Informazioni per i clienti e Condizioni generali
Assicurazione di protezione giuridica per persone private
Informazioni per i clienti e Condizioni generali
PGP Edizione 03.2003
Assicurazione di protezione giuridica per persone private
Informazioni per i clienti
Informazioni per i clienti
Ciò che dovreste sapere sulla vostra assicurazione di protezione giuridica per persone private
Gentili clienti, egregi clienti
Avete dato fiducia alla Protekta, vi siete decisi per il nostro prodotto e vi ringraziamo sentitamente. Prima della conclu- sione della vostra assicurazione economia domestica, è nostra intenzione di informarvi compiutamente sulle nostre offerte. Le informazioni per i clienti, citate in seguito, sono concepite allo scopo di presentarvi una panoramica dei nostri prodotti. Tuttavia questa panoramica non sostituisce le condizioni generali.
Chi siamo? La Protekta è attiva nel settore dell’assicurazione di protezione giuridica dal 1928. La Protekta è una società anonima e una società affiliata della Mobiliare che ha sede in Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx.
L’autonomia della Protekta dalla sua società madre nella liquidazione dei sinistri è garantita ai sensi di legge.
Quali sono i rischi assicurati? L’assicurazione di protezione giuridica vi assiste in caso di controversie legali. In fun- zione dei moduli assicurati l’assicurazione copre i settori giuridici seguenti:
Protezione giuridica del privato:
■ controversie di carattere privato, quali diritto di risarcimento danni, diritto penale, diritto delle assicurazioni, diritto di locazione, diritto del lavoro, altro diritto contrattuale, diritto di proprietà e di vicinato, nonché consulenza in questioni di diritto di famiglia e di diritto successorio.
Protezione giuridica per circolazione:
■ controversie legate alla circolazione stradale, ad es. in seguito ad incidenti, in relazione a procedimenti penali o amministrativi, o in relazione all’acquisto o alla riparazione del vostro veicolo a motore.
Secondo le condizioni particolari possono essere assicurati anche altri rischi, quali controversie derivanti dalla locazione di immobili.
Un’assicurazione di protezione giuridica che copre tutte le controversie immaginabili non può esistere. Ogni assicurazione prevede esclusioni. Nelle Condizioni generali sono evidenziate in grigio.
Non sono assicurate, ad esempio:
■ le controversie di diritto pubblico con le autorità, ad es. questioni fiscali ed edili;
■ le controversie legate all’acquisto/alla vendita e alla costruzione di un immobile;
■ le controversie nell’ambito di attività lucrativa indipendente;
■ controversie nate prima della stipulazione dell’assicurazione o (in particolare per controversie derivanti da rapporti contrattuali) durante il periodo di attesa di tre mesi;
■ le procedure penali nelle quali siete accusati di aver causato intenzionalmente il reato.
Qual è l’estensione della In caso di sinistro, l’assicurazione di protezione giuridica si assume, a vostro nome:
copertura nell’assicurazione ■ la consulenza giuridica e la tutela dei vostri interessi tramite il nostro servizio
di protezione giuridica per giuridico;
persone private? ■ se risulta necessario al fine di far valere i vostri diritti, ci assumiamo le spese
derivanti da un processo, in particolare i costi dell’avvocato, del tribunale e delle perizie; in caso di procedimento penale anticipiamo la cauzione;
La somma d’assicurazione ammonta nella maggior parte dei casi a CHF 250 000.00. A seconda dell’ambito di copertura, in alcuni casi la somma di assicurazione può essere di CHF 100 000.00 o di CHF 50 000.00. Per le procedure di mediazione la somma di assicurazione è pari a CHF 10 000.00, per la consulenza giuridica a CHF 300.00.
A seconda del settore giuridico, le controversie sono assicurate in Svizzera o in Europa o in tutto il mondo.
Quali sono le prestazioni Ricevete per telefono e a titolo gratuito una prima informazione nel campo giuridico.
di JurLine?
Assicurazione di protezione giuridica per persone private
Informazioni per i clienti
Quali premi sono dovuti? L’ammontare del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta. A ciò si aggiun- ge un supplemento del 5% per il bollo federale. Il premio viene riscosso una volta all’anno.
In caso di scioglimento anticipato del contratto, di norma rimborsiamo il premio non utilizzato.
Quali sono i vostri obblighi ■ È tenuto a rispondere correttamente e in modo completo alle domande relative
principali? alla proposta. In caso contrario siamo autorizzati ad annullare l’assicurazione
in questione e, a determinate condizioni, a chiedere il rimborso delle prestazioni erogate.
■ Le controversie assicurate devono esserci annunciate immediatamente.
■ Non dimentichi di pagare i premi. Il mancato pagamento dei premi comporta l’assenza della copertura assicurativa. Anche quando paga il premio in seguito a una diffida non copriamo i danni che si sono verificati nel frattempo!
■ I vostri successivi obblighi sono sanciti dalle Condizioni generali e dalla Legge sul contratto d’assicurazione.
Che cosa bisogna osservare Le informazioni dettagliate sulla durata contrattuale sono riportate nella vostra pro-
riguardo alla durata contrattuale? posta e polizza d’assicurazione.
Il contratto viene sempre prorogato automaticamente di un anno se non lo disdite.
Come può essere sciolto Oltre che alla normale scadenza, il contratto assicurativo può essere disdetto anche
il contratto assicurativo? in altre forme e per altri motivi. Ecco in breve i principali:
■ Nel corso del primo anno dopo la conclusione della vostra assicurazione di protezione giuridica per persone private potete disdire il contratto se non abbiamo rispettato il nostro obbligo d’informazione prima della conclusione del contratto. Dovete inviare la vostra disdetta per iscritto entro 4 settimane dalla conoscenza della violazione dell’obbligo d’informazione.
■ Se modifichiamo i premi nel corso della durata contrattuale, vi viene accordato un diritto di disdetta.
■ In caso di sinistro, spetta sia voi che a noi il diritto di disdetta.
■ Se avete risposto in modo inveritiero o incompleto alle domande riportate nella proposta d’assicurazione, abbiamo diritto di disdire il contratto. In tale caso, a certe condizioni, abbiamo la possibilità di domandarvi il rimborso delle prestazioni già versate.
Di cosa ne è della protezione Ci atteniamo alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati. Per ulteriori infor-
dei dati? mazioni a proposito della protezione dei dati, consultate l’appendice delle presenti Condizioni generali.
Desiderate informazioni Per maggiori chiarimenti o ragguagli su aspetti cui accenniamo sopra, sono a vostra in merito alla copertura disposizione il vostro consulente assicurativo o la vostra agenzia generale! Consul- assicurativa? tate anche il nostro sito Internet all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx.
Condizioni generali Sommario
Cifra Pagina Cifra Pagina
A | Estensione dell’assicurazione | 6 | D | Caso giuridico | 9 |
1 | Oggetto dell’assicurazione | 6 | 12 | Quando è coperto un caso giuridico? | 9 |
2 | Quali sono le prestazioni assicurate? | 6 | 13 | Cos’è valevole per il trattamento di casi giuridici? | 9 |
14 | Cosa succede in caso di violazione degli obblighi di comportamento? | 9 |
B Protezione giuridica del privato
3 Quali persone sono assicurate in materia
di protezione giuridica del privato? 6
4 Quali proprietà sono comprese nell’assicurazione
di protezione giuridica del privato? 6
5 In quali casi la Protekta accorda protezione giuridica? 7
6 Periodo d’attesa 7
7 | In quali casi la Protekta non accorda protezione giuridica? | 7 |
C | Protezione giuridica per circolazione | 8 |
8 Quali persone e proprietà sono assicurate dalla
protezione giuridica in materia di circolazione? 8
9 In quali casi la Protekta accorda copertura per
protezione giuridica? 8
10 In quali casi la Protekta non accorda copertura per protezione giuridica? 8
11 Cosa succede quando vengono depositate le targhe? 9
15 Come può essere sciolto il contratto dopo l’insorgenza
di un caso giuridico? 10
16 Ulteriori possibilità di disdetta e recesso 10
17 Cosa succede in caso d’insorgenza del caso giuridico
per colpa? 10
E | Disposizioni diverse | 10 |
18 | Dov’è valevole l’assicurazione? | 10 |
19 | Inizio e durata dell’assicurazione | 10 |
20 | Pagamento dei premi | 10 |
21 | Cambiamento dei premi | 10 |
22 | Rimborso dei premi | 10 |
23 Dove devono essere indirizzate le comunicazioni? 10
24 Foro 10
25 Basi legali complementari 10
Appendice: Informazioni sulla protezione dei dati 12
A Estensione dell’assicurazione
1 Oggetto dell’assicurazione
ll contratto di assicurazione può essere stipulato a scelta per:
a la protezione giuridica del privato e in materia di circola- zione per persone singole o per parecchie persone;
b la protezione giuridica del privato per persone singole o per parecchie persone;
c la protezione giuridica in materia di circolazione per persone singole o per parecchie persone.
La garanzia assicurativa scelta sarà regolamentata dalle seguenti disposizioni.
Le forme maschili utilizzate in seguito valgono anche per le persone di sesso femminile.
2 Quali sono le prestazioni assicurate?
2.1 Nei casi giuridici coperti, la Protekta consiglia l’assicurato e paga fino a CHF 250 000.00 per sinistro (copertura mon- diale CHF 50 000.00), le spese per:
a avvocato e assistenza processuale;
b perizie richieste dall’avvocato dell’assicurato, dal tribu- nale o dalla Protekta;
c tasse di giustizia e altre spese giudiziarie imposte all’as- sicurato;
d indennità processuali (ripetibili) a favore della contro- parte imposte all’assicurato; la Protekta ha diritto alle indennità processuali o alle indennità di parte ricono- sciute all’assicurato;
e I’incasso delle indennità che spettano all’assicurato. (Non è assicurato l’anticipo delle spese della domanda di fallimento);
f una mediazione fino a CHF 10 000.00 per sinistro;
g le cauzioni penali, a titolo d’anticipo (da rimborsare), destinate ad evitare la detenzione preventiva
– fino ad un massimo di CHF 100 000.00 negli stati europei e nelle loro isole e negli stati bagnati dal Mediterraneo;
– fino ad un massimo di CHF 50 000.00 nel resto del mondo;
h I’onorario fino ad un massimo di CHF 300.00 all’anno, per una consultazione giuridica presso un avvocato, un notaio o un mediatore riconosciuto in relazione alla pro- tezione giuridica extragiudiziaria in materia di diritto delle persone, di famiglia o successorio.
Non è espressamente assicurato il pagamento per:
a multe, per spese e tasse concernenti una decisione dell’autorità penale o amministrativa;
b risarcimento di danni;
c spese che devono essere sopportate da un terzo re- sponsabile o da un assicuratore responsabilità civile;
d spese per analisi del sangue ed esami medici in seguito a stato di ebbrezza o a consumo di droghe.
2.2
B Protezione giuridica del privato
3 Quali persone sono assicurate in materia di protezione giuridica del privato?
3.1 Nell’assicurazione per persone singole:
a il contraente; in caso di famiglia monoparentale, la prote- zione assicurativa si estende anche ai figli del contraente, al più tardi sino a quando il primogenito ha compiuto il 16o anno d’età;
b i figli minorenni di stipulanti divorziati, nell’esercizio del loro diritto di visita;
c i minorenni che si trovano in vacanza presso il contraente e vivono con lui in comunione domestica;
d gli aventi diritto di un assicurato, se quest’ultimo decede dopo l’insorgenza di un evento assicurato;
e i domestici e gli ausiliari occupati nell’economia dome- stica privata per casi giuridici verificatisi nell’esercizio delle loro incombenze;
f se nel corso della durata contrattuale lo stipulante con- trae matrimonio, è tenuto a comunicarlo alla Protekta. A decorrere dal giorno del matrimonio, I’assicurazione sarà valevole ancora a titolo previdenziale per 1 anno per il tipo di contratto «assicurazione per parecchie per- sone». Il contraente, a partire dalla data del matrimonio, verserà il premio richiesto da questa garanzia assicura- tiva. Questa garanzia assicurativa è soppressa se nel corso di questo periodo il cambiamento di stato civile non è stato notificato alla Protekta.
3.2 Nell’assicurazione per parecchie persone:
a il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica come anche gli apprendisi e stu- denti che tornano a soggiornare regolarmente il fine settimana nella sua economia e che hanno deposto i loro documenti nel comune di domicilio del contraente;
b i figli minorenni di un assicurato divorziato, nell’eserci- zio del loro diritto di visita;
c i minorenni che si trovano in vacanza presso il contraen- te e vivono con lui in comunione domestica;
d gli aventi diritto di un assicurato, se quest’ultimo decede dopo l’insorgenza di un evento assicurato;
e i domestici e gli ausiliari occupati nell’economia dome- stica privata per casi giuridici verificatisi nell’esercizio delle loro incombenze.
4 Quali proprietà sono comprese nell’assicurazione di protezione giuridica del privato?
Le persone assicurate sono coperte nelle seguenti situa- zioni:
a di privato, in particolare quale pedone, praticante di uno sport, anche del volo delta e utente di un parapendio, detentore di animali e di armi da fuoco, ciclista, ciclo- motorista e motociclista fino a 50 cm3, passeggero di veicoli privati e di mezzi di trasporto pubblici, utente e proprietario di natanti e di velivoli per i quali non è necessaria una licenza di condurre;
b di datore di lavoro di domestici;
c di persona appartenente all’esercito svizzero, al corpo dei pompieri e della protezione civile;
d di persona con attività professionale dipendente;
e di locatario o affittuario di un appartamento privato, di una casa unifamiliare, di camere, anche di un apparta- mento o di una casa di vacanza, ad inclusione del terreno circostante e dei terreni che servono al proprio approv- vigionamento;
f di proprietario di una casa unifamiliare, di una parte di proprietà per piani, di un casa plurifamiliare con al mas- simo 3 unità abitative, di una casa o appartamento di vacanze, purché questi immobili siano abitati in proprio dal contraente, si trovino in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e negli stessi non si svolga nessuna attività commerciale.
5 In quali casi la Protekta accorda protezione giuridica?
È assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato nei seguenti settori:
a Diritto di risarcimento di danni
in caso di pretese di risarcimento di danni dell’assicurato che si fondano esclusivamente su norme di responsabi- lità civile extracontrattuale, nonché in caso di pretese di risarcimento di danni secondo la legge concernente l’aiu- to alle vittime di reati.
b Diritto penale
– quale accusato in un procedimento penale per viola- zione colposa di norme penali nonché in procedimenti amministrativi in relazione all’uso di ciclomotori e moto- ciclette fino a 50 cm3;
– per sporgere denuncia penale oppure partecipare ad un procedimento penale nel caso in cui ciò fosse necessario per far valere le proprie pretese di risarci- mento dei danni in seguito ad un incidente.
c Diritto delle assicurazioni
in caso di controversie con assicurazioni private, casse pensioni, casse malati o assicurazioni pubbliche svizzere.
d Diritto del contratto di locazione
in caso di controversie nei confronti del locatore, subentrate in qualità di locatario per uso proprio di un appartamento privato o di una casa unifamiliare, di una casa o di un appartamento di vacanza.
e Diritto del lavoro
in caso di controversie risultanti da rapporti di lavoro di diritto privato o pubblico, ma non in qualità di sportivo o d’allenatore pagato. Se il valore della causa supera CHF 100 000.00 viene pagato soltanto una parte delle spese. Il valore determinante si basa sulla pretesa intera esigibile e non su eventuali ricorsi parziali autorizzati.
f Diritto contrattuale in generale
in caso di controversie relative ai seguenti contratti del codice delle obbligazioni: compravendita, permuta, dona- zione, locazione di cose mobili, leasing, comodato, mutuo fino ad un valore litigioso di CHF 50 000.00, appalto, man- dato propriamente detto (per es. contratto tra medico e patiente), trasporto, deposito, contratto di viaggio, con- tratto di telecomunicazione, di formazione, d’abonnamen- to, d’inserzione e la mediazione matrimoniale. Quest’enu- merazione è esaustiva.
g Diritto di vicinato
in caso di controversie di natura giuridica nei casi seguenti: questioni di confine, immissioni, servitù attive e passive iscritte nel registro fondiario nonché oneri reali, manutenzione di alberi, siepi e recinzioni divisorie (quest’enumerazione è esaustiva), a condizione che esse siano subentrate in relazione all’abitazione princi- pale o alla casa di vacanza abitata in proprio, e che nel- le stesse non si svolga nessuna attività commerciale. La copertura comprende gli immobili secondo la ciffra 4 f.
h Diritto di proprietà
in caso di controversie di natura giuridica riguardanti il possesso, la proprietà e altri diritti reali su
– cose mobili;
– immobili secondo la ciffra 4.f;
– altri immobili designati espressamente nel contratto.
i Comproprietà/ Proprietà per piani
per controversie con altri comproprietari per l’assunzione di spese comuni e di oneri derivanti dalla comproprietà.
k Consulenza giuridica
in caso di controversie risultanti dal diritto di persone, di famiglia e successorio. ln tali casi, vengono pagate le spese per una consultazione giuridica presso un avvo- cato, un notaio o un mediatore riconosciuto, fino ad un onorario di CHF 300.00 al massimo, secondo cifra 2 delle presenti condizioni, purché sia applicabile il diritto sviz- zero.
6 Periodo d’attesa
Per le seguenti controversie giuridiche: diritto di lavoro, diritto sul contratto di locazione, diritto contrattuale in genere, diritto di vicinato, diritto di proprietà e di compro- prietà/proprietà per piani, come pure in caso di consulenza giuridica, viene applicato un periodo di attesa di 3 mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto di assicurazione. Un sinistro subentrato in questo termine non è coperto.
In quali casi la Protekta non accorda protezione giuridica?
Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’as- sicurato:
a nei settori non menzionati sopra;
b in caso di controversie con la Protekta, i suoi organi e i rappresentanti da essa incaricati;
c in caso di controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, ad eccezione della tutela degli interessi giuridici del contraente stesso;
d in caso di difesa contro pretese di responsabilità civile avanzate nei confronti del contraente;
e in relazione ad un’attività professionale e lucrativa indipendente;
f in qualità di proprietario, detentore, conducente, como- datore o locatore di veicoli, natanti e di velivoli, per i quali è necessaria una licenza di condurre. Gli acces- sori sono pure esclusi;
g in relazione all’acquisto, vendita, permuta, donazione, locazione di immobili, appartamenti e stabili;
h in relazione alla progettazione, costruzione, riattazione o demolizione di immobili e appartamenti, purché per il progetto sia necessaria un’autorizzazione;
i in relazione alla compra-vendita di carte-valori e di partecipazioni derivanti da operazioni bancarie e di borsa, gestione del patrimonio, in seguito ad affari speculativi e a termine, come pure ad affari finanziari e d’investimento;
j in relazione ad eventi bellici o eventi simili, violazioni della neutralità, disordini di qualsiasi genere, terremoti o cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo;
7
C
8
8.1
8.2
k in relazione a problemi concernenti rapporti nell’am- bito del diritto delle società (ad es. concubinato), delle cooperative e delle associazioni;
l nell’ambito dei diritti immateriali (diritto dei brevetti e d’autore, diritto di licenza, diritto dei modelli ecc.), del diritto di concorrenza e della legislazione sui car- telli, del diritto fiscale e tributario, del diritto pubblico in materia di edilizia, del diritto di progettazione, delle norme di polizia in materia d’esercizio del commercio e dell’industria, nonché per controversie doganali, con- troversie in relazione a concessioni ed espropriazioni;
m in seguito a partecipazione attiva a risse e a baruffe; n in caso di procedimenti penali per reale o presunta
violazione intenzionale di prescrizioni di diritto penale o di polizia;
o in relazione a incassi o a casi concernenti il diritto di esecuzione e fallimento, purché non si tratti dell’ese- cuzione di pretese attribuite all’assicurato nell’ambito di un caso coperto. L’anticipo delle spese per la doman- da di fallimento non è coperto;
p in relazione a pretese cedute all’assicurato.
Protezione giuridica per circolazione
Quali persone e proprietà sono assicurate dalla protezione giuridica in materia di circolazione?
Nell’assicurazione per persone singole:
a il contraente in qualità
– di proprietario, detentore e conducente di qualsiasi veicolo o rimorchio, accessori inclusi (e, se convenuto in modo particolare, anche di natanti e velivoli per i quali è necessaria una licenza di condurre) e
– di pedone, ciclista e di passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato;
In caso di famiglia monoparentale, la protezione assicu- rativa si estende anche ai figli del contraente, al più tardi sino a quando il primogenito ha compiuto il 16o anno d’età;
b il conducente autorizzato all’uso di un veicolo intestato al contraente, ad esclusione delle persone che convivono nell’economia domestica del contraente;
c il compagno di viaggio su un veicolo condotto da un assicurato;
d l’avente diritto di un assicurato, se quest’ultimo decede dopo l’insorgenza di un evento assicurato.
Nell’assicurazione per parecchie persone:
a il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica come anche gli apprendisi e stu- denti che tornano a soggiornare regolamente il fine set- timana nella sua economia e che hanno deposto i loro documenti nel comune di domicilio del contraente nella loro qualità
– di proprietario, detentore e conducente di qualsiasi vei- colo od anche rimorchio, accessori inclusi (e, se con- venuto in modo particolare, anche di natanti e velivoli per i quali è necessaria una licenza di condurre) e
– di pedone, ciclista e di passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato;
b il conducente autorizzato all’uso di un veicolo intestato al contraente;
c il compagno di viaggio su un veicolo condotto da un assicurato;
d l’avente diritto di un assicurato, se quest’ultimo decede dopo l’insorgenza di un evento assicurato.
9 In quali casi la Protekta accorda copertura per protezione giuridica?
È assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato nei seguenti settori:
a Diritto di risarcimento di danni
per formulare pretese di risarcimento di danni dell’assi- curato, fondate esclusivamente su norme di responsa- bilità civile extracontrattuale, come anche per formulare pretese di risarcimento di danni secondo la legge con- cernente l’aiuto alle vittime di reati.
b Diritto penale
– quale accusato in un procedimento penale per viola- zione colposa di norme penali;
– per sporgere denuncia penale oppure partecipare ad un procedimento penale nel caso in cui ciò fosse neces- sario per far valere le proprie pretese di risarcimento di danni in seguito ad un incidente.
c Diritto delle assicurazioni
in caso di controversie con assicurazioni private, casse pensioni, casse malati o assicurazioni pubbliche svizzere.
d Ritiro della licenza e tassazione
in caso di procedimento amministrativo presso un’auto- xxxx amministrativa svizzera in relazione al rilascio e al ritiro della licenza di condurre o della licenza di circola- zione come anche in materia di tassazione cantonale dei veicoli.
e Diritto contrattuale concernente il veicolo
per far valere o per respingere pretese derivanti dai seguenti contratti del Codice delle obbligazioni, purché esse riguardino un proprio veicolo: compravendita, per- muta, locazione, leasing, comodato, appalto, deposito, come pure per contratti di locazione. Questa enumera- zione è esaustiva.
Periodo di attesa: 3 mesi dall’entrata in vigore del con- tratto d’assicurazione.
In quali casi la Protekta non accorda copertura per protezione giuridica?
Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’as- sicurato:
a in caso di controversie con la Protekta, i suoi organi e i rappresentanti da essa incaricati;
b in qualità di proprietario o detentore di veicoli utilizzati a titolo professionale;
c in qualità di compratore/ venditore di veicoli, se egli esercita quest’attività a titolo professionale;
d in caso di difesa contro pretese di responsabilità civile avanzate nei confronti del contraente;
e in caso di perpetrazione intenzionale di un crimine o delitto o di tentativo;
f se il conducente, all’insorgenza di un caso giuridico, non era in possesso di una licenza di condurre vale- vole oppure se non era autorizzato a condurre il vei- colo o conduceva un veicolo non munito di targhe valide. La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti per gli assicurati che non erano o non erano tenuti ad essere a conoscenza di questi fatti;
10
g in relazione ad eventi bellici o eventi simili, violazioni della neutralità, disordini di qualsiasi genere, terremoti o cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo;
h non sono assicurate inoltre le controversie giuridiche insorte fra le persone assicurate in base al presente contratto, ad eccezione della tutela degli interessi giuridici del contraente stesso;
i in relazione ad eventi subentrati in seguito a parteci- pazione a gare di velocità, rallies e simili competizioni o allenamenti sul percorso di gara.
11 Cosa succede quando vengono depositate le targhe?
Se le targhe di un veicolo appartenente all’assicurato vengono depositate temporaneamente presso l’ufficio com- petente, I’assicurazione, per motivi di carattere amministra- tivo, non potrà essere sospesa. Di conseguenza, il premio non sarà rimborsato.
D Caso giuridico
12 Quando è coperto un caso giuridico?
Un caso giuridico è coperto quando insorge nel corso della durata contrattuale, ossia:
12.1 per formulare pretese di risarcimento di danni e pretese assicurative;
a per danni corporali: se il fatto su cui si fonda la presta- zione (infortunio, malattia) si verifica dopo la stipulazione del contratto di assicurazione;
b per danni materiali e patrimoniali: se la causa del danno si verifica dopo la conclusione del contratto di assicura- zione;
12.2 per la tutela degli interessi giuridici in procedimenti penali o amministrativi: al momento in cui è avvenuta la contrav- venzione presunta o reale, dopo la stipulazione del contratto di assicurazione;
12.3 per tutti gli altri casi: al momento in cui inizia la controver- sia nel corso della durata contrattuale (resta riservato il periodo di attesa secondo cifra 6 e 9e delle CG).
13 Cos’è valevole per il trattamento di casi giuridici?
a Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l’inter- vento della Protekta, I’assicurato deve avvisarla imme- diatamente per iscritto, indicandole per quanto possibi- le le circostanze dettagliate della fattispecie. Se appare opportuno, la Protekta conduce in seguito le trattative per l’assicurato per una liquidazione bonale del caso.
b Le contravvenzioni, le citazioni davanti ad autorità civili, penali o amministrative come pure tutte le decisioni ecc. devono essere trasmesse immediatamente alla Protekta.
c Quando è necessario far ricorso a un avvocato, lei può liberamente scegliere e proporre alla Protekta un avvo- cato residente nella giurisdizione del tribunale compe- tente. L’avvocato è incaricato dalla Protekta. Se lei e la Protekta non riuscite ad accordarvi sulla scelta dell’av- vocato, lei ha il diritto di proporre tre rappresentanti, dei quali uno dovrà essere accettato dalla Protekta.
d Se, senza il consenso preliminare della Protekta, il man- xxxxx conferisce o revoca la procura ad un avvocato, se vengono presi dei provvedimenti giuridici o avviene un ricorso, la Protekta può rifiutare completamente il risar- cimento delle spese.
e Il contraente libera il proprio avvocato dal segreto profes- sionale nei confronti della Protekta. Prima della conclu- sione di una transazione, il contraente, rispettivamente il suo rappresentante legale, deve avere il consenso della Protekta.
f Se la Protekta si rifiuta di condurre ulteriori trattative, di intraprendere o di continuare un’azione giudiziaria o amministrativa o di ricorrere ad un altro rimedio giuridi- co per il fatto che essa ritenga infruttuoso il rispettivo provvedimento, l’assicurato potrà prendere egli stesso i rimedi che gli sembrano indicati. Se il risultato da lui conseguito in questo modo è essenzialmente più favo- revole della liquidazione proposta dalla Protekta al mo- mento del rifiuto, la Protekta gli rimborserà allora le spese da lui sostenute per il procedimento.
g Qualora vi siano differenze d’opinione sulle possibilità di successo del caso giuridico o sulla liquidazione o sul modo di procedere proposti dalla Protekta, l’assicurato ha allora la possibilità di proporre un procedimento arbitrale. Esso dev’essere introdotto entro 20 giorni dal ricevimento della decisione della Protekta; unico respon- sabile per il rispetto di questo termine è l’assicurato stesso. Se entro detto termine egli non inoltra il proce- dimento arbitrale, ciò equivale a una rinuncia. Le spese di questo procedimento arbitrale vengono anticipate dalle parti in ragione di metà ciascuna, e vanno poi a carico della parte soccombente.
h L’arbitro dev’essere una persona indipendente e com- petente e viene designato di comune accordo tra l’assi- curato e la Protekta. Se non è possibile raggiungere un accordo per la designazione dell’arbitro, valgono allora le disposizioni relative al concordato sulla giurisdizione arbitrale.
i Se la mediazione pare il mezzo appropriato alla liquida- zione del sinistro e se le parti lo chiedono, la Protekta dà mandato ad un mediatore riconosciuto. Se la mediazione fallisce, l’assicurato mantiene il suo diritto alle presta- zioni secondo la cifra 2.1.
14 Cosa succede in caso di violazione degli obblighi di comportamento?
a Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto, la Protekta ha il diritto di recedere dal contratto in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene al contraente.
Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che la Protekta è venuta a conoscenza della reticenza.
Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capo- verso 1, l’obbligo della Protekta di fornire la sua presta- zione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull’in- sorgere o la portata del danno. Se la Protekta ha già for- nito prestazioni per un siffatto sinistro, essa ha diritto a restituzione.
b Se in caso di sinistro si violano per colpa gli obblighi di avviso e di comportamento e la violazione influisce sul- la causa, sull’entità e sull’accertamento del danno, la Protekta può rifiutare o ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente, a meno che l’assicurato provi che tale violazione non ha influito né sulla causa, né sull’entità o sull’accertamento del danno.
15 Come può essere sciolto il contratto dopo l’insorgenza di un caso giuridico?
Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile. Si applicano le seguenti regole:
a La Protekta deve disdire il contratto al più tardi al paga- mento dell’indennità. Il contratto si estingue alla sca- denza di 30 giorni dalla ricezione della disdetta da parte del contraente;
b Il contraente deve inoltrare disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell’inden- nità; in questo caso il contratto si estingue subito a rice- zione della disdetta.
16 Ulteriori possibilità di disdetta e recesso
La Protekta può inoltre recedere dal contratto anche in base ai seguenti motivi:
a nel caso in cui l’evento assicurato sia stato provocato intenzionalmente;
b nel caso in cui sia stata omessa intenzionalmente l’im- mediata notifica di sinistro;
c nel caso in cui la motivazione al diritto alla prestazione risulti fraudolenta;
d nel caso di aggravamento essenziale del rischio;
e nel caso di rinuncia a sollecitare gli arretrati di premio entro il termine per vie legali.
17 Xxxx succede in caso d’insorgenza del caso giuridico per colpa?
a Se un caso giuridico viene causato intenzionalmente da una persona assicurata, la garanzia assicurativa si estin- gue.
b In presenza di colpa grave, la Protekta rinuncia espres- samente al suo diritto legale di ridurre le prestazioni, ad eccezione in caso di guida di veicoli a motore in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe, come pure per sot- trazione alla prova del sangue.
E Disposizioni diverse
18 Dov’è valevole l’assicurazione?
a La garanzia assicurativa è valevole in tutto il mondo per il risarcimento di danni ed il diritto penale secondo la cifra 5 a e b nonché la cifra 9 a e b. Per eventi al di fuori degli stati europei, delle loro isole e degli stati bagnati dal Mediterraneo, la somma assicurata massima am- monta a CHF 50 000.00 per caso giuridico.
b La garanzia assicurativa secondo la cifra 5 c e d nonché 9 c ed e (solo locazione di veicoli) è valevole per i casi giuridici, per i quali sono competenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera e nel Principato del Liechten- xxxxx, negli stati europei e nelle loro isole e negli stati bagnati dal Mediterraneo.
c Per le proprietà menzionate a cifra 5, lettere e – k e cifra 9 d ed e (eccetto locazione di veicoli), la garanzia assicurativa è accordata unicamente a condizione che il foro compe- tente si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, che possa essere applicata la legislazione del rispettivo stato e che possa essere eseguita in questi paesi.
d Se il contraente trasferisce il suo domicilio all’estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e Campione) I’assicurazione si estingue.
19 Inizio e durata dell’assicurazione
La garanzia assicurativa inizia alla data indicata nella pro- posta e nella polizza.
Il contratto è stipulato per la durata menzionata nella polizza. Esso si rinnova tacitamente di un anno alla fine di questo periodo, se non viene disdetto dal contraente oppure dalla Protekta al più tardi 3 mesi prima della data di scadenza.
20 Pagamento dei premi
Il premio convenuto nonché eventuali premi seguenti e supplementari devono essere pagati oltre alla tassa fede- rale di bollo alla scadenza.
21 Cambiamento dei premi
Se i premi della tariffa vengono modificati nel corso della durata contrattuale, la Protekta può chiedere l’adattamento del contratto a decorrere dall’anno di assicurazione suc- cessivo. Essa dovrà comunicare a tale scopo al contraente il nuovo premio al più tardi 25 giorni prima della sua sca- denza.
Se il contraente non è d’accordo sul riordinamento del con- tratto, potrà disdirlo per la parte toccata dal cambiamento o nella sua totalità, per la fine dell’anno di assicurazione.
Se la Protekta non riceve nessuna disdetta entro la fine dell’anno di assicurazione, si ritiene che le modifiche con- trattuali sono state accettate.
22 Rimborso dei premi
Se in virtù di un motivo legale o contrattuale il contratto è sciolto prima della scadenza del periodo d’assicurazione, il premio concordato è dovuto soltanto proporzionalmente sino al momento dello scioglimento del contratto.
I premi relativi al periodo assicurativo in corso sono invece dovuti interamente se il contraente disdice il contratto in caso di sinistro e il contratto al momento dell’estinzione era in vigore da meno di un anno;
23 Dove devono essere indirizzate le comunicazioni?
Tutte le comunicazioni, dichiarazioni e altre notifiche devono essere indirizzate alla direzione a Berna. Le comunicazioni della Protekta al contraente, agli aventi diritto o ai suoi suc- cessori saranno indirizzate al suo ultimo indirizzo cono- sciuto. I cambiamenti d’indirizzo dovranno essere notificati immediatamente alla Protekta.
24 Foro
Il contraente o l’avente diritto potrà citare in giudizio la Protekta al suo domicilio svizzero o alla sede della Protekta a Berna.
25 Basi legali complementari
In complemento alle presenti disposizioni, vale la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
Assicurazione di protezione giuridica per persone private
Protezione dei dati
Annesso con promemoria sulla protezione dei dati
Informazioni preliminari Il trattamento di dati personali costituisce una base indispensabile delle operazioni d’assicurazioni. Nell’ambito del trattamento di dati personali ci atteniamo alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD), secondo la quale l’elaborazione dei dati è am- messa se prevista dalla LPD o da un’altra disposizione legale o previo consenso della persona in questione.
Clausola di autorizzazione La proposta di assicurazione o la richiesta d’offerta contiene una clausola di autorizza- zione al trattamento dei dati a norma di legge.
Svincolo dall’obbligo di La trasmissione di dati da parte di persone soggette all’obbligo di segretezza profes-
segretezza sionale presuppone lo svincolo dall’obbligo di segretezza. Nei formulari dei rami assicurativi interessati è prevista un’apposita clausola di svincolo.
Trattamento di dati personali Di seguito illustriamo le basi ed alcuni esempi di trattamento e impiego dei dati.
1. Trattamento dei dati Per trattamento dei dati s’intende qualsiasi gestione di dati personali, indipendente- mente dai mezzi e dalle procedure utilizzati, in particolare la procura, la conservazione, l’utilizzo, la trasformazione, la pubblicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati.
Trattiamo i dati rilevanti per le stipulazioni di contratto e la liquidazione dei sinistri. In primo luogo elaboriamo i dati derivanti dalla proposta assicurativa o dalla richiesta d’offerta e dalla notifica di sinistro. Se necessario richiediamo informazioni utili presso terzi (ad es. assicuratore precedente, medico) oppure prendiamo visione degli atti uffi- ciali. Ci impegniamo inoltre a trattare le informazioni ricevute in modo confidenziale.
I dati raccolti sono tenuti sotto forma elettronica o su carta e protetti – considerando le disposizioni legali applicabili – contro le consultazioni e contro le modifiche non autorizzate.
2. Scambio di dati Se necessario trasmettiamo i dati a terzi interessati, in particolare a co- e riassicura- tori e altri assicuratori privati o sociali svizzeri o esteri coinvolti. Inoltre, nell’ambito del diritto di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi responsabili e alle loro assicurazioni responsabilità civile.
Al fine di offrire una copertura assicurativa globale, una scelta di prodotti ottimale e prezzi convenienti, in parte le nostre prestazioni sono erogate da aziende svizzere ed estere legalmente indipendenti. Si tratta in questo caso di compagnie del gruppo o di partner esterni. Per questo motivo, nel quadro dello scopo del rapporto contrat- tuale e nel rispetto delle prescrizioni legali siamo obbligati a trasmettere e a trattare i dati sia all’interno sia all’esterno del gruppo.
Le compagnie di assicurazione svizzere gestiscono un sistema centrale di informa- zione (ZIS) contro l’abuso assicurativo. La banca dati ZIS è registrata presso l’incaricato federale alla protezione dei dati e le iscrizioni avvengono sulla base del regolamento ZIS.
3. Intermediari Collaboriamo con intermediari vincolati legalmente e contrattualmente a rispettare le prescrizioni della LDA.
4. Conservazione I dati sono conservati soltanto nella misura del necessario e ciò considerando le dispo- sizioni legali.
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inesatti, di esigere che siano rettificati.
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