PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
protezione professionale
R.C. commercialista
polizza in regime “Claims Made”
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
R.C. professionale per commercialisti ed esperti contabili contratto di assicurazione in regime “Claims Made”
Mod. 3541 - edizione gennaio 2019
Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1° gennaio 2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS
n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
protezione professionale
R.C. commercialista
Condizioni di Assicurazione
Mod. 3541 - edizione gennaio 2019
Premessa
Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono par- te integrante della polizza Protezione Professionale - R.C. Commercialista sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. 3544;
- il questionario Mod. 3546 forma parte integrante della presente polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stato indicato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per i massimali indicati, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa, nei relativi allegati o nel presente fascicolo Condizio- ni di Assicurazione;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la nor- mativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come pre- visto dall’art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).
Glossario
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero:
a) il Dottore Commercialista e/o il Ragioniere Commercialista e/o l’Esperto contabile;
b) lo Studio Associato.
Assicurazione: il presente contratto di assicurazione.
AXA: l’assicuratore, AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
“Claims Made”: per regime “claims made” si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabi- lità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia temporale della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall’Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività).
Clienti: tutti i terzi in favore dei quali l’Assicurato presti la propria attività professionale dietro compenso.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione il quale può identificarsi con l’Assicurato.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Xxxxx: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamento a cose.
Dipendenti: i dipendenti e praticanti del Professionista o dello studio Associato, e le persone fisiche delle quali l’Assicurato deve rispondere per legge, nei confronti dei quali AXA rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante secondo il disposto dell’art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo.
Fatturato: l’ammontare complessivo dei corrispettivi e delle prestazioni di servizi derivanti dall’esercizio della professione di Dottore Commercialista / Ragioniere Commercialista / Esperto contabile e che l’Assicurato dichiara ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e comunque del contributo alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti e della cessione dei beni.
Nel caso di studio associato (o società tra professionisti) si intende il fatturato complessi- vo (come sopra definito) relativo alle competenze professionali dei professionisti indicati in polizza.
Franchigia: l'importo prestabilito di perdite patrimoniali o danni, che in caso di sinistro rimane a cari- co dell'Assicurato.
Indennizzo/ la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Risarcimento:
Massimale: l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese in uno stesso periodo as- sicurativo.
Parti: il Contraente e AXA.
Perdite le somme per le quali l’Assicurato sia riconosciuto responsabile nei confronti di clienti in re-
Patrimoniali: lazione all’esercizio dell’attività assicurata da parte dell’Assicurato, che non sia conse- guenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante distinto dal
Assicurazione: precedente e dal successivo.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione e le presenti condizioni contrattuali.
Premio: la somma dovuta ad AXA.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto: la percentuale di perdite patrimoniali o danni che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o danni per i quali è prestata l’assicurazione.
Studio Associato: associazione o società tra Dottori Commercialisti e/o Ragionieri Commercialisti e/o Esperti contabili per lo svolgimento della professione in forma associata.
L’assicurazione di responsabilità civile professionale è prestata fino a concorrenza del massimale in- dicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richie- ste di risarcimento presentate all’Assicurato in uno stesso periodo assicurativo.
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro, ad eccezione di quanto riportato nell’estensione “Attività di sindaco” qualora richiamata in polizza.
I limiti di indennizzo previsti, anche nell’ambito delle condizioni speciali, non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima di AXA, nello stesso periodo assicurativo.
Norme che regolano l’assicurazione R.C. Professionale del commercialista Premessa
Che cosa è assicurato
Art. 1| Oggetto dell’assicurazione - Garanzia R.C. professionale in regime “Claims Made” Perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio dell’attività professionale
L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dall’esercizio dell’attività di dottore commercialista o ragioniere commercialista svolta nel rispetto delle leg- gi e regolamenti vigenti e delle specifiche abilitazioni e/o autorizzazioni richieste per l’esercizio di ogni attività assicurata, in relazione alle richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato stesso durante il periodo di efficacia temporale dell’assicurazione (come da Art. 14 - “Inizio e termine della garanzia (periodo dell’assicurazione)”, per le perdite patrimoniali cagionate colposamente a terzi, compresi i clienti.
L’attività assicurata comprende le funzioni collegate alla stessa, compreso l’invio telematico delle di- chiarazioni fiscali e di ogni altro atto per cui è previsto tale invio.
