Contratto
Contratto
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO (EER 20 01 10), PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI
CIG 84224265CE
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 9
Articolo 3 Durata 10
Articolo 4 Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore 11
Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione 14
Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione 15
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 16
Articolo 8 Corrispettivi 18
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 20
Articolo 10 Penali 24
Articolo 11 Cauzione 31
Articolo 12 Riservatezza 32
Articolo 13 Risoluzione 33
Articolo 14 Recesso 35
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 36
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore 38
Articolo 17 Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito 39
Articolo 18 Subappalto 39
Articolo 19 Accordo Bonario 39
Articolo 20 Foro competente 40
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 40
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali 41
Articolo 23 Trasparenza 42
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari 43
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse 44
Articolo 26 Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 45 Articolo 27 Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 46
Articolo 28 Rischi da interferenze 47
Articolo 29 Protocollo Anticontagio COVID-19 47
Articolo 30 Clausola finale 48
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO (EER 20 01 10), PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxx de la Barca, 87 - 00142, C.F. e P.I. 05445891004, in persona del Direttore Generale, Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, giusti poteri conferiti dall’Amministratore Unico con atto del notaio, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, rep. n. 19077, racc. n. 6606, registrato a Roma il 22/04/2022 (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE, con sede legale in Zagarolo, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
x. 00, capitale sociale € 28.119,04 (ventottomilacentodiciannove/04), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, C.F. e P.I. 12723241001, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale suindicata, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, con Determinazione n. 11/2020, rettificata con nota prot. 0002028.I del 12/05/2020, ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento di indumenti ed accessori di abbigliamento (EER 20
01 10), per la durata di 24 (ventiquattro) mesi (di seguito, per brevità, anche “Servizio”);
c) che a tal fine, AMA - con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S S177 426641-2020-IT dell’11/09/2020, rettificato con GUUE GU/S S202 491250-2020-IT del 16/10/2020, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 108 del 16/09/2020, rettificato con GURI, foglio inserzioni, n. 122 del 19/10/2022 - ha indetto la “Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento di indumenti ed accessori di abbigliamento (EER 20 01 10), per la durata di 24 (ventiquattro) mesi” (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico e allegati;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), ivi compreso il Capitolato Tecnico e allegati, nonché dall’ulteriore documentazione di Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di € 44.019,50 (quarantaquattromiladiciannove/50) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa per la responsabilità civile e una polizza per responsabilità ambientale, stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al
presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e allegati), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica), l’Allegato “D” (DUVRI e allegati), l’Allegato “E” (Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari), l’Allegato “F” (Progetto di assorbimento dei lavoratori), l’Allegato “G” (Contratto di avvalimento) e l’Allegato “H” (Verbale di consegna dell’esecuzione);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.
3. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i documenti di seguito indicati che, benché non materialmente allegati al presente Atto, sono da intendersi in esso ricompresi, avendo il Fornitore già dichiarato di accettarne il contenuto con la partecipazione alla procedura di gara: il Protocollo d’Intesa, il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati, il Codice Etico, il Codice di Comportamento, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e il Protocollo Anticontagio COVID-19 adottato da AMA per contrastare la diffusione del COVID-19.
4. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
5. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore e accettate da AMA.
6. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
7. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti e i documenti nello stesso richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”, unitamente ai relativi allegati;
d) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”, costituito dalla Relazione Tecnica e dall’ulteriore documentazione costituente l’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di Gara;
e) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
f) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
h) Servizio: il servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento di indumenti ed accessori di abbigliamento (EER 20 01 10), per la durata di 24 (ventiquattro) mesi;
i) Protocollo di Legalità: il Protocollo d’Intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
j) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
k) DUVRI: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, unitamente ai relativi allegati, di cui all’Allegato “D”;
l) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle
prescrizioni della Legge n. 136/2010, di cui all’Allegato “E”;
m) Progetto di assorbimento dei lavoratori: il progetto contenente il dettaglio dei lavoratori assorbiti, con specifica indicazione del numero, dell’inquadramento e del trattamento economico proposto, di cui all’Allegato “F”;
n) Protocollo Anticontagio COVID-19: il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione del COVID-19;
o) Contratto di avvalimento: il contratto attraverso cui il Fornitore si avvale dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali dell’impresa ausiliaria, di cui all’Allegato “G”;
p) Xxxxxxx di consegna dell’esecuzione: il documento attestante l’avvio dell’esecuzione del contratto e la data di inizio del servizio di cui all’Allegato “H”.
8. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna
di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento di indumenti ed accessori di abbigliamento (EER 20 01 10), come meglio descritto e con le caratteristiche prescritte nel Capitolato Tecnico e allegati e nell’Offerta Tecnica (di seguito, per brevità, anche solo “Servizio”).
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e allegati, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica.
3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di
AMA ad eseguire il Servizio per un importo massimo di spesa pari ad € 1.257.700,00 (unmilioneduecentocinquantasettemilasettecento/00) IVA esclusa, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 1.000,00 (mille/00), come da Ordine n. 200081386 del 27/04/2022.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto, AMA si riserva la facoltà di affidare le medesime prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
a) di incrementare e/o ridurre la prestazione oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
b) di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi che, come concordato tra le Parti con Verbale di incontro (Allegato “H”), decorrerà dall’avvio del Servizio fissato al 1° agosto 2022.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza dell’importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, lett. a).
3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore
1. L’esecuzione del Servizio, e di tutte le attività oggetto del presente Contratto, deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico e allegati (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, anche in materia ambientale, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico e allegati, nell’Offerta Tecnica nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere
indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente:
a) a impiegare, a sua cura e spese, tutte le attrezzature e il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e allegati e negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto e negli ulteriori atti della Procedura;
b) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto, al Capitolato Tecnico e allegati e alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale;
c) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) a comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando
analiticamente le eventuali variazioni intervenute e i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto o suo sostituto;
f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
12. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio nei luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e allegati e fermo restando che la prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli impianti/aree individuati da AMA attraverso separata e specifica procedura.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Articolo 5
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione
1. .Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” la Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
telefono cellulare 392/0000000; telefono fisso 06/00000000;
e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono di seguito riportati:
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti e i poteri di cui al precedente comma 1.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto
attiene all’esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
telefono fisso 06/00000000;
e-mail xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx.
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
Articolo 6
Verifiche, controlli ed accettazione
1. .AMA si riserva la possibilità di eseguire controlli sul Servizio oggetto del presente appalto e sulla qualità dei materiali e delle attrezzature utilizzati ogni volta che lo riterrà opportuno, senza preavviso.
2. Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da AMA, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, mediante costante verifica sull’organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell’andamento del servizio. Il Fornitore è, pertanto, tenuto a fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto e ad AMA, la propria incondizionata collaborazione, fornendo ad essi, sempre prontamente, ad ogni richiesta, copia di qualunque documentazione di servizio non gravata da riscontrabili elementi di riservatezza, nonché consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle proprie strutture e disponendo, altresì, che il proprio personale, incaricato allo svolgimento del servizio in questione, fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione, eventualmente richiesti in merito a quanto programmato e/o svolto.
3. .AMA ha diritto, in ogni momento e anche senza preavviso, di:
- .. verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, a ciò ottenendo
prontamente dall’aggiudicatario ogni documentazione a tal fine richiesta;
- .. verificare il buono stato e la conformità tecnico-amministrativa di tutti i mezzi, materiali ed attrezzature utilizzati e la loro rispondenza alle esigenze del servizio;
- .. rilevare le eventuali inottemperanze alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e del presente Contratto e applicare le relative penalità.
4. .Ove si riscontrassero mancanze, potranno essere prescritte azioni correttive con un termine ultimo di adeguamento entro il quale il Fornitore dovrà provvedere ad eliminare le cause di tali anomalie.
5. .Nel caso non venisse ottemperato a quanto richiesto, AMA avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese del Fornitore, avvalendosi anche delle garanzie da esso prestate.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati, tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Fornitore si impegna a rispettare il Progetto di assorbimento dei lavoratori, presentato in
fase di partecipazione alla Procedura di Xxxx, secondo le modalità descritte nel medesimo.
