxxxxxx di salvaguardia | Non possono assumere in apprendistato le imprese che non hanno assunto con tempo indeterminato almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti. |
⮚ CCNL per i dipendenti di aziende dell’industria cineaudiovisiva (produzione e doppiaggio) rinnovato il 7 marzo 2005
(Le parti provvederanno entro il corrente anno 2005 a definire una regolamentazione contrattuale. Nel frattempo continuerà a trovare applicazione, in quanto compatibile, la disciplina dell’apprendistato di cui all’art. 15-quarter del Contratto).
⮚ CCNL per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale, sindycations, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet stipulato il 27 aprile 2005, fra Aeranti-Corallo, Aeranti, Associazione Corallo e la Cisal, Fenasalc-Cisal
(In attesa della completa regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del Dlgs. N. 276/2003 le parti convengono che continueranno ad applicarsi le disposizione del contratto collettivo sottoscritto in data 12/06/2003).
⮚ CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto rinnovato il 28 luglio 2005, da Fise – Federazione Imprese di Servizi e SLC – CGIL, SLP – CISL Nazionale, Uilpost Nazionale, Uiltrasporti Nazionale
(Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2005 per definire una regolamentazione in materia di apprendistato professionalizzante; nel periodo transitorio, le parti confermano la disciplina contrattuale del Ccnl 18 luglio 2001).
⮚ CCNL delle aziende videofonografiche stipulato a Milano il 15 novembre 2005 fra ASSOLOMBARDA, AFI, FIMI, UNIVIDEO ed FISTEL – CISL; SLC - CGIL; UILCOM - UIL;
Durata dei contratti: | da 54 mesi per il livello 3 fino a 72 mesi per i livelli 6, 7 e 8 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | la definizione spetta alle Regioni, d’intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali e in accordo con prassi ISFOL |
Formazione formale: | Le 120 ore di formazione formale possono essere ridotte a 40 in caso di qualifica o titolo post-obbligo idoneo. Si rinvia ad ulteriore accordo fra le parti |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta, legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone stipulata il 25 gennaio 2006 fra Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici; Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carte e FISTEL – CISL; SLC - CGIL; UILCOM – UIL.
Durata dei contratti: | da 3 anni per le qualifiche di gruppo C fino a 5 anni per le qualifiche di gruppo A |
Piano formativo individuale: | dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale |
Definizione profili formativi: | in allegato sono riportati i profili formativi individuati |
Formazione formale: | La durata della formazione è fissata in 120 ore medie annue. La formazione deve essere strutturata e certificabile; potrà essere erogata anche in alternanza, on the job ed in affiancamento. Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, anche con modalità e-learning, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna. |
Capacità formativa interna | Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane |
idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali rinnovato il 24 febbraio 2005 da Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici; Associazione italiana editori; Associazione nazionale editoria periodica specializzata e FISTEL – CISL; SLC - CGIL; UILCOM - UIL; Accordo del 14 marzo 2006.
Durata dei contratti: | da 3 anni per le qualifiche di gruppo C fino a 5 anni per quelle di gruppo A e Q |
Piano formativo individuale: | deve comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale. |
Definizione profili formativi: | sono riportati in allegato i profili formativi individuati. |
Formazione formale: | La durata è fissata in 120 ore medie annue. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e potrà avvenire anche in alternanza, on the job e in affiancamento. Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale sono oggetto di formazione interna, mentre le altre di formazione interna o esterna. Una quota di ore è destinata ad alcune materie (igiene, sicurezza ecc.). |
Capacità formativa interna | Indicatori della capacità formativa interna sono risorse umane idonee, tutor con competenze adeguate e locali idonei. |
Tutor aziendale: | il tutor può essere un lavoratore con professionalità e conoscenze e competenze adeguate. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere il datore di lavoro. |
COMPARTO TESSILE
⮚ CCNL del settore Tessile, Abbigliamento, Moda rinnovato il 24 aprile 2004, da Associazione Italiana delle Industrie della Filiera Tessile Abbigliamento (S.M.I.); Associazione Tessile Italiana (A.T.I.); Federazione Italiana dei Tessili Vari e del Cappello; Associazione Italiana dei Torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici; Associazione Italiana della Filatura Serica raggruppate nel Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili-Abbigliamento-Moda Italiane con l’assistenza della Confindustria; e F.E.M.C.A.-CISL; F.I.L.T.E.A. - CGIL; U.I.L.T.A.-UIL.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per i livelli 2 e 2 super a 72 mesi per i livelli 6, 7 e 8 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle Regioni, d’intesa con le parti sociali. Le organizzazioni di categoria concorrono alla definizione di profili professionali, contenuti e standard minimi di competenza attraverso l’OBN Tessile Abbigliamento Moda. |
Formazione formale: | 120 ore medie annue sia interne che esterne all’azienda. In caso di possesso di titolo di studio post-obbligo, la formazione formale è ridotta a 40 ore medie annue. Le parti, attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, definiranno le modalità di erogazione e di articolazione della formazione. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000. |
⮚ Intesa sull’apprendistato professionalizzante dell’11 aprile 2006 stipulato dalla Federazione delle imprese tessili e moda italiane; Federazione SMI-ATI e FEMCA-CISL; FILTEA - CGIL; UILTA-UIL.
