Motivazione Clausole campione

Motivazione. Il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche stabilisce che con i presidi accreditati con il SSN vadano definiti accordi tesi a stabilire la qualità e quantità delle prestazioni attese a fronte delle quali le Regioni devono determinare le tariffe. L’art. 8 comma 5 del suddetto decreto legislativo stabilisce inoltre che le Aziende Sanitarie Locali si avvalgano per l’erogazione di prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e private. Il Decreto Legislativo 229/99 all’art. 8 bis, quinquies, sexies ed octies detta disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali riguardanti il rapporto pubblico/privato. La legge Regionale n. 20/2000 ha disciplinato il regime delle autorizzazioni, dell’accreditamento e della stipula degli accordi contrattuali con i presidi socio-sanitari e sanitari e tra questi con quelli che erogano anche prestazioni di riabilitazione. Nel rispetto delle suddette disposizioni legislative la Giunta Regionale ha ratificato Accordi raggiunti con i Centri ed Istituti di Riabilitazione delle Marche con cui prevede le tipologie delle prestazioni erogabili e gli standard di riferimento per l’esercizio dell’attività riabilitativa. L’Area vasta 4 di Fermo per l’erogazione di prestazioni riabilitative si avvale di strutture private accreditate e tra queste la struttura denominata “Centro Sant’Xxxxxx” sita in Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx 000 – gestita dalla Comunità di Capodarco di Fermo. Il Centro Sant’Xxxxxx risulta titolare di accreditamento istituzionale senza prescrizioni – con assegnazione della classe 5 – rilasciato con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” n. 18/AIR del 29.12.2010, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità psichiche, fisiche e sensoriali in regime semiresidenziale con dotazione di n. 10 posti. Con nota del 06.06.2012 (allegata al presente provvedimento) la Comunità di Capodarco di Fermo trasmette bilancio consuntivo 2011 e sintesi delle presenze utenti del 2011 del Centro Sant’Xxxxxx, da cui deriva che: - totale dei costi della struttura denominata “Centro San’Xxxxxx” per anno 2011: € 466.971,59 - 10 (p.l.) * 302 gg = 3020 p.l. max - totale costo pro capite – pro die: € 466.971,59 / 3020 = € 154,63 - retta concordata tra Area Vasta 4 e Centro Sant’Xxxxxx: € 131,34 Da quanto sopra discende la congruità della retta concordata. Nello schema di accordo è altresì previsto che il budget comp...
Motivazione. Il Comune di Pontedera, in accordo con i conducenti di taxi di Pontedera, nell'anno 2002 si è fatto promotore di un’iniziativa per l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi", in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comune, e "Taxi Rosa", per favorire la mobilità notturna delle donne. Nel corso di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene di rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta della Giunta Comunale del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di indirizzo per lo svolgimento del servizio nell'anno 2017”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in cui viene effettuato lo stesso.
Motivazione. Con il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 ed è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che: - al comma 2, lettera b) attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore de...
Motivazione. L’emendamento ha l’obiettivo di consentire agli enti locali di adottare soluzioni organizzative temporanee per fronteggiare il carico di lavoro che tutti gli uffici degli enti locali stanno affrontando in qualità di soggetti attuatori degli interventi legati al PNRR. In tale veste sono infatti responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti, dettagliatamente indicate nella Circolare MEF n.9/2022. Per fronteggiare queste esigenze è sicuramente più funzionale, rispetto al ricorso a strutture esterne o a professionisti esterni, valorizzare le proprie risorse umane, anche in coerenza con l’obiettivo del PNRR di rafforzare il personale delle pubbliche amministrazioni, con l’innesto di nuove energie e di risorse ad alta specializzazione. Si sottolinea che attualmente le amministrazioni locali si trovano nella impossibilità di adottare soluzioni organizzative adeguate proprio per gli stringenti limiti al salario accessorio che impediscono di adeguare il trattamento economico del proprio personale (es. retribuzione di posizione dirigenti e responsabili , specifiche responsabilità, ma anche budget di lavoro straordinario) all’ingente carico di lavoro che si sta riversando sugli uffici e che non può trovare esclusivo riconoscimento nell'incentivo dell'art.113 del Dlgs.50/2016.
