We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Clausole di salvaguardia Clausole campione

Clausole di salvaguardia. 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. 2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL. 3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.
Clausole di salvaguardia. 1. Le parti convengono che: ▪ con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.); ▪ a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000. Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.
Clausole di salvaguardiaLe parti confermano che con la individuazione degli istituti di cui al punto 5 dell’articolo 1 non intendono modificare la regolamentazione delle voci stabilite aziendalmente. A livello aziendale, resta confermato il computo del trattamento dei primi tre giorni di malattia, in atto al 31 dicembre 2004, quando l’applicazione della disciplina di cui al presente accordo comporti un trattamento di importo superiore a quello che scaturisce complessivamente (inclusa quindi l’indennità a carico INPS) dal precedente sistema. Gli elementi economici nello stesso ricompresi andranno considerati nei valori in atto al momento in cui dovrà procedersi all’erogazione dell’indennità di malattia.
Clausole di salvaguardia. Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengano fatte salve. Il giorno 15.09.2017, tra la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne e la CISL-SCUOLA, la FLC- CGIL, la UIL-SCUOLA, lo SNALS-CONF.S.A.L., si è sottoscritto il presente accordo sul Lavoro Intermittente (art. 28 del CCNL). Premesso che in relazione all’art. 28 del CCNL FISM le Parti intendono disciplinare il contratto di lavoro intermittente di cui al X.Xxx. 81/2015, Considerato che nel settore dei servizi socio-educativi e scolastici nel quale si applica il CCNL FISM, a fronte di esigenze di funzionalità di alcuni servizi particolari, è giustificato il ricorso a contratti di lavoro intermittente; Si conviene quanto segue: 1. Gli enti del settore socio-educativo e scolastico che applicano il CCNL FISM possono ricorrere al lavoro intermittente per: a. assicurare la continuità del servizio didattico e funzionale dell’istituzione scolastica ed educativa; b. assicurare la continuità dell’attività di sostegno. 2. Il lavoro intermittente può essere stipulato per il personale delle aree funzionali - professionali di cui all’art. 34 del CCNL FISM senza limitazioni rispetto alle fasce di età. 3. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato. 4. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso con lo stesso lavoratore per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco del triennio solare mobile, così articolate: - massimo di 135 giornate di effettivo lavoro nell'arco di ciascun anno solare mobile - massimo 12 giornate continuative di effettivo lavoro. In caso di superamento delle 400 giornate lavorative nel triennio solare mobile, sopra richiamato, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 5. Per l’intera durata del contratto, il lavoratore non è tenuto a garantire la sua disponibilità, in attesa di chiamata, ad effettuare eventuale prestazione lavorativa. Il lavoratore intermittente, nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione, non matura alcun trattamento economico e normativo. Nei periodi di attività lavorativa il lavoratore intermittente è titolare dei diritti riconosciuti al personale dipendente. 6. Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è vietato: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b. presso unità produttive (istituzioni scolastiche ed educative) nelle quali si...
Clausole di salvaguardia. Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengono fatte salve. Le parti Premesso che: In attuazione dei punti 2 e 3 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009, gli interventi che ne sono oggetto sono finalizzati al sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o strutturale, attraverso l'erogazione di un insieme integrato di misure di politica attiva e, in particolare di potenziamento delle competenze. A questi si affiancano interventi di sostegno al reddito. I destinatari sono: • lavoratori subordinati a tempo indeterminato e/o determinato beneficiari di trattamenti sostitutivi del reddito; • lavoratori in mobilità; • i lavoratori somministrati; • gli apprendisti. Le condizioni in cui i lavoratori possono trovarsi sonò essenzialmente due: lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori già espulsi dai processi produttivi. Gli interventi saranno finalizzati: • ad utilizzare il periodo di sospensione per percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali prodotti dalla evoluzione del 65 profilo aziendale; • ad orientare l'azione verso la ricollocazione, del lavoratore.
Clausole di salvaguardiaLe parti si impegnano ad armonizzare il presente c.c.n.l. con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 3 agosto-3 dicembre 1992. Inoltre, qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel corso della validità del presente c.c.n.l., si determinassero effetti per le imprese, le parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.
Clausole di salvaguardia. L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità. Per quanto non previsto nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.
Clausole di salvaguardia. 1. L’Amministrazione comunale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione proposta o di recedere dal contratto sottoscritto qualora: a. ritenga che possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; x. xxxxxxx nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c. la reputi inaccettabile per motivi d’opportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse: - le sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore e di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate; - le sponsorizzazioni aventi ad oggetto diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi: i. rispetto del diritto pari opportunità e a trattamento non discriminatorio; Testo coordinato del regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19/03/2009 ii. rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; iii. rispetto dei diritti dei lavoratori; iv. rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza , dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano; v. rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori; vi. rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente. 4. La valutazione del mancato rispetto dei suddetti principi è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità nazionali o internazionali. A tal fine l’Amministrazione può avvalersi di ogni fonte di informazione, ivi compresi i contributi conoscitivi forniti da organizzazioni non governative riconosciute a livello internazionale e da associazioni e centri di ricerca presso di esse accreditate. 5. Sono altresì in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico; b) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un l...
Clausole di salvaguardia. 1. Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo rispetto alle finalizzazioni individuate dal presente Accordo, sono destinate ad incrementare, in misura proporzionale gli stessi compensi accessori di cui all’articolo 4, stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
Clausole di salvaguardia. Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengono fatte salve.