REGIONE TOSCANA
Allegato B - Schema di accordo (articolo 5, comma 1)
REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
ACCORDO SOSTITITIVO DI PROVVEDIMENTI CONCESSORI RELATIVI AD OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO AD OPERA DI IMPIANTI E RETI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE GESTITE DALLA SOCIETA’“ S.p.A.”
TRA
La Regione Toscana (di seguito “Regione”) con sede legale in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, Xxxxxx Xxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA 01386030488, in persona del Direttore pro tempore della Difesa del Suolo e Protezione Civile
La Società
E
S.p.A. (di seguito “ ”), con sede legale in
, codice fiscale e Partita IVA , e qui rappresentata dal giusta procura atto del
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Vista la legge regionale _ , n. (Disposizioni urgenti in materia di occupazioni
del demanio idrico dei gestori del Servizio idrico integrato);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Visto il Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);
Visto il Regolamento del 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);
PREMESSO CHE
➢ la Regione Toscana ai sensi della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" è Ente competente per la gestione del demanio idrico.
➢ nell’esercizio di detta competenza la Regione cura i procedimenti per il rilascio delle
concessioni per l’occupazione delle aree appartenenti al demanio idrico;
➢ le concessioni del demanio idrico sono assentite a titolo oneroso ed i relativi canoni sono
determinati con Delibera di Giunta Regionale ai sensi della L.R. 80/2015;
➢ ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle l.r. n. 25/1998, 61/2007, 20/2006,30/2005, 91/1998, 35/2011e 14/2007”, la Società svolge la funzione di gestore del SII nel territorio di ;
➢ per lo svolgimento di suddetta attività la Società gestisce impianti e reti tecnologiche di approvvigionamento idropotabile e fognatura che interessano anche il demanio idrico, determinando numerose interferenze (aeree, parallelismi, subalveo, opere accessorie, scarichi etc.) con corsi d’acqua costituenti il reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’art. 22 L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.;
➢ con delibera n. 677 del 25-05-2020 la Regione Toscana ha approvato il Protocollo d'Intesa sulle misure urgenti a sostegno del servizio idrico integrato in ordine alle principali criticità derivanti dall'emergenza dovuta all'epidemia Covid - 19, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, e che prevede tra gli altri, l’impegno della Regione di giungere alla definizione delle occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato tenendo conto della natura del servizio offerto dai gestori medesimi;
TENUTO CONTO CHE:
➢ A seguito dell’elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione si rende necessario definire con uno specifico accordo il rilascio delle concessioni per l’occupazione del demanio regionale di cui alla l.r.80/2015 e relativi regolamenti
attuativi che consenta di definire la complessa situazione pregressa ereditata nel passaggio delle funzioni mediante procedure semplificate che consentano di definire anche le verifiche avviate sulle occupazioni in questione;
➢ nell’ambito dei principi di efficienza ed efficacia che informano l’agire della pubblica amministrazione, la Regione Toscana con l.r. n. _ del ha stabilito che i soggetti gestori del servizio idrico integrato, possono sottoscrivere entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 specifici accordi con la competente Direzione regionale volti alla regolarizzazione degli importi dovuti per l’occupazione pregressa, alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni, e alle modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio.
➢ nell’ambito della suddetta legge, sono state individuate le fattispecie di occupazione demaniale a mezzo delle infrastrutture in argomento, riconducibili alle casistiche di seguito riportate:
a. occupazioni del demanio regolarmente concessionate (tipologia A).
b. occupazione del demanio rientranti nelle casistiche di cui all’articolo 1 comma 1 della
l.r. 77/2016 (tipologia B).
c. occupazioni del demanio di cui all’allegato 2 della d.g.r.t. n. 428/2019, afferenti alla tipologia “scarichi acque reflue” non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere a e b (tipologia C);
PRESO RECIPROCAMENTE ATTO CHE:
➢ le Parti hanno ritenuto di giungere alla stipula dell’accordo di cui all’articolo 2 della l.r. n - del
➢ l’applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le parti stipulanti significativi vantaggi in termini di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa oltre che di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra le reti tecnologiche e gli impianti gestiti dalla Società ed il demanio idrico quantificando il pagamento dei canoni concessori;
➢ ai sensi della l.r. del la Società è tenuta al pagamento di una somma omnicomprensiva volta alla regolarizzazione dei pagamenti pregressi con riferimento alle tipologie di occupazioni sopracitate;
➢ il presupposto per la gestione unitaria delle posizioni afferenti alla Società “ ” è la condivisione di una banca dati georeferenziata, in aggiornamento continuo, che permetta di determinare il numero e la tipologia delle interferenze, sulla base del quale definire la base
impositiva ai fini fiscali per la determinazione dei canoni di concessione annualmente dovuti e dell’imposta per l’utilizzo del demanio idrico;
Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante del presente accordo, tra le parti come sopra costituite si stabilisce quanto segue.
ART.1 - OGGETTO
1. Il presente accordo in ottemperanza di quanto previsto dalla l.r. del definisce le modalità di regolarizzazione degli importi dovuti per l’occupazione pregressa del demanio idrico, le modalità di rilascio delle concessioni e le modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti in gestione alla Società presenti sul territorio.
2. Con il presente accordo la Società si impegna ad avviare, di concerto con gli uffici regionali competenti nel rilascio dei titoli concessori di cui al d.p.g.r. 60/R/2016, l’attività di accertamento e ricognizione delle occupazioni in essere del demanio idrico ad opera delle reti e degli impianti di cui al comma 1.
3. A seguito della ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, il presente accordo definisce il percorso volto alla condivisione e all’implementazione di una banca dati georeferenziata, in aggiornamento continuo, che permetta di determinare il numero e la tipologia delle interferenze, sulla base del quale definire annualmente la base impositiva ai fini fiscali per la determinazione dei canoni di concessione e dell’imposta per l’utilizzo del demanio idrico.
4. A tal fine, la Società si impegna a comunicare agli uffici territorialmente competenti i dati georeferenziati in formato vettoriale delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico, secondo le modalità definite nel presente accordo.
ART. 2 - IMPORTI E CANONI DEMANIALI PER OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
1. La Società al fine di regolarizzare le occupazioni pregresse del demanio idrico afferenti alle tipologie di cui all’articolo 3 della l.r. del è tenuta al pagamento di una somma omnicomprensiva pari ad euro , determinata secondo i seguenti criteri:
a) per le occupazioni del demanio regolarmente concessionate, di cui all’allegato 1- tabella A, è dovuta una somma pari a euro . Il calcolo della somma è commisurato, a decorrere dall’annualità 2016 ed è determinato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a)
della l.r. del . Nell’importo così determinato sono ricomprese sanzioni e interessi per ritardato pagamento così come stabiliti ai sensi della l.r. 57/2017.
b) per le occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1 della l.r. 77/2016, di cui all’allegato 1- tabella B, è dovuta una somma pari a euro _ . Il calcolo della somma è commisurato a decorrere dall’annualità 2016 ed è determinato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2 della l.r. del .
c) per le occupazioni del demanio di cui all’allegato 2 della d.g.r.t. n. 428/2019, afferenti alla tipologia “scarichi acque reflue” non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere a e b (tipologia C) è dovuta una somma pari a euro _ . Il calcolo della somma è commisurato a decorrere dall’annualità 2014 ed è determinato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r.
del .
2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta:
opzione 1: in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021
opzione 2: rateizzando l’importo nell’arco di (massimo 5 anni). la prima annualità è dovuta entro il 31 dicembre 2021 e le successive devono essere pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale ai sensi di quanto previsto nel regolamento 61/R/2001.
3. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e il mancato pagamento anche di una sola annualità della somma di cui al comma 1 nei termini definiti dal presente accordo comporta la decadenza dell’accordo medesimo, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, della l.r. del .
4. Nei casi di cui al comma 3 gli uffici territorialmente competenti provvedono ad avviare l’attività di accertamento relativo alle occupazioni in essere.
5. Per le annualità successive al 2021, gli importi annualmente dovuti relativi ai canoni di cui all’articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono stabiliti annualmente sulla base del numero e della tipologia delle interferenze ricomprese nella banca dati di cui all’articolo 4.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono determinati con riferimento alle tariffe annualmente vigenti, stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 6 della l.r. n. 80/2015 e corrisposti entro il 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 3 – MODALITA’DI RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI
1. Per le occupazioni afferenti alle tipologie di cui all’articolo 2 del presente accordo, per cui non è stato ancora rilasciato il titolo concessorio gli uffici territorialmente competenti provvedono al rilascio della concessione con le modalità di cui alla l.r. / , secondo quanto definito nei commi 2 e 3.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1 la concessione è rilasciata con procedura semplificata, mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato sulla compatibilità idraulica relativa a ciascuna interferenza fra le reti e gli impianti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio idrico, utilizzando il modello di cui all’allegato 2.
3. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. /2021 e decorrono dal 1 gennaio 2022. La correlata imposta è corrisposta al momento del rilascio della concessione a partire dall’anno di decorrenza.
4. Per le ulteriori occupazioni del demanio idrico di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 del presente accordo, gli uffici territorialmente competenti provvedono al rilascio della concessione con le modalità di cui alla l.r. / , secondo quanto definito nei commi 2 e 3.
ART. 4 – IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI
1. La banca dati di cui all’articolo 1 comma 3 costituisce il quadro conoscitivo di riferimento delle occupazioni da parte della società “ ” a mezzo di proprie infrastrutture e opere, interferenti col demanio idrico e relative pertinenze, afferenti alle tipologie A, B e C di cui all’articolo 3 della l.r.
n. 2021 e accertate sulla base delle informazioni condivise dalla società “ ” e dagli uffici territoriali competenti in materia di demanio idrico.
2. La banca dati di cui al comma 1 è soggetta ad una implementazione continua per quanto riguarda le interferenze/dismissioni, accertate nell’ambito del procedimento di ricognizione di cui all’articolo 1, avviato a seguito della stipula del presente Accordo e successivamente.
3. La banca dati, come sopra costituita ed implementata, costituisce il quadro conoscitivo per la determinazione dei canoni di concessione e dell’imposta annualmente dovuta.
4. La società “ ” comunica al settore regionale territorialmente competente, annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno di vigenza del presente accordo, la variazione della consistenza della propria rete a seguito dell’attività di accertamento di cui all’articolo 1 comma 2.
5. La Società si impegna altresì a comunicare agli uffici territorialmente competenti i dati georeferenziati in formato vettoriale delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico entro il .
6. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula del presente accordo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 comma 10 della l.r. 57/2017, oltre al recupero dei canoni pregressi.
ARTICOLO 5 - ISTANZE PER NUOVE CONCESSIONI/ADEGUAMENTI DI ESISTENTI INTERFERENZE
1. Le istanze di concessione per nuovi interventi che comportano occupazione del demanio idrico e relative pertinenze, sono presentate ai Settori regionali territorialmente competenti del Genio Civile , secondo le modalità previste dal d.p.g.r. n. 60/R/2016.
2. Per le istanze di cui al comma 1 gli uffici regionali provvedono al rilascio delle concessioni nelle modalità di cui al d.p.g.r. 60/R/2016.
3. Le nuove istanze vanno altresì ad implementare la banca dati delle interferenze di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 6 – AGGIORNAMENTO PERIODICO DEI CANONI DOVUTI
1. La Regione provvede alla determinazione degli importi annualmente dovuti a decorrere dall’annualità 2022, sulla base delle occupazioni presenti nella banca dati di cui all’articolo 4, aggiornata a seguito dell’attività di accertamento di cui all’articolo 1 comma 2 del presente accordo.
2. La Regione Toscana, effettuato l’aggiornamento della banca dati, ne dà comunicazione alla società “ ”.
3. Gli uffici territorialmente competenti provvedono a determinare gli importi annualmente dovuti
sulla base delle informazioni di cui al comma 1;
4. I canoni annualmente dovuti sono rivalutati sulla base dell’indice di inflazione programmato, ferma restando la necessità di adeguamento per intervenute modifiche legislative.
ARTICOLO 8 - IMPOSTA DI REGISTRO
1. Il presente atto, redatto per scrittura privata semplice, è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 della Tariffa – Parte prima – allegata al D.P.R. 131/1986 (“concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative: 2%”).