Danni a terzi nell’esercizio dell’attività
L’assicurazione è prestata per quanto l’Assicurato debba corrispondere, quale civilmente respon- sabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni colposamente cagionati a terzi, compreso i clienti, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose nell’esercizio dell’attività professionale.
L’assicurazione è, inoltre, estesa alla personale responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per fatto delle persone delle quali debba rispondere, facenti parte dello studio, nei con- fronti dei quali AXA rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante secondo il disposto dell’art. 1916 C.C., escluso il caso di dolo degli stessi.
Art. 2| Studio associato
Qualora l’assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, questa è estesa alla responsabilità ci- vile personale derivante ai singoli componenti dello stesso, indicati in polizza, nella loro qualità di commercialista associato.
Art. 3| Limiti di risarcimento
L’assicurazione è prestata per le perdite patrimoniali con uno scoperto del 10% e con il minimo di 500,00 euro (comunque con un massimo di scoperto di 25.000,00 euro) per ogni sinistro fino a concor-
renza del massimale di polizza, così come anche indicato nelle garanzie riportate nei successivi arti- coli, salvo che le stesse indichino limiti e scoperti differenti.
Qualora assicurabili a termini di legge, per le perdite patrimoniali conseguenti a multe, ammen- de e sanzioni inflitte ai clienti dell’Assicurato l’assicurazione è prestata, fermo quanto sopra indica- to, con un sottolimite, per sinistro e per periodo di assicurazione, pari a 1/3 del massimale di polizza.
Relativamente all’attività di revisore contabile l’assicurazione è prestata nel limite del massimale di polizza con il massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro e per periodo di assicurazione.
Art. 4| Estensione alla custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 1- “Oggetto dell’assicurazione” e, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 10 - “Rischi esclusi dall’assicurazione”, l’assicurazione di R.C. professionale viene estesa, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, alla responsabilità civile del profes- sionista derivante dalla custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti nell’esercizio della professione esercitata. Questa estensione di garanzia opera per le per- dite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti nell’esercizio della professione, nonché per le perdite patrimoniali derivanti da furto rapina o incendio degli stessi.
In relazione agli atti, documenti e titoli non al portatore, la garanzia viene prestata con uno sco- perto del 10% dell’importo di ogni sinistro, con un minimo di 500,00 euro ed un massimo di scoperto | |
di 25.000,00 euro, fermo restando che, per le perdite patrimoniali derivanti da furto rapina o incendio, | |
la garanzia opera con un sottolimite di indennizzo per sinistro pari a 50.000,00 euro. | |
Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, l’assicurazione è operante a condizione che l’avvenuta presa in custodia sia comprovata per iscritto tramite documenti di data certa con rilascio al cliente di ricevuta di presa in consegna sottoscritta dall’Assicurato. In caso di sinistro il cliente danneggiato dovrà forni- re originale di detta ricevuta di deposito. Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e va- lori ricevuti in deposito dai clienti, l’assicurazione è prestata con un sottolimite di indennizzo di 1.500,00 euro per sinistro e anno assicurativo, ferma l’applicazione della franchigia fissa assoluta di | |
500,00 euro per sinistro. | |
In nessun caso verranno indennizzate perdite patrimoniali di denaro, titoli e valori non supportate da idonea documentazione scritta, con data certa, dell’avvenuta presa in custodia e comunque ogni perdita patrimoniale conseguente a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi. |
Art. 5| Attività di revisione bilanci pubblici
L’assicurazione è estesa all’attività svolta dall’Assicurato nella sua qualità di revisore dei bilanci dei comuni, delle province e delle aziende speciali ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia è prestata con un sottolimite, per sinistro e periodo di assicurazione, pari al 50% del massimale di polizza. Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il mini- mo di 500,00 euro ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.
Art. 6| Attività in ambito tributario
L’assicurazione è estesa per l’attività di rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla com- missione tributaria, a condizione che lo stesso non svolga attività di giudice tributario e/ o membro di commissione tributaria. Per l’attività di rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla commis- sione tributaria è previsto il sottolimite, per sinistro e periodo di assicurazione, pari a 1/3 del massi- male di polizza. Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 500,00 euro ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.
Qualora l’Assicurato svolga l’attività di giudice tributario e/o membro di commissione tributaria, l’assicurazione opera per tali attività, a condizione che l’Assicurato stesso non svolga l’attività di as- sistenza e rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle con- troversie di carattere tributario. Per l’attività di giudice tributario e/o membro di commissione tributaria è previsto il sottolimite, per sinistro e periodo di assicurazione, pari al 50% del massimale di polizza. Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 2.500,00 euro.
Art. 7| Responsabilità connessa alla legge sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 ei successive modifica- zioni o integrazioni)
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali degli assistiti, purché con- seguenti ad atti colposi.
La garanzia è prestata con un sottolimite, per sinistro e periodo di assicurazione, pari ad 1/3 del mas- simale di polizza. Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 500,00 euro ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.
Art. 8| Docenze e pubblicazioni
L’assicurazione è estesa per le pubblicazioni redatte dall’Assicurato nonché per l’attività di libero do- cente, limitatamente alle discipline economiche, commerciali, sociali, fiscali e tributarie.
L’estensione è prestata con una franchigia di 250,00 euro per ciascun sinistro ed un limite di risarci- |
mento pari a 25.000,00 euro, che rappresenta il massimo esborso di AXA per uno o più sinistri verifi- |
catisi nel corso del medesimo periodo di assicurazione. |
Che cosa non è assicurato
Art. 9| Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi:
a) l’Assicurato e le persone per la cui attività è estesa l’assicurazione;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
c) i dipendenti dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
d) le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illi- mitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all’Assicurato ai sensi dell’art. 2359 C.C. o che, in ogni modo, siano oggetto da parte dell’Assicurato o esercitino nei suoi confronti, influenza economica determinante e/o attività di direzione/coordinamento.
Art. 10| Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione è esclusa:
a) se l’attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall’Assicurato senza l’iscrizione al relativo albo professionale;
b) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75, n. 136) e di società soggette per legge all’obbligo della certificazione e per l’attività di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investi- mento e di società per azioni quotate in borsa;
c) per multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
d) per le richieste di risarcimento derivanti dall’attività indicata in polizza se esercitata in connessio- ne o commissionata all’Assicurato da un’impresa facente capo direttamente o indirettamente allo stesso (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale “A”, se richiamata in polizza);
e) per la conduzione e la proprietà dello studio;
f) per le perdite patrimoniali ed i danni:
1) da inquinamento;
2) connessi ad attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) inerenti l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di amministratore (compresa l’attività di direttore generale o di consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc.) o di sindaco di società o di enti (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale “D”, se richiamata in polizza);
4) inerenti l’attività svolta dall’Assicurato in qualità: di curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; di commissario xxxxxxxxxx o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata; di commissario liquidatore nelle procedure di li- quidazione coatta amministrativa, di commissario straordinario ex X.Xxx. 270/1999 e/o ex
D.L. 347/2003 e successive modificazioni; di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale “B”, se richiamata in polizza);
5) inerenti l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale “C”, se richiamata in polizza);
6) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
7) conseguenti all’attività svolta in proprio dai dipendenti;
8) inerenti l’attività svolta dall’Assicurato in qualità: di amministratore e/o comunque di gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestio- ne di patrimoni mobiliari o immobiliari;
9) inerenti l’attività svolta dall’Assicurato quale mediatore nelle conciliazioni di controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e successive modifiche nonché in qualità di Arbitro ai sensi degli art. 806 e seguenti del c.p.c. (attività assicurabile con esten- sione di garanzia);
g) per le perdite patrimoniali:
1) derivanti da furto, rapina o incendio;
2) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al porta- tore;
3) inerenti all’attività svolta dall’Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell’ambito di tali enti, salvo quelle derivanti dalle attività di revisione dei bilanci pubblici di cui all’Art.5 - “Attività di revisione bilanci pubblici”;
4) derivanti da carenze dell’hardware o di errori di programmazione del software, relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati. La presente esclusione non opera qualora AXA abbia la possibilità di esperire azione di rivalsa nei confronti del fornitore di hardware o di software. (Deroga l’esclusione, relativamente all’attività di elaborazione dati, quanto previsto dalla Condizione Speciale “A”, se richiamata in polizza);
h) per i danni:
1) da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artifi- cialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
5) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
6) da presenza o detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
7) derivanti da campi elettromagnetici.
