tra
CONTRATTO DI APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE CON OPZIONE DI PROSECUZIONE DI ULTERIORI DUE ANNI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A PERSONE ANZIANE PER L’ASP MARTELLI (CIG 86018696DA)
Figline e Incisa Valdarno, …
tra
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Centro Residenziale Martelli” (C.F. 80017510480), con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Via della Resistenza 99, c.a.p. 50063, PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xx, sito istituzionale: www.aspmartelli.itin persona del Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxx, in seguito anche “Committente”
e
…, con sede in …., Via …, C.F. …., P.IVA …, in persona del …. Sig. ….
premesso che
- con atto del Direttore n. ..., è stata assunta la determina a contrarre per l’affidamento del presente contratto mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo);
- in data … è stata bandita la gara per l’affidamento del presente contratto;
- con determinazione n. … del … il contratto è stato aggiudicato all’Impresa;
- l’aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;
- le seguenti verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali hanno sortito esito positivo posto che:
a) in data …;
b) in data …;
- in data … l’Impresa ha trasmesso … a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara;
- in data … è stato acquisito il DURC;
- dalla data dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il … è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni, previsto dall’art. 32 del D.lgs 50 del 2016;
- che in data … l’Impresa ha effettuato il bonifico di € … per la restituzione delle somme sostenute dalla Committente per le pubblicazioni di legge;
ciò premesso
si conviene quanto segue
Art. 1) Oggetto
La Stazione Appaltante affida all’Impresa, che acetta, l’appalto per l’esecuzione del Servizio alle condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato speciale che, sottoscritto dalle parti, viene allegato (doc. 1) al presente contratto con i relativi allegati a farne parte integrante e sostanziale, nonché dall’offerta tecnica (doc. 2) ed economica (doc. 3) presentate in sede di gara.
Art. 2) Durata contrattuale
Il presente contratto ha la durata di tre anni e decorrerà dal ..., fino al ... .
La Committente avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di esercitare il diritto d’opzione per la prosecuzione dello stesso per ulteriori due anni, alle medesime condizioni ed ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 2016, dandone comunicazione all’Impresa almeno trenta giorni prima della scadenza. Il termine non è perentorio.
Art. 3) Consegna del servizio
Il verbale di consegna del servizio sarà predisposto secondo le modalità indicate nel capitolato speciale.
Oppure
La Committente ha proceduto all’affidamento del servizio in via d’urgenza con determinazione n. … del …
Art. 4) Corrispettivi, anticipazione e revisione prezzi
I corrispettivi contrattuali, al netto ribasso unico offerto in sede di gara pari al
…% (… per cento), sono convenuti come segue:
Prestazione | Corrispettivo |
Giornata alimentare completa | € … |
Colazione | € … |
Pranzo | € … |
Merenda | € … |
Cena | € … |
Laddove la prestazione non riguardi l’intera giornata alimentare, secondo quanto previsto dal Capitolato, ma una parte di essa il corrispettivo sarà dunque erogato in funzione dei pasti (colazione, spuntino, pranzo, merenda o cena) effettivamente erogati. Nei giorni di ingresso e uscita degli ospiti dalla struttura il corrispettivo della giornata alimentare sarà convenzionalmente ridotto del 50%.
Il suddetto corrispettivo sarà fatturato dall’Impresa alla Committente, in base alle giornate alimentari effettivamente erogate, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento e sarà versato tramite bonifico bancario entro i successivi sessanta giorni.
Il contratto è regolato a misura ed il valore contrattuale complessivo indicato negli atti di gara rileva unicamente per quanto riguarda le forme di pubblicità della gara ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50 del 2016. Eventuali variazioni in più o in meno non daranno pertanto diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta in favore dell’Impresa, né si consideranno varianti contrattuali.
Trattando di appalto regolato a misura, con possibilità di incrementare il numero dei pasti rispetto a quelli stimati nel capitolato speciale, la Committente si riserva di disporre in caso di necessità prestazioni aggiuntive,
agli stessi prezzi della giornata alimentare, fino ad un massimo di un quinto, senza che ciò costituisca variante ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50 del 2016, posto che il presente contratto ha fatto parte integrante del bando stesso.
Prodotto | Corrispettivo ribassato |
Acqua naturale oligominerale in confezione tetrapak da lt. 1 | € … |
Vino da tavola Chianti confezione da lt. 0,750 | € … |
Vin Santo per la S. Messa in confezione da lt. 0,750 | € … |
Bibite analcoliche di vari gusti in confezione da lt. 1½ | € … |
Succhi di frutta di vari gusti in confezione da lt. 1 | € … |
Vino spumante dolce o secco lt. 1 | € … |
Totale servizi accessori | € … |
L’Impresa presterà inoltre i seguenti servizi accessori extra pasti, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, ai seguenti corrispettivi oltre IVA, derivanti dal ribasso offerto sui prezzi a base d’asta:
Ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto l’Impresa riconoscerà alla Committente per ogni pasto (pranzo o cena) prodotto per l’esterno l’importo di € 1,795 oltre IVA, derivante dall’applicazione del rialzo percentuale sull’importo a base d’asta (royalties).
I suddetti corrispettivi saranno reciprocamente versati entro sessanta giorni
fine mese dalla termine del mese di riferimento, salva compensazione.
La Committente su istanza dell’Impresa all’inizio di ogni anno di servizio, previa presentazione delle garanzie di legge, potrà riconoscere l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, del D.lgs 50 del 2016, convenendosi al riguardo che trattandosi di appalto di servizio di durata, per “valore del contratto d’appalto” si intende l’importo annuale dello stesso così come stimato ed al netto del ribaso d’asta.
La Committente a decorrere dal secondo anno del servizio, previa istanza presentata da parte dell’Impresa, potrà riconoscere tramite provvedimento espresso la revisione prezzi in funzione di:
- quanto al 45% dei corrispettivi, per le variazioni della componente della
manodopera eventualmente interventute per la sottoscrizione di CCNL in epoca successiva alla stipula del presente contratto;
- quanto al 55% dei corrispettivi, per le variazioni annuali dell’indice ISTAT FOI.
Art. 5) RUP e Direttore dell’Esecuzione
Il Responsabile del procedimento del presente appalto ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs n. 50 del 2016 è …
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto è …
La Committente si riserva di variare in ogni momento tale figura.
Art. 6) Drettore Tecnico del Servizio
Il Direttore Tecnico del Servizio nominato dall’Impresa è … nato a … il …
C.F. …..
Art. 7) Sicurezza dei lavoratori, DUVRI ed costi sicurezza
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Impresa attesta di aver eseguito il completo sopralluogo dei locali ove dovrà essere svolto il Servizio, di ritenerli idonei e di aver ricevuto dall’Azienda dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali medesimi.
L’Impresa attesta in particolare di aver individuato e visionato: le vie e le uscite di emergenza, ai fini di una immediata ed agevole evacuazione; la collocazione e la composizione dei materiali combustibili; le misure di prevenzione e di allarme adottate in relazione ai rischi di natura meccanica ed elettrica.
L’Impresa, quale unica responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri dipendenti, consegna il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81 del 2008 (DVR) (doc. 7), e si impegna ad aggiornarlo nonché ad attuarne i contenuti mettendo a disposizione dei lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale e predisponendo adeguati percorsi
formativi.
L’Impresa ha preso visione e condivide i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dall’Azienda, posto a base di gara ed allegato al presente contratto (doc. 6). Per l’attuazione delle misure indicate nel DUVRI, purché formalmente documentate spettano all’Impresa i costi per la sicurezza interferenziali pari ad € … annui che saranno corrisposti in due rate di pari importo con i corrispettivi spettanti per i mesi di giugno e dicembre di ogni anno.
Art. 8) Clausola sociale
L’Impresa per l’intera durata dell’appalto si impegna ad utilizzare prioritariamente gli stessi addetti dipendenti dell’appaltatore uscente, nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione dell’Impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il Servizio oggetto di appalto. Si rinvia comunque a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 del 2019.
L’Impresa non può, in alcun caso, sospendere o ritardare l’esecuzione del Servizio anche in caso di contestazioni con la Stazione appaltante, rinunciando espressamente di fare ricorso all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.
Art. 9) Subappalto e cessione del contratto
Il subappalto è ammesso unicamente nel caso in cui sia stato dichiarato in fase di gara, previa autorizzazione della Committente, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50 del 2016.
È vietata la cessione del contratto.