Ai fini della registrazione fiscale, l’importo del presente atto è definito in € .
Gli oneri di registrazione del presente atto sono a carico della società , che si impegna a produrre la quietanza di versamento; le formalità presso l’Agenzia delle Entrate sono a cura dalla Regione.
ARTICOLO 9 - DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le disposizioni di Xxxxx e Regolamentari in materia.
Per gli effetti legali del presente atto la società elegge domicilio xxxxxx xx xxxx xx
, , x xx Xxxxxxx Xxxxxxx in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx 00.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente Accordo, sarà competente il foro di Firenze.
ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dal presente atto.
2. Le Parti, qualora le attività oggetto del presente accordo comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, n. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare:
- tipologia dei dati personali: dati comuni, etc.;
- categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale
dipendente ditte interessate;
- tipologia del formato dei dati: testo, immagini;
3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui alla presente convenzione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento.
Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
ARTICOLO 11 -Rinvio alla legislazione vigente
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni normative vigenti.
ARTICOLO 12- Approvazione specifica
1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., la Società , dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole: art.2 (importi e canoni demaniali per occupazioni e concessioni); art.4 (implementazione della banca dati) e articolo 6 (aggiornamento periodico dei canoni dovuti).
Allegati:
1 - “Tipologie di occupazione” 2 - Modello perizia asseverata
Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti in triplice originale, per esigenze di registrazione fiscale. Firenze, lì
Per la Società
Per la Regione Toscana _ Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx_
Per la Società
Per la Regione Toscana Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
in bollo da € 16,00
Alla Regione Toscana
CLASSIFICA: P.080.075
DICHIARAZIONE ASSEVERATA SULLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEI MANUFATTI AI SENSI DEL RD 523/1904 - LR 41/2018 - DPGR N. 42/R/2018
Il/La sottoscritto/a Titolo:
Cognome Nome
c.f nato/a a Prov. con studio in Via/Piazza
n. CAP pec
e-mail tel.
in qualità di tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale n.
incaricato da nato a
il in qualità di
in relazione all’occupazione del demanio idrico di cui al d.p.g.r. 60/R/2016 della Regione Toscana, di seguito descritta:
1. Tipologia di Opera | ||||
a. | Attraversamento | |||
b. | Scarico acque | reflue urbane | meteoriche | |
c. | Parallelismo in alveo | |||
d. | Manufatti in fascia di rispetto del corso d’acqua | |||
e. | Altro | |||
2. Caratteristiche e dimensioni dell’opera | ||||
Descrizione: | ||||
Nome corso d’acqua del reticolo idrografico: (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxx/#/xxxxxx/xxxxxxxxxx/000): | ||||
Coordinate GAUSS-BOAGA(EPSG 3003) X: Comune di Y: | ||||
3. tipologia di occupazione (42/R/2018 art. 3 c.1) | ||||
x. | Xxxxx | |||
b. | Golena |
c. | Argini | |
d. | Fasce di rispetto dei corsi d’acqua (10 m) |
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, relativamente a quanto sopra riportato,
DICHIARA ED ASSEVERA
la compatibilità idraulica delle opere realizzate ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del d.p.g.r. n. 42/R/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni:
Compatibilità idraulica degli interventi ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del x.x.x.x. x. 00/X/0000 | |
x. | X assicurata la non alterazione del buon regime delle acque |
b. | Non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del xxxxx x'xxxxx |
x. | X xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx di opere idrauliche |
d. | Non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde |
e. | Non c’è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento |
f. | Non c’è aggravio del rischio per le persone |
che lo stato dei luoghi alla data del è conforme ai grafici e alle fotografie allegate alla presente.
Tale dichiarazione ASSEVERATA viene prodotta sotto la propria responsabilità, quale tecnico rilevatore delle opere previste dalla presente documentazione, in piena conoscenza delle proprie responsabilità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale.
Luogo , data
firma
ALLEGATI:
-planimetria e sezione con l’ubicazione e le dimensioni dell’opera
-foto dell’opera
NB: la presente dichiarazione una volta compilata deve essere stampata in formato .pdf e firmata digitalmente.