4. Il rispetto delle previsioni del Progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto durante l’esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e alle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
6. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
8. Il Fornitore dovrà provvedere, tra l’altro, anche a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure eventualmente concordate con AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
9. È vietato l’utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di
lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.
10. Considerato l’avvenuto ricorso all’avvalimento (Allegato “H”), AMA ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
12. . Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456
c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti
- sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 8 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, sono determinati, con riferimento alle attività di volta in volta effettivamente rese da quest’ultimo, moltiplicando il quantitativo raccolto e trasportato presso gli impianti di recupero, selezionati da AMA attraverso separata e specifica procedura, per il prezzo offerto in sede di gara indicato nell’Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta. La percentuale di sconto risultante dall’applicazione del ribasso pari al rapporto percentuale tra quanto indicato nell’offerta economica e l’importo posto a base di gara, sarà applicata ai prezzi unitari indicati al paragrafo 3.9 del Capitolato Tecnico per la fornitura e posa in opera di serrature;
2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’esecuzione del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico e allegati.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico e allegati (Allegato “A”).
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma.
6. . Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l’iscrizione delle riserve, sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. Ai fini della fatturazione, tutta la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dei servizi, così come previsto nel Capitolato Tecnico, dovrà essere fatta pervenire al Direttore dell’esecuzione con le cadenze e nei termini ivi stabiliti, al fine di consentire al medesimo Direttore di effettuare il necessario controllo per l’emissione dello Stato di Avanzamento delle Attività e il rilascio del benestare alla fatturazione.
3. Acquisito il benestare alla fatturazione, lo stesso deve essere firmato dal Fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato, in caso di firma con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, il Fornitore deve formalizzare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui
il Fornitore non abbia firmato il benestare alla fatturazione nel giorno in cui gli viene presentato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.
5. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.
6. Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione (operazione di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Acquisizione Prestazioni”.
7. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
8. La documentazione richiamata al precedente comma 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
9. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “E”). Il Fornitore in tal modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo del pagamento.
10. AMA opererà, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
11. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto ministeriale.
12. AMA, in ottemperanza alle normative vigenti, provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”.
13. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
16. Ove richiesto dal Fornitore, AMA corrisponderà al medesimo l’anticipazione del prezzo in conformità a quanto stabilito dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le penali di seguito riportate:
a) . mancata comunicazione al DEC della programmazione di sciopero da parte del personale:
€ 100,00 (cento/00);
b) . mancato svolgimento delle prestazioni minime indispensabili, nelle modalità concordate con il DEC, in caso di sciopero da parte del personale: € 500,00 (cinquecento/00);
c) . mancato svolgimento delle operazioni indicate nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico entro il termine di 10 (dieci) giorni dall’inizio delle attività. L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
d) . svolgimento del servizio di raccolta al di fuori dell’orario e dei giorni indicati nel punto
3.3 del Capitolato Tecnico, come eventualmente modificati a seguito di autorizzazione
dal DEC: € 100,00 (cento/00);
e) . svolgimento del servizio di raccolta con frequenza non coerente da quanto indicato nel punto 3.3 del Capitolato Tecnico, come eventualmente modificati a seguito di offerta migliorativa proposta dal Fornitore. L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di ritardo e per ciascun contenitore oggetto di tale inadempienza;
f) .. capacità ricettiva di un contenitore inferiore al 20% (venti per cento) del volume utile.
L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00), verrà raddoppiato nel caso di materiale EER 20 01 10 trovato a terra e/o all’esterno della bocca di carico del contenitore;
g) . mancata adozione delle precauzioni ed accorgimenti necessari al fine di evitare di bagnare e/o sporcare il materiale EER 20 01 10: € 50,00 (cinquanta/00);
h) . mancato inserimento del materiale EER 20 01 10, trovato sfuso e/o non opportunamente confezionato, all’interno di sacchi di plastica: € 50,00 (cinquanta/00);
i) .. utilizzo di sacchi di plastica non trasparenti e non conformi alle caratteristiche del Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
j) .. mancata raccolta del materiale EER 20 01 10, trovato al di fuori dei contenitori: € 50,00 (cinquanta/00);
k) . mancato rispetto delle prescrizioni relative al caso di indumenti abbandonati a terra che risultino intrisi di acqua in eccesso, come descritto nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00);
l) .. mancata rilevazione del transponder di un contenitore oggetto di raccolta: € 50,00 (cinquanta/00);
m) svolgimento di indebita operazione di cernita, come descritto nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico: € 1.000,00 (mille/00);
n) . mancata comunicazione del programma settimanale di raccolta, ovvero comunicazione con modalità non coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico: € 50,00 (cinquanta/00);
o) . mancato vuotamento di un contenitore entro le 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.
L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
p) . mancata effettuazione dell’itinerario di raccolta rispetto a quanto programmato e/o come prescritto nel Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00);
q) . mancata rendicontazione del servizio di vuotamento richiesto dal DEC e/o da AMA, ovvero rendicontazione con modalità non coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
r).. svolgimento del servizio di raccolta di contenitore posizionato all’interno di aree in titolarità o disponibilità giuridica di una specifica utenza, senza aver svolto le operazioni indicate nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00);
s).. mancato controllo della qualità del materiale conferito nei contenitori (articolo 3.5 del Capitolato Tecnico) e conseguente presenza di materiale diverso dal EER 20 01 10: € 250,00 (duecentocinquanta/00);
t) .. mancata e/o insufficiente collaborazione con la DEC durante lo svolgimento delle analisi merceologiche (articolo 3.6 del Capitolato Tecnico): € 250,00 (duecentocinquanta/00);
u) . mancata sostituzione di transponder, oggetto di mal funzionamento, entro il successivo servizio di svuotamento del relativo contenitore. L’importo della penale, pari ad € 50,00
(cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
v) . mancata verifica del corretto funzionamento delle serrature, delle chiavi e del sistema basculante di un contenitore, come previsto all’articolo 3.7 del Capitolato Tecnico: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni contenitore;
w). mancato svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi rispetto a quanto programmato e/o come prescritto nel Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ogni itinerario, anche parziale, non sottoposto a tali operazioni;
x) . mancato svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi rispetto a quanto richiesto dal DEC e/o suoi assistenti. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ogni contenitore non sottoposto a tali operazioni;
y) . svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi in modalità non coerente da quanto prescritto nel Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00);
z).. mancata consegna preliminare della procedura di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
aa) mancato svolgimento delle operazioni di scarico del materiale, come previsto dal paragrafo 3.8 del Capitolato Tecnico: € 50,00 (cinquanta/00);
bb) mancato svolgimento delle operazioni previste al paragrafo 3.10 del Capitolato Tecnico nella modalità ivi indicata e come richiesto dal DEC. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
cc) impiego di veicoli senza una caratteristica prevista all’articolo 5 del Capitolato Tecnico,
ovvero senza una caratteristica prevista dall’Offerta Tecnica presentata. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza, per ogni veicolo non corrispondente alla specifica e per ciascuna caratteristica non coerente. L’importo della penale è raddoppiato, in caso l’inadempienza riguardi il sistema di rilevazione GPS;
dd) impiego di veicoli con un peso del carico superiore del 5% (cinque per cento) rispetto al limite imposto dal Codice della Strada vigente. L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00), è raddoppiato in caso il peso del carico sia superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al limite imposto dal Codice della Strada vigente;
ee) mancato funzionamento o mancata possibilità di accesso al sistema di rilevazione GPS dei mezzi impiegati, con assenza della visione sulla piattaforma web del percorso. L’importo della penale, pari ad € 200,00 (duecento/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
ff) . mancato invio o mancata disponibilità su piattaforma web di report di consuntivazione del servizio, nella modalità dettagliata al punto 6.2 del Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00), al giorno verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ciascun report non reso disponibile ovvero incompleto;
gg) mancato invio di report di consuntivazione del servizio, nella modalità dettagliata al punto 6.3 del Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ciascun report non reso disponibile ovvero incompleto;
hh) parziale o non corretta compilazione di FIR Formulario di Identificazione Rifiuto: € 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza;
ii) . invio di documentazione fotografica non coerente con la modalità dettagliata al punto 6.4
del Capitolato Tecnico: € 10,00 (dieci/00);
jj) . interfacciamento con il sistema AMA SAP IS WA e AMA AMBIENTE non coerente con la modalità dettagliata al punto 6.5 del Capitolato Tecnico e all’allegato specifico. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
kk) accadimento di comportamento scorretto nei confronti di cittadini/utenti da parte di personale del Fornitore: € 200,00 (duecento/00);
ll) . mancato rispetto di disposizione di normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente o altra norma di riferimento, durante l’esecuzione del servizio: € 1.000,00 (mille/00);
mm) impiego di operatore non presente nell’elenco fornito alla DEC. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
nn) impiego di veicolo non presente nell’elenco fornito alla DEC. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
oo) mancato rispetto di prescrizione con la modalità dettagliata in specifico Ordine di Servizio, a firma del DEC e del RUP, inviato al Fornitore. L’importo della penale, pari ad
€ 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza;
pp) mancata applicazione o mancato funzionamento di quanto proposto nell’offerta tecnica. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e caratteristica non coerente a quanto proposto;
qq) per ogni singola difformità rispetto al Progetto di assorbimento presentato in fase di partecipazione alla procedura e per ogni giorno di inadempienza: € 100,00 (cento/00) per
inadempienza/giorno.
2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiormente affine a quello verificatosi.
3. Le inadempienze contrattuali di cui sopra comporteranno l’applicazione delle relative penali che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse.
4. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a suo giudizio insindacabile, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1%
(uno per cento) dell’importo del Contratto.
8. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto e agire per il risarcimento del maggior danno.
9. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di € 44.019,50 (quarantaquattromiladiciannove/50), mediante la stipula di una fidejussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.
2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle
obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21 del presente Contratto.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13
Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a
15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei casi di cui agli artt. 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), 29 (Protocollo Anticontagio COVID-19).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite
soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando e addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. e dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso indicata nella comunicazione di AMA, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei
locali di AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, un’adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
4. Il Fornitore dichiara, altresì, di aver stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità ambientale, con massimale pari ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e per anno, che assicuri il rischio causato dall’attività svolta.
5. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da AMA.
6. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al presente articolo.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta a informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo
compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 17
Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
Articolo 18 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
3. .In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 19 Accordo Bonario
1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 20 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore consente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale e il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché
tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono
al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all’esecuzione del Contratto, AMA consideri che l’esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto negoziale da formalizzarsi successivamente alla stipula del Contratto.
6. Per quanto riguarda l’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
7. In caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali durante l’esecuzione del Contratto, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il presente Atto, come previsto al punto 27-bis dell’Allegato B del D.P.R. 642/1972 “Tabella” è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto in considerazione della natura di cooperativa sociale del Fornitore.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 23 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara, con riferimento alla Gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà
essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore, a mente dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge n. 136/2010.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad
AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.
5. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti al rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
6. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per
l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.
231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno e adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 26
Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale e, in particolare, gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque,
l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati.
Articolo 27
Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pubblicati sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 28 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione di Xxxx ed al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai rischi da interferenza nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
Articolo 29
Protocollo Anticontagio COVID-19
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Protocollo Anticontagio COVID-19 predisposto da AMA al fine di adottare tutte le misure occorrenti per contrastare il rischio di diffusione del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei propri dipendenti.
2. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare l’insieme delle regole e delle procedure riportate nel Protocollo Anticontagio COVID-19, nonché delle disposizioni aziendali emanate in merito ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Articolo 30 Clausola finale
1. . Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. . Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.P.A. IL FORNITORE
Il Direttore Generale Il Presidente del C.d.A.
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
firma digitale firma digitale
La sottoscritta Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 14 (Recesso); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza); Articolo 29 (Protocollo Anticontagio COVID-19); Articolo 30 (Clausola finale).
IL FORNITORE
Il Presidente del C.d.A.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
firma digitale
Allegati
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico e allegati; ALLEGATO “B” - Offerta Tecnica;
ALLEGATO “C” - Offerta Economica; ALLEGATO “D” - DUVRI e allegati;
ALLEGATO “E” - Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari; ALLEGATO “F” - Progetto di assorbimento dei lavoratori;
ALLEGATO “G” - Contratto di avvalimento;
ALLEGATO “H” - Xxxxxxx di consegna dell’esecuzione.