Durata dei contratti: | (vedi accordo 24 aprile 2004) |
Piano formativo individuale: | il PFI definisce il percorso formativo dell’apprendista per conseguire gli obiettivi del profilo formativo. Contiene il programma e l’articolazione della formazione e le eventuali conoscenze e abilità già possedute. L’OBN si impegna a delineare e promuovere un modello-tipo di PFI per gruppi o singoli profili formativi. |
Definizione profili formativi: | sono quelli definiti con ISFOL, integrati con figure di carattere trasversale (in alleg) |
Formazione formale: | Sono previste 120 ore di formazione annue, interna e esterna all’azienda, da realizzare attraverso un processo formativo definito nel PFI, strutturato e certificabile che mira a far acquisire all’apprendista conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali utili al conseguimento degli obiettivi definiti dal profilo formativo. La formazione potrà prevedere modalità on the job, in affiancamento, e-learning in aula, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ovvero eventuali ulteriori modalità individuate nel PFI. Tutte le materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna o entrambe. Per le modalità di certificazione e la definizione di modelli-tipo di attestazione da parte delle aziende le parti demandano all’OBN. |
Capacità formativa interna: | La formazione interna prevede che l’impresa abbia capacità formativa e cioè: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, locali idonei. La capacità formativa dovrà essere formalmente dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione e comunicata all’OBN-TAM. L’OBN si impegna a predisporre un fac-simile di dichiarazione e di comunicazione della capacità formativa da parte dell’impresa. Le imprese formative possono erogare formazione interna ai loro apprendisti e a quelli delle imprese del loro gruppo. |
Tutor aziendale: | (vedi accordo 24 aprile 2004) |
⮚ CCNL per il settore tessile abbigliamento moda rinnovato il 28 maggio 2004 da Federazione italiana degli industriali dei tessilivari e del cappello e FEMCA-CISL; FILTEA - CGIL; UILTA-UIL; Intesa sull’apprendistato professionalizzante del 16 maggio 2006.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per i livelli 2 e 2 super a 72 mesi per i livelli 6, 7 e 8 |
Piano formativo individuale: | il PFI definisce il percorso formativo dell’apprendista per conseguire gli obiettivi del profilo formativo. Contiene il programma e l’articolazione della formazione e le eventuali conoscenze e abilità già possedute. L’OBN si impegna a delineare e promuovere un modello-tipo di PFI per gruppi o singoli profili formativi. |
Definizione profili formativi: | sono quelli definiti con ISFOL, integrati con figure di carattere trasversale (in alleg) |
Formazione formale: | Sono previste 120 ore di formazione annue, interna e esterna all’azienda, da realizzare attraverso un processo formativo definito nel PFI, strutturato e certificabile che mira a far acquisire all’apprendista conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali utili al conseguimento degli obiettivi definiti dal profilo formativo. La formazione potrà prevedere modalità on the job, in |
affiancamento, e-learning in aula, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ovvero eventuali ulteriori modalità individuate nel PFI. Tutte le materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna o entrambe. Per le modalità di certificazione e la definizione di modelli-tipo di attestazione da parte delle aziende le parti demandano all’OBN. | |
Capacità formativa interna: | La formazione interna prevede che l’impresa abbia capacità formativa e cioè: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, locali idonei. La capacità formativa dovrà essere formalmente dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione e comunicata all’OBN-TAM. L’OBN si impegna a predisporre un fac-simile di dichiarazione e di comunicazione della capacità formativa da parte dell’impresa. Le imprese formative possono erogare formazione interna ai loro apprendisti e a quelli delle imprese del loro gruppo. |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i lavoratori addetti all’industria delle calzature rinnovato il 18 maggio 2004, da Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (A.N.C.I.) con l’assistenza della Confindustria; e F.E.M.C.A.-CISL; F.I.L.T.E.A. - CGIL; U.I.L.T.A.-UIL.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per i livelli 2 e 2 super a 72 mesi per i livelli 6, 7 e 8 |
Piano formativo individuale: | non vengono date ulteriori specifiche. |
Definizione profili formativi: | compete alle Regioni, d’intesa con le parti sociali. Le organizzazioni di categoria concorrono alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza attraverso l’OBN-C. |
