MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI SECONDO LIVELLO
VERBALE DI ACCORDO
MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI SECONDO LIVELLO
Milano, 28 gennaio 2022 Tra
Banco BPM (in qualità di Capogruppo) e
la Delegazione di Gruppo Banco BPM delle XX.XX. Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub
Premesso che:
• il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM ha approvato in data 4 novembre 2021 il Piano Industriale 2021/2024 “Generare valore in un nuovo contesto orientato alla crescita”, illustrato alle Organizzazioni Sindacali in un apposito incontro del 5 novembre 2021;
• con lettera del 12 novembre 2021 relativa all’evoluzione del Modello commerciale del Gruppo Banco BPM sono stati illustrati alle Organizzazioni Sindacali i principali fattori abilitanti sui quali è fondato il progetto. Con successive comunicazioni del 23 novembre 2021, 11 e 21 gennaio 2022, che si intendono qui integralmente richiamate, e interventi in occasione di incontri con la Delegazione Sindacale nell’ambito del confronto sviluppatosi, sono stati forniti approfondimenti anche mediante l’inoltro di documentazione esplicativa e di dettaglio;
• in tale ambito, con la finalità di indirizzare a favore della clientela un’offerta personalizzata di prodotti e servizi, verranno attivati i Centri Imprese presso i quali viene individuata la figura del Direttore del Centro Imprese quale riferimento per il coordinamento e sviluppo commerciale della clientela dello specifico segmento di mercato; conseguentemente viene rivisto il perimetro delle attività del Responsabile Coordinamento Imprese presente presso l’Area su attività di supporto alle Filiali con ridenominazione in “Responsabile Coordinamento Business” e vengono attivate nell’ambito della Direzione Territoriale le due nuove figure specialistiche, il Referente Aziende e il Referente Privati, a riporto del Responsabile Commerciale;
• in relazione a quanto precede, nell’ottica di favorire l’approccio integrato e coordinato degli interventi programmati e finalizzati a consolidare ambiti con alto potenziale di crescita per il Gruppo, le Parti intendono valorizzare professionalità e competenze specialistiche del personale coinvolto nel progetto;
• le Parti si danno reciprocamente atto che la contrattazione nazionale e di secondo livello del Gruppo Banco BPM debbano costituire la cornice normativa di riferimento per accompagnare con continuità la realizzazione delle azioni previste dall’evoluzione del modello commerciale;
• con la sottoscrizione della presente intesa le Parti si danno atto che la procedura di confronto ai sensi degli artt. 17 e 21 del CCNL, come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019, relativamente all’evoluzione del Modello commerciale si intende esaurita.
Tutto ciò premesso, convengono:
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 Modifica e integrazione del contratto di secondo livello del 30.12.2017
Le Parti convengono di modificare e integrare il contratto di secondo livello come di seguito specificato.
• L’art. 1.2 viene integrato come segue:
Art.1.2 Ambito di applicazione
Ferma restando la piena applicazione delle disposizioni di legge e del CCNL tempo per tempo vigente, le Parti confermano sin d’ora la piena fungibilità dei lavoratori nell’ambito della stessa categoria.
L’ambito di applicazione del presente capitolo riguarda le seguenti figure professionali in servizio con contratto a tempo indeterminato (con esclusione degli apprendisti):
- Addetto imprese,
- Addetto corporate,
- Gestore,
- Figure specialistiche,
- Deliberante crediti in Direzione Territoriale,
- Preposti di filiale,
- Direttori di filiale (Hub, Indipendenti, Indipendenti coordinate),
- Referente Controlli presso filiali Hub e Indipendenti,
- Referente Commerciale,
- Responsabile Coordinamento Privati,
- Responsabile Coordinamento Business,
- Direttore Centro Imprese,
- Referente Aziende, Referente Privati e Referente Sviluppo in Direzione Territoriale
Omissis ”
• L’art. 1.4.10 viene modificato come segue:
Art. 1.4.10 “Responsabile Coordinamento Privati e Coordinamento Business
Sono presenti presso le Aree con compiti di presidio e coordinamento delle azioni
commerciali a supporto delle filiali per l’ambito di competenza.
Per queste figure è previsto un inquadramento nel 1° livello dei Quadri Direttivi.
• Viene inserito l’art. 1.4.13 come di seguito indicato:
Art. 1.4.13 Direttore Centro Imprese
Ai lavoratori a cui sia stato assegnato l’incarico di Direttore Centro Imprese è riconosciuto
l’inquadramento minimo nel 1° livello dei Quadri Direttivi. Trova inoltre applicazione
quanto previsto in tema di inquadramenti per i Direttori di Filiale dal CCNL 31 marzo 2015, come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019. A tale fine, sarà computato anche il personale assegnato ai Distaccamenti dipendenti dal Centro Imprese.
Al Direttore Centro Imprese che abbia l’inquadramento corrispondente a quello previsto dal medesimo CCNL per il Direttore di Xxxxxxx in relazione al numero degli addetti è riconosciuta una indennità mensile pari a € 120 lorde.
• Viene inserito l’art. 1.4.14 come di seguito indicato:
Art. 1.4.14 Referente Aziende, Referente Privati e Referente Sviluppo
In relazione all’evoluzione del modello commerciale è prevista l’attivazione presso le Direzioni Territoriali di due nuove figure specialistiche a riporto del Responsabile Commerciale, ovvero iI Referente Aziende e il Referente Privati rispettivamente con responsabilità di promuovere la crescita e coordinare le relazioni commerciali per i segmenti imprese-business e persona-privati.
Per tali figure, oltre che per il Referente Sviluppo, è previsto l’inquadramento nel 4° livello dei Quadri Direttivi.
• Viene inserito l’art. 1.4.15 come di seguito indicato:
Art. 1.4.15 Assegnazione ai Centri Imprese - salvaguardia di percorsi già avviati
Gli articoli 1.4.1 e 1.4.3 del contratto di secondo livello del 30.12.17 relativamente ai paragrafi dedicati alle figure degli Addetti imprese e dei Gestori imprese si applicano nei confronti del personale assegnato con i suddetti ruoli presso i Centri Imprese.
Esclusivamente in sede di prima attivazione dei Centri Imprese a seguito dell’evoluzione del Modello commerciale, solo a favore di coloro per i quali non è applicabile la previsione di cui al punto 2) “Decorso dell’anzianità nell’esercizio della mansione” dell’art. 1.4.3., il periodo trascorso per la progressione inquadramentale in corso di maturazione nel ruolo assegnato alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà ritenuto utile ai fini del riconoscimento della progressione inquadramentale prevista dal contratto di secondo livello vigente per il nuovo ruolo assegnato, ferme restando tutte le ulteriori disposizioni vigenti.
Articolo 3 Scadenza
Le Parti si danno sin d’ora atto che le previsioni degli articoli che precedono hanno scadenza il 31.12.2022, coerentemente con quanto previsto nell’accordo del 29 dicembre 2020 in merito alla scadenza complessiva della contrattazione di secondo livello di cui agli accordi del 31.12.2017 e 10.1.2019.