Svizzera Clausole campione

Svizzera. Per le controversie ai sensi delle cifre 7.3 a e 7.8 la coper- tura assicurativa sussiste nella misura in cui sono com- petenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera (cifra 4.3), si applica il relativo diritto nazionale e la deci- sione può essere eseguita in questo Paese.
Svizzera. Scambio di lettere firmato a Roma (22.8.1996 - 6.9.1996), ratificato con Legge 30.7.1998 n. 294, su G.U. Suppl. ordinario n. 140/L del 20.8.98. E’ entrato in vigore il 5.02.1999. Prevede il riconoscimento, ai soli fini dell'iscrizione universitaria, dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia ed italiane in Svizzera.
Svizzera. LA SEZIONE 4 È SOSTITUITA DALLE PREVISIONI SEGUENTI:
Svizzera. La validità territoriale Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Svizzera. Per le controversie ai sensi delle cifre 21.1 – 21.4 e 21.7 la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui sono competenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera (cifra 4.3), si applica il relativo diritto nazionale e la deci- sione può essere eseguita in questo Paese.
Svizzera a) Per gli Utenti che hanno la residenza abituale in Svizzera, si applica quanto segue: b) Sezione 22 (Legge applicabile, foro competente) Le sezioni22.1 e 22.2 sono soppresse e sostituite dalla dicitura seguente: "22.1 Se l'Utente è un consumatore, il rapporto giuridico tra il Fornitore e l'Utente nonché le presenti Condizioni d'uso sono disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero, fatte salve le disposizioni di legge in conflitto con la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). 22.2Se l'Utente è un consumatore, i tribunali di Zuchwil (Svizzera) avranno competenza esclusiva per i diritti legali di qualsiasi tipo nei confronti del Fornitore, fatte salve disposizioni di legge imperative divergenti.Le azioni legali del Fornitore contro l'Utente devono essere intentate a Zuchwil (Svizzera) o presso la sede legale o il luogo di residenza abituale dell'Utente." Xxxxxx Xxxxx GmbH Bosch eBike Systems
Svizzera. Principi generali sulle Relazioni tra le Parti Condizioni di Utilizzo IBM IBM High Performance Services for HPC: Visualizzazione in Remoto – Programma Anticipato del Cliente SE SI ACCETTANO LE PRESENTI CONDIZIONI PER CONTO DEL CLIENTE, SI DICHIARA DI POTER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLE PRESENTI CONDIZIONI DI UTILIZZO DA PARTE DEL CLIENTE. IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI DI UTILIZZO O NEL CASO IN CUI NON SI POTESSE GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DA PARTE DEL CLIENTE, NON SARÀ CONSENTITO USUFRUIRE DEL SERVIZIO NE' PARTECIPARE A QUALSIASI FUNZIONE FORNITA FACENTE PARTE DELL'OFFERTA IBM, NE' DI USUFRUIRE DI QUALSIASI SOFTWARE DI ABILITAZIONE.
Svizzera. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è responsabile dei controlli alimentari e veterinari: – la certificazione per l’esportazione attestante il rispetto delle norme e dei re- quisiti alimentari e veterinari concordati è rilasciata dalle autorità cantonali su incarico dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria; – per quanto riguarda l’importazione, l’Ufficio federale della sicurezza ali- mentare e di veterinaria (servizio veterinario di confine) è responsabile dell’attuazione al confine delle norme e dei requisiti negli ambiti veterinario, sanitario e affini.¨ Nuova Zelanda – Counsellor (SPS services) Bruxelles, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade Svizzera – Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, direttore del settore Affari internazionali 9 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del comitato di gestione misto del 26 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2161). Allegato III10 Basi legali11 Epizoozia Svizzera Nuova Zelanda Afta epizootica Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 Malattia vescicolare del suino Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 Stomatite vescicolare Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 Peste equina africana Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 Peste suina africana Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) Decisione 97/132/CE del C...
Svizzera. Fino a quando le competenti autorità della Svizzera non avranno emanato Clausole Standard per la Svizzera, si applicheranno le Clausole Standard C2P così come definite ai sensi della precedente sezione 1 “Spazio Economico Europeo (SEE)”. Se la Commissione Europea o il Governo della Svizzera raggiunga una soluzione successiva al Swiss- US Privacy Shield, si applicheranno per riferimento le disposizioni ai sensi della sezione 0 “Xxxxx Xxxxx (XX)”.