Formazione formale: | 120 ore medie annue sia interne che esterne all’azienda. In caso di possesso di titolo di studio post-obbligo, la formazione formale è ridotta a 40 ore medie annue. Le parti, attraverso l’OBN-C, definiranno le modalità di erogazione e di articolazione della formazione |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i lavoratori del settore dell’occhialeria stipulato il 27 maggio 2004, da ANFAO Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici; e F.E.M.C.A.-CISL; F.I.L.T.E.A. - CGIL; U.I.L.T.A.-UIL.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per il livello 2 fino a 72 mesi per il livello 6 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle Regioni, d’intesa con le parti sociali. Le organizzazioni di categoria concorrono alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza attraverso l’OBN-C. |
Formazione formale: | 120 ore medie annue sia interne che esterne all’azienda. In caso di possesso di titolo di studio post-obbligo, la formazione formale è ridotta a 40 ore medie annue. Le parti, attraverso l’OBN-C, definiranno le modalità di erogazione e di articolazione della formazione |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL del settore Penne, Matite e Spazzole (industria) rinnovato il 8 giugno 2004, fra Assoscrittura; Assospazzole e F.E.M.C.A.-CISL; F.I.L.T.E.A. - CGIL; U.I.L.T.A.-UIL.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per il livello 2 a 72 mesi per i livelli 6 e 7 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle Regioni, d’intesa con le parti sociali. Attraverso l’OBN le organizzazioni stipulanti il CCNL intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti e degli standard minimi di competenza. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore di formazione obbligatoria all’anno, sia interna che esterna all’impresa. La formazione è ridotta a 40 ore medie annue per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo scolastico idoneo |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti delle aziende che producono giocattoli, giochi hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia rinnovato il 24 maggio 2004, dalla Associazione
italiana fabbricanti giocattoli, giochi hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia e FEMCA-CISL; FILTEA - CGIL; UILTA-UIL.
Durata dei contratti: | da 39 mesi per il livello 2 a 72 mesi per i livelli 6 e 7 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle Regioni, d’intesa con le parti sociali. Attraverso l’OBN le organizzazioni stipulanti il CCNL intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti e degli standard minimi di competenza. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore di formazione obbligatoria all’anno, sia interna che esterna all’impresa. La formazione è ridotta a 40 ore medie annue per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo scolastico idoneo |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli-ombrelloni rinnovato a Milano il 2 luglio 2004, fra ANPO (aderisce a Confindustria e AIMPES) e FEMCA-CGIL; FILTEA- CISL; UILTA-UIL; Intesa sull’apprendistato professionalizzante del 7 luglio 2006.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per il livello 2 a 72 mesi per il livello 6 |
Piano formativo individuale: | il PFI definisce il percorso formativo dell’apprendista per conseguire gli obiettivi del profilo formativo; contiene il programma e l’articolazione della formazione e le eventuali conoscenze o abilità già possedute dall’apprendista. L’OBN-ANPO delinea e promuove (anche in collaborazione con l’ISFOL) un modello di PFI. |
Definizione profili formativi: | profili formativi ISFOL e altri profili relativi a figure a carattere trasversale. |
Formazione formale: | La formazione prevede 120 ore medie annue. La formazione trasversale deve essere pari ad un terzo del monte ore annuo previsto. La formazione formale può avvenire on the job, in affiancamento, in e-learning, in aula, attraverso seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali od eventuali ulteriori modalità individuate nel PFI. Le Parti, attraverso l’OBN-ANPO settoriale, definiranno le modalità di erogazione e di articolazione della formazione. |
Capacità formativa interna: | E’ prevista la formazione interna per tutte le tematiche nel caso in cui l’azienda possieda capacità formativa e cioè locali idonei, tutor con formazione e competenze adeguate, risorse umane idonee alla formazione. La capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione e comunicata all’OBN-ANPO; l’ente bilaterale predisporrà un fac simile di dichiarazione e comunicazione della capacità formativa. |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, cuoio e succedanei rinnovato il 21 maggio 2004, dall’AIMPES e FEMCA-CISL; FILTEA - CGIL; UILTA-UIL.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per il livello 2 fino a 72 mesi per il livello 6. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle Regioni, d’intesa con le Parti sociali. Le organizzazioni di categoria intendono concorre attraverso L’OBN alla definizione dei profili professionali. |
