CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 1730, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000
LOTTO 2 CIG 659636007A
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2016 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
Italware S.r.l., sede legale in Roma, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00/X, capitale sociale Euro 1.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08619670584, P. IVA 02102821002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00/X, in persona dell’ Amministratore Unico e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Computer Gross Italia S.p.A. con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx xxx Xxxx 0, capitale sociale Euro 40.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 02500250168, P. IVA 04801490485, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx (XX), xxx xxx Xxxx 0, in persona del Presidente del CDA Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx. (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO
9001:2008
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di Personal Computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
e) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
f) che in data 12 dicembre 2012 la Consip S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stipulato l’Accordo Quadro (AQ) per la fornitura di
personal computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni con gli operatori economici che seguono: i) RTI Esprinet S.p.A.- Converge S.p.A., ii) Italware S.r.l.; iii) Olidata S.p.A., iv) Olivetti S.p.A.; v) RTI Vargroup S.p.A.- Incos S.r.l.; vi) Zucchetti Informatica S.p.A., quali aggiudicatari della predetta procedura selettiva ex art. 59 D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
g) che con gli operatori economici aggiudicatari del summenzionato Accordo Quadro si è proceduto e si procederà all’esperimento di Appalti Specifici (AS), che saranno affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra i suddetti operatori economici, alle condizioni già espresse nell’Accordo Quadro e meglio precisate nei rispettivi Appalti Specifici;
h) che ai sensi dell’articolo 2, comma 226, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con gli operatori economici risultati aggiudicatari del rispettivo Appalto Specifico, verranno stipulate le Convenzioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
j) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
k) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
l) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla documentazione dell’Accordo Quadro per la fornitura di personal computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
m) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Elite Insurance ed avente n 261172/DE per un importo di Euro 1.042.554,00= (un milionequarantaduemilacinquecentocinquantaquattro/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali che in data 15 novembre 2017 è stata prorogata dalla polizza rilasciata da CBL insurance n. 365058/DE e la cauzione rilasciata dalla Elite Insurance ed avente n. 261173/DE per un importo pari ad Euro 25.925,00=
(venticinquemilanovecentoventicinque/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, che in data 15 novembre 2017 è stata prorogata dalla polizza rilasciata da CBL insurance n. 365059/DE nonché le polizze assicurative per la responsabilità civile rilasciate dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed aventi n. 148532947 e n. 148535585 stipulate con le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
n) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
o) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
p) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Richiesta di Offerta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A”
(Capitolato Tecnico relativo all’Accordo Quadro), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze) l’Allegato “F” (Documento flussi dati per le commissioni a carico del fornitore).
3. Si precisa che, nel presente documento e nei suoi allegati, ove si faccia generico riferimento all’Offerta Tecnica, è da intendersi l’Offerta Tecnica complessiva, ossia l’Offerta Tecnica del Fornitore presentata in fase AQ unitamente all’Offerta Tecnica del Fornitore presentata in fase AS.
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
e) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
g) Apparecchiature: i personal computer desktop e i dispositivi opzionali oggetto della fornitura;
h) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il quantitativo massimo della fornitura corrispondente a 35.000 PC desktop compatti tipo B;
i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte
del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di Personal Computer desktop a basso impatto ambientale, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:
- per il LOTTO 2 -
- Personal Computer desktop compatti di tipo B in acquisto,
- dispositivi opzionali:
▪ monitor LCD TFT da 18,5”,
▪ monitor LCD TFT da 21,5”,
▪ lettore di smart card,
▪ ram supplementare da 4 GB.
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 35.000 Personal Computer desktop compatti di tipo B.
3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura e segnatamente:
- predisposizione apparati, come descritto nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, o, in alternativa, per Ordinativi di Fornitura pari o superiori a 1.000 (mille) apparecchiature e su richiesta dell’Amministrazione, creazione del “Master Disk” come previsto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico,
- consegna ed installazione, come descritto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico,
- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come descritto nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico,
- assistenza in remoto e in locale, come descritto nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico,
- gestione e manutenzione delle apparecchiature, come descritto nel paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico,
- adempimenti per il sito internet delle convenzioni, come descritto nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico,
- reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico,
- istituzione del Responsabile del servizio Generale come descritto nel paragrafo 7.2.2 del Capitolato Tecnico, nonché istituzione del Responsabile della Fornitura, per Ordinativi di Fornitura pari o superiori a 3.000 (tremila) unità, come descritto nel paragrafo 7.2.3 del Capitolato Tecnico.