i) per le perdite patrimoniali ed i danni derivanti dalle seguenti attività:
1) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
2) l’attività di membro dell’organo di vigilanza di un’azienda ed altre attività simili svolte ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) la “certificazione formale dell’esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n. 102/2009” (salvo se prevista con patto spe- ciale allegato in polizza);
4) la compensazione degli altri crediti tributari ai sensi dell’art. 1, comma 574 della Legge 23/12/2013 n. 147, (salvo se prevista con patto speciale allegato in polizza);
5) la prestazione di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichia- razioni (c.d. semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata ex D.Lgs. n.175/2014) (salvo se prevista con patto speciale allegato in polizza);
j) per le perdite patrimoniali e le sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 “Antiriciclaggio” (e successive modificazioni o integrazioni).
Condizioni Speciali
(Operanti se richiamate sul simplo di polizza)
Cond. A - Elaborazione dati dei propri clienti
L’assicurazione è estesa all’uso di sistemi di elaborazione elettronica per l’attività di elaborazione dei dati dei propri clienti solo qualora l’Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possegga una quota.
L’estensione non è comprensiva dei danni patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.
AXA Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell’art. 1916 C.C. qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risar- cimento a carico dell’Assicurato.
Cond. B - Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)
L’assicurazione è estesa alla attività: di curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; di com- missario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministra- zione controllata; di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
AXA terrà indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle funzioni di curatore fallimentare, commissario xxxxxxxxxx, commissario liquidatore.
L’estensione è prestata con un sottolimite, per sinistro e periodo di assicurazione, pari al 50% del massimale previsto in polizza. Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 500,00 euro ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.
Per la presente estensioni di garanzia A. “Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle proce- dure concorsuali)”, l’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato dopo la data di effetto della presente polizza, e comunque durante il periodo di ef- ficacia temporale dell’assicurazione e a condizione che tali richieste siano conseguenti a comporta- menti colposi o errori commessi nell’espletamento delle suddette attività risalenti ad un periodo, non superiore a 12 mesi, antecedente la data di effetto della presente polizza. Nel caso in cui l’Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con AXA, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze ed è prestata entro il limite previsto dalla presente estensione di garanzia, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.
Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti suc- cessivi (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), esso si conside- rerà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l’Assicurato dichiara e la AXA ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, duran- te il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento connesse all’attività di sindaco occasio- nate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.
Cond. C - Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale
AXA terrà indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell’Assicurato, nell’espletamento dell’attività svolta presso Centri autorizzati di assistenza fiscale - CAAF.
L’estensione è prestata con un sottolimite, per sinistro e periodo di assicurazione, pari al 50% del massimale previsto in polizza. Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 500,00 euro ed un massimo di scoperto di 25.000,00 euro.
Salvo se prevista con patto speciale (con specifico allegato di polizza), l’assicurazione non vale per la prestazione di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sul- le dichiarazioni (c.d. semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata ex D.Lgs. n. 175/2014).
Condizione Speciale Attività di sindaco
Cond. D - Attività di Sindaco
Premessa
Qualora l’Assicurato abbia acquistato l’assicurazione per l’attività di sindaco, il fatturato relativo a que- sta attività dovrà essere indicato separatamente dai restanti compensi dell’attività di commercialista.
In caso di Studio Associato, l’assicurazione è prestata fino a concorrenza di un sottolimite pari al 50% del massimale previsto in polizza, che rappresenta il massimo esborso di AXA per uno o più sinistri ve- rificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, anche qualora il sinistro coinvolga la re- sponsabilità di più Assicurati.
1. Oggetto della Condizione Speciale D - Attività di Sindaco - Garanzia in regime “Claims Made”
AXA si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell’Assicurato, dei doveri connessi alle funzioni di sindaco in società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni, associazioni di diritto privato (con esclusione delle società di capitali quotate in borsa ed Enti Pubblici), in relazione alle richieste di risarcimento, pervenute all’Assicurato stesso per la prima volta durante il periodo di efficacia temporale dell’assicurazione (come dal seguente punto 2 - “Retroattività: inizio e termine della garanzia per la Condizione Speciale D - Attività di Sindaco”.
