Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa: Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.
Cessazione del rapporto assicurativo. In caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o di decesso dell’Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso. A richiesta dell’Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo non inferiore all’80% dell’ultima annualità di premio, ivi compreso l’eventuale saldo della regolazione premio.
Cessazione del rapporto assicurativo. In caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o di decesso dell’Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso. A richiesta dell’Assicurato stesso o dei suoi eredi, HDI si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati ad HDI nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo non inferiore all’80% dell’ultima annualità di premio, ivi compreso l’eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l’evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della polizza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale assicurato, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio. Radiazione o sospensione dall’Albo professionale Dal momento della radiazione dell’Assicurato dall’Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall’Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida. La garanzia riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall’Albo o della reiscrizione dell’Assicurato, purché questi sia in regola con il pagamento del premio.
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa: -in caso di decesso dell’assicurato -in caso di cessazione da parte dell’assicurato dell’esercizio della sua professione -cancellazione del ruolo presso la competente C.C.I.A.A. A VVERTENZA IMPORTANTE prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste d i risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL A ssicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna d enuncia potrà essere accolta.
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa: • in caso di decesso dell’Assicurato; • in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale; • in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale; In caso di decesso o cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall’Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
Cessazione del rapporto assicurativo. Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa, con effetto immediato, in caso di radiazione o sospensione dall’Albo Professionale. Xxxxxxxxx assicurato e scoperto Il Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Compagnia: • Per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo; • Per più Sinistri originati dal medesimo Comportamento colposo, i quali sono considerati come un unico Sinistro, con applicazione di un’unica Franchigia. In ogni caso, la garanzia è prestata con l’applicazione di Franchigie e/o scoperti con minimo e massimo indicato nella scheda di Polizza. L’Assicurato dà mandato alla Compagnia di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a suo carico a titolo di franchigia, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte dell’Assicurazione. Massimale annuo in caso di sostituzione di polizza in corso d’anno In caso di sostituzione di Xxxxxxx avvenuta in corso d’anno e tale da modificare la scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo diverso accordo scritto tra il Contraente e la Compagnia, il Massimale di Polizza si considererà comunque unico per l’intero Periodo di Assicurazione così modificato.
Cessazione del rapporto assicurativo. L’assicurazione cessa definitivamente dal momento in cui il Contraente/Assicurato, per qualsiasi motivo, non rientri più nella corrispondente voce di cui al capitolo 1 - Glossario Programma Danni.
Cessazione del rapporto assicurativo. Il rapporto assicurativo cessa salvo per quanto disposto dall’art. 21: - in caso di decesso dell’assicurato; - in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale; - in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale. In caso di decesso o di cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale del Certificato di Assicurazione. In caso di radiazione o di sospensione dall’Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
Cessazione del rapporto assicurativo. Il Contraente