Art. 10) Garanzia definitiva
L’Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto consegna
garanzia definitiva (doc. 4) di importo pari a € …,00 (…/00), rilasciata dalla
… il …. (n. …), in conformità alle prescrizioni dell’art. 103 del D. Lgs 50 del 2016. In caso di escussione anche parziale della garanzia l’Impresa è tenuta a ricostituirla entro i successivi sette giorni, pena la risoluzione del contratto senza necessità di costituzione in mora.
Art. 11) Penali
1. In caso di violazione degli obblighi discendenti dal presente contratto e dal capitolato speciale la Committentetà avrà facoltà di applicare le seguenti penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
1° Livello (inadempienza lieve) Euro 150,00:
- per ogni caso di mancato rispetto dell’organico minimo giornaliero del personale previsto dal capitolato speciale, senza comprovata ragione;
- per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste dal capitolato speciale;
- per ogni tre giorni consecutivi di utilizzo di stoviglie usa e getta, di carta o di plastica;
- per ogni caso di non conformità relativa alla composizione dei pasti;
- per ogni dieta non correttamente preparata o non personalizzata;
- per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dalle tabelle dietetiche (verificato su 10 pesate della stessa preparazione);
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti da lavoro;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente;
- per ogni ritardo di oltre 15 (quindici) minuti nella consegna dei pasti. 2° Livello (inadempienza media) Euro 300,00
- per ogni variazione del menù giornaliero non motivata e/o di valore economico inferiore, non concordata precedentemente con la Committente;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti consegnati;
- per la mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;
- per ogni caso di riciclo;
- per ogni caso di raffreddamento dei prodotti cotti con modalità non previste dal capitolato speciale;
- ogni qualvolta venga negato l’accesso al centro cottura agli incaricati della Committente per eseguire controlli di conformità al capitolato speciale;
3° Livello (inadempienza grave) Euro 500,00
- per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi;
4° Livello (inadempienza molto grave) Euro 1.500,00
- per ogni verifica microbiologica non conforme.
Prima di procedere all’applicazione della penale la Committente dovrà contestare per iscritto all’Impresa la relativa violazione assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per eventuali giustificazioni che, ove ritenute fondate, daranno luogo all’archiviazione del procedimento di irrogazione della penale. L’importo delle penali dovrà essere sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui siano verificati gli interventi di cui sopra.
La Committente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. qualora l’importo delle penali maturate dovesse eccedere il 10% dell’importo contrattuale.
Art. 12) Termine del contratto
Al termine del contratto o in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà rilasciare nella piena e incondizionata disponibilità della Committente i
beni ed il Centro Cottura di cui si sia avvalsa, secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale, con esclusione di ogni corrispettivo ulteriore, indennizzo o risarcimento. L’Impresa rinuncia pertanto fin d’ora e per quanto occorrer possa a qualunque tutela possessoria.
L’Impresa dovrà altresì consegnare alla Committente il prospetto degli addetti impiegati nell’esecuzione del Servizio, specificandone le ore settimanali di impiego, la qualifica ed il livello di inquadramento.
Art. 13) Polizza assicurativa
L’Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto consegna polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e dei dipendenti (RCO).
La polizza RCT ha un massimale "unico" di garanzia non inferiore a €
5.000.000 per sinistro.
Eventuali danni che non dovessero trovare copertura nella polizza assicurativa resteranno comunque a carico dell’Impresa.
Art. 14) Recesso
La Committente potrà recedere liberamente dal presente contratto con preavviso scritto di tre mesi.
In tal caso all’Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa pretendere risarcimentio indennizzi, cui per quanto occorra fin d’ora rinuncia. Art. 15) Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.
Art. 16) Clausola risolutiva espressa.
1. Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore per un periodo superiore ad un giorno;
b) reiterate inosservanze delle norme igienico sanitarie nella preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti;
c) utilizzo di stoviglie o posate usa e getta o comunque di plastica o di carta, senza autorizzazione della stazione appaltante, per un periodo superiore a trenta giorni;
d) utilizzo ripetuto per più di tre volte, nel corso di un anno, di derrate alimentari che non abbiano le caratteristiche merceologiche indicate nel Capitolato e nei suoi allegati; verificarsi anche di un solo caso di intossicazione alimentare imputabile all’Impresa;
e) ulteriore inadempienza dell’Impresa dopo l’applicazione di 4 penali di qualsiasi livello nell’ambito dello stesso anno di servizio, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto alla Committente di risolvere il contratto;
f) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature affidate all’Impresa;
g) utilizzo nell’esecuzione del servizio di personale non dipendente, fatto salvo l’utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
h) inadempimento agli obblighi contributivi per importi complessivamente superiori a € 10.000;
i) ritardato versamento delle retribuzioni al personale dipendente anche per una sola mensilità; inadempimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
In caso di risoluzione e fermo il risarcimento del maggior danno, il rilascio gratuito in favore della Committente dei Beni forniti, integrati o manutenuti dall’Impresa, secondo quanto quanto previsto dal Capitolato speciale, deve intendersi quale penale a carico dell’Impresa. L’Impresa ritiene tale penale congrua in funzione dell’interesse della stazione appaltatne alla regolare
esecuzione del servizio e rinunvia fin d’ora a sollevare eccezioni di sorta.
Art. 17) Trattamento dei dati personali
La Committente nomina l’Impresa Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto (doc. 8).
Art. 18) Spese
Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l’imposta di bollo, sono ad integrale carico dell’Impresa.
L’Impresa ha rimborsato prima della stipula del presente contratto i costi delle pubblicazione degli atti di gara mediante bonifico bancario dell’importo di €
… con CRO …
Art. 19) Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto il foro territorialmente competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Firenze.
La Committente
L’Impresa
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole:
Art. 4) Corrispettivi, anticipazione e revisione prezzi
Art. 7) Sicurezza dei lavoratori, DUVRI ed costi sicurezza Art. 8) Clausola sociale
Art. 9) Subappalto e cessione del contratto Art. 10) Garanzia definitiva
Art. 12) Termine del contratto Art. 13) Polizza assicurativa Art. 14) Recesso
Art. 15) Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 16) Clausola risolutiva espressa.
Art. 19) Foro competente L’Impresa
Allegati:
1. Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. Garanzia definitiva;
5. Polizza assicurativa;
6. DUVRI;
7. DVR dell’Impresa;
8. Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali.
ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO
NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità “Responsabile”) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”), indicato nel sovrastante contratto quale rappresentante del Committente
PREMESSO CHE:
1. l’art. 4, comma 1, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche “Responsabile”) è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
2. il Responsabile tratta dati per conto del Committente;
3. il sottoscritto è stato nominato dal Titolare del trattamento Responsabile interno del trattamento dei dati personali afferenti il Settore di propria competenza. Al Responsabile è stata attribuita la facoltà di nominare Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28, par. 1, del GDPR;
4. nell’ambito delle attività svolte dal Responsabile è sorta l’esigenza di avvalersi di un ulteriore soggetto, “Responsabile esterno”, per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate;
5. il Responsabile esterno è disposto a svolgere tali attività e ha la competenza e la struttura adeguata per svolgerle;
6. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR, con il presente atto si intende autorizzare l’Altro Responsabile (Responsabile esterno) a nominare a sua volta “Ulteriori Responsabili” (Sub Responsabili esterni) del trattamento dei dati personali, ferme le norme che disciplinano l’istituto del subappalto, dei contratti similari, delle subforniture e dei servizi, per quanto attiene alla relativa disciplina autorizzativa non assorbita dal presente atto;
7. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR “Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche”;
8. il Responsabile esterno del trattamento, autorizzato in generale alla nomina di “Ulteriori Responsabili del trattamento”, informa il Responsabile interno di eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili esterni del trattamento e dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente l’atto di nomina al Responsabile, dando così la possibilità
al Responsabile e al Titolare di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta;
9. la nomina di Responsabile esterno e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati permane efficace sino al perdurare del rapporto di natura lavorativa con l’Ente, salvo diversa previsione da parte del Titolare e del Responsabile interno, e potrà essere revocata in qualsiasi momento;
10. il presente atto, assunto con le forme e le pubblicità di legge, da parte del Responsabile del trattamento interno, costituisce informazione da parte del Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento,
NOMINA
l’affidatario del contratto a cui viene allegato il presente atto
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD “ULTERIORI RESPONSABILI”
il suddetto Responsabile esterno a nominare a sua volta “Ulteriori Responsabili del Trattamento” (Sub Responsabili esterni) trasmettendo tempestivamente l’atto di ulteriore nomina al Responsabile del Trattamento interno del Comune, dando così la possibilità al Titolare del trattamento di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta. All’Ulteriore Responsabile del Trattamento si applicano tutti gli obblighi di seguito indicati che devono essere formalizzati mediante uno specifico atto.
