LE PRESTAZIONI DI
LE PRESTAZIONI DI
LAVORO AUTONOMO
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NORMATIVA GIURIDICA
CODICE CIVILE ARTICOLI 2222 E SEGUENTI :
Il contratto d’opera
- una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio,
- con lavoro prevalentemente proprio,
- senza vincolo di subordinazione,
- nei confronti del committente
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NORMATIVA GIURIDICA
CODICE CIVILE ARTICOLI 2094 E SEGUENTI :
Il lavoro subordinato
E’ prestatore di lavoro subordinato che si obbliga, mediante retribuzione
- a collaborare nell’impresa,
- prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale,
- alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore
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LE QUALIFICAZIONI TRIBUTARIE
DPR 22 DICEMBRE 1986 N. 917
- LAVORO AUTONOMO ABITUALE = professionisti con partita Iva,
- COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA = reddito
assimilato a quelli di lavoro dipendente,
- LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATO ABITUALMENTE = reddito
diverso ex art. 67 Dpr 917/86,
- SOMME CORRISPOSTE A FINI DI STUDIO O ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE = reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente,
- ALTRE CASISTICHE : diritti d’autore, obblighi di fare non fare permettere
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LA QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA
GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
LAVORO AUTONOMO ABITUALE :
- ritenuta irpef 20% (30% per i non residenti),
- no Inps/Inail/Irap,
- fattura emessa dal professionista con Xxx e C.P.,
- obbligo di certificazione e mod. 770
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
- ritenuta irpef 20% (30% per i non residenti)
- no Inail; sì Irap, sì Inps oltre 5.000 euro
- nota emessa dal prestatore senza Iva nè C.P.,
- obbligo di certificazione e mod. 770
XX.XX.XX.
- ritenute Irpef a scaglioni con cedolino paga,
- ritenute e versamento Inps, Inail; sì Irap
- obbligo CUD e mod. 770
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Aspetti giuridici : le
procedure per il conferimento incarichi
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P.A.:POSSIBILITA’ DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ESTERNI
D.LGS. 165 DEL 30.03.2001 ART. 7
- le P.A. possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa
- ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria(1),
- in presenza di presupposti di legittimità specificamente indicati
(1) si vedano le slides specifiche sul punto
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CRITERI PER ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A ESTERNI
Presupposti di legittimità
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati,
- l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane al suo interno,
- la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata,
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
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CRITERI PER ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A ESTERNI
Presupposti di legittimità, responsabilità e procedure
- il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell’ente o l’utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti
- le amministrazioni pubbliche devono disciplinare procedure comparative per l’attribuzione di incarichi (rinvio a circ.FP n.2/08)
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : FINANZIARIA 2008
REQUISITI PROFESSIONALI
NELL’ART. 7 DEL D.LGS. 165/2001 VENIVA INSERITO CHE DEVE TRATTARSI DI ESPERTI “DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA” E NON PIU’ SOLO “DI PROVATA COMPETENZA”
CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA N. 2/2008
LAUREA MAGISTRALE O TITOLO EQUIVALENTE
NON SONO DA ESCLUDERE PERCORSI DIDATTICI OLTRE A TRIENNALE RIMANGONO VIGENTI LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SPECIFICHE QUALI :
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI (D.LGS. 163/06) ADDETTI STAMPA (L. 150/00)
PROGRAMMI DI RICERCA (ART. 51 CO. 6 L. 449/97)
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI :
D.L. 112/08 ART. 46
REQUISITI PROFESSIONALI
DEVE TRATTARSI DI ESPERTI DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA
SI PRESCINDE DAL REQUISITO DELLA COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA IN CASO DI STIPULA DI CONTRATTI D’OPERA :
- PER ATTIVITA’ CHE DEBBANO ESSERE SVOLTE DA ISCRITTI IN ORDINI O ALBI
- CON SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELL’ARTE, DELLO SPETTACOLO O DEI MESTIERI ARTIGIANALI
IN OGNI CASO OCCORRE ACCERTARE L’ESPERIENZA NEL SETTORE
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : L. 69/09
REQUISITI PROFESSIONALI
RIDEFINITI LE ECCEZIONI ALLA LAUREA SPECIALISTICA. OGGI SI HANNO PER :
SOGGETTI ISCRITTI IN ORDINI O ALBI
ARTE, SPETTACOLO, MESTIERI ARTIGIANALI ATTIVITA’ INFORMATICA
SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA SERVIZI DI ORIENTAMENTO, COMPRESO IL COLLOCAMENTO
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI EX D.LGS. 276/03
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : DL 78/09
ASPETTI PROBLEMATICI : art. 17 co. 30
GLI ATTI E CONTRATTI DI CUI ALL’ART. 7 CO. 6 VENGONO AGGIUNTI (LETT. F) FRA GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI PER IL CONTROLLO PREVENTIVO EX ART. 3 CO. 1 L. 20/94.
VENGONO ALTRESI’ COMPRESI (LETT. F-BIS) FRA GLI ATTI E CONTRATTI DA ASSOGGETTARE A CONTROLLO PREVENTIVO QUELLI CONCERNENTI STUDI E CONSULENZE EX ART. 1 CO. 9 L. 266/05
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : DL 78/09
Verifica preventiva degli incarichi : quesito Università di Perugia
(Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Deliberazione n. 24 del 28/12/2009)
Ritiene la Sezione che le Università e gli enti di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168 – forniti di autonomia finanziaria e contabile in virtù di fonte legislativa e non costituzionale – siano da considerare rientranti nella previsione normativa di cui si discute, in quanto introdotta con strumento di pari gerarchia ed in grado quindi di apportare modifiche alla precedente regolamentazione, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo.
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : DL 78/09
Verifica preventiva degli incarichi
(Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Deliberazione n. 24 del 28/12/2009)
Risolta in senso affermativo la questione della sottoponibilità a controllo preventivo delle fattispecie di atti di cui all’art. 00, x. 00 x 00 xxx, xxx xxxxxxx-xxxxx n. 78/2009, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, emessi dalle Università e dagli enti di ricerca, il Collegio passa all’esame del provvedimento nella prospettazione fornita dall’Ufficio, tendente a ritenere sottratti al controllo preventivo di cui si discute tutti i provvedimenti che – pur emessi dalle Università e dagli enti di ricerca – vengono finanziati con fondi di provenienza privata.
L’assunto non viene condiviso.
Infatti i predetti fondi, una volta conferiti alla struttura pubblica, vengono inglobati nel relativo bilancio in un apposito capitolo dell’entrata, e successivamente gestiti e rendicontati con le uniche regole di cui l’ente dispone, ovvero quelle “pubbliche”. La loro utilizzazione è regolamentata al pari degli altri fondi dell’ente e le modalità di gestione e di spendita sono quelle tipiche della struttura pubblica destinataria dell’intervento.
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : DL 78/09
Verifica preventiva degli incarichi
(Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Deliberazione n. 24 del 28/12/2009)
Dall’affidamento dei fondi da parte dell’ente privato a quello pubblico può inferirsi una sorta di mandato del conferente affinché gli stessi vengano gestiti con modalità pubbliche, al fine di assicurare trasparenza e garanzie che una gestione privata potrebbe non essere in grado di fornire.
P. Q. M.
premessa l’assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza e ricerca emessi dalle Università e dagli enti di ricerca, e considerato che il provvedimento all’esame non presenta vizi di legittimità, lo ammette al visto e alla conseguente registrazione.
