Cessione del contratto Clausole campione

Cessione del contratto. La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferi- mento da parte della RAS della titolarità dell’accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell’ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.
Cessione del contratto. 23.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell’esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c..
Cessione del contratto. 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Cessione del contratto. 24.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c..
Cessione del contratto. Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).
Cessione del contratto. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
Cessione del contratto. 1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
Cessione del contratto. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell’opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
Cessione del contratto. E’ fatto espresso divieto all’ Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 11.
Cessione del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.