Formazione formale: | Si prevedono 120 ore medie annue di formazione, ridotte a 40 ore se l’apprendista possiede titolo di studio post-obbligo idoneo. L’OBN definirà le modalità di erogazione e articolazione della formazione, strutturata in forma modulare; le ore da destinare a sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione infortuni; modalità e tipologia di formazione per gli apprendisti con precedenti rapporti di apprendistato. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per le ditte esercenti l’attività di lavanderia industriale rinnovato il 16 dicembre 2003, fra Associazione unitaria industrie di lavanderia e F.E.M.C.A.-CISL; F.I.L.T.E.A. - CGIL; U.I.L.T.A.- UIL.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per i livelli 2 a 72 mesi per i livelli 6, 7 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle Regioni, d’intesa con le parti sociali. Le organizzazioni di categoria concorrono alla definizione di profili professionali, contenuti e standard minimi di competenza attraverso l’OBN Tessile Abbigliamento Moda. |
Formazione formale: | 120 ore medie annue sia interne che esterne all’azienda. In caso di possesso di titolo di studio post-obbligo, la formazione formale è ridotta a 40 ore medie annue. Le parti, attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, |
definiranno le modalità di erogazione e di articolazione della formazione. | |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000. |
⮚ CCNL per i dipendenti del settore attività industriali della filiera ittica e dei retifici rinnovato il 15 giugno 2004, dalla Federpesca, con l’assistenza di Confindustria e FEMCA-CISL; FILTEA - CGIL; UILTA-UIL.
Durata dei contratti: | da 42 mesi per il livello 2 fino a 72 mesi per i livelli 6, 7 e 8. |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle Regioni, d’intesa con le parti sociali. Le organizzazioni di categoria intendono concorre attraverso l’OBN alla definizione dei profili professionali. |
Formazione formale: | Si prevedono 120 ore medie annue di formazione, ridotte a 40 ore se l’apprendista possiede titolo di studio post-obbligo idoneo. L’OBN definirà le modalità di erogazione e articolazione della formazione, strutturata in forma modulare; |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i dipendenti delle Piccole e Medie Industrie del settore Tessile, Abbigliamento, Moda rinnovato il 4 maggio 2004, da Uniontessile e F.E.M.C.A.-CISL; F.I.L.T.E.A. - CGIL; U.I.L.T.A.-UIL; Accordo del 13 aprile 2006; Accordo sull’apprendistato professionalizzante del 9 giugno 2006 (uguale per pelli, cuoio e succedanei).
Durata dei contratti: | da 42 mesi per i livelli 2 e 2 bis a 72 mesi per i livelli 6, 7 e 8 |
Piano formativo individuale: | Il PFI definisce il percorso formativo dell’apprendista per conseguire gli obiettivi del profilo formativo e contiene il programma e l’articolazione della formazione, le eventuali conoscenze o abilità già possedute. L’Organismo bilaterale si impegna a predisporre un modello di PFI. |
Definizione profili formativi: | i profili sono quelli ISFOL. |
Formazione formale: | Si intende quel processo formativo, strutturato e certificabile che, svolgendosi all’interno di un contesto organizzato, attraverso il PFI, mira a far acquisire all’apprendista conoscenze/competenze utili al conseguimento degli obiettivi definiti dal profilo formativo. Si prevedono 120 ore di formazione medie annue, svolte sia all’interno che all’esterno dell’impresa, anche on the job o in e-learning. Le parti demandano all’OB lo studio e l’approfondimento delle modalità di certificazione e la definizione di modelli-tipo di attestazione della formazione svolta. |
Capacità formativa interna: | La formazione interna può essere svolta da imprese con capacità formativa e cioè da imprese che possiedano locali idonei, risorse umane idonee al trasferimento di competenze, un tutor competente. La capacità formativa deve essere dichiarata dal datore di lavoro all’Organismo bilaterale competente; l’organismo bilaterale si impegna a predisporre un format per la dichiarazione della capacità formativa. |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000. |
⮚ CCNL per gli addetti alle Piccole e Medie Industrie del settore giocattoli rinnovato il 24 giugno 2004, da Uniontessile; e FEMCA-CISL; FILTEA - CGIL; UILTA-UIL; Accordo di integrazione del 13 aprile 2006.