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : DL 78/09
Verifica preventiva degli incarichi
Destinatario della comunicazione
Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Roma
Contenuti
Delibera contenente individuazione e ricognizione dei presupposti di legittimità, con contestuale avvio della procedura selettiva
Avviso di indizione di procedura selettiva Approvazione degli atti della selezione
Contratto sottoscritto dalle parti, contenente però condizione sospensiva
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : PROCEDURA COMPARATIVA
Corte dei Conti Lombardia (parere n. 37/2009)
Non è consentito ricorrere all’affidamento diretto dell’incarico.
Il ricorso a procedure concorsuali, pertanto, deve essere generalizzato e da esse non può prescindersi se non in casi del tutto particolari, e cioè :
- procedura concorsuale andata deserta;
- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
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AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : PROFILI FORMALI
Corte dei Conti Lombardia (parere n. 37/2009)
L’atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della P.A. ed in particolare :
- oggetto della prestazione,
- durata dell’incarico,
- modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento,
- ipotesi di recesso, verifiche del raggiungimento del risultato.
In ogni caso tutti i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nelle delibere di incarico.
Le società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono
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FUNZIONE PUBBLICA : CIRCOLARE N. 2 DEL 11.03.2008
ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA DELL’ART. 7 D.LGS. 165/01
NORMATIVA (ART. 3 CO. 77 L. 244/07) :
- ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO
- NUCLEI DI VALUTAZIONE
CIRCOLARE 2/08 : SONO ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI PROCEDURA COMPARATIVA E PUBBLICITA’ (NON DI SPECIALIZZAZIONE) LE
«COLLABORAZIONI OCCASIONALI»
- si esauriscono in una sola prestazione
- sono caratterizzate da intuitu personae
- compenso di modica entità e comunque congruo
- esempi : partecipazione a convegni e seminari, singola docenza
LE DEROGHE DI CARATTERE FINANZIARIO SUI LIMITI DI SPESA NON IMPLICANO DEROGHE AI CRITERI DI SCELTA E AGLI OBBLIGHI DI PROCEDURE, PROFESSIONALITA’ E TRASPARENZA
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FUNZIONE PUBBLICA : CIRCOLARE N. 2 DEL 11.03.2008
XX.XX.XX. – LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
OCCASIONALE : SI ESAURISCE IN UNA SOLA AZIONE CHE CONSENTE IL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE, PUO’ NON ESSERE RICONDUCIBILE A PIANI
COCOCO : CONTINUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E COORDINAMENTO CON L’ORGANIZZAZIONE
RILEVANZA DISTINZIONE : ANCHE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
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BOZZA REGOLAMENTO : XXXX. X. 0 DEL 11.03.2008
PROCEDURA ORDINARIA
La struttura interessata formula richiesta all’Ufficio Personale
L’ufficio personale verifica l’impossibilità di ricorrere a risorse interne e decide il ricorso a collaborazione esterna
La struttura interessata predispone apposito avviso contenente fra l’altro : definizione dell’oggetto dell’incarico
requisiti richiesti durata e compenso
termine per presentazione curriculum e criteri selezione Viene dato corso alla procedura comparativa
PROCEDURA ALTERNATIVA
Per incarichi di assistenza legale e tecnica e per esigenze di celerità :
- Predisposizione annuale di elenchi e albi di personale altamente qualificato
- Sulla base di appositi avvisi e selezioni
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BOZZA REGOLAMENTO : CIRC. N. 2 DEL 11.03.2008
DISCIPLINA ESCLUSIONI
Componenti di organismi di controllo interno e nuclei di valutazione Esclusioni da obblighi di procedura comparativa e pubblicità : occasionali
Divieti di rinnovo e disciplina casistiche di proroga (completamento progetti) Procedure per la verifica dei risultati
Richiamo alle norme in tema di pubblicità ed efficacia
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LAVORO AUTONOMO – APPALTO DI SERVIZI
L’AVCP, nella determinazione n. 10/10, esclude dagli obblighi di tracciabilità gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01, in quanto configurano contratto d’opera ex artt. 2222 ss. C.C. e non contratto di appalto.
Nello stesso tempo, però, AVCP sottolinea come occorra prestare molta attenzione alla sottile (e spesso non univocamente interpretabile) linea di demarcazione che esiste fra tali tipologie contrattuali e l’appalto di servizi.
L’appalto di servizi richiede un «quid pluris» per prestazione o modalità organizzativa.
In merito al «servizio legale», sulla distinzione fra contratto ex artt. 2222 ss. CC e appalto di servizi non prioritari di cui all’allegato IIB al D.Lgs.
163/06, si veda Corte dei Conti Basilicata, del. 19/2009/PAR.
Le procedure per la scelta del contraente da attivare sono ovviamente diverse nelle due situazioni : D.Lgs. 163/06 e regolamento nel caso di appalto, D.Lgs. 165/01 per l’incarico di lavoro autonomo
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LAVORO AUTONOMO – APPALTO DI SERVIZI :
il caso della formazione
L’attività di formazione, in linea generale, è chiaramente ricompresa fra le prestazioni di servizi di cui all’allegato IIB al D.Lgs. 163/06 e conseguentemente è soggetta agli obblighi di tracciabilità; di ciò si ha conferma nella stessa determinazione
n. 10/10 dell’AVCP.
Tuttavia, nel caso di attività di formazione organizzata internamente, si può presentare la difficoltà di distinguere l’incarico di lavoro autonomo (contratto d’opera intellettuale e x artt. 2222 ss. C.C.) dal contratto di servizi (contratto di appalto ai sensi dell’all. IIB al D.Lgs. 163/06).
Rileva l’oggetto del contratto e non il soggetto contraente.
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LAVORO AUTONOMO – APPALTO DI SERVIZI :
il caso della formazione (seguito)
Rileva l’oggetto del contratto e non la natura del soggetto contraente.
Tuttavia la figura del contraente – pur non determinante in senso assoluto
- è comunque importante : è più facile che si configuri contratto d’opera se il contraente è persona fisica (o associazione professionale), mentre è assai difficile se il contraente è una persona giuridica (spa, srl, consorzio, cooperativa, associazione culturale e simili).
Con le nuove STP costituite in forma di società commerciali (L. 183/11), si potranno avere incarichi di lavoro autonomo, contrattualizzati però con una STP
Ai fini della successiva gestione degli adempimenti di tracciabilità, è determinante la procedura adottata per la scelta del contraente: non si avrà contratto d’opera ma appalto di servizi se non sono state adottate le procedure per il conferimento d’incarico ex art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01.
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I PROFILI TRIBUTARI
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PROFILI TRIBUTARI : COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
ELEMENTI CHE CONNOTANO LA QUALIFICAZIONE
PROGETTO, PROGRAMMA DI LAVORO O FASE DI ESSO AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COORDINAMENTO CON LA STRUTTURA DEL COMMITTENTE
CONTINUITA’ DEL RAPPORTO : problematiche numero giorni ASSENZA DI MEZZI ORGANIZZATI IN CAPO AL COLLABORATORE RETRIBUZIONE PERIODICA PRESTABILITA
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COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
LINEE DI DEMARCAZIONE CON L’OCCASIONALITA’
COORDINAMENTO CON LA STRUTTURA DEL COMMITTENTE : in
assenza di coordinamento, non sussiste il problema tempo; si parla infatti di TERMINE per l’esecuzione dell’incarico e non di ARCO TEMPORALE sul quale si svolge il rapporto
CONTINUITA’ DEL RAPPORTO :
- Non esiste un termine avente fonte normativa
- Cassazione : contingenza, secondarietà sussidiarietà
- Ipotesi di regolamentazione interna assumendo criteri ermeneutici dall’art. 61 del D.lgs. 276/03 : ancorare la contingenza ai 30 gg intesi come arco temporale sul quale si svolge il rapporto
SOLUZIONI OPERATIVE in presenza di coordinamento :
- Rapporti oltre 30 gg. : certamente xx.xx.xx.
