ALTRE DEFINIZIONI. 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
ALTRE DEFINIZIONI. 1. Nell’ambito del presente documento, si intende per:
ALTRE DEFINIZIONI. 1. Ai sensi della presente convenzione, per "decisione" si intende qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza o ordinanza, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del giudice (incluso il cancelliere), purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione. I provvedimenti cautelari non sono considerati decisioni.
ALTRE DEFINIZIONI. 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito del presente Contratto si intende per:
ALTRE DEFINIZIONI. Ai fini della presente Procedura:
ALTRE DEFINIZIONI. Nel testo che segue si intende per:
ALTRE DEFINIZIONI. 1. Nel corpo del presente Contratto vengono utilizzati i termini e le definizioni di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro.
2. Restano, in ogni caso, ferme le seguenti definizioni:
ALTRE DEFINIZIONI. Ai fini del presente Contratto e di queste Condizioni Generali di Contratto i seguenti concetti vengono definiti come di seguito:
ALTRE DEFINIZIONI. (funzionali all’applicazione della Procedura)
1.3.4.1 CONTROLLO E CONTROLLO CONGIUNTO CONTROLLO E CONTROLLO CONGIUNTO Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più di metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo; c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo; d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.
ALTRE DEFINIZIONI. 1. Con il termine “Parti” si intendono le parti della Procedura e i loro rappresentanti.
2. Con il termine “Tribunale“ si intende l’arbitro unico o il collegio degli arbitri.
3. Con il termine “Organismo” si intende ADR Center rappresentato dal suo