NORME GENERALI Clausole campione

NORME GENERALI. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista dal DL 61/2000, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL ANIA, salvo quanto segue: a) la retribuzione, l'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto spettante, sono ridotti in misura proporzionale, rispetto agli importi previsti per i rapporti di lavoro a tempo pieno; b) i periodi di riposo, di cui al Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, Capo VI “Riposi e Permessi”, competono in ragione di quanto ivi disciplinato; c) i permessi non motivati di cui all'art. 5 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sono riconosciuti con il massimo pari ad una giornata lavorativa e sono recuperabili nelle modalità previste dall'art. 7 del medesimo Contratto; d) l’orario part time sarà effettuato considerando una flessibilità secondo lo schema di cui all’allegato n.2 con un riporto mensile equivalente alla giornata lavorativa; e) in caso di part time orizzontale, è consentito prestare lavoro supplementare nel rispetto della normativa vigente; f) in caso di part time verticale e misto, è consentito prestare lavoro straordinario nel rispetto della normativa aziendale di cui all’art. 1 lettera B) e nei limiti previsti dalla normativa vigente; g) il lavoro supplementare così come definito dal DL 81/2015 è retribuito con una maggiorazione del 15% della paga oraria; h) é fatto divieto di svolgere altra attività professionale o lavorativa - ancorché non subordinata e/o saltuaria - che comporti la corresponsione di compensi o retribuzioni, pena la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, salvo preventiva autorizzazione della Società, concedibile solo eccezionalmente per motivi di particolare gravità; i) non è applicabile la normativa prevista dall’art. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale riguardante i Dipendenti studenti, salvo per questi ultimi la concessione di un permesso retribuito per il solo giorno antecedente gli esami.
NORME GENERALI. L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionalizzanti. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente accordo e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente c.c.n.l.
NORME GENERALI. Le quantità delle forniture e dei lavori eseguiti saranno determinate in contraddittorio con metodo geometrico od a numero, o a peso o a tempo a secondo dei casi previsti dal presente capitolato. La misurazione dei lavori sarà fatta in contraddittorio fra i rappresentanti di Publiacqua e dell'Appaltatore con le seguenti modalità: 1. Le squadre Publiacqua e dell’Appaltatore che intervengono sul singolo cantiere rilevano e sottoscrivono in contraddittorio le misure del lavoro effettuato, per quanto possibile, compilando un brogliaccio delle misurazioni effettuate sulla base di schemi predisposti da Publiacqua. 2. L’Appaltatore è tenuto a trascrivere le suddette misure sull’ordinativo di lavoro emesso da Publiacqua, a riportare le misure mancanti non rilevabili dalle squadre ed a consegnare gli ordinativi così compilati, con allegata tutta la documentazione giustificativa delle misure, nel termine di 5 giorni dal primo giorno successivo al mese a cui si riferiscono i dati contabili. L’Appaltatore dovrà altresì fornire un elenco di tutti gli ordinativi di lavoro consegnati a Publiacqua nei modi sopra riportati . I termini stabiliti dall’art.29 del Capitolato Speciale d’Appalto per l’emissione degli stati d’avanzamento e dei certificati di pagamento decorreranno dalla data di consegna del suddetto elenco 3. Immediatamente dopo la consegna degli ordinativi di lavoro, così come specificato al punto 2, incaricati da Publiacqua e dell’Appaltatore effettueranno in contraddittorio la verifica e le eventuali modifiche degli stessi. Gli ordinativi di lavoro così definiti sono da ritenersi definitivi e potranno essere inseriti in contabilità. 4. Qualora in occasione delle verifiche di cui al punto 3 risultassero non completati interamente alcuni ordinativi, nonostante la comunicazione di fine lavori inviata dall’impresa, da ritenersi quindi non valida, gli stessi saranno ritenuti non contabilizzabili, restituiti all’impresa e inseriti nella contabilità del mese successivo . Detti ordinativi saranno assoggettati alle penali per ritardata ultimazione, ove applicabile. 5. Nel caso di mancata partecipazione dell’Appaltatore alla rilevazione delle misure in contraddittorio Publiacqua procederà comunque alla misurazione dei lavori alla presenza di due testimoni, scelti da Publiacqua, i cui costi saranno addebitati all’Appaltatore. Quest'ultimo dovrà fornire il personale occorrente per tali misurazioni senza aver diritto alcuno di compensi, intendendosi compreso nei prezzi anc...