- Rapporti fino a 30 gg : tendenzialmente occasionali ma nella consapevolezza di poterli comunque qualificare come “mini xx.xx.xx.”
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE
LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO/IMPEGNO DI SPESA
IL COMPENSO DEVE ESSERE MAGGIORATO DI :
- Cassa di previdenza (2% o 4%) o rivalsa Inps (4%),
- Iva, normalmente in misura del 21%
IL COMPENSO NON RILEVA AI FINI IRAP ATTENZIONE AI NON RESIDENTI
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NOVITA’ 2012 PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA
Nuovo regime dei “minimi” e ritenute
Con due provvedimenti il direttore dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle regole e sulle condizioni per fruire del nuovo regime di cui all’art. 27 del D.L. 98/11 nonché sugli obblighi di ritenuta Irpef.
In particolare, le somme erogate ai nuovi “minimi” non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto a condizione che il percipiente rilasci specifica dichiarazione nella quale attesta che il reddito, cui le somme erogate afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva di cui all’art. 27 del
D.l. 98/11
(Agenzia delle Entrate, Provvedimenti del direttore n. 2011/185820 e 2011/185825 del 22 dicembre 2011)
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RITENUTE A PROFESSIONISTI MINIMI
SITUAZIONI POSSIBILI NE 2011
A) «nuove iniziative produttive» ex art. 13 L. 388/2000
Emettono fatture con Xxx,
Non deve essere operata ritenuta Irpef se la fattura contiene la dizione :
«compenso non soggetto a ritenuta in quanto il percipiente fruisce delle agevolazioni di cui all’art. 13 della l. 388/00
B) «minimi in franchigia Iva» ex art. 1 commi 96 ss. L. 244/07 Emettono fattura senza Iva, citando l’art. 1 comma 100 della L. 244/07 Le somme erogate devono sempre essere assoggettate a ritenuta Irpef
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx 32
RITENUTE A PROFESSIONISTI MINIMI
SITUAZIONI POSSIBILI NEL 2012
A) «nuove iniziative produttive» ex art. 13 L. 388/2000
Emettono fatture con Xxx,
Non deve essere operata ritenuta Irpef se la fattura contiene la dizione :
«compenso non soggetto a ritenuta in quanto il percipiente fruisce delle agevolazioni di cui all’art. 13 della l. 388/00
B) «nuovi minimi» ex art. 27 D.L. 98/11
Emettono fattura senza Xxx, citando l’art. 1 comma 100 della L. 244/07
Le somme erogate ai nuovi “minimi” non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto a condizione che il percipiente rilasci specifica dichiarazione nella quale attesta che il reddito, cui le somme erogate afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva di cui all’art. 27 del D.l. 98/11
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx 33
Le società fra professionisti : Legge 183/11 art. 10
I professionisti possono costituire società nella forma di società semplice, snc, sas, srl, spa e società in accomandita per azioni anche con soci non professionisti (solo di capitale) con l’indicazione, nella denominazione, di “società tra professionisti”.
Nell’atto costitutivo devono essere indicate, tra le altre cose, i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta e la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente (in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all’utente)
.
La società può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali, mentre la partecipazione di un professionista alla società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti
Resta da definire la qualificazione tributaria dei redditi prodotti ed il conseguente eventuale obbligo di ritenuta
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx 34
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO/IMPEGNO DI SPESA
OLTRE IL COMPENSO OCCORRE COMPUTARE :
- Il carico Irap (3,9/8,5%)
- Il carico Inps (2/3 del contributo sono a carico del committente) se :
- l’ammontare del compenso supera 5.000 euro,
- il percipiente dichiara di aver già superato 5.000 euro
IL COMPENSO NON RILEVA AI FINI IVA
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COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO/IMPEGNO DI SPESA
OLTRE IL COMPENSO OCCORRE COMPUTARE :
- Il carico Irap (3,9/8,5%)
- Il carico Inps (2/3 del contributo sono a carico del committente) le cui aliquotesono :
- 18% per soggetti dotati di altra copertura obbligatoria,
- 18% per i soggetti titolari di pensione diretta,
- 27,72% per i soggetti non dotati di copertura obbligatoria
- Il carico INAIL
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PROFESSIONISTI
◼ ASPETTI IVA
🞎 Momento emissione fatture e progetti di parcella
◼ ASPETTI PREVIDENZIALI
🞎 Rivalsa a Cassa ovvero Inps
🞎 Doppie rivalse, rivalse differenziate per studi associati
◼ RITENUTA IRPEF
🞎 Determinazione base imponibile
🞎 Professionisti senza ritenuta
◼ NON RESIDENTI
🞎 Aspetti legati alle ritenute ed alle Convenzioni contro le doppie imposizioni
🞎 Profili Iva
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OCCASIONALI
◼ DOCUMENTAZIONE
🞎 Le note e le dichiarazioni da rilasciare
🞎 Il bollo
◼ RIMBORSI SPESE
🞎 Regime di imponibilità ai fini della ritenuta
◼ DISCIPLINA INPS
🞎 Franchigia 5.000 euro
🞎 Principio di cassa
◼ NON RESIDENTI
🞎 Ris, 69/E/03
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
Descrizione | Parziale Importo | Totale Importo | |
A | Compenso lordo | 0,00= | 0,00= |
B | Spese documentate da rimborsare di cui alla seguente specifica (si allega copia della documentazione): -Viaggio -Vitto -Alloggio -Trasporto -Altre | 0,00= 0,00= 0,00= 0,00= 0,00= | 0,00= |
C | Totale compenso e rimborsi | A + B) 0,00= | |
D | Base imponibile contributo INPS dall’art.44, comma 2, della Legge 326/2003 per la parte eccedente la franchigia di €. 5.000,00= relativa all’anno 2012 | A) 0,00= | |
E | Quota 1/3 contributo INPS a carico prestatore nei limiti dello scaglione e/o massimale (“D” / 100 * 18% o 27,72%) / 3 = 0,00= | 0,00= | |
F | Ritenuta alla Fonte 20% art.25 del D.P.R. 600/1973 (da calcolare su “C”) | 0,00= | |
G | Netto da corrispondere | C - (E + F) 0,00= |
Marca da Bollo sull’originale €. 1,81
(se l’importo alla lettera “C” supera €. 77,47=)
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DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE PER LE RITENUTE
OCCORRE QUALIFICARE TRIBUTARIAMENTE IL COMPENSO AL QUALE IL RIMBORSO ACCEDE
✓ LAVORO AUTONOMO ABITUALE EX ART. 53 COMMA 1 TUIR
✓LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART. 67 COMMA 1 LETT. L)
✓XX.XX.XX. EX ART. 50 LETT. C-BIS)
✓BORSE EX ART. 50 LETT. C)
✓RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE
ART. 53 COMMA 1 DPR 917/86
✓ RIMBORSI = IMPONIBILE C.P. E IVA
✓RIMBORSI = IMPONIBILE AI FINI DELLA RITENUTA IRPEF
✓ECCEZIONE : SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO
✓NON RESIDENTI : STESSE REGOLE, SALVO APPLICAZIONE CONVENZIONE BILATERALE
✓PROBLEMA APERTO : ASSUNZIONE DIRETTA DELL’ONERE DA PARTE DEL COMMITTENTE
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LAVORO AUTONOMO ABITUALE
GIURISPRUDENZA E PRASSI
✓ C.M. 32/73 : esclusione Iva per spese anticipate in nome e per conto
✓C.T.C. 785 DEL 27.01.94 : esclusione da ritenuta sui prepagati
