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Cessazione del rapporto assicurativo Clausole campione

Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa: a) in caso di decesso dell’Assicurato o scioglimento dello Studio Associato; b) in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale; c) in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale; In caso di decesso o cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall’Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa: Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.
Cessazione del rapporto assicurativo. In caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o di decesso dell’Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso. A richiesta dell’Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo non inferiore all’80% dell’ultima annualità di premio, ivi compreso l’eventuale saldo della regolazione premio.
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa: - in caso di decesso dell’Assicurato (fermo quanto disposto dall’articolo 2.9); - in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale; - in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale; - in caso di decesso o cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall’Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa: a) in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato; b) in caso di cessazione da parte dell’Assicurato di attività professionale con conseguente trasmissione della Dichiarazione di Cessazione Attività c) in caso di radiazione. In caso di morte dell’assicurato, il rapporto cessa a partire dalla data di decesso dell’Assicurato In caso di cessazione dell’attività per cause diverse dalla radiazione e/o dal decesso dell’assicurato, il rapporto cessa dalla data riportata nella Dichiarazione di Cessazione Attività. In caso di radiazione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato. In caso di sospensione dall’Albo professionale la copertura viene immediatamente sospesa, con riferimento a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data in cui la è stata deliberata la sospensione dalle competenti Autorità, la copertura verrà riattivata automaticamente alla data di revoca della sospensione, deliberata dalle competenti Autorità, oppure alla data di scadenza del termine di sospensione.
Cessazione del rapporto assicurativo. 0ltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa: -in caso di decesso dell’assicurato -in caso di cessazione da parte dell’assicurato dell’esercizio della sua professione -cancellazione del ruolo presso la competente C.C.I.A.A. Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa, con effetto immediato, in caso di radiazione o sospensione dall’Albo Professionale. Xxxxxxxxx assicurato e scoperto Il Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Compagnia: In ogni caso, la garanzia è prestata con l’applicazione di Franchigie e/o scoperti con minimo e massimo indicato nella scheda di Polizza. L’Assicurato dà mandato alla Compagnia di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a suo carico a titolo di franchigia, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte dell’Assicurazione. Massimale annuo in caso di sostituzione di polizza in corso d’anno In caso di sostituzione di Xxxxxxx avvenuta in corso d’anno e tale da modificare la scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo diverso accordo scritto tra il Contraente e la Compagnia, il Massimale di Polizza si considererà comunque unico per l’intero Periodo di Assicurazione così modificato.
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa, con effetto immediato, in caso di radiazione o sospensione dall’Albo Professionale. Xxxxxxxxx assicurato e scoperto Il Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Compagnia: • Per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo; • Per più Sinistri originati dal medesimo Comportamento colposo, i quali sono considerati come un unico Sinistro, con applicazione di un’unica Franchigia. In ogni caso, la garanzia è prestata con l’applicazione di Franchigie e/o scoperti con minimo e massimo indicato nella scheda di Polizza. L’Assicurato dà mandato alla Compagnia di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a suo carico a titolo di franchigia, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte dell’Assicurazione. Massimale annuo in caso di sostituzione di polizza in corso d’anno In caso di sostituzione di Xxxxxxx avvenuta in corso d’anno e tale da modificare la scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo diverso accordo scritto tra il Contraente e la Compagnia, il Massimale di Polizza si considererà comunque unico per l’intero Periodo di Assicurazione così modificato.
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa con effetto immediato: