Clausole di salvaguardia Clausole campione

Clausole di salvaguardia. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili.
Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.
Clausole di salvaguardia. Le parti confermano che con la individuazione degli istituti di cui al punto 5 dell’articolo 1 non intendono modificare la regolamentazione delle voci stabilite aziendalmente. A livello aziendale, resta confermato il computo del trattamento dei primi tre giorni di malattia, in atto al 31 dicembre 2004, quando l’applicazione della disciplina di cui al presente accordo comporti un trattamento di importo superiore a quello che scaturisce complessivamente (inclusa quindi l’indennità a carico INPS) dal precedente sistema. Gli elementi economici nello stesso ricompresi andranno considerati nei valori in atto al momento in cui dovrà procedersi all’erogazione dell’indennità di malattia.
Clausole di salvaguardia. In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l’annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell’aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, né al risarcimento dell’eventuale maggior danno eventualmente subito. L’invalidità o l’inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l’annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell’aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento delle disposizioni del Contratto, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte della Società Appaltante ai diritti ad essa spettanti.
Clausole di salvaguardia. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto,
Clausole di salvaguardia. Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengono fatte salve. Le parti Premesso che: In attuazione dei punti 2 e 3 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009, gli interventi che ne sono oggetto sono finalizzati al sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o strutturale, attraverso l'erogazione di un insieme integrato di misure di politica attiva e, in particolare di potenziamento delle competenze. A questi si affiancano interventi di sostegno al reddito. I destinatari sono: • lavoratori subordinati a tempo indeterminato e/o determinato beneficiari di trattamenti sostitutivi del reddito; • lavoratori in mobilità; • i lavoratori somministrati; • gli apprendisti. Le condizioni in cui i lavoratori possono trovarsi sonò essenzialmente due: lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori già espulsi dai processi produttivi. Gli interventi saranno finalizzati: • ad utilizzare il periodo di sospensione per percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali prodotti dalla evoluzione del 65 profilo aziendale; • ad orientare l'azione verso la ricollocazione, del lavoratore.
Clausole di salvaguardia. Le imprese devono mantenere in servizio almeno il 70% del lavoratori il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti ⮚ CCNL per l’industria metalmeccanica cooperativa e dell’installazione di impianti del 10 luglio 2003, accordo sull’apprendistato professionalizzante del 31 gennaio 2006, AGCI; ANCPL; Federlavoro e Servizi-Confcooperative e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL.
Clausole di salvaguardia. 1. L’Amministrazione comunale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione proposta o di recedere dal contratto sottoscritto qualora:
Clausole di salvaguardia. L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità. Per quanto non previsto nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.
Clausole di salvaguardia. Per i contratti di inserimento in corso troverà applicazione dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo, la nuova normativa, salvo che il trattamento complessivo in atto a livello aziendale non sia più favorevole. Per i contratti di formazione e lavoro in corso alla data di stipula dell’accordo di rinnovo, trovano applicazione, a partire dal termine predetto, le norme previste dall’accordo di rinnovo per il contratto di inserimento, le quali dispongono che in presenza di un’adeguata esperienza lavorativa a tali lavoratori sia riconosciuto il parametro di accesso.