✓Rm 20/E/98 : obbligo di ritenuta sui rimborsi liquidati a fronte di previa anticipazione forfettaria da parte del committente
✓Ris. 69/E/03 : obbligo di ritenuta sui rimborsi, anche a non residenti
✓DRE Piemonte 18.5.06 (risposta verbale) : ritenuta sui prepagati
✓DL 223 del 4 luglio 2006 e CM 28/E/06, CM 53/E/08
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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
ART. 67 COMMA 1 LETT. L) PRIMA PARTE DPR 917/86
✓ RIMBORSI = IMPONIBILE AI FINI DELLA RITENUTA IRPEF
✓ECCEZIONE : SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO
✓NON RESIDENTI : STESSE REGOLE, SALVO APPLICAZIONE CONVENZIONE BILATERALE
✓PROBLEMA APERTO : ASSUNZIONE DIRETTA DELL’ONERE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
ART. 67 COMMA 1 LETT. L) PRIMA PARTE DPR 917/86 : ESEMPIO NUMERICO
✓Soggetto sotto 5.000
oltre 5.000
✓COMPENSO
1.000
1.000
✓RIMBORSO BIGLIETTO TRENO
100
100
✓IMPONIBILE IRPEF
1.100
1.100
✓IMPONIBILE INPS
0
1.000
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
ART. 50 COMMA 1 LETT. C-BIS) DPR 917/86
✓ REGOLE VALIDE PER I DIPENDENTI
✓INDIVIDUAZIONE COMUNE SEDE DI LAVORO
✓IN CASO DI PLURALITA’ SEDI : RESIDENZA DEL XX.XX.XX. (molta attenzione nell’applicazione della circostanza)
✓NON RESIDENTI : STESSE REGOLE SALVO APPLICAZIONE CONVENZIONE BILATERALE
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI
MOLTA ATTENZIONE ALLA LETTERA DI INCARICO PER NON OPERARE RITENUTA OCCORRE CHE
(a favore : DRE Toscana, interpello Università Firenze, febbraio 2006;
contro : DRE Umbria, interpello Università Perugia, maggio 2007; DRE Sardegna, interpello Università Cagliari, febbraio 2011) :
✓ NON SIA PREVISTA ALCUNA FORMA DI COMPENSO
✓DEVE TRATTARSI DI RIMBORSO ANALITICO DI SPESE DOCUMENTATE
✓LA PRESENZA DI COMPENSI, ANCHE MINIMI, E/O DI RIMBORSI FORFETTARI CONDIZIONA IL TRATTAMENTO ANCHE DEGLI ANALITICI : SI RITORNA ALLA FATTISPECIE DELL’OCCASIONALE
✓IL RIMBORSO FORFETTARIO HA NATURA DI COMPENSO
✓IL RIMBORSO CHILOMETRICO, ANCORCHE’ SIA DEFINITO ANALITICO DALLA CM 1/RT/73, SI RITIENE NON CONSENTA DI NON OPERARE RITENUTA
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
I REDDITI ASSIMILATI
A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
COMPENSI A DIPENDENTI DI TERZI : art. 50 lett. b)
Rigidità della qualificazione tributaria :
Occorre previsione normativa, statutaria o regolamentare in forza della quale :
-l’incarico deve essere assegnato ad un soggetto appartenente ad una categoria di dipendenti di terzi
- l’incarico deriva da designazione di un ente terzo, il quale designa un proprio dipendente
Ne conseguono importanti implicazioni a livello di tassazione, specie dei rimborsi spese
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
COMPENSI A DIPENDENTI DI XXXXX E ART. 29 Dpr 600/73
Riferimento centrale : risoluzione 271/E del 3 luglio 2008, resa dall’Agenzia delle Entrate a fronte di un quesito dell’Inps sul trattamento accessorio del personale comandato, ma con generalizzazione utile e fondamentale anche nel caso di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 29.
I soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare agli Uffici che procedono al conguaglio, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, e le ritenute effettuate.
COMPENSI A DIPENDENTI DI XXXXX E ART. 29 Dpr 600/73
segue
Nel caso in cui l’Amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo sia diversa da quella che eroga il trattamento fisso, l’articolo 29, comma 2, del DPR n.600 del 1973, impone alla prima l’obbligo di comunicazione dell’ammontare delle somme e dei valori corrisposti, nonché dell’importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute effettuate, rinviando ai fini del conguaglio all’Amministrazione che dispone il pagamento degli emolumenti a carattere fisso e continuativo.
COMPENSI A DIPENDENTI DI XXXXX E ART. 29 Dpr 600/73
segue
La procedura prevista dal citato articolo 29 del DPR n. 600 del 1973 - come già chiarito con risoluzione n. 23/E del 2000 richiamata anche dalla risoluzione n. 354 del 2002 - deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie (analoghe a quelle disciplinata dalla norma) in cui sussiste un unico rapporto di lavoro con due soggetti che erogano, rispettivamente, l’uno il trattamento principale e l’altro il trattamento accessorio ed anche se coloro che erogano le somme non sono Amministrazioni dello Stato.
Conseguentemente, per le somme erogate e le ritenute operate dal soggetto che non è datore, il datore dovrà effettuare il conguaglio fiscale e previdenziale ed inserire le somme nel CUD (caselle “somme erogate da altri soggetti”); le ritenute versate dal non datore, invece, non confluiranno nel 770 del datore bensì in quello del non datore.
SOMME EROGATE A FINI DI STUDIO E DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
ART. 50 LETT. C)
le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante
Attenzione a :
-Tassatività delle esenzioni
-Rimborsi forfettari a stagisti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PUBBLICHE FUNZIONI E CARICHE ELETTIVE
Lett. f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
Lett. g) le indennita' percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ASSEGNI AL CONIUGE : LE DIVERSE CASISTICHE
Lett. i) : assegni periodici (non «una tantum») di mantenimento quali risultano da provvedimento dell’autorità giudiziaria
Attenzione a:
-detrazioni ex art. 13
-casi di delega al datore alla riscossione ed al riversamento
-pignoramenti
CUD : punto 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTRAMOENIA E CONTO TERZI DELLE UNIVERSITA’
Lett. e)
-compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,
-del personale docente e non docente delle università “per le prestazioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate dai regolamenti degli atenei”.
Attenzione a :
-Assenza di contribuzione Inpdap
-Certificazione al punto 2 del CUD
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Per quanto riguarda le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, il sostituto, salva diversa indicazione del sostituito, deve fare riferimento, in via presuntiva, per il calcolo delle detrazioni spettanti, all'ammontare complessivo dei redditi che nel corso dell'anno corrisponde.
Le stesse devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno e cioe' al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di collaborazione intrattenuto.
Tale periodo deve essere determinato con riferimento a quanto stabilito nel contratto, nella lettera di incarico o nell'atto di nomina.
Differenti modalita' operative devono essere osservate dai sostituti qualora siano previste particolari modalita' di corresponsione dei compensi.
◼ NORMATIVA ATTUALE (dal 2007)
◼ reddito complessivo
◼ - oneri ded. Art. 10
◼ = base imponibile
◼ B.Imp. X aliquote = imp. lorda
◼ - detraz. carichi fam.
◼ - altre detrazioni (lav. dip.)
◼ - detraz. per oneri
◼ - detraz. canoni locaz. e altre
◼ = IMPOSTA NETTA
◼ NORMATIVA PRECEDENTE
◼ reddito complessivo
◼ - oneri ded. Art. 10
◼ - NTA art 11
◼ - Deduz. Carichi fam.
◼ = base imponibile
◼ B.Imp. X aliquote = imp. Lorda
◼ - detraz. per oneri
◼ - detraz. canoni locaz.
