Contract
n. 1365 del 15 novembre 2021
Oggetto: DL n. 41/2021 - Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di contributi in favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021 e approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e il Collegio Regionale dei Maestri di Sci per la gestione del procedimento a beneficio dei propri iscritti.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Politiche Giovanili e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport; VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA
1. Di approvare criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da Covid-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, di cui al decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (art. 2, comma 2, lettera b) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”, indicati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e il Collegio Regionale dei Maestri di Sci delle Marche, di cui all'Allegato B), parte integrante e necessaria del presente atto, al fine di stabilire le modalità per l’assegnazione, la ripartizione e l’erogazione dei contributi;
3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi dal Collegio sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547- 62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’ art. 54 del D.L. 34/2020;
4. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 saranno riconosciuti ed erogati dal Collegio nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all’articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall’articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge;
5. di demandare al Dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport l’adozione dei provvedimenti conseguenti ivi incluse modifiche non sostanziali al testo della convenzione;
6. di dare atto che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, pari ad € 267.576,08 è garantita dal capitolo n. 2060110124, correlato al capitolo di entrata n. 1201010493 del Bilancio 2021-2023 annualità 2021.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. lgs 33/2013.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”
• D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, Edizione straordinaria “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”
• Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19
• D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021;
• Decreto n. 1313 del 28/07/2021 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono state individuate le risorse destinate alle singole regioni e province in base in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021;
Motivazione
Con il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 ed è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021.
Il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che:
- al comma 2, lettera b) attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”;
- al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);
- al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).
- l’art. 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.”
Con nota del 14/04/2021 del Presidente Associazione Maestri Sci Italiani AMSI e del Presidente COL.NAZ. Collegio Nazionale Maestri di Sci, è stata proposta una ripartizione del Fondo di sostegno dedicato ai Maestri di Sci italiani.
Successivamente è stata raggiunta l’Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8/07/2021 che assegna alla Regione Marche l’importo di euro 267.576,08 calcolato sulla base del numero degli iscritti all’albo professionale alla data stabilita del 14 febbraio 2021.
Con decreto n. 1313 del 28/07/2021 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono state individuate le risorse destinate alle singole regioni e province in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021.
Il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:
- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese.
I contributi sono da erogarsi nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modificazioni.
L’art. 3 “Assegnazione dei contributi” del richiamato schema di decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 8/07/2021, stabilisce quanto segue:
- i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, nel rispetto del divieto di cumulo e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, commi 3 e 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- i contributi non sono cumulabili con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall’articolo 10 del
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Con Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:
- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l’obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;
Il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l’art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea.
Con Decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, la Commissione con l’aiuto SA.58547 “COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises” autorizza la modifica dell’aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata.
Con Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, la Commissione, con l’aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recepisce la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l’innalzamento dell’entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021.
Pertanto, gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655- 58547-62495 e in particolare della sezione
3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.
Tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti “de minimis” o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 ove applicabile;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione
(salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione).
Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere:
- una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione).
Con il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
La registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l’aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l’attribuzione del “Codice Aiuto RNA – CAR” n. 17496.
La Legge n. 241/1990, all’art. 12, recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.
L’art. 15 della medesima Legge, inoltre, stabilisce che “…le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”
Pertanto si rende necessario, in attuazione del sopracitato art. 3 dello schema di decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di provvedere all’approvazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi a maestri di sci e scuole di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, riportati in allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dello schema di convenzione fra la Regione Marche ed il Collegio Regionale dei Maestri di sci per la disciplina delle modalità e competenze per il riparto delle risorse, riportato in allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
È demandata al Collegio Regionale dei Maestri di Sci delle Marche:
- l’adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i, artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l’assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i;
- il rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 6 e 8 della presente convenzione;
- l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- garantire che i che i contributi saranno concessi entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto,
Per quanto concerne i fondi statali stanziati con decreto n. 1313 del 28/07/2021 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con nota ID n. 24077143 del 16/09/2021, inoltrata al Servizio Risorse finanziare e bilancio e alla P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità, si è provveduto a richiedere l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata e del correlato capitolo di spesa, dotandolo di uno stanziamento di € 267.576,08, con competenza 2021. La variazione è coerente con la classificazione del Piano dei conti e compatibile con l’art. 51, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011.
Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1314, n. 1315, n. 1316 del 03/11/2021 sono state predisposte le necessarie variazioni rispettivamente al Bilancio di Previsione 2021/2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale, per contabilizzare, nell’annualità 2021, l’entrata derivante da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché l'iscrizione della relativa spesa, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011.
Con decreto n. 223/IPC del 08/11/2021 si è proceduto a registrare l’entrata di € 267.576,08 sul capitolo di entrata istituito n. 1201010493 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021 con accertamento n. 7945.
Per quanto sopra, quindi, il presente atto trova copertura finanziaria, pari complessivamente a
€ 267.576,08 (fondi statali) a carico del capitolo di spesa n. 2060110124, del Bilancio 2021/2023, annualità 2021.
Proposta
Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del presente documento istruttorio, si propone l’adozione conforme della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento (Xxxxx Xxxxxxxxx)
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente della P.F. (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Documento informatico firmato digitalmente
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente del servizio (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Documento informatico firmato digitalmente
ALLEGATI
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- Allegato A) “Criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da Covid-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (art. 2, comma 2, lettera b) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69”
- Allegato B) “Schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e il Collegio regionale dei maestri di sci delle Marche al fine di stabilire le modalità per l’assegnazione, la ripartizione e l’erogazione dei contributi secondo i criteri stabiliti all’Allegato A)”