MODIFICHE DOPO LA PARTENZA Clausole campione

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. 11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5 11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico dei contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore,qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. N.B. Si fa presente che in alcune occasioni, che si determinano in special modo nei periodi di maggiore flusso turistico in coincidenza con ponti, festività e ferie, ossono verificarsi episodi di overbooking aereo e/o alberghiero. Nel caso di overbooking aereo sarà il vettore a prendersi cura del passeggero mettendogli a disposizione una adeguata riprotezione e rimanendo obbligato nei suoi confronti per gli eventuali danni procurati, mentre nel caso di overbooking alberghiero sarà cura e responsabilità dell’organizzatore fornire una riprotezione almeno dello stesso livello se non superiore di quella prevista in contratto.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. Ai sensi dell’art. 41 2° comma del D.lgs 79/2011, qualora dopo la partenza l'organizzatore si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per un fatto proprio del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Contraente. Qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, l'Organizzatore del viaggio dovrà rimborsare il Turista in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti essere possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal Turista per seri e giustificati motivi, l'Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate, fino al momento del rientro anticipato.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. La TOP 5 VIAGGI Agenzia Viaggi, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. Dopo la partenza, allorché una parte es- senziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, I’Organizzato- re predispone adeguate soluzioni alterna- tive per la prosecuzione del viaggio pro- grammato non comportanti oneri di qual- siasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della dif- ferenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risar- cimento dell’eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non è pos- sibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, I’Organizzatore gli mette a dispo- sizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente al- le disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle presta- zioni effettuate fino al momento del rien- tro anticipato.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. 9.1 Il Viaggiatore informerà tempestivamente l’Organizzatore, di eventuali inadempienze rilevate durante l’esecuzione del contratto. 9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Viaggiatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza; qualora l’Organizzatore non ottemperi, il Viaggiatore avrà facoltà di rimediare personalmente all’inadempimento, con diritto al rimborso delle spese sostenute se congrue (in linea con il costo medio del servizio già oggetto del contratto) e documentate. 9.3 Qualora l’Organizzatore non abbia posto rimedio entro un termine oggettivamente possibile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Viaggiatore può alternativamente: a) risolvere con effetto immediato il contratto o b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto, l’Organizzatore dovrà garantire il rientro del Viaggiatore con accollo delle relative spese nei limiti di cui all’art.42 comma 6 (fatta salva l’estensione per i soggetti tutelati ai sensi dell’art. 42 comma 7). 9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclusioni di legge, l’Organizzatore sarà tenuto al risarcimento del danno provato dal Viaggiatore nei limiti di cui al precedente art. 8.5. 9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale (per valore e qualità) del Pacchetto, dipenda da circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, questi si impegna ad offrire senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate, al fine di consentire la prosecuzione del Pacchetto, anche nel caso in cui il ritorno del Viaggiatore non sia garantito nei termini concordati. In caso di mancata offerta, il Viaggiatore avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo 7. 9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alternative proposte solo in caso di offerta di soluzioni alternative non compatibili con quanto convenuto o, laddove la prestazione offerta sia di valore inferiore, se la riduzione del Prezzo concessa non è adeguata (da intendersi inferiore all’effettivo minor costo); in ogni altro caso, il Viaggiatore, in caso di recesso, sarà tenuto al riconoscimento di una penale pari ai costi inutilmente sostenuti oltre a ...
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Contraente / Viaggiatore , oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Contraente / Viaggiatore . Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Contraente / Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’o rganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’ impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organi zzatore venga rifiutata dal consumatoreper All’ atto della prenotazione dovrà essere versato il di calendario prima del giorno della partenza; serie e giustificate ragioni, l’organizza tore fornrià 25% della quota complessiva del viaggio inclusi i diritti di iscrizione assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni antecedenti alla partenza, escluse le crociere subacquee (il cui saldo è richiesto 60 giorni prima della partenza) ed altri servizi specificatamente dettagliati nel contratto. Il - 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato, domenica e festività) prima del giorno delal partenza; - 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle mancato incasso da parte dell’Orga nizzatore del • Crociere subacquee (ad eccezione del passaggio prestazioni effettuate fino al momento del rientro viaggio dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’ Organizzatore.