◼ = IMPOSTA NETTA
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
ALIQUOTE IRPEF
◼ ALIQUOTE 2009
◼ fino 15.000 : 23%
◼ da 15.001 a 28.000 : 27%
◼ da 28.001 a 55.000 : 38%
◼ da 55.001 a 75.000 : 41%
◼ oltre 75.000 : 43%
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
XX.XX.XX. ART. 50 LETT. C-BIS)
◼ INDIVIDUAZIONE COMUNE SEDE LAVORO
◼ A) Un unico luogo ove normalmente viene svolta l’attività (in connessione con il contratto, da individuare con rigore)
◼ B) Pluralità di luoghi ove si svolge normalmente l’attività (esempio amm.ri di società)
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE : casistiche
CASO A)
Il compenso e' corrisposto al collaboratore in unica soluzione nel corso del periodo d'imposta:
sia l'attribuzione delle detrazioni che l'effettuazione delle ritenute devono essere commisurate all'intero ammontare del compenso, atteso che nell'ipotesi considerata non e' necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta.
Si precisa che le detrazioni andranno attribuite interamente al momento dell'effettuazione delle ritenute, con riferimento all'intera durata del rapporto nel periodo d'imposta e non sara' necessario effettuare alcun ragguaglio al periodo di paga.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE : casistiche
CASO B) Il committente procede ad una pluralita' di pagamenti nel corso del periodo d'imposta ma non è in grado di conoscere, nemmeno in via presuntiva, l'ammontare complessivo degli stessi, per periodo d'imposta:
xxxx' tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti, sull'intero ammontare.
Anche in questo caso, non sara' necessario operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento.
Tale ultima modalita' di applicazione delle ritenute dovra' essere osservata dal sostituto anche nell'ipotesi in cui questi sia in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che corrispondera' nel periodo d'imposta ma non proceda al pagamento con cadenze periodiche determinate.
Nelle ipotesi considerate, il sostituto puo', d'accordo con il sostituito, calcolare le ritenute, fin dalla corresponsione del primo compenso, applicando una aliquota piu' elevata di quella che spetterebbe sul reddito erogato
Per quanto riguarda l'attribuzione delle detrazioni si precisa che in base alle disposizioni vigenti le stesse devono essere attribuite dal sostituto nel corso del periodo d'imposta, in considerazione dell'ammontare complessivo dei redditi corrisposti e rapportando le stesse al periodo di paga. Qualora pertanto, il sostituto non sia in grado di conoscere l'ammontare complessivo dei compensi che andra' a corrispondere nel periodo d'imposta e la loro periodicita', procedera' ad attribuire le detrazioni, sempreche' richieste dal sostituito, esclusivamente in sede di conguaglio.
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CASISTICHE PARTICOLARI : circ. 67/E/01
✓CASO C) : corresponsione di un compenso in natura al collaboratore
Anche su tali valori il sostituto deve effettuare le ritenute in ciascun periodo di paga con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a prescindere dall'esistenza di un contestuale pagamento in denaro.
Nell'ipotesi in cui non sia stato fissato un periodo di paga, le ritenute sui compensi in natura devono essere effettuate al momento dell'erogazione del primo compenso in denaro.
Se nel corso del periodo d'imposta non e' prevista la corresponsione di compensi in denaro o se il rapporto di collaborazione instaurato non preveda l'erogazione di pagamenti in denaro, le ritenute sui compensi in natura corrisposti andranno effettuate in sede di conguaglio.
Qualora la ritenuta da operare su tali redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CASISTICHE PARTICOLARI : circ. 67/E/01
CASO D) Rapporti di collaborazione intrattenuti con xxx' sostituti
Non si ravvisano particolari difficolta' operative nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta debba effettuare le ritenute di acconto sui compensi corrisposti a collaboratori che prestano la loro attivita' nei confronti di xxx' committenti. Si ritiene, infatti, che la situazione del collaboratore che opera con xxx' sostituti d'imposta e' identica a quella del dipendente che ha piu' rapporti di lavoro dipendente.
Il sostituito puo' chiedere al sostituto di tener conto, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio, anche di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, certificati da altri sostituti d'imposta. La richiesta e' effettuata consegnando al sostituto d'imposta, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, la certificazione unica (CUD) rilasciata dagli altri soggetti erogatori. Analogamente a quanto chiarito per il lavoratore dipendente, pertanto, il sostituto d'imposta dovra' operare, nel corso del periodo d'imposta, come se il reddito da lui corrisposto al collaboratore sia l'unico posseduto dal contribuente e dovra' fare riferimento quindi per l'effettuazione delle ritenute a tutte le somme e i valori che il collaboratore percepisce in relazione al rapporto di collaborazione con lui intrattenuto.
Xxxx' cura del sostituito richiedere ad uno solo dei sostituti d'imposta l'attribuzione delle
detrazioni di cui all'articolo 12 e 13 del TUIR specificando le condizioni di spettanza e l'ammontare complessivo dei redditi che, in via presuntiva, percepira' nel corso del periodo d'imposta, dai vari rapporti di collaborazione intrattenuti.
abbia fatto esplicita richiesta.
| ||
CASO E) Rapporti di collaborazione intrattenuti con il proprio datore di lavoro dipendente Qualora sia le retribuzioni per il lavoro dipendente che i compensi per l'attivita' di collaborazione siano corrisposti con la medesima cadenza periodica, il sostituto effettuera' le ritenute ed attribuira' le detrazioni considerando complessivamente tutti i redditi corrisposti al sostituito e rapportando sia le detrazioni che gli scaglioni di reddito al periodo di paga. Qualora le retribuzioni dovute per il rapporto di lavoro dipendente siano corrisposte con una cadenza periodica diversa da quella stabilita per l'erogazione dei compensi da collaborazione, invece, le ritenute sui compensi corrisposti dovranno essere effettuate considerando separatamente i due redditi. Si precisa, inoltre, che se i due rapporti di lavoro si svolgono in periodi contemporanei, le detrazioni andranno attribuite considerando esclusivamente l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente corrisposti. In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta dovra' invece, per il calcolo dell'imposta complessiva dovuta dal contribuente e delle detrazioni spettanti, effettuare il cumulo di tutti i redditi da lui corrisposti al sostituito nel corso del periodo d'imposta, a prescindere dalla circostanza che il sostituito ne |
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CASISTICHE PARTICOLARI : circ. 67/E/01
CASO F) Erogazione dei compensi in periodi d'imposta differenti rispetto al momento di effettuazione della prestazione
Per determinare il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni previste dall'articolo 13 del TUIR bisogna tener conto di quelli compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro, anche se tale periodo e' intercorso nell'anno precedente.
Si precisa, inoltre, che in ogni caso non spettano detrazioni per un periodo superiore a 365 giorni per ogni anno d'imposta.
Anche le detrazioni saranno calcolate nella misura spettante nell’anno di erogazione e dovranno essere rapportate alla durata del periodo di lavoro prestato, anche se tale periodo e' intercorso in anni precedenti.
Non si possono però fruire detrazioni presso sostituti diversi per attività svolta nello stesso periodo
(segue)
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CASISTICHE PARTICOLARI : circ. 67/E/01
CASO F) Erogazione dei compensi in periodi d'imposta differenti rispetto al momento di effettuazione della prestazione (seguito)
Se nel corso del periodo d'imposta e' corrisposto esclusivamente un acconto relativo alle prestazioni eseguite nello stesso periodo d'imposta, tale somma concorrera' alla formazione del reddito secondo il principio di cassa e dara' diritto all'attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente commisurate all'intera durata del rapporto svolto nel periodo d'imposta.
