Clausole di salvaguardia. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili.
2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL.
3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.
Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.
Clausole di salvaguardia. Le parti confermano che con la individuazione degli istituti di cui al punto 5 dell’articolo 1 non intendono modificare la regolamentazione delle voci stabilite aziendalmente. A livello aziendale, resta confermato il computo del trattamento dei primi tre giorni di malattia, in atto al 31 dicembre 2004, quando l’applicazione della disciplina di cui al presente accordo comporti un trattamento di importo superiore a quello che scaturisce complessivamente (inclusa quindi l’indennità a carico INPS) dal precedente sistema. Gli elementi economici nello stesso ricompresi andranno considerati nei valori in atto al momento in cui dovrà procedersi all’erogazione dell’indennità di malattia.
Clausole di salvaguardia. Si richiama quanto già previsto nel verbale di accordo 26.7.2001 avente per oggetto il trasferimento di ramo d’azienda dalla Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" a Sviluppo Sistema Fiera: “Data l’assoluta peculiarità della condizione che determina il programmato trasferimento (realizzazione di autonome condizioni operative per lo svolgimento dei servizi generali e strumentali di natura tecnica), la Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" accorderà ai lavoratori ceduti a Sviluppo Sistema Fiera SPA, ai quali dovesse essere intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il diritto di prelazione per assunzioni che la Fondazione stessa dovesse effettuare, con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, per qualifiche, posizioni e competenze professionali corrispondenti a quelle dei lavoratori licenziati, per un periodo di tempo di dodici mesi (a decorrere dalla data del licenziamento)”. Come nelle previsioni sancite nel verbale suddetto, inoltre: “Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e della Rappresentanza Sindacale Unitaria, la Società cessionaria Sviluppo Sistema Fiera SPA si impegna, come misura di salvaguardia nei confronti dei trasferendi lavoratori data l'entità numerica degli stessi: - A mantenere vigente la disciplina della tutela reale del posto di lavoro in applicazione dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Reintegrazione nel posto di lavoro"), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, nell’ambito del citato art. 18, come limite per il campo di applicazione di detta forma di tutela (unità produttive con più di quindici dipendenti). - A mantenere comunque l’applicazione delle normative di cui al Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Dell’attività sindacale”), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, ex art. 35 Legge 20 maggio 1970, n. 300, come limite per il campo di applicazione di dette normative (unità produttive con più di quindici dipendenti)”.
Clausole di salvaguardia. Le parti si impegnano ad armonizzare il presente c.c.n.l. con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 3 agosto-3 dicembre 1992. Inoltre, qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel corso della validità del presente c.c.n.l., si determinassero effetti per le imprese, le parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.
Clausole di salvaguardia. Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengono fatte salve. Le parti Premesso che: In attuazione dei punti 2 e 3 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009, gli interventi che ne sono oggetto sono finalizzati al so- stegno dell'occupazione e dell'occupabilità dei lavoratori in esubero con- giunturale o strutturale, attraverso l'erogazione di un insieme integrato di misure di politica attiva e, in particolare di potenziamento delle competen- ze. A questi si affiancano interventi di sostegno al reddito. I destinatari sono: • lavoratori subordinati a tempo indeterminato e/o determinato beneficiari di trattamenti sostitutivi del reddito; • lavoratori in mobilità; • i lavoratori somministrati; • gli apprendisti. Le condizioni in cui i lavoratori possono trovarsi sono essenzialmente due: lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori già espulsi dai processi produt- tivi. Gli interventi saranno finalizzati: • ad utilizzare il periodo di sospensione per percorsi di riqualificazio- ne/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali prodotti dalla evoluzione del profilo aziendale; • ad orientare l'azione verso la ricollocazione,del lavoratore.
Clausole di salvaguardia. L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità. Per quanto non previsto nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.
Clausole di salvaguardia. 1. L’Amministrazione comunale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione proposta o di recedere dal contratto sottoscritto qualora:
a. ritenga che possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
x. xxxxxxx nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c. la reputi inaccettabile per motivi d’opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse: - le sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore e di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate; - le sponsorizzazioni aventi ad oggetto diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi:
i. rispetto del diritto pari opportunità e a trattamento non discriminatorio; Testo coordinato del regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19/03/2009
ii. rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
iii. rispetto dei diritti dei lavoratori;
iv. rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza , dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
v. rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
vi. rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.
4. La valutazione del mancato rispetto dei suddetti principi è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità nazionali o internazionali. A tal fine l’Amministrazione può avvalersi di ogni fonte di informazione, ivi compresi i contributi conoscitivi forniti da organizzazioni non governative riconosciute a livello internazionale e da associazioni e centri di ricerca presso di esse accreditate.
5. Sono altresì in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico;
b) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un l...
Clausole di salvaguardia. Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengono fatte salve.
Clausole di salvaguardia. Il C.S.S.M., sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, si riserva la possibilità di ridurre, già in fase di aggiudicazione, il servizio di cui al presente appalto in base al costo finale del medesimo, determinato al momento dell’aggiudicazione.