Xxxxxxxx di salvaguardia Clausole campione

Xxxxxxxx di salvaguardia. È’ consentita l’assunzione fino a 3 apprendisti con apprendistato professionalizzante anche nelle aziende che abbiano fino a 4 lavoratori alle proprie dipendenze. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono avere trasformato a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti (diventa il 50% nelle aziende fino a 15 dipendenti). ⮚ CCNL per i dipendenti delle piccole e medie aziende della comunicazione informatica e dei servizi innovativi rinnovato il 12 aprile 2006 da UNIGEC; UNIMATICA-CONFAPI e FISTEL – CISL; SLC - CGIL; UILCOM - UIL;
Xxxxxxxx di salvaguardia ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso soglia Il tasso, anche comprensivo della mora, non dovrà mai superare il limite previsto dalla legge n. 108 del 7 marzo del 1996; in caso di superamento del tasso - soglia (ivi comprese le ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso-soglia dopo la stipulazione del contratto), gli interessi si ridurranno automaticamente entro il limite del tasso soglia usurario ed il Confidi restituirà al Cliente quanto eventualmente da questo corrisposto in misura superiore al tasso – soglia Diritti di segreteria Euro €€€€€€€€,€€ Spese istruttoria Euro €€€€€€€€,€€ Spese per comunicazioni periodiche obbligatorie Gratuite: nel caso di comunicazioni telematiche €2,00 nel caso di comunicazioni cartacee Richiesta di variazioni al contratto post perfezionamento €150,00 Tipo di ammortamento Ammortamento alla francese (rate mensili costanti comprensive di quota capitale e quota interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito) Liquidazione interessi Liquidazione mensile degli interessi. Gli interessi sono calcolati anticipatamente ed inseriti nella rata di cui al piano di ammortamento. Gli interessi di preammortamento, intercorrenti tra il giorno dell’erogazione e la fine del mese in corso verranno recuperati unitamente alla prima rata.
Xxxxxxxx di salvaguardia. Con la clausola di salvaguardia il contribuente è tutelato dalla penalizzazione che potrebbe subire con una tassazione più alta di quella rispetto a quella che si avrebbe applicando le regole in vigore prima della riforma. Laddove risulti più conveniente, quindi, il contribuente potrà avvalersi delle regole precedenti, con aliquote e detrazioni proprie del “vecchio metodo”. L’immediata conseguenza, che si concretizzerà per la generalità dei contribuenti al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi, è la necessità di effettuare doppi calcoli delle imposte, uno secondo le nuove regole e uno secondo le vecchie. In attesa quindi del completamento della riforma, per il 2003 i contribuenti si sono trovati a convivere con un sistema di tassazione “ibrido” dove vecchie e nuove regole hanno continuato ad esistere. In questo senso i datori di lavoro hanno già utilizzato nel 2003 le nuove detrazioni d’imposta e la “no- tax area”, già dalla prima busta paga di gennaio; per evitare che i sostituti d’imposta fossero costretti a raddoppiare il loro lavoro essi non hanno tenuto conto della “clausola di salvaguardia” né in sede di effettuazione delle ritenute d’acconto, relative ai singoli periodi di paga, né in sede di conguaglio. Come si potrà desumere dal nuovo CUD (che i datori di lavoro, nella loro veste di sostituti d’imposta, dovranno consegnare ai contribuenti entro il 15 marzo 2004), essi si limiteranno a comunicare al contribuente quali sono i dati utilizzati per il calcolo della “no-tax area” ma sarà compito di quest’ultimo procedere al conteggio a lui più favorevole. Di seguito si propongono due brevi esempi di calcolo (da effettuare in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2003) al fine di verificare quando le “vecchie” regole sono preferibili al nuovo regime (esempio n. 2) piuttosto che quando è meglio applicare da subito le “nuove” regole (esempio n. 1):
Xxxxxxxx di salvaguardia ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso soglia Il tasso, anche comprensivo della mora, non dovrà mai superare il limite previsto dalla legge n. 108 del 7 marzo del 1996; in caso di superamento del tasso - soglia (ivi comprese le ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso-soglia dopo la stipulazione del contratto), gli interessi si ridurranno automaticamente entro il limite del tasso soglia usurario ed il Confidi restituirà al Cliente quanto eventualmente da questo corrisposto in misura superiore al tasso – soglia Spese per comunicazioni periodiche obbligatorie Non previste Richiesta di variazioni al contratto post perfezionamento Non prevista Artfidi Lombardia, nella persona del sig. nato a il in qualità di autorizzato a quanto infra dal Consiglio di Amministrazione che gli ha conferito il mandato di sottoscrivere il presente contratto l’Impresa con sede legale a _ prov. in P.IVA Codice Fiscale in persona del legale Rappresentate Nato a il e residente in ▪ Artfidi Lombardia è un Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art.106 T.U.B., che ha come scopo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni; l’oggetto sociale di Confidi è quello di agevolare l’accesso al credito dei propri soci (clienti) mediante la concessione di garanzie e sostegno al fine di agevolare l’accesso al credito; è soggetto autorizzato altresì a concedere alle imprese socie altre forme di finanziamento ai sensi dell’art. 106 del Tub; ▪ il Cliente ha preso visione del Foglio Informativo vigente; ▪ le norme e le condizioni che regolano il presente rapporto di mutuo sono contenute, oltre che nel presente contratto, nell’unito documento di sintesi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. TUTTO CIO’ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente agli allegati. Arfidi Lombardia concede al Cliente un finanziamento destinato a liquidità di euro 3.000, a titolo di mutuo, mediante bonifico intestato al Cliente del relativo importo, al netto di spese. L’importo concesso con il finanziamento dovrà essere versato sul conto corrente intestato al cliente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza l'erogazione dell’importo del fin...
Xxxxxxxx di salvaguardia. Oltre che nei casi di forza maggiore o negli altri imprevisti dalla legge ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati non fornitori di materie prime, scioperi, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, ecc.. la nostra Società avrà la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verificano dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta e le condizioni dell'industria italiana. In tali casi ed in genere quando la nostra Società receda dal contratto per un inadempimento che non dipenda da fatto o colpa propri, il Compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi, e dovrà, se richiesto dalla nostra società, pagare la merce già approntata. 10.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.