Al momento della corresponsione del saldo del compenso pattuito, ad esempio nell'anno successivo, tale erogazione concorrera' alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad imposizione nel periodo d'imposta in cui e' stato corrisposto ma non dara' diritto all'attribuzione delle detrazioni per reddito di lavoro dipendente, in quanto delle stesse si e' gia' fruito nell'anno precedente.
Le addizionali per le cococo
Compensi corrisposti al collaboratore in unica soluzione nel periodo di imposta : il sostituto dovra‘:
-determinare l'ammontare delle addizionali all'IRPEF in sede di conguaglio di fine anno ed effettuarne il prelievo in rate l'anno successivo, ferma restando la possibilita' di un diverso accordo fra collaboratore e committente in ordine al prelievo in un minore numero di rate;
-prelevare in unica soluzione l'ammontare delle addizionali dovute se l'erogazione del compenso in unica soluzione e' consequenziale alla cessazione del rapporto.
Sono sempre possibili accordi per prelievi in unica soluzione o anticipati
Le nuove aliquote INPS gestione separata 2012
L. 183, articolo 21, comma 1:
Aumenta di un punto percentuale, a decorrere dal 2012, l’aliquota dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla gestione separata INPS ex Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Nuove aliquote :
-Soggetti dotati di altra copertura obbligatoria : 18%
-Soggetti privi di altra copertura obbligatoria : 27,72%
Massimale 2012 : 96.149,00
Principi da ricordare al cambio di aliquota :
- Per le xx.xx.xx. si applica la regola della «cassa allargata» fino al 12 gennaio
- Per le xx.xx.xx. la cassa deve essere mixata con la competenza per verificare il regime (18 oppure 27,72%) da applicare
- Per gli occasionali si applica la «cassa pura»
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx 68
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
INPS PER I NON RESIDENTI
✓ CIRC. INPS 164/04
✓PROBLEMATICA APPLICAZIONE CONVENZIONI
✓CIRC. INPS 203/93
✓ALIQUOTA APPLICABILE : INTERPELLO 35/2008, RISPOSTA MIN.LAVORO PROT. 25/I/0011606 E CIRC. INPS 88/08
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
GESTIONE INPS PER XX.XX.XX. E OCCASIONALI : SOGGETTI FISCALMENTE NON RESIDENTI IN ITALIA
MINISTERO DEL LAVORO :
Interpello n. 35/2008, prot. 25/I/0011606
-La legge applicabile è quella italiana
-La circolare Inps 164/04 costituisce applicazione della legge
-L’Inps è dovuta se l’attività è svolta in Italia o il committente è italiano e il reddito è tassato in Italia
-In mancanza di espressa disposizione convenzionale derogatoria, non rileva l’iscrizione presso forma previdenziale di Stato diverso e quindi si applicano le aliquote previste per i soggetti non dotati di altra copertura previdenziale obbligatoria
GESTIONE INPS PER XX.XX.XX. E OCCASIONALI : SOGGETTI FISCALMENTE NON RESIDENTI IN ITALIA
INPS :
Circolare n. 88 del 1.10.08 :
lettura aperta della nota Min. Lavoro :
- Aliquota ridotta nei seguenti casi :
- paesi UE
- paesi legati da convenzioni internazionali di sicurezza sociale
GESTIONE INPS PER XX.XX.XX. E OCCASIONALI : SOGGETTI FISCALMENTE NON RESIDENTI IN ITALIA
Circolare INPS n. 83 del 01.07.10
La disposizione contenuta nel paragrafo 1 dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004 afferma il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile, in base al quale le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato. Per la concreta applicazione di tale principio i regolamenti stabiliscono alcuni criteri che, con riferimento alle diverse fattispecie, consentono di individuare la legislazione da applicare.
I criteri generali per la determinazione della legislazione da applicare indicati dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base stabiliscono che:
a) il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui l’attività è svolta (principio della lex loci laboris);
b) il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato di appartenenza dell’amministrazione da cui lo stesso dipende;
c) la persona che beneficia dell’indennità di disoccupazione a carico dello Stato in cui risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato (legislazione dello Stato di residenza);
d) la persona chiamata alle armi o richiamata alle armi o che presta servizio civile in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato;
e) le persone che non rientrano nelle ipotesi sopraelencate sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del regolamento che stabiliscono criteri diversi (legislazione dello Stato di residenza).Circolare n. 83 del 1.07.10
GESTIONE INPS PER XX.XX.XX. E OCCASIONALI
Circolare INPS n. 83 del 01.07.10
8. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335
I nuovi regolamenti in materia di legislazione applicabile prevedono disposizioni per le persone che esercitano un’attività subordinata o autonoma, ma, naturalmente, non contemplano norme specifiche da applicare ai lavoratori iscritti alla gestione separata. .. Omissis …
In particolare per i fini sopraccitati gli iscritti alla gestione separata sono assimilati, dal punto di vista previdenziale:
1. ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
§ Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da XXXX
§ Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/ programma di lavoro o fase di esso)
§ Collaborazioni occasionali (articolo 61, c. 2, Decreto legislativo n. 276/2003)
§ Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni
§ Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione
§ Medici in formazione specialistica (circolare n. 37/2007)
§ Associato in partecipazione con apporto di solo lavoro
§ Volontari del servizio civile
2. ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
§ Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società
§ Collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili
§ Partecipante a collegi e commissioni
§ Venditore porta a porta
§ Rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003)
§ Tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
GESTIONE INPS PER XX.XX.XX. E OCCASIONALI : SOGGETTI FISCALMENTE NON RESIDENTI IN ITALIA
Circolare n. 83 del 1.07.10 :
11. Procedure per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b e d, e dell’articolo 11, paragrafo 4 (legislazione applicabile ai dipendenti pubblici, alle persone richiamate alle armi, ai lavoratori occupati a bordo di una nave)
L’articolo 15 del regolamento di applicazione riporta le disposizioni relative all’iter procedurale da seguire per l’applicazione nei casi concreti delle disposizioni del regolamento di base esposte nei punti precedenti.
La persona dipendente da una Pubblica Amministrazione che si reca in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’Amministrazione da cui dipende, prima della partenza deve di regola informare l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. L’istituzione competente comunica tempestivamente le informazioni relative alla legislazione applicabile all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato di destinazione (PAPER SED A003 “Determinazione della legislazione applicabile”) e alla persona interessata, alla quale dovrà, altresì, essere rilasciato il previsto documento portatile A1, di prossima pubblicazione, che sostituisce l’attuale E101.
L’istituzione dello Stato membro di destinazione, nel caso lo ritenga necessario, comunica il proprio parere in merito alla decisione relativa alla legislazione applicabile (PAPER SED A004 “Risposta alla decisione in merito alla legislazione applicabile”).
Si precisa che, in base alla normativa comunitaria, è considerata “pubblico dipendente” la persona definita come tale ovvero ad essa assimilata dalla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’Amministrazione da cui detta persona dipende. Pertanto, per quanto riguarda la legislazione italiana, le disposizioni in esame trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti del Gruppo ferrovie dello Stato S.p.A., in quanto, come precisato con circolare n. 14 del 27 gennaio 2003, trattasi di personale che può essere considerato assimilato ai dipendenti
pubblici.