In tale contesto la garanzia ricomprende:
1) la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione del caso previsto dall'art. 2386 C.C., ul- xxxx xxxxx, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell’assemblea dei soci e per la responsabilità dei collaboratori previsti dall’art. 2403 bis C.C.;
2) gli incarichi cessati:
- durante il Periodo di Assicurazione;
- precedentemente al Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell’ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite AXA assicurazioni S.p.A.;
- durante il periodo di retroattività - qualora previsto - purché l’incarico di sindaco non sia stato ricoperto presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura con- corsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza di un sottolimite pari al 50% del massimale previsto in polizza, che rappresenta il massimo esborso di AXA per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo.
Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 2.500,00 euro.
2. Retroattività: inizio e termine della garanzia per la Condizione Speciale D - Attività di Sin- daco
Xxxxx restando i limiti, le esclusioni e le limitazioni previste, si precisa che per la Condizione Speciale D - “Attività di Sindaco” (a parziale deroga del successivo Art. 14 - “Inizio e termine della garanzia”) l’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia temporale dell’assicurazione, purché riferite a errori commessi nell’espletamento dell’attività di sindaco risalenti ad un periodo, non superiore a 12 mesi, anteceden- te la data di effetto della presente polizza.
Nel caso in cui l’Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con AXA, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze ed è prestata entro il limite previsto dalla presente estensione di garanzia per Attività di sindaco, con esclusione di qualsiasi cu- mulo di massimale.
Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti suc- cessivi (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), esso si conside- rerà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l’Assicurato dichiara e la AXA ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, duran- te il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento connesse all’attività di sindaco occasio- nate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza
3. Esclusioni specifiche della Condizione Speciale D - Attività di Sindaco
Fermo quanto previsto dall’Art. 5 - “Rischi esclusi dall’assicurazione”, l’assicurazione della Condizio- ne Speciale D - “Attività di Sindaco”, non è operante:
a) se l’attività di sindaco sia stata o venga svolta dall’Assicurato senza i requisiti previsti dalla legge o venga svolta dall’Assicurato nonostante si siano verificate circostanze che ne prevedono la de- cadenza o la cessazione dall’ufficio per norma di legge (artt. 2399, 2400, 2405 C.C.);
b) per qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da o relativa a procedure liquidative (ai sensi dell’art. 2484 C.C.) e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, ecc.) avviate prima del periodo di assicurazione. Questa esclusione non opera per l’incarico di sindaco accettato per la prima volta successivamente all’avvio di dette procedure;
c) per le richieste di risarcimento relative a società che, alla data di decorrenza dell’estensione di garanzia Cond. D - “Attività di sindaco”, risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis C.C.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dall’art. 2463 C.C. e art. 2482 ter C.C., ed eventuali successive modificazioni o integrazioni di legge;
d) per le richieste di risarcimento che traggono origine da o relative a somme percepite dall'Assicu- rato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell’organo compe- tente;
e) per le richieste di risarcimento avanzate direttamente od indirettamente contro l'Assicurato, da società o enti in cui l’Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbliga- zioni, ecc.).
Infine si precisa che l’assicurazione non è operante qualora l’attività di sindaco sia svolta nell’ambito:
- bancario;
- assicurativo;
- di intermediazione mobiliare (titolo di esempio SICAV e SGR);
- di gestione di fondi pensione e di investimento;
- Società per azioni quotate in borsa.
4. Cessazione dall’incarico di attività di sindaco
Xxxxx restando i limiti, le esclusioni e le limitazioni previste, si precisa che per la Condizione “Attività di Sindaco” (a parziale deroga del successivo Art. 14 - “Inizio e termine della garanzia”), l’assicurazione resta tuttavia operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia temporale dell’assicurazione, sebbene al momento della ricezione della richiesta di risarcimento, il singolo Assicurato non sia più formalmente in carica come sindaco di società, ma alla condizione che lo fosse al momento in cui sono avvenuti i fatti col- posi e che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione dell’incarico stesso.
Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l’evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale di polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel periodo.
In caso di sinistro
Art. 11| Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è asse- gnata la polizza, o ad AXA, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando, inoltre, ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia, nonché quelli ottenuti successivamente.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Art. 12| Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
AXA si riserva la facoltà di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli ele- menti utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.
Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa de- signati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 13| Concorso di colpa - Gestione della lite
In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e AXA per qualsiasi motivo non ge- stisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei re- sponsabili.
Norme che regolano in generale l’assicurazione R.C. Professionale
Art. 14| Inizio e termine della garanzia (periodo dell’assicurazione)
L’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia temporale dell’assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo, non superiore a 5 anni, antecedente la data di effetto della presente polizza. Nel caso in cui l’Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con AXA, l’assicurazione si estende al periodo di efficacia temporale delle precedenti polizze. In ogni caso, l’assicurazione è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con eventuali altre precedenti polizze stipulate con AXA.
L’assicurazione è esclusa nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:
a) all’assenza, all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;
b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcito- ria in relazione ad azioni o omissioni anteriori alla data di effetto della presente Polizza.
Art. 15| Calcolo e regolazione del premio - Comunicazione del fatturato
Il premio della presente polizza è determinato sulla base del fatturato dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione e viene corrisposto dallo stesso per ciascun periodo assicurativo:
a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza e successivamen- te alla scadenza di ciascun periodo assicurativo. Questo premio è considerato quale premio minimo della polizza dovuto ad AXA;
b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta sul fatturato nello stesso periodo.
Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest’ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio di po- lizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente si impegna:
1) a comunicare ad AXA, in forma scritta entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurati- vo, il valore del fatturato per la determinazione del premio definitivo. Decorso tale termine, in as- senza di comunicazione, l’assicurazione si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di av- venuta comunicazione;
2) al versamento della somma dovuta a saldo, nei 30 giorni successivi alla comunicazione di AXA del premio dovuto. Decorso tale termine, in assenza di pagamento di quanto dovuto, l’assicurazione si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuto pagamento del premio a saldo.
Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
Se la presente polizza è cessata, per qualsiasi motivo, e non sia intervenuto il versamento dovuto al saldo del premio, AXA non è tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato.
Nell’ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore al doppio della sola sua parte fissa e provvisoria, AXA si riserva la facoltà di rideterminare la parte fissa e provvisoria relativa al primo periodo assicurativo successivo in misura pari al 75% del premio definitivo precedente.
AXA ha diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dal Contraente ed utili ai fi- ni della determinazione del premio e, lo stesso, si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.
AXA si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti, in caso di mancato rispetto degli obblighi riportati.
Art. 16| Operatività territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti involontari posti in essere nel territorio dei Paesi dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e della Svizzera.
Art. 17| Vincolo di solidarietà (deroga)
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell’Assicurato.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con terzi, AXA risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.
A tal fine, in caso di giudizio, l’Assicurato si impegna a richiedere l’accertamento del grado di respon- sabilità propria di ciascuno dei diversi responsabili.
Art. 18| Cessazione del rapporto assicurativo
In caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o di decesso dell’Assicurato, l’assicurazione continua ad essere valida ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.
A richiesta dell’Assicurato stesso o dei suoi eredi, AXA si riserva di estendere l’assicurazione a tutti i si- nistri a lei denunciati nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versa- mento in un’unica soluzione, di un importo non inferiore all’ultima annualità di premio, ivi compreso l’eventuale saldo della regolazione premio. Tale assicurazione è valida soltanto nel caso in cui l’evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente polizza.
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.
Art. 19| Radiazione o sospensione dall’albo professionale
Dal momento della radiazione dell’Assicurato dall’Albo professionale, o durante il periodo di sospen- sione temporanea dall’Albo per motivi disciplinari, l’assicurazione non è valida.
L’assicurazione riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disci- plinare dall’Albo o della reiscrizione dell’Assicurato, purché questi sia in regola con il pagamento del premio.
In ogni caso l’Assicurazione non opera per attività prestata nei periodi di sospensione.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 20| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che in- fluiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 21| Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto ad AXA l'esistenza e la successiva stipula-
zione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 22| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pa- gamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA ad ottenere il pagamento dei premi scadu- ti, ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferio- re, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 23| Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 24| Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del ri- schio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 25| Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive al- la comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo di- ritto di recesso.
Art. 26| Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, AXA può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tale caso, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Norme che regolano l’assicurazione in generale - Condizione Aggiuntiva e Particolare
Art. 27| Rinnovo dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della sca- denza dell’assicurazione, quest'ultima è rinnovata per un anno.
Art. 28| Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 29| Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione di AXA.
Art. 30| Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diver- samente regolato, valgono le norme di legge.
Condizione Aggiuntiva
(Sempre operante)
ES1| Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualo- ra tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Condizione Particolare
(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)
D2| DEROGA AL TACITO RINNOVO (Condizione Particolare D2)
A deroga dell'Art. 27 - "Rinnovo dell’assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in ge- nerale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | ||
Garanzia Base R.C. | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Garanzia base per le perdite patrimoniali in gene- re (salvo quanto diversamente indicato in polizza) | fino a concorrenza del massimale di polizza | Scoperto 10% col minimo di 500 euro (comunque col massimo di scoperto di 25.000 euro) per ogni sinistro |
Garanzia base per perdite patrimoniali conseguenti a multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell’Assicurato | 1/3 del massimale per sinistro/anno | |
Attività di revisore contabile | fino a concorrenza del massimale col massimo di 1.000.000 euro per sinistro/anno | |
Attività di revisione bilanci pubblici | 50% del massimale per sinistro/anno | |
Attività di rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla commissione tributaria | 1/3 del massimale per sinistro/anno | |
Attività di giudice tributario e/o membro di commissione tributaria | 50% del massimale per sinistro/anno | Scoperto del 10% col minimo di 2.500 euro per ogni sinistro |
Perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti o titoli non al portatore | 50.000 euro per sinistro per le perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio | Scoperto 10% col minimo di 500 euro (comunque col massimo di scoperto di 25.000 euro) per ogni sinistro |
Perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori | 1.500 euro per sinistro/anno | Franchigia assoluta 500 euro per sinistro |
Responsabilità connessa alla legge sulla privacy | 1/3 del massimale per sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro (comunque col massimo di scoperto di 25.000 euro) per ogni sinistro |
Docenze e pubblicazioni | 25.000 euro per sinistro/anno | 250 euro per sinistro |
Condizioni Speciali (operanti se richiamate) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Cond. B - Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali) | 50% del massimale per sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro (comunque col massimo di scoperto di 25.000 euro) per ogni sinistro |
Cond. C - Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale | 50% del massimale per sinistro/anno | |
Cond. D - Attività di Sindaco | 50% del massimale per sinistro/anno (limite operante anche per studio associato qualora il sinistro coinvolga più Assicurati) | Scoperto 10% col minimo di 2.500 euro per ogni sinistro |
1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l’oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di re- cedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraen- te decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1418 C.C. Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversa- mente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei re- quisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse co- nosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere eserci- tare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo an- no. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal con- tratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposi- zioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato al- la stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contrat- to; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contrat- to e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta so- spesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicura- tori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun as- sicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta cono- scenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sini- stro. (…)
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luo- go se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile
(…) Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra as- sicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
2359 C.C. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominan- te nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
2463 C.C. Costituzione
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzio- ne, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazio- ne, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la re- visione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
2482 bis C.C. Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli ammini- stratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimo- niale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effet- tuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
2482 ter C.C. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. (…)
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4 , anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trat- xxxxx nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attivi- tà, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicura- zione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (c.d. “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi ine- renti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinno- vo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di infor- mazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rien- tranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati per- sonali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in rela- zione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obbli- ghi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzio- ne e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzio- ni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri opera- tori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicu- rativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indiret- tamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, ope- ranti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria
- Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti ap- partenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la ge- stione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicu- rativa.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di se- guito elencate:
- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio. In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e te- lefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comu- nicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita di- retta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società ap- partenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trat- tamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella pre- sente informativa.
7 Cfr. nota 2
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ri- cevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi in- formatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smista- mento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di infor- mazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusi- vamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicu- rativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione
R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Di- porto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Isti- tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assi- curazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle in- frastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti ge- stori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbli- gatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgo- no per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea av- verrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (c.d. BCR - Bin- ding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi in- formatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto an- che l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività sud- dette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conser- vati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interes- sato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli ag- giornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer
- 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web: xxx.xxx.xx
INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche “Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elet- tronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consen- so da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l’utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento del Da- ti, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto car- taceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l’utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifesta- zione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indi- cate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsa- bili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento;
b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in quali- tà di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riser- vatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manu- tenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad:
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In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrat- tuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.