NORME GENERALI Clausole campione

NORME GENERALI. I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti delle fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili rilevati. Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b). Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa. Ove negli scavi e nei rilevati l’impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti non saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di obbligare l’impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra o murati che si rendessero necessari per assicurare la funzionalità dell’opera a proprio giudizio insindacabile. Nel prezzo degli scavi è compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa educazione (acqua di fognatura compresa) e per le opere provisionali di difesa delle acque stesse; per l’esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondità di materie ed anche melmose; per il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e l’accatastamento del materiale reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.
NORME GENERALI. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
NORME GENERALI. Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato si richiamano le norme in materia di appalti pubblici di forniture e le disposizioni del codice civile, in particolare quelle regolanti l’esecuzione e la risoluzione del contratto.
NORME GENERALI. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci. I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa. Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
NORME GENERALI. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista dal DL 61/2000, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue: a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti di lavoro a tempo pieno; b) i periodi di riposo, di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato; c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. 7 del medesimo Contratto; d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa; e) in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente; f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente; g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria; h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità; i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esami.
NORME GENERALI. 1. In caso di carenze nelle domande presentate, si applicherà la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 402,00 (corrispondente al due per mille del valore della gara) e comunque non superiore a 5.000,00 euro. 2. Nessun compenso verrà riconosciuto ai soggetti concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di 3. I modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. 4. In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta n° 1) potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI – Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante anche le linee guida per la compilazione, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. (Si mette a disposizione modello per tale documento in versione editabile). Esso comunque potrà sostituire la suddetta documentazione solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE: qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE dovrà pertanto integrare detto DGUE con la documentazione o le dichiarazioni che non sono incluse nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare e/o previste dalla normativa (es. dichiarazione su composizione del RTI, eventuali contratti di avvalimento, attestazione di versamento contributo ANAC, ecc.). Per quanto riguarda la compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE si precisa che l’operatore economico potrà limitarsi alla sezione alfa “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. Il DGUE dovrà essere compilato, stampato e firmato dall’operatore economico e allegato alla documentazione di gara (busta n° 1). 5. Le offerte dei soggetti partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 6. In caso di Raggruppamenti temporanei ogni ...
NORME GENERALI. (1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P) Dichiarazione a verbale Le parti costituiranno una Commissione Paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell’Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
NORME GENERALI. Ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011 l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente c.c.n.l. e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
NORME GENERALI. L’apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionalizzanti. La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente accordo e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
NORME GENERALI sul territorio italiano in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera. Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenza. In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, qua- le gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.