GESTIONE INPS PER CO.CO.CO.NON RESIDENTI IN ITALIA
Nel rispondere ad una serie di quesiti in materia di obblighi contributivi per i collaboratori a progetto che non risiedono in Italia, il Ministero del Lavoro richiama innanzitutto i principi comunitari fissati dal regolamento CE n. 883/2004 secondo il quale vi è una sola legislazione applicabile in materia comunitaria che dovrà, quindi, essere individuata a seconda delle diverse situazioni. In particolare, il lavoratore subordinato o autonomo che esercita la sua attività in più Stati è soggetto alla legislazione sociale dello Stato di residenza se esercita abitualmente una parte sostanziale della sua attività in tale Stato; diversamente sarà soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro o, in caso di lavoratore autonomo, a quella dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi. Il dipendente pubblico, invece, è sempre soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato cui appartiene l’amministrazione pubblica. Il regolamento comunitario prevede che il lavoratore deve informare della doppia attività l’organo previdenziale del Paese di residenza, il quale deve stabilire la legislazione applicabile ed informare le istituzioni designate degli Stati membri in cui il lavoratore presta la sua attività. Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione applicabile al lavoratore come se la sua sede fosse nello Stato membro competente, con la possibilità di convenire che sia il lavoratore ad adempiere agli obblighi contributivi per conto del datore di lavoro. Per l’INPS, come chiarito in precedenti circolari, i collaboratori a progetto sono assimilati ai lavoratori dipendenti e, quindi, l’onere del versamento contributivo è sempre a carico del committente salvo accordi bilaterali tra INPS e istituzioni competenti degli Stati membri per poter effettuare versamenti diretti all’istituto previdenziale dell’altro Paese da parte del collaboratore (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 12 dell’8 marzo 2011).
LE NOVITA’ INPGI PER LE XX.XX.XX.
Dal 1°gennaio 2009 :
-l’aliquota contributiva comprensiva di IVS e prestazioni temporanee (indennità di maternità, congedo parentale, etc) è stabilita al 19,47(18,75+0,72)% di cui 12,98% a carico del committente e 6,49% a carico del giornalista
- per i giornalisti pensionati o con altra copertura obbligatoria : 12,75%
Aliquote 2010 e 2011
- incremento al 24,12% dal 1°gennaio 2010 e al 26,72% dal 1°gennaio 2011.
- per i Giornalisti pensionati o contestualmente assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota è pari al 15,30% e 17%, rispettivamente, dal 1°gennaio 2010 e 2011 (di cui un terzo sempre a carico del percipiente).
Si ricorda che i giornalisti devono continuare ad essere iscritti alla gestione separata INPS, in ragione di incarichi o di altre collaborazioni di natura non giornalistica
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx 76
LE RIVALSE PREVIDENZIALI DEI PROFESSIONISTI
INFERMIERI:
La rivalsa passa al 4% dal 1°gennaio 2012, ma rimane al 2% per i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche
DOTTORI COMMERCIALISTI
E’ scaduto il periodo di autorizzazione all’applicazione del 4%.
Non è stato firmato entro il 31.12.11 il decreto di autorizzazione alla proroga per cui, in teoria, dal 1.1.12 si sarebbe dovuti tornare al 2%.
Dopo la firma e pubblicazione decreto, posto che la decorrenza per l’applicazione del 4% è comunque il 1°gennaio 2012, con diritto a recuperare rivalse non esercitate, si è tornati al 4%
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx 77
NOVITA’ SETTORE PRIVATO : RIFLESSI SULLE P.A.
ISTITUZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO
IN SOSTITUZIONE DI LIBRO PAGA E MATRICOLA, DEVE CONTENERE :
✓NOME COGNOME C.F., QUALIFICA E LIVELLO, RETRIBUZIONE BASE, ANZIANITà DI SERVIZIO, POSIZIONI ASSICURATIVE
✓ANNOTAZIONI PER: DAZIONI IN DENARO E NATURA, RIMBORSI SPESE, TRATTENUTE A QUALSIASI TITOLO EFFETTUATE, DETRAZIONI FISCALI
✓DATI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
✓SOMME EROGATE PER PREMI E STRAORDINARI
✓CALENDARIO DELLE PRESENZE (PER CIASCUNA GIORNATA ORE LAVORATE E STRAORDINARI, ASSENZE ANCHE NON RETRIBUITE, FERIE E RIPOSI)
DEVE ESSERE COMPILATO PER CIASCUN MESE ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO
PER LE MODALITA’ OPERATIVE E PER IL REGIME TRANSITORIO : DM 9.7.08 E CIRC.20/08
Studio Tributario Xxxxx Xxxxxx
LIBRO UNICO DEL LAVORO: ART. 39, D.L. 112/2008
IL D.L. 112/08 PREVEDE ESPRESSAMENTE :
IL LIBRO UNICO E’ IN SOSTITUZIONE DI LIBRO PAGA E MATRICOLA LIBRO PAGA E MATRICOLA SONO SOPPRESSI
IL LIBRO UNICO NON DEVE ESSERE ISTITUITO DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 1 CO. 2 DEL D.LGS. 165/01
Anche la categoria degli Enti pubblici economici è esclusa dalla disciplina in materia di Libro Unico del Lavoro (interpello Ministero del Lavoro 3 del 6 febbraio 2009).
I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCORCHE’ ASSICURATI ALL’INAIL, NON DEVONO ESSERE ISCRITTI SU ALCUN LIBRO
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LAVORO ACCESSORIO : ART. 70 D.LGS. 276/03
NORMATIVA: in linea generale il X.Xxx. 276/03 non si applica alle PA
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (inserimento Finanziaria ‘10);
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (inserimento del D.L. 5/09, in vigore dal 12.04.09);
e) di qualsiasi settore produttivo compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (inserimento Finanziaria 10);
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR 633/72;
g) h) omissis;
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LAVORO ACCESSORIO : ART. 70 D.LGS. 276/03
NORMATIVA
Le attività lavorative in discorso, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare
Voucher da 10 euro, da acquistare presso l’Inps e nessun obbligo fiscale/previdenziale
Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni (netto pari a 7,5 euro ogni voucher da 10), registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato per decreto a titolo di rimborso spese.
Con acquisto telematico (riferito a specifico soggetto), non occorre comunicazione Inail
Con acquisto di blocchi di voucher cartacei, occorre attivare di volta in volta la copertura Inail
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LAVORO ACCESSORIO : ART. 70 D.LGS. 276/03
ASPETTI OPERATIVI
Prima dell’inizio di una prestazione di lavoro occasionale accessorio ex art. 70 del D.Lgs. 276/03, il committente deve inviare all’Inail la denuncia nominativa degli assicurativi (Dna) mediante una procedura telematica disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx.
(INAIL – Nota Prot.: INAIL.60010.07/09/2009.0008270).
I committenti di lavoro occasionale accessorio, a decorrere dal 23 settembre 2009, possono rivolgersi direttamente agli operatori del Contact Center Integrato INPS-INAIL, raggiungibile al numero
803.164 nei consueti orari di servizio, al fine di effettuare, per il loro tramite, la comunicazione preventiva (c.d. DNA) e le successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni occasionali accessorie
(INAIL – Nota Prot.: INAIL.60010.22/09/2009.0008625).
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LAVORO ACCESSORIO : ART. 70 D.LGS. 276/03
Lavoro accessorio – Dipendenti pubblici
L’Inps detta istruzioni in merito alle innovazioni normative in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio.
In particolare, con riferimento alla possibilità da parte dei dipendenti pubblici di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio è stato precisato che per questi trova applicazione l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti sia pubblici che privati, all’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei
doveri d‟ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso” (art. 53, comma 6).
La norma esclude dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali
(circolare Inps 88 del 9 luglio 2009).
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Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
DL 201/11 articolo 10, comma 13-duodecies:
intervenendo sull’art. 1 della L. 244/07, sono stati definiti i soggetti nei confronti dei quali sarà obbligatoria l’emissione di fattura elettronica :
tutti gli enti che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, inseriti nel conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ogni anno mediante l’inserimento in elenco pubblicato dall’Istat ai sensi della L. 31.12.96 n. 196.