Gli Ulteriori Responsabili del Trattamento devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. L’Ulteriore Responsabile del Trattamento non può nominare altri sub responsabili del trattamento.
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti elettronici.
Il Responsabile esterno del trattamento dichiara:
- che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell’urgenza e delle necessità, tramite email o PEC;
- di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;
- di essere disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento
Il Responsabile interno affida al Responsabile esterno il trattamento di tutti i dati personali relativamente ai seguenti compiti indicati nel contratto a cui viene allegata la presente nomina.
Natura e finalità del trattamento
I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Responsabile e il Responsabile esterno.
Durata del trattamento
Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto tra le parti. All’esaurirsi del rapporto, il Responsabile esterno non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Responsabile e del Titolare.
Doveri e compiti del Responsabile del trattamento
Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.
Nello specifico il Responsabile esterno dovrà:
- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento, ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell’Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Titolare, il Responsabile esterno dovrà informare il Responsabile interno circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone Incaricate/autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza, anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Titolare del trattamento, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- impartire per iscritto, agli Incaricati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall’art. 32 del Regolamento;
- assistere il Responsabile interno e il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 “Sicurezza
del Trattamento”, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile esterno del trattamento;
- assistere e informare il Responsabile e il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell’interessato nell’esercizio dei propri diritti;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Responsabile e dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- mettere a disposizione del Responsabile e del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il Responsabile e il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi delle disposizioni del Regolamento;
- per quanto concerne l’Amministratore di sistema, il Responsabile del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli Amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli al Responsabile e al Titolare su richiesta del medesimo;
- garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
Inoltre, il Responsabile esterno del trattamento deve:
- raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzarli esclusivamente per le finalità concordate con il Responsabile interno del trattamento, nonché trattare, custodire e controllare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 679/2016;
- assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli Interessati dal trattamento;
- eseguire, in merito ai dati sopra indicati, solo le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, estrazione, consultazione, raccolta, raffronto, analisi, conservazione, aggiornamento e gestione;
- garantire all’Interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento, in ordine all’accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- osservare le eventuali prescrizioni emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Procedura di gestione dei dati personali alla cessazione del contratto
Al termine del rapporto di collaborazione o a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto
dalla legge, il Responsabile esterno del trattamento cancellerà dai propri server e ulteriori banche dati tutti i dati relativi alle attività oggetto del contratto stesso, compresi i dati personali. Contestualmente tutti i dati in formato aperto saranno restituiti al Responsabile interno del trattamento. Per le attività di restituzione e trasmissione dei dati nella fase conclusiva del contratto, il Responsabile interno del trattamento indica al Responsabile esterno il nominativo della persona e dell'ufficio incaricato a ricevere tali dati.
Tipologia di dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati
I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile esterno vengono di seguito elencati per tipologia:
Dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificazione personale connessi alla gestione dei servizi affidati, nonché dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR 679 del 2016, relativamente alle condizioni cliniche degli ospiti.
Categorie di interessati
I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile esterno si potranno riferire alle categorie di interessati a cu fa riferimento il contratto a cui il presente atto di nomina viene allegato.
Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento deve redigere il “Registro del trattamento” se tenuto in base a quanto disposto dall’art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
Sarà compito del Responsabile esterno del trattamento tenere aggiornato l’elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Incaricati del trattamento e Amministratore di Sistema e di comunicarlo al Responsabile del trattamento ove richiesto.
Il Responsabile interno del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile esterno, fornendo istruzioni documentate, in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati.
In ragione dell’affidamento in outsourcing del trattamento, il Responsabile dovrà vigilare sull’operato del Responsabile esterno mediante esecuzione di controlli specifici eseguibili ad opera del Responsabile stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile esterno al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della presente nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.
L’adempimento non comporta, per il Responsabile esterno del trattamento, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina. Con la presente nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.
Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia (in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018).