CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
(Direttiva UE 2015/2302 - Decreto legislativo n. 62/21 maggio 2018)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art.1 - Organizzatore e Fonti legislative
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da ACENTRO TURISMO S.P.A. - MILANO via X. Xxxxxx 0/0 (autor. R. L. 4156 del 25/3/91).
Il contratto è regolato dal Codice del Turismo (D. Lgs n. 79 del 23 maggio 2011, artt. 32-51 – novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
Art.2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Speciali qui riportate. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nella Condizioni Speciali alla voce Programma di Viaggio e nella Scheda Tecnica: Condizioni di partecipazione, quote e pagamenti.
Art.3 - Prezzo - revisione - acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali nella sezione Scheda Tecnica: Condizioni di partecipazione, quote e pagamenti che è parte integrante del presente contratto.
Tale prezzo potrà essere modificato in dipendenza del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio qualora il viaggio si effettuasse comunque (dal computo del numero di partecipanti paganti sono esclusi docenti, guide ed accompagnatori), di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi e al Contraente / Viaggiatore / Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.
Al momento della prenotazione il Contraente / Viaggiatore / Viaggiatore dovrà corrispondere il pagamento del prezzo del pacchetto di viaggio per il numero di partecipanti previsto secondo le condizioni definite nelle Condizioni Speciali.
Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa: Polizza Allianz Spa n. 66312617. Inoltre, il Contraente / Viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative.
L’Organizzatore dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’ Art 50 D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo – e successive modifiche in quanto ha stipulato apposita Fidejussione Bancaria con primario istituto di credito per tutelare i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del fornitore. Le tutele previste dalla normativa consistono nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa citata.
Art. 5 - Accordi specifici
Il Contraente / Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto
turistico, così come descritto nel programma di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione.
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Contraente / Viaggiatore , ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art. 6 - Cessione del Contratto
Il Contraente / Viaggiatore , qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto a un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Contraente / Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, posta elettronica certificata, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza).
A seguito della cessione il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre addebitate al cessionario le eventuali penali applicate dai fornitori per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo per la ri-emissione dei biglietti aerei qualora il cambio nome non fosse consentito dal vettore aereo.
Art. 7 - Recesso - annullamento
7.1 Il Contraente / Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: - aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali in misura eccedente il 10%; - modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal Contraente / Viaggiatore . A questo proposito si precisa che la sostituzione di un docente, guida o accompagnatore prima o durante il viaggio, non costituisce una modifica essenziale del contratto di viaggio.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Contraente / Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.
Il Contraente / Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Contraente / Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Contraente / Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali ed il Contraente / Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
7.2 - Qualora il Contraente / Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si applicheranno le Penali di Cancellazione indicate nelle Condizioni Speciali nella sezione Scheda Tecnica: Condizioni di partecipazione, quote e pagamenti
Art. 8 - Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Contraente / Viaggiatore , oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Contraente / Viaggiatore .
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Contraente / Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 9
Le tariffe aeree/ferroviarie sono soggette a restrizioni e a disponibilità di posti.
Art. 10 - Responsabilità dell’Organizzatore
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Contraente / Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Contraente / Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazioni al danno lamentato.
E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore qualora l'inadempimento lamentato dal Contraente / Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Contraente / Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Contraente / Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.
Art.11 - Reclamo
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Contraente / Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il Contraente / Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Art.12 - Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di MILANO.
XXXXXXX XXXXXXXX E MEDICO SANITARIA - INCLUSA NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acentro Turismo Spa,in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di Acentro Turismo Spa.
Il Certificato di Assicurazione con il numero di polizza verrà consegnato ad ogni partecipante insieme ai documenti di viaggio.