4. Le forniture e i servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio della Convenzione, secondo quanto stabilito nei paragrafi 7.3 e 7.4 del Capitolato Tecnico, e al rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al
Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le apparecchiature oggetto della presente Convenzione.
6. Le predette apparecchiature dovranno essere fornite con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
7. Le Amministrazioni aderenti alla Convenzione potranno ordinare un quantitativo di apparecchiature uguale o superiore al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) Personal Computer desktop.
8. I dispositivi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni contraenti, bensì contestualmente all’Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura dei Personal Computer desktop cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi opzionali successivamente all’Ordinativo di Fornitura iniziale e il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi opzionali. Ciascun singolo dispositivo opzionale potrà essere acquistato al più in quantità pari al numero di Personal Computer desktop ordinati.
9. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, come già espresso in sede di Accordo Quadro.
10. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 9 (nove) mesi a decorrere dal 30 novembre 2017; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia
esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a quella del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ovvero di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) garantire che le Apparecchiature, fornite ai sensi della presente Convenzione, abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all’Offerta Tecnica – Allegato “B” – e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti e/o a Consip
S.p.A. di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica;
d) manlevare l’Amministrazione contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
e) garantire che la prestazione del servizio di installazione e del servizio di assistenza e manutenzione, nonché il collaudo, siano svolti da tecnici specializzati in possesso dei requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico;
f) garantire la presenza, nel proprio organico, del Responsabile del servizio Generale e del Responsabile della Fornitura, così come definiti e con i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 7
PREDISPOSIZIONE APPARATI, CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI FUNZIONALITÀ, COLLAUDO E ACCETTAZIONE
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Preliminarmente alla consegna e nell’ambito del servizio di predisposizione degli apparati, il Fornitore dovrà configurare il Personal Computer desktop con i dispositivi opzionali
eventualmente richiesti dall’Amministrazione, nonché precaricare e rendere funzionante il sistema operativo scelto dall’Amministrazione ed il software antivirus
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, configurazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio, nonché laddove espressamente richiesto dall’Amministrazione, di ogni onere e spesa relativa alla dismissione dell’esistente (ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensive dei monitor, anche se in possesso dell’Amministrazione prima della stipula della Convenzione, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nei paragrafi 5.4 e 5.5 del Capitolato Tecnico.
4. La consegna si intende altresì comprensiva:
a) delle licenze d’uso a tempo indeterminato del sistema operativo installato;
b) dei CD-ROM/DVD-ROM contenenti una procedura di ripristino del sistema operativo, di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, di una copia del sistema operativo ed una copia dei drivers dei dispositivi opzionali eventualmente richiesti, su apposito supporto (es. CD-Rom o DVD-Rom), nonché, in caso di ordinativi di fornitura superiori a 1.000 apparecchiature, del “Master Disk”, di cui paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
c) della documentazione e della manualistica tecnica e dell’uso dell’hardware e di ogni prodotto software fornito, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
d) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
5. Per Ordinativi di Fornitura pari o superiori ai 3.000 Personal Computer desktop, il Fornitore dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile della Fornitura di cui al paragrafo 7.2.3 del Capitolato Tecnico, ed alla comunicazione dei suoi riferimenti all’Amministrazione.
6. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature entro e non oltre i seguenti termini:
a) per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;
b) per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;
c) per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;
d) per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”.
Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di installazioni pianificate al mese (nel seguito, per brevità, denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra.
In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.
7. Ciascuna consegna deve essere effettuata con un pacco contenente tutto il materiale ordinato che sia sigillato o comunque dotato di etichetta sigillo comprovante l’integrità del pacco medesimo.
8. All’atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un “verbale di consegna”, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, la data dell’avvenuta consegna e installazione, la data dell’avvenuta installazione, ove non contestuale alla consegna, il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura assegnato dal Fornitore, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo delle apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
Le apparecchiature devono essere installate contestualmente all’atto della consegna e devono essere sottoposte a verifica di funzionalità da intendersi quale attestazione (i) dell’avvenuta accensione e del funzionamento del/i Personal Computer desktop (completo/i di tutti i dispositivi sia base che opzionali), (ii) nonché del caricamento dei software preinstallati.
Qualora, in fase di consegna, non fosse possibile da parte dell’Amministrazione Contraente effettuare anche la verifica di funzionalità delle apparecchiature, il Fornitore e l’Amministrazione Contraente stabiliranno la data in cui poter procedere alla verifica di funzionalità.
In ogni caso, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione Contraente non possa procedere, contestualmente alla consegna delle apparecchiature, anche alla loro installazione ed alla relativa verifica di funzionalità, secondo quanto sopra disposto nel presente comma, l’apertura del pacco sigillato contenente le apparecchiature e gli eventuali dispositivi opzionali dovrà essere effettuata dall’Amministrazione Contraente necessariamente alla presenza del Fornitore.
9. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, come prescritto dall’art. 24 del D.P.C.M. n. 452/97, i Personal Computer desktop oggetto dell’Ordinativo di Fornitura verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, dall’Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a
quest’ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l’Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.
10. Il collaudo è inteso quale verifica, per le apparecchiature – componenti hardware e programmi software forniti –, di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d’uso e dichiarato in sede di Offerta Tecnica; l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, in alternativa, di procedere al collaudo a campione sulle apparecchiature fornite; resta, altresì, inteso che il collaudo potrà essere effettuato anche sull’ultima parte della fornitura, qualora la consegna venga ripartita.
11. Il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino conformi. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
12. Con il verificarsi di due condizioni quali: a) la consegna della fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, nonché b) l’esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall’Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo delle ultime apparecchiature collaudate.
13. In caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma 15, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire i Personal Computer desktop e/o i dispositivi opzionali, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.
14. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità e i tempi di cui sopra, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre; in caso di esito negativo di detto collaudo, l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.
15. Il Fornitore si obbliga a consentire a Consip S.p.A., l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle Amministrazioni medesime di cui al precedente comma 9, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito “Prime Verifiche”), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all’Amministrazione Contraente.
A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell’apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l’Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
16. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
a) Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche “Ulteriori Verifiche”) sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
b) per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuto il collaudo, il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato Tecnico.
Inoltre, salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 14.
17. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
18. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il Call Center di cui al successivo comma 2. La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e l’infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 5.6.2 del Capitolato Tecnico.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione
delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito Call Center dedicato, attivo tutti i giorni, esclusi sabato, domenica e festivi, e segnatamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico.
Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire un servizio di segreteria telefonica che, al di fuori degli orari sopra indicati, registrerà le richieste di intervento di manutenzione e assistenza quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.
Il Fornitore si impegna, a garantire il servizio mediante l’indirizzo e-mail, il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Call-Center”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. Nell’ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico:
a) la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all’Appendice n. 2 del Capitolato Tecnico, da consegnare entro non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
b) la reportistica mensile per ordinativi di fornitura superiori a n. 500 apparecchiature effettuati complessivamente da una stessa Amministrazione (anche con più di un Ordinativo di Fornitura), se richiesto da quest’ultima, e segnatamente “consegna delle apparecchiature” e “assistenza”, da consegnare - salvo diverso accordo tra le parti - entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli ordinativi emessi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
c) eventuali ulteriori report ad hoc richiesti da Consip S.p.A. via e-mail o fax entro i termini indicati da Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report ad hoc al mese.
Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell’Accordo Quadro e nella presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua
competenza.
5. Inoltre, se richiesto dall’Amministrazione, il Fornitore dovrà svolgere l’attività di dismissione dell’esistente (ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensivo anche del monitor, contestualmente alla fornitura.
Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e s.m.i., dal X.Xxx. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dal D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e del D.Lgs. 205/2010 per l’espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.
Il fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.
Inoltre con riferimento alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/08.
Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.
A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010
Il numero dei Personal Computer desktop da ritirare non potrà eccedere il numero dei Personal Computer desktop ordinati.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da ritirare potranno quindi essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D.Lgs. 151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell’esistente anche prima della stipula della Convenzione.
Il servizio dovrà essere erogato entro i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
a) per Ordini fino a n. 100 (cento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
b) per Ordini da n. 101 (centouno) fino a n. 500 (cinquecento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
c) per Ordini da n. 501 (cinquecentouno) fino a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
d) per Ordini superiori a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 100 (cento) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
Si precisa che i livelli di servizio sopra indicati sono definiti dal solo numero dei PC desktop ordinati, si ricorda tuttavia che il servizio di ritiro comprende anche le componenti opzionali.
6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Con riferimento al servizio di integrazione al sistema di trouble ticketing dell’Amministrazione, il fornitore si impegna a garantire tale integrazione, per le Amministrazioni che lo richiedo in fase di ordinativo di fornitura, secondo le modalità descritte al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti Attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel piano di qualità di cui al paragrafo 4.1.2 della Richiesta di Offerta, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi.
2. Il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, obbligandosi ad intervenire e a rimuovere il malfunzionamento dell’apparecchiatura (sia nella configurazione base sia dei singoli dispositivi opzionali), intendendosi per malfunzionamento dell’apparecchiatura ogni guasto, anomalia o difformità del prodotto hardware rispetto alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso, ed a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura medesima entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative – esclusi sabato, domenica e festivi - dalla ricezione della richiesta di intervento, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
a) risposta entro 20”, per il 90% delle chiamate ricevute. Verrà misurato il tempo che
intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
b) la percentuale di chiamate perdute ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 5.6.2. del Capitolato Tecnico non dovrà essere superiore al 4% (quattro per cento).
ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica. In particolare:
a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer desktop è comprensivo, oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, della licenza d’uso a tempo indeterminato del sistema operativo, del software antivirus con licenza d’uso di almeno 3 (tre) mesi, nonché della prestazione dei servizi connessi e delle ulteriori attività contrattuali; il predetto prezzo unitario varia in ragione delle scelte dell’Amministrazione contraente in ordine al sistema operativo;
b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer desktop nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della eventuale documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti:
Società | Istituto | Conto corrente | IBAN |
Italware s.r.l. | Unicredit S.p.A. | 000004096984 | XX00X0000000000000000000000 |
Computer Gross Italia S.p.A. | Monte dei Paschi di Siena | 000002255740 | XX00X0000000000000000000000 |
Unicredit banca d’Impresa | 000004119444 | XX00X0000000000000000000000 |
Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
In riferimento al fornitore Italware S.r.l. mandataria del costituito RTI con Computer Gross Italia S.p.A. le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione, rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
In riferimento al fornitore Computer Gross Italia S.p.A. mandante nel costituito RTI con Italware S.r.l., il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.
4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
ARTICOLO 11
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato alla presente Convenzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 12 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture, di cui al precedente articolo 7, commi 6 e 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni, unitamente al Personal Computer desktop quanto a corredo dello stesso, come stabilito al precedente articolo 7, comma 4.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle
apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 13, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la riconsegna del campione di apparecchiatura sottoposta a verifica, di cui al precedente articolo 7, comma 15, nonché rispetto al termine stabilito per la sostituzione e consegna delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 16, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi – non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del corrispettivo della parte della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, lett. a)
b) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi, di cui al precedente articolo 8, comma 3, lett. b)
il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 6, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip
S.p.A. una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite del predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all’operatività del Call Center, per tutti i giorni dell’anno – esclusi domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.
8. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. a) ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. b), il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, di cui al precedente articolo 8, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate al paragrafo
7.4 del Capitolato tecnico ed all’art. 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
a) su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
b) su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
c) su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
11. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “F” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 19, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 13 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 25/10/2016 dalla Elite Insurance avente n. 261172/DE di importo pari ad Euro 1.042.554,00= (unmilionequarantaduemilacinquecentocinquantaquattro/00), che è stata prorogata in data 15/11/2017 dalla polizza rilasciata dalla CBL CBL insurance n. 365058/DE il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Elite Insurance in data 25/10/2016 e avente n. 261173/DE pari ad un importo di Euro 25.925,00 che il 15 novembre 2017 è stata prorogata dalla polizza rilasciata da CBL insurance n. 365058/DE.
4. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell’Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione i seguenti casi:
a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 7, comma 14;
b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
c) qualora abbiano totale o parziale esito negativo almeno 3 (tre) verifiche a campione delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 16;
d) qualora il Fornitore venga meno agli obblighi di cui al precedente articolo 6, comma 1;
e) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 15 SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Consegna, installazione, RAEE, Assistenza in remoto e locale (call center tecnico), gestione manutenzione delle apparecchiature, eventuale NOSI.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 16
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio Generale, nonché il Responsabile della Fornitura ove previsto in ragione di quanto indicato al paragrafo 7.2.3 del Capitolato Tecnico, nominati dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 17
FUORI PRODUZIONE
1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l’apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare:
• la documentazione attestante il possesso dell’etichetta ENERGY STAR nell’ultima
versione in vigore sul sito americano xxx.xxxxxxxxxx.xxx , in attuazione dell’art. 6 della direttiva europea 2012/27 sull’efficienza energetica sia per i PC desktop, sia per i monitor;
• il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora delle apparecchiature offerte
nelle modalità idle, hard disk attivo come previsto dai CAM.
Il rapporto di prova deve essere prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche;
• Per la misurazione delle prestazioni del sistema, coerentemente con quanto previsto nel paragrafo 10 e 10.1 del Capitolato d’Oneri dell’Accordo Quadro in relazione alle possibili evoluzioni degli strumenti di misura delle prestazioni, si procederà utilizzando il benchmark SYSmark 2014 aggiornato all’ultima patch disponibile e facendo riferimento all’Overall Rating (indice complessivo medio tra gli scores registrati con i diversi scenari: Office Productivity, Data/Financial Analisys, Media Creation, 3D Modeling, Web Development, System Management) su Sistema operativo Microsoft Windows 8.1 Professional a 64 bit. Il personal computer desktop verrà predisposto al test utilizzando il Configuration tool del benchmark, avendo cura di mantenere le opzioni pre-impostate come “required” dal tool stesso; verranno effettuati fino ad un massimo di tre run ed il risultato preso in considerazione sarà rappresentato dal miglior risultato riscontrato
Si precisa inoltre che:
a) relativamente alle apparecchiature PC desktop compatto tipo A il benchmark dovrà essere effettuato sul personal computer nella sua configurazione base e cioè con un solo hard disk installato (senza l'installazione degli eventuali componenti opzionali previsti, secondo disco e controller RAID);
b) .relativamente alle apparecchiature PC desktop compatto tipo A e tipo B il benchmark dovrà essere effettuato sul personal computer nella sua configurazione base e cioè con 4 GB di RAM installata.
4. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
ARTICOLO 18
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip
S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A.
procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
ARTICOLO 19
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del
D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”. Si
evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia la semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata da un soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione).
Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata
ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006, informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 20 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 17 novembre 2017
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Amministratore Delegato Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste italiane EU Qualified certified CA
Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020 Firma digitale: n. 3820154
Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
C.F.: RSSMSM61T09H501P
Certificatore: Infocert S.p.A. Validità: dal 28/08/2017 al 26/08/2020
Firma digitale: n. 4DF577
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, verifica di funzionalità, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Costi della sicurezza); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Fuori produzione); Articolo 18 (Evoluzione tecnologica); Articolo 19 (Commissione a carico del fornitore); Articolo 20 (Clausola finale).
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).
Roma, lì 17 novembre 2017
IL FORNITORE
Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
C.F.: RSSMSM61T09H501P
Certificatore: Infocert S.p.A. Validità: dal 28/08/2017 al 26/08/2020
Firma digitale: n. 4DF577