Entro 6 mesi un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà la data dalla quale decorreranno gli obblighi di utilizzo delle fatture elettroniche nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali
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QUADRO NORMATIVO
LA NORMATIVA ITALIANA E’ DEFINITA, NON DEFINITIVA
L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA CONDIZIONA IL LEGISLATORE
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FATTURA ELETTRONICA
art. 21, co. 3, DPR 633/1972
… RISPETTIVAMENTE GARANTITE
MEDIANTE APPOSIZIONE
SU CIASCUNA FATTURA O SUL LOTTO DI FATTURE
MEDIANTE SISTEMI EDI
DI TRASMISSIONE ELETTRONICA
DOCUMENTO INFORMATICO
predisposto in forma elettronica, con garanzia di: ATTESTAZIONE DELLA DATA AUTENTICITA’ DELL’ORIGINE
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
Electronic Data Interchange
Sistema trasmissione elettronica dei dati
RIFERIMENTO TEMPORALE
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FATTURA ELETTRONICA: EMISSIONE
art. 21, co. 1, ult. periodo DPR 633/1972
ALL’ATTO DELLA SUA CONSEGNA O SPEDIZIONE ALL’ALTRA PARTE
ALL’ATTO DELLA SUA TRASMISSIONE PER VIA ELETTRONICA
FATTURA
SI HA PER EMESSA
CM n. 45/e del 19/10/2005:
- l’emissione della fattura elettronica corrisponde alla trasmissione del documento
- l’emissione può realizzarsi anche con un messaggio, attraverso la messa a disposizione del documento
(es. conservare la fattura in un sito e metterla a disposizione del cliente attraverso l’invio con firma digitale e riferimento temporale di un messaggio che indichi il link con cui il cliente possa scaricare il documento)
necessario in questo caso il PREVENTIVO ACCORDO DELLE PARTI
SE IL TERZO COMPILA DIRETTAMENTE LA FATTURA E LA INVIA, XXXXX’ APPORRE LA PROPRIA FIRMA ELETTRONICA
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FATTURA ELETTRONICA: TRASMISSIONE
forma ordinaria di trasmissione
Modalità: postalizzazione, e-mail (ove manchi consenso destinatario si ha sempre fattura cartacea spedita con mezzi elettronici)
per emittente: sempre fattura elettronica
TRASMISSIONE
CON MEZZI TRADIZIONALI
forma alternativa di trasmissione (ad es. manca consenso del destinatario a ricevere fattura elettronica)
non necessaria stampa fattura anche per destinatario
apposizione firma elettronica qualificata e riferimento temporale
TRASMISSIONE
ELETTRONICA
Modalità:
• EDI
• Posta elettronica
• modem
• doc-link
previo consenso del destinatario
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D.Lgs 52/2004 – CONSERVAZIONE FATTURE
✓ le fatture elettroniche TRASMESSE O RICEVUTE in forma elettronica devono essere archiviate nella stessa forma
✓ le fatture elettroniche TRASMESSE O RICEVUTE in forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica
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Conservazione sostitutiva dei documenti contabili e fiscali : provv. Dir. Agenzia Entrate n. 2010/143663 del 25.10.10
✓ viene completato l’iter delineato dal DM 23.01.04 per la conservazione sostitutiva con valenza fiscale
✓ l’invio dell’impronta dell’archivio informatico all’Agenzia Entrate deve avvenire entro il 4°mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi
✓ il primo invio è al 31.01.12, anche per i periodi d’imposta precedenti il 2009 ma distintamente per ciascuno di essi
✓ nel caso di più archivi, si può scegliere se effettuare un’unica comunicazione oppure tante quanti sono gli archivi
✓ è consentita una sola volta la sostituzione di un file contenente l’impronta precedentemente inviata e nel termine di 30 gg dalla trasmissione originaria
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Direttiva 2010/45/UE con entrata in vigore 1.7.2013 : note esplicative della Direzione generale fiscalità UE del 5.10.11
✓ semplificazione per emissione e gestione delle fatture elettroniche (peraltro non vincolanti per il legislatore nazionale)
✓ il soggetto passivo può scegliere il formato con cui la fattura elettronica viene emessa o ricevuta (l’art. 217 della Dir. 2010/45/UE non vincola sul formato)
✓ diventa fondamentale il riconoscimento della validità di un processo di formazione del documento, caratterizzato dall’utilizzo di sistemi di controllo di gestione interno che garantiscano la conformità tra fattura e prestazione/cessione effettuata (ad esempio con garanzia di integrità e incrocio dati fra contratti, ordini, ddt e pagamenti); si potrebbero forse superare firma elettronica e marca temporale;
✓ il consenso del destinatario può avvenire anche per comportamento concludente, quale contabilizzazione e pagamento fattura.
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L. 244/2007 (L.F. 2008) – art. 1, co. 209- 214
FATTURAZIONE ELETTRONICA
FACOLTA’
OBBLIGO
dal 2008 (ma non ancora operante) nei rapporti business to government (B2G) …
… successivamente anche nei rapporti business to business (B2B)
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L. 244/2007 (L.F. 2008) – art. 1, co. 209- 214
IMPRESE E PROFESSIONISTI
AMMINISTRAZIONI dello STATO,
anche ad ordinamento autonomo
devono EMETTERE, TRASMETTERE, CONSERVARE ed ARCHIVIARE
le fatture esclusivamente in formato elettronico
REGIONI e PROVINCE AUTONOME
FORNITORI
ENTI PUBBLICI NAZIONALI
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L. 244/2007 (L.F. 2008) – art. 1, co. 209- 214
AMMINISTRAZIONI STATALI – ENTI – REGIONI – PROVINCE AUTONOME
NON POTRANNO
effettuare
parziali,
pagamenti,
sino
a
invio
anche
in forma
elettronica
accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
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SISTEMA DI INTERSCAMBIO
PEC
AMMINISTRAZIONI STATALI
Trasmissione elettronica
SISTEMA DI INTERSCAMBIO
(c/o Min. Economia e Finanze)
ENTI PUBBLICI NAZIONALI
REGIONI
e Province autonome
SPC
IMPRESA w
INTERMEDIARI PRIVATI
IMPRESA k
IMPRESA z
IMPRESA y
IMPRESA x
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CALENDARIO FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA | ||
SCADENZA | ADEMPIMENTO | NORMATIVA |
1 gennaio 2008 | inserimento dell’obbligo formale nel B2G | art. 1, co. da 209 a 214 L. 244/2007 (Finanziaria 2008) |
31 marzo 2008 | gestore giuridico e tecnico della piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche | D.M. 07.03.2008 |
31 ottobre 2008 (non rispettato) | regole soggettive e oggettive – entrata in vigore – incentivi | II Decreto di attuazione |
I Semestre 2009 (non rispettato) | operatività progressiva dell’obbligo | D.M. 07.03.2008 |
1 gennaio 2010 (non rispettato) | impegno europeo – i2010 | COM(2005)229 del 1 giugno 2005 |
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Le nuove tipologie di
ritenute
RITENUTE NEL CASO DI PIGNORAMENTI
Quadro normativo
L’art. 15, comma 2 del Decreto Legge 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 ha introdotto modifiche all’art. 21, comma 15 della Legge 449/1997, con l’aggiunta di un secondo periodo, prevedendo che in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli art. 23 e seguenti del DPR. 600/1973, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
L’attuazione della previsione normativa era legata ad un apposito provvedimento
emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 Marzo 2010 prot. n. 34755, con la definizione delle modalità operative in vigore dal 5 Marzo 2010, a cui ha fatto seguito la risoluzione 9 Marzo 2010 n. 18/E per l’individuazione del codice tributo di versamento delle ritenute alla fonte in esame.