Motivazione. 1. Nella deliberazione o determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
Motivazione. In ottemperanza all’Accordo di programma 2020 Stato-Regione Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale la Regione ha approvato con DGR n. 1546 del 01/12/2020, l’Atto di avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare ai sensi del punto 5, 2^ comma, dello stesso Accordo, recependo nell’Allegato 2 (“Linee Guida di avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare ai sensi del punto 5, 2^ comma, dell’accordo di programma stato/regione marche”) i criteri per l’assegnazione delle risorse statali trasferite alla Regione Marche, individuate in € 1.634.086,00, alle Associazioni del Volontariato e della Promozione Sociale iscritte ai registri regionali, delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro nazionale e delle Fondazioni del Terzo Settore iscritte all’anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’emergenza COVID- 19; L’Accordo di Programma tra Stato-Regione Marche 2020 è stato successivamente attuato mediante l’approvazione - ai sensi della DGR n. 1546/2020 e del DM. 93_2020 e tramite il successivo DDPF n. 94 IGR del 07/05/2021 - dell’”Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno dello svolgimento dell’ordinaria attività statutaria delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Fondazioni ONLUS iscritte all’anagrafe delle ONLUS a seguito di emergenza COVID-19” . Con lo stesso Decreto 94/2021 si sono prenotate contabilmente le predette risorse finanziarie (pari ad Euro 1.634.086,00), in precedenza già accertate nel bilancio 2020/2022 con DDPF n. 149/IGR del 27/11/2020 e reiscritte nel bilancio 2021/2023 con successivo DDPF 51 del 11/02/2021; L’Avviso pubblico in oggetto (Allegato A del DDPF n. 94 IGR del 07/05/2021) ha previsto un utilizzo delle risorse statali finalizzato esclusivamente al sostegno dello svolgimento dell’ordinaria attività statutaria degli individuati Enti del Terzo Settore, purché rientranti in una delle attività di interesse generale contemplate nell’Art. 5 del D.lgs. n.117/2017, al fine di fornire risposte ai bisogni sociali conseguenti dall’epidemia da COVID-19, contribuendo in tal modo a fronteggiar e le relative emergenze, verificatesi a seguito della stessa ep...
Motivazione. In relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017 le risorse destinate agli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016 sono state considerate entro il tetto complessivo del salario accessorio in quanto spese per il personale e,quindi, la quota prevista del 2% risentiva della limitazione di utilizzo al fine di non superare tale limite. Questo ha comportato gravi limitazioni nella gestione piena delle risorse vanificando la efficacia di tale istituto per conseguire gli obiettivi programmati. Con la legge di bilancio 2018, art. 1, comma 526, legge 205 del 2017, è stato introdotto un comma 5-bis all’art. 113 del dlgs 50/2016 che modificando tale normativa ha stabilito che le risorse per il finanziamento degli incentivi tecnici fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. In relazione a tanto, veniva definitivamente chiarito che tali risorse, pur rientrando nel fondo per il salario accessorio, non rientrano nel capitolo spesa del personale ma, appunto, sul capitolo di spesa previsto per tali finalità. Proprio in sede di esame di tale normativa la Corte dei Conti sezione Autonomie con deliberazione n. 6 del 26 aprile 2018 ha chiarito che tali risorse derogano dal tetto del salario accessorio stabilito dall’art. 23, del dlgs 75/2017. Questa significativa chiarificazione ha prodotto effetti positivi sull’esercizio dell’anno 2018 potendosi considerare fuori tetto gli incentivi tecnici ma è emerso il problema degli anni 2016 e 2017 antecedenti a tale pronuncia. Infatti, in molte amministrazioni non si è potuto procedere a liquidare gli incentivi riferiti a tali annualità in quanto si superava il tetto di cui al citato articolo 23. Per tali ragioni si rende necessaria una interpretazione autentica della normativa di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016, che entrata in vigore nel 2016 è stata modificata e integrata con il comma 5-bis della legge 205/17, nella parte che ha stabilito che le risorse relative agli incentivi tecnici fanno capo al capitolo di bilancio relativo ai lavori, servizi e forniture di riferimento e non alle spese per il personale chiarendolo a partire dall’anno 2016. Pertanto, si propone un emendamento al fine di una interpretazione autentica dell’art. 113, comma 3 del dlgs 50/2016. Emendamento aggiuntivo all’art. 1, lettera aa), del DL 32/2019: 2) “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del dlgs n. 50 del 2016, così come modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 20...
Motivazione. 1. L'accordo con il privato è essenziale per il raggiungimento del miglior assetto della parte di territorio comunale oggetto della convenzione. La definizione dell'accordo consente, altresì, di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, risultando nel contempo garantita l'effettiva attuazione del progetto di trasformazione territoriale, in un quadro di reciproche responsabilità, controlli, interventi sostitutivi o sanzionatori di eventuali inadempienze. 2. Gli strumenti urbanistici attuativi previsti definiranno puntualmente le opere e gli interventi che sono stati sinteticamente esplicitati negli articoli precedenti e che evidenziano l’interesse generale all'accoglimento di quanto contenuto nel presente accordo.
Motivazione. L'intesa con il privato è essenziale per il raggiungimento del miglior assetto della parte di territorio comunale oggetto dell’accordo. La proposta di variante al PSC e RUE recepirà il presente atto e prevederà la realizzazione delle opere e degli interventi che sono stati articolati e che evidenziano l’interesse generale all’accoglimento di quanto contenuto nel presente accordo.
Motivazione. L’emendamento rende neutra la spesa di personale degli enti territoriali per gli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionale di lavoro successivi a partire dal 2022, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai fini dell’impiego delle percentuali massime di incremento della spesa determinate dall’applicazione della nuova disciplina delle assunzioni. La sterilizzazione degli oneri per gli arretrati contrattuali consente una maggiore possibilità di programmare assunzioni di personale qualificato nei limiti dei criteri di sostenibilità finanziaria previsti dalla disciplina delle assunzioni per gli enti territoriali fondata sul criterio di sostenibilità finanziaria. L’emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.