Disposizioni specifiche. L'Agenzia delle Entrate provvede a informare l’affidatario sui rischi e sull’organizzazione interna in materia di gestione delle emergenze e piani di evacuazione, mediante il documento da predisporre a cura del Datore di Lavoro. L’affidatario nel caso di attività che prevedano interferenze con quelle in essere negli uffici dell'Agenzia delle Entrate, è soggetto ad alcuni obblighi. L’affidatario deve innanzitutto prendere visione del presente documento e compilare, di concerto con il Responsabile designato del contratto, il “Documento di valutazione dei rischi interferenti specifico” relativo ad ogni singola sede. Non potrà essere iniziata da parte dell’affidatario nessuna attività all’interno degli immobili in uso all'agenzia delle Entrate, nei locali di passaggio, nelle parti condominiali, nei locali tecnici e nelle aree esterne (accessi, cortili, ...), se non a seguito di avvenuta compilazione e firma congiunta del DUVRI specifico. In particolare l’affidatario deve prendere visione dei rischi presenti nei luoghi oggetto dei servizi. Tutti i lavoratori dell’affidatario che operano all'interno dei locali in uso all'Agenzia delle Entrate debbono essere informati dei rischi di cui sopra, e sono tenuti a partecipare alle prove di emergenza che si svolgono nella varie sedi, compresi eventuali incontri formativi e informativi organizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Agenzia delle Entrate. L’affidatario nel caso di attività che prevedano interferenze con quelle in essere nella sede, in particolare se comportano limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, deve informarne preventivamente il Direttore per l’esecuzione del contratto, il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ufficio. Nel caso eventuale di uso di sostanze o prodotti chimici con caratteristiche di pericolosità (vernici, siliconi, collanti, ecc.., e/o con proprietà irritanti, tossiche ecc..), l’affidatario dovrà fornire informazioni circa i relativi rischi e le modalità di utilizzo delle stesse presso la sede specifica in cui va ad operare, al fine di permettere all'Agenzia delle Entrate di effettuare le valutazioni del caso (ad esempio accertare l’eventuale presenza di propri lavoratori con problemi ipersensibilità ad un dato prodotto ecc..). Inoltre, ogni lavorazione effettuata dall’affidatario deve prevedere: - la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo dei materiali; - il contenimento degli impatti visivi e della produzione ...
Disposizioni specifiche. Con riferimento all'articolazione organizzativa della Capogruppo ed alle attività di governance svolte presso la stessa, trova applicazione la seguente normativa:
Disposizioni specifiche. Divieti di rinnovo e disciplina casistiche di proroga (completamento progetti) Procedure per la verifica dei risultati Richiamo alle norme in tema di pubblicità ed efficacia L’AVCP, nella determinazione n. 10/10, esclude dagli obblighi di tracciabilità gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01, in quanto configurano contratto d’opera ex artt. 2222 ss. C.C. e non contratto di appalto. Nello stesso tempo, però, AVCP sottolinea come occorra prestare molta attenzione alla sottile (e spesso non univocamente interpretabile) linea di demarcazione che esiste fra tali tipologie contrattuali e l’appalto di servizi. L’appalto di servizi richiede un «quid pluris» per prestazione o modalità organizzativa. In merito al «servizio legale», sulla distinzione fra contratto ex artt. 2222 ss. CC e appalto di servizi non prioritari di cui all’allegato IIB al D.Lgs. 163/06, si veda Corte dei Conti Basilicata, del. 19/2009/PAR. Le procedure per la scelta del contraente da attivare sono ovviamente diverse nelle due situazioni : D.Lgs. 163/06 e regolamento nel caso di appalto, D.Lgs. 165/01 per l’incarico di lavoro autonomo L’attività di formazione, in linea generale, è chiaramente ricompresa fra le prestazioni di servizi di cui all’allegato IIB al D.Lgs. 163/06 e conseguentemente è soggetta agli obblighi di tracciabilità; di ciò si ha conferma nella stessa determinazione n. 10/10 dell’AVCP. Tuttavia, nel caso di attività di formazione organizzata internamente, si può presentare la difficoltà di distinguere l’incarico di lavoro autonomo (contratto d’opera intellettuale e x artt. 2222 ss. C.C.) dal contratto di servizi (contratto di appalto ai sensi dell’all. IIB al D.Lgs. 163/06).
Disposizioni specifiche. 1. Fermo restante quanto stabilito in altre parti del presente Contratto e relativi Allegati, l’Amministrazione:
a) regolamenterà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;
b) prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
c) potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
d) prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
e) stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
f) prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
g) potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
2. L’Amministrazione, inoltre, nomina nella persona di il Direttore dell’esecuzione.
Disposizioni specifiche. Capitolo I Malattia e maternità
Disposizioni specifiche. Rinuncia agli interessi in caso di pagamento entro il termine Il/La Creditore/Creditrice è disposto/a a rinunciare nei confronti del/la Debitore/Debitrice degli interessi maturati per l’importo di CHF (inserire qui la stessa cifra della variante di cui sopra) in caso di pagamento entro il termine delle singole rate di cui al punto 2.2 del presente accordo.
Disposizioni specifiche. In deroga / a complemento delle disposizioni generali (allegato 1) si applicano le seguenti disposizioni specifiche: determinanti sono i seguenti decreti cantonali: decreti applicabili dei settori protezione fuoco, ambiente e acque come anche protezione polizia e catastrofi. Secondo il diritto cantonale, la direzione generale dell'intervento ovvero il comando della piazza sinistrata spetta alla polizia cantonale.
Disposizioni specifiche. Schedario delle persone a rischio
Disposizioni specifiche. Art. 20 – Impianti di pubblicità
Disposizioni specifiche. Art. 20 – Impianti di pubblicità Ferme restando le norme del Codice, del Regolamento di attuazione, l’autorizzazione/nulla osta per la installazione di qualsiasi tipo di impianto o mezzo pubblicitario, in sede fissa o su veicolo, lungo o in vista di strade provinciali è subordinata alle disposizione del presente Regolamento. La domanda di autorizzazione è presentata secondo quanto stabilito all’articolo 4 ed il relativo provvedimento è sempre subordinato al preventivo parere tecnico dell’Ufficio Viabilità competente. La domanda può avere ad oggetto uno o più impianti di pubblicità. La domanda rivolta a più impianti insistenti sullo stesso Gruppo stradale e strada Provinciale impone al richiedente il pagamento delle spese di istruttoria riferite a domanda singola; negli altri casi l’istante è tenuto a pagare in ragione dei numeri di impianti soggetti ad autorizzazione, pur se la relativa documentazione è presentata in unica istanza. Quando la collocazione dell’impianto è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 22-1-2004 n. 42), il parere favorevole degli Enti preposti a tale tutela è allegato alla domanda o comunque prodotto prima del rilascio della autorizzazione. Le distanze e le modalità previste dal D.P.R. n. 495/1992 per la posa di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari si intendono come minime. Eventuali distanze maggiori possono essere stabilite dalla Provincia in seno alla adozione di Piani di Coordinamento provinciali. Al di fuori dai centri abitati non è consentita la collocazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione trasversale per senso di marcia dei veicoli, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti. In corrispondenza degli passi carrabili la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari rispetta distanze tali da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita. Qualora l’impianto pubblicitario rimanga inutilizzato per più di 15 giorni consecutivi l’autorizzazione decade automaticamente. Il titolare della autorizzazione ha l’obbligo di segnalare alla Provincia la sua temporanea inutilizzazione nella stessa giornata in cui ha provveduto alla rimozione del mezzo pubblicitario supportato dall’impianto. Analogamente il titolare provvede al ripristino del mezzo pubblicitario sull’impianto. Qualora sia accertato il...