Motivazione. Con determinazione n. 98 del 18.04.2019, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente atto.
Motivazione. Con determinazione dirigenziale n. 1211 del 28/07/2020, si è disposto di indire una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione ed adeguamento degli edifici comunali, fabbricati scolastici ed impianti sportivi di proprietà o in uso al comune di Piacenza per il periodo di anni due, per un importo complessivo stimato (con riferimento al periodo di durata complessivo di 48 mesi qualora venga esercitata l’opzione di rinnovo/ripetizione) di Euro 5.735.803,82 IVA esclusa, da affidare tramite procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, con l’adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e con esclusione di offerte in aumento e alla pari rispetto all’importo a base d'asta. Con la determina di cui sopra sono stati approvati il bando di gara, le Norme di gara e i relativi allegati, nonché il progetto definitivo-esecutivo composto da: Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco Immobili, Elenco Prezzi Aggiuntivo, Schema di Accordo Quadro e dagli altri elaborati progettuali. In data 05/08/2020, l’U.O. Acquisti e gare ha pubblicato sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sulla piattaforma per gare telematiche SATER, nonché all’Albo Pretorio del Comune, all’Albo appalti e sul sito Internet Comunale, il bando, le Norme di gara e i relativi allegati, oltre agli elaborati progettuali, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 07/09/2020 e la data della seduta pubblica virtuale per l’apertura delle offerte alle ore 9:30 del 08/09/2020. Successivamente alle pubblicazioni di cui sopra, è stato riscontrato che, per mero errore materiale, per il periodo dal 14 agosto al 26 agosto 2020 gli atti di gara pubblicati sul sito Internet Comunale non sono stati visualizzabili correttamente. Al fine di consentire agli operatori economici di prendere visione, nella maniera più piena e completa, degli atti di gara anche sul sito Internet Comunale, si ritiene opportuno prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per un periodo corrispondente a quello della suddetta riscontrata impossibilità di visualizzazione degli atti di gara, fissandolo pertanto nelle ore 12:00 del 21 settembre 2020. In conseguenza della proroga...
Motivazione. L’emendamento ha l’obiettivo di consentire agli enti locali di adottare soluzioni organizzative temporanee per fronteggiare il carico di lavoro che tutti gli uffici degli enti locali stanno affrontando in qualità di soggetti attuatori degli interventi legati al PNRR. In tale veste sono infatