Ambito di applicazione. 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Ambito di applicazione. 1) Il Patto di integrità è lo strumento che l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (di seguito ASPAL) adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016.
2) Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale dell’ASPAL approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014 e ss.mm.ii., al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’ASPAL.
Ambito di applicazione. Il presente Regolamento, di recepimento degli “Indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case Famiglia” del 12/07/2018, si applica alle Case Famiglia e ad altre strutture per anziani e adulti con disabilità con un numero massimo di 6 ospiti (punto 9.1 DGR 564/2000 e ss.mm.ii.; D.M. 21.05.2001 n. 308), non soggette all’obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento, ma alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune ai sensi dell’art. 36 LR. N. 11/2018 Sono escluse le tipologie con finalità prettamente abitative e di norma organizzate in “autogestione”, in particolare: - gli appartamenti che accolgono persone con esiti da patologie psichiche con progetti finalizzatiallamaggiorautonomiapossibile (es. Budget di Salute DGR 1554/2015); - i gruppi appartamento e le abitazioni nelle quali convivono in forma stabile piccoli gruppi di persone con disabilità (massimo 5 persone) che riescono a vivere in autonomia con i progetti individuali ed interventi domiciliari socio-sanitari di Comuni e AUSL, fra i quali quelli indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi (di cui alla DGR 733/2017); - gli “alloggiconservizi” per anziani (di cui alla DGR 270/00); - altre realtà con finalità abitative, non riconducibili ad assistenza residenziale con retta giornaliera corrisposta a un soggetto gestore, contraddistinte dalla prevalenza di un obiettivo di emancipazione, addestramento alla vita indipendente, con interventi professionali di natura educativa e presenza assistenziale assente o limitata ad interventi di carattere domiciliare non continuativi nell’arco della giornata, senza necessità di presidio notturno. Sono altresì escluse le Case Famiglia “multiutenza” rivolte a bambini e adolescenti e/o adultiindifficoltà (di cui alla DGR1904/2011 e ss.mm.ii.). Le strutture che avviano l’attività dopo l’entrata in vigore del presente regolamento devono soddisfare tutti i requisiti inderogabili previsti (Allegato 1a). Le strutture in funzione alla data di entrata in vigore del regolamento devono soddisfare tutti i requisiti con esclusione di quanto previsto al punto 8 dell'art. 5 - Caratteristiche strutturali e impiantistiche. Il Comune di residenza degli ospiti è, di norma, il Comune competente a garantire l’assistenza ai soggetti individuati all’art. 4 della LR 2/2003 e smi, secondo quanto ivi stabilito.
Ambito di applicazione. 1.1 Qualsiasi contratto sottoscritto tra Generon S.p.a. (il “Fornitore”) per la fornitura di suoi prodotti (i “Prodotti” o “Prodotto”) ed un cliente (l’“Acquirente” ) sarà disciplinato, qualora vengano richiamate negli atti che formano tali contratti, dalle Condizioni Generali di Fornitura che prevalgono su quelle eventualmente predisposte dall’Acquirente. L’accettazione, da parte dell’Acquirente dell’offerta o della conferma d’ordine del Fornitore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l’applicazione al contratto delle Condizioni Generali di Fornitura. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti, ed anche in tal caso le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal Fornitore. La conferma di ricezione dell’ordine da parte del Fornitore è la mera presa in carico dell’ordine, ma non costituisce consenso esplicito dell’accettazione delle condizioni proposte dall’Acquirente, che saranno accettate, eventualmente, dal Fornitore, mediante un consenso scritto (conferma d’ordine) appositamente redatto da quest’ultimo ed inviato successivamente all’Acquirente.
1.2 L’esecuzione dell’ordine da parte dell’Acquirente equivale all’accettazione delle Condizioni (penali/termini di pagamento) ivi stabilite.
1.3 Una eventuale accettazione, da parte dell’Acquirente, non conforme alla offerta del Fornitore equivale ad una nuova proposta, da ritenersi rifiutata e respinta dal Fornitore se non espressamente accettata da quest’ultimo per iscritto.
1.4 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti Condizioni Generali di Fornitura. In tal caso il Fornitore non comunicherà le modifiche all’Acquirente, ma le pubblicherà sul sito dell’Azienda. Le Condizioni Generali di Fornitura e le loro eventuali modifiche si intendono accettate da parte dell’Acquirente in caso di mancata specifica contestazione e/o richiesta di chiarimenti entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito(xxx.xxxxxxx.xx).
1.5 Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura i seguenti termini hanno questo significato: - “Prodotti” L’oggetto della vendita tra il Fornitore e l’Acquirente come descritto nel modello di offerta.
Ambito di applicazione. 1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire:
a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo xxxxx xxxx, lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnico-amministrativi.
2. Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/se- gnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti spor- tivi; piscine.
3. Secondo quanto stabilito dal X.Xxx n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione alle gare di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza sono determinati e aggiornati perio- dicamente dal Ministero del Lavoro, mediante apposite tabelle, sulla base dei valori economici stabiliti dal presente CCNL. In relazione ai servizi di supporto a quelli ambientali, di cui al punto 1, lettera e), le parti si impegnano a fornire la valutazione e l’interpretazione autentica, a seguito di specifiche ri- chieste riguardanti le attività di manutenzione e di officina e di impianti previste dai con- tratti di fornitura di servizi, non stabilmente strutturate nel ciclo produttivo.
Ambito di applicazione. Il P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato “dipendente”.
Ambito di applicazione. 1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.
Ambito di applicazione. L’offerta Servizio Network si applica ad Imprese Clienti che sottoscrivano un abbonamento della Famiglia RAM e/o Vodafone Mobile Desk e/o Famiglia Wireless Office ed intendano estendere tale abbonamento anche ai propri Collaboratori. Resta inteso che le carte SIM attribuite ai Collaboratori dovranno essere nuove attivazioni RAM e/o Vodafone Mobile Desk e/o Famiglia Wireless Office comunque in eccedenza rispetto al minimo di carte SIM previsto dagli abbonamenti della Famiglia RAM e/o Vodafone Mobile Desk e/o Famiglia Wireless Office da attribuire all’uso esclusivo del Cliente. Le presenti Condizioni integrano le Condizioni Generali di Contrattoper i servizi di Comunicazione elettronica .
Ambito di applicazione. 2.1. L’Albo Fornitori è utilizzato da Viveracqua e dalle singole Aziende Consorziate, o loro Enti collegati, o altri terzi, (di seguito tutti ed indistintamente anche definiti “Ente Aggiudicatore”), che hanno pubblicamente formalizzato l’adozione, mediante condivisione, dell’Albo stesso. Quest’ultimo rappresenta lo strumento di identificazione degli operatori economici, qualificabili conformemente alle vigenti norme in materia, ai quali possono essere affidati contratti d’appalto il cui valore stimato - IVA esclusa - sia compreso nel sottosoglia comunitario, riferito ai Settori Speciali, di cui all’art. 35, c. 2, del Codice dei Contratti, ovvero contratti di valore superiore nei casi consentiti dalla normativa di settore.
2.2. Gli Enti Aggiudicatori, di norma, qualora possano espletare procedimenti di scelta del contraente mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara o le procedure di scelta del contraente basate su disposti di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti, ovvero ancora previste dai propri regolamenti interni, selezionano i concorrenti tra i Fornitori iscritti all'Albo, qualificati nella specifica o nelle specifiche Sezioni e categorie, nonché sottocategorie, merceologiche d’interesse. Rimane pertanto la facoltà per l’Ente Aggiudicatore di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori qualora ricorrano le seguenti circostanze:
2.2.1. quando si tratta di lavori, forniture o servizi che, pur essendo riconducibili ad una delle categorie merceologiche contemplate dall'Albo, per loro peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica, ovvero per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, non possono essere soddisfatti ricorrendo all'Albo;
2.2.2. quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti in Albo Fornitori;
2.2.3. per approvvigionamenti di importo inferiore a € 40.000.
2.3. Per la scelta degli Operatori Economici da invitare, si procederà nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione degli affidamenti e parità di trattamento. Fatte salve diverse disposizioni interne delle società consorziate, il numero di O.E. da invitare viene determinato in ragione delle disposizioni di legge vigenti al momento dell’avvio della procedura.
2.4. Resta ferma la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze o specifiche esigenze, il livello di concorrenza rappresentato dagli Oper...
Ambito di applicazione. 1. Il presente Codice di Ateneo si applica al personale a tempo indeterminato e determinato, come di seguito specificato:
a) tutto il personale tecnico-amministrativo del Comparto Università;
b) dirigenti appartenenti all’area VII – Dirigenza delle Università.
2. Per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (professori e ricercatori a tempo indeterminato), le norme contenute nel presente Codice costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le disposizioni del presente Codice di Ateneo si applicano, altresì, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione, ai titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, ai titolari di borse di studio e di ricerca, agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore) e a ogni altro soggetto non ricompreso nel presente articolo a cui la normativa estenda l’applicazione del presente Codice di Ateneo e delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l’Ateneo.
4. Le disposizioni del presente Codice di Ateneo si applicano, altresì, ai ricercatori a tempo determinato per quanto compatibili con le disposizioni del relativo ordinamento.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4 , nei contratti o negli atti di incarico o di nomina, successivi all’entrata in vigore del presente codice di Ateneo, è inserita un’apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento nazionale e dal presente Codice di Ateneo, accertata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del procedimento ovvero da figure similari per le altre tipologie di rapporti individuati agli stessi commi 3 e 4.
6. L’uso, nel presente Codice di Ateneo, del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del ...