NORME GENERALI. Tutte le lavorazioni del presente appalto dovranno essere eseguite e terminate nelle giornate in cui non è prevista la presenza di manifestazioni sportive o di altra natura nell’impianto. Sarà cura della Direzione Lavori trasmettere all’impresa il calendario delle manifestazioni previste presso lo stadio Olimpico, con l’indicazione delle giornate in cui non sarà possibile l’esecuzione di alcuna lavorazione. Nel caso non sia possibile completare le lavorazioni, l’impresa dovrà prevedere l’esecuzione di dette lavorazioni per fasi successive, organizzando le operazioni in modo tale da lasciare l’impianto sportivo completamente pulito e libero da residui di lavorazioni entro il giorno precedente la manifestazione in essere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Parimenti, entro il medesimo termine, si dovrà provvedere alla rimozione ed allontanamento dal cantiere di opere provvisionali (quali ponteggi, steccati, cestelli, tra battelli, materiale edile in genere) ed alla pulizia dell’area di lavoro. In caso di particolare necessità la Direzione Lavori potrà richiedere all’impresa appaltatrice di effettuare lavorazioni nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, nonché nei mesi di Luglio ed Agosto, secondo accordi che verranno presi con la Direzione Lavori. Pertanto l'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovrà assicurare all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della manodopera occorrente, preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL-SISL, ecc.).
NORME GENERALI. Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.441 C.F. 08/05/2015 – del. n.351 C.F. 13/06/2016 - del. n.67 P.F. 26/06/2018) 1. Appartengono al Settore Professionistico le Affiliate che, previa autorizzazione del Consiglio federale, possono, ai sensi degli artt. 2 e 10 L. 91/81 e successive modifiche ed integrazioni, impiegare sportivi professionisti. 2. Le Affiliate ammesse a partecipare ai Campionati del settore professionistico possono avvalersi unicamente delle prestazioni sportive di atleti professionisti italiani, comunitari ed extracomunitari e/o giovani di serie. Le Affiliate hanno l’obbligo di tesserare e mantenere costante nel corso dell’anno sportivo un numero minimo di atleti professionisti stabilito annualmente nelle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale. 3. Le Affiliate, in ogni stagione sportiva, non potranno iscrivere in lista elettronica per le gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute, più di 18 atleti, esclusi i giovani di serie e gli atleti under 20 con contratto professionistico. ▇▇▇ fosse raggiunto il tetto massimo di 18 atleti iscritti in lista elettronica, anche in caso di infortuni, le Affiliate non potranno più iscrivere alcun nuovo atleta. 4. I tesseramenti degli atleti senior e giovanili impiegati nella prima squadra delle Affiliate del settore professionistico devono essere di categoria nazionale. 5. Le Affiliate provvedono alla iscrizione al Campionato con le modalità ed entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio federale. 6. Il versamento dei contributi federali - compresi quelli di tesseramento atleti, allenatori e dirigenti - avviene con le modalità ed entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio federale. 7. I controlli sulla gestione economico finanziaria delle Affiliate sono effettuati dalla Commissione Tecnica di Controllo (Comtec) a tal scopo istituita presso la FIP, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio federale ai sensi dei Regolamenti federali vigenti.
NORME GENERALI. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
NORME GENERALI. Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato si richiamano le norme in materia di appalti pubblici di forniture e le disposizioni del codice civile, in particolare quelle regolanti l’esecuzione e la risoluzione del contratto.
NORME GENERALI. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci. I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa. Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
NORME GENERALI. (1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P) Dichiarazione a verbale Le parti costituiranno una Commissione Paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell’Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
NORME GENERALI. Ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011 l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente c.c.n.l. e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.