Durata dei contratti: | da 39 mesi per il livello 2 a 72 mesi per i livelli 6 e 7 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione dei profili formativi: | i profili formativi saranno elaborati dalle parti con la collaborazione dell’organismo tecnico bilaterali. |
Formazione formale: | è previsto un obbligo formativo di 120 ore medie annue, che possono essere ridotte a 40 ore annue se l’apprendista possiede un attestato di qualifica idoneo. La formazione può essere svolta sia all’interno che all’esterno dell’impresa. La definizione delle modalità di erogazione della formazione è rinviata all’EB. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000. |
⮚ CCNL per gli addetti alle Piccole e Medie Industrie del settore occhiali rinnovato il 24 giugno 2004, da Uniontessile; e FEMCA-CISL; FILTEA - CGIL; UILTA-UIL; Accordo di integrazione del 13 aprile 2006.
(Le parti si impegnano a provvedere al necessario adeguamento dell’istituto alla luce di quanto disposto dalla L. 80/2005).
⮚ CCNL per i dipendenti delle Piccole e Medie Industrie del settore penne-spazzole e pennelli rinnovato il 24 giugno 2004, da Uniontessile; e FEMCA-CISL; FILTEA - CGIL; UILTA-UIL; Accordo di integrazione del 13 aprile 2006.
(Le parti si impegnano a provvedere al necessario adeguamento dell’istituto alla luce di quanto disposto dalla L. 80/2005).
⮚ CCNL per i dipendenti delle Piccole e Medie Industrie del settore calzature rinnovato il 24 giugno 2004, da Uniontessile; e FEMCA-CISL; FILTEA - CGIL; UILTA-UIL; Accordo di integrazione del 13 aprile 2006.
(Le parti si impegnano a provvedere al necessario adeguamento dell’istituto alla luce di quanto disposto dalla L. 80/2005).
⮚ CCNL per i lavoratori addetti alla Piccola e Media Industria del settore tessile-abbigliamento-moda rinnovato il 21 febbraio 2005, da CNA Federmoda, ANPEC, ASPEL, ASS. SARTI; Confartigianato Federazione Nazionale della MODA; e F.E.M.C.A.-CISL; F.I.L.T.E.A. - CGIL; U.I.L.T.A.-UIL.
Durata dei contratti: | rimane operativo l’apprendistato come disciplinato dalla legge 196/97 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle Regioni, d’intesa con le parti sociali. Le organizzazioni di categoria intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. |
Formazione formale: | 120 ore medie annue sia interne che esterne all’azienda. In caso di possesso di titolo di studio post-obbligo, la formazione formale è ridotta a 40 ore medie annue |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come previsto dal D.M. 28.2.2000. |
COMPARTO TRASPORTI
⮚ CCNL per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori rinnovato il 15 luglio 2005 da Federreti; Fise e FILT – CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI; UGL-Federazione Ausiliari del Traffico; SLA-Cisal.
(Le parti si riservano di incontrarsi successivamente al fine di definire quanto necessario per una appropriata utilizzazione delle opportunità offerte dall’istituto dell’apprendistato. Sino ad allora tale istituto non troverà applicazione).
⮚ CCNL degli Autoferrotranvieri – Internavigatori (Trasporto Pubblico Locale – Mobilità) rinnovato il 14 dicembre 2004 fra ASSTRA ed ANAV e FILT – CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI;
Durata dei contratti: | La durata massima è fissata in 36 mesi (tre anni). |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | Le parti si impegnano a definire un apposito avviso comune sui profili formativi; confermano una disciplina conforme alla l. 196/97 |
Formazione formale: | |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: |
⮚ Accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante stipulato il 1° marzo 2006, fra AGENS e FILT– CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI; FAST ferrovie; UGL Attività ferroviarie; OR.S.A. Ferrovie (nel quadro del CCNL della Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003).
Durata dei contratti: | da 29 mesi per il livello B fino a 46 mesi per i livelli D2, E, F2 e G1 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | i profili formativi (durata, modalità e articolazione) sono allegati all’ Accordo. |
Formazione formale: | la formazione si realizza all’esterno o all’interno dell’azienda, se dispone di capacità formativa. La durata minima stabilita è di 150 ore medie annue. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per il personale impiegato presso le Aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra rinnovato il 26 luglio 2005, fra ASSAEROPORTI e FILT– CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI; Ugl T.A.
Durata dei contratti: | da 36 mesi per i livelli 2°e 2B fino a 60 mesi per i livelli 3°, 4°e 5° |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle regioni; in attesa che si completi il processo di emanazione di tale normativa, le parti individuano, a titolo esemplificativo, le aree tematiche sulle quali potrà vertere la formazione |
Formazione formale: | si rimanda alle previsioni della l. 196/97; il numero di ore minime annue è determinato dal titolo di studio posseduto |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: |
⮚ (CCNL Assologistica del 20 luglio 2000); CCNL trasporto merci, spedizioni e logistica del 29 gennaio 2005 rinnovato da AITI, XXXXX, ASSOESPRESSI, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, ASSOLOGISTICA e FILT– CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI; Accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nel settore del trasporto merci rinnovato il 18 ottobre 2005; Allegato del 26 ottobre 2005.
Durata dei contratti: | da 24 mesi per i livelli 4° e 5°, nonché per gli autisti dei livelli 3° e 3° sup er, fino a 48 mesi per i livelli 1°e 2° |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | l’accordo individua 28 profili, di cui specifica le competenze tecnico professionali; per le competenze di base si rimanda al DM 179/99 |
Formazione formale: | previsto monte ore di formazione formale di 120 ore per anno. La formazione formale può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per i lavoratori dei porti rinnovato il 3 marzo 2005, fra Assoporti; Assologistica; Assiterminal e FILT – CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI;
Durata dei contratti: | durata massima di 48 mesi |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | compete alle regioni d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. |
Formazione formale: | si rimanda alle previsione della l. 196/97 |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per il personale dipendente delle agenzie marittime raccomandatarie, xxxxxxx xxxxx e mediatori marittimi rinnovato il 17 marzo 2004, da Federagenti e FILT – CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI;
Durata dei contratti: | da24 mesi per gli apprendisti impiegati d’ordine e operai fino a 36 mesi per gli impiegati direttivi |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | |
Formazione formale: | la determinazione delle modalità di erogazione e articolazione della formazione interna aziendale saranno individuate nell’ambito dell’Ente Bilaterale Nazionale per un numero di 135/150 ore annuali. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: |
⮚ CCNL delle autoscuole, scuole nautica, studi di consulenza automobilistica e nautica rinnovato il 5 luglio 2005, fra UNASCA e FILT – CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI;
Durata dei contratti: | da 24 mesi per il 1°livello fino a 48 mesi per i livelli 3°, 4°e 5° |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | |
Formazione formale: | si prevedono 120 ore di formazione annuali obbligatorie. Le ore possono essere ridotte a 60 nel caso di apprendista con titolo di studio idoneo. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL del settore autonoleggio rinnovato il 28 luglio 2006, da ANAV; FISE e FILT – CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI;
Durata dei contratti: | da 30 mesi per il livello C3 fino a 48 mesi per i livelli B1, A1 e A2 |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | 20 profili formativi, definiti nell’allegato all’accordo, individuano le competenze professionali specifiche. |
Formazione formale: | sono previste 120 ore di formazione medie annue da realizzarsi attraverso percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Al termine dell’apprendistato si sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme legislative e in caso di esito favorevole l’apprendista consegue la qualifica professionale |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
⮚ CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporto funebre stipulato il 21 febbraio 2006, fra FENIOF, con l’assistenza di Confcommercio e FILT – CGIL; FIT
– CISL; UILTRASPORTI;
Durata dei contratti: | da 24 mesi per il 5°livello fino a 48 mesi per i livelli 1°, 2°e 3° |
Piano formativo individuale: | |
Definizione profili formativi: | |
Formazione formale: | Si prevedono 120 ore annue di formazione. In caso di apprendista con titolo di studio idoneo la durata della formazione è diminuita a 60 ore. |
Capacità formativa interna: | |
Tutor aziendale: | come da DM 22/2000 |
Clausola di salvaguardia | Le imprese devono mantenere in servizio almeno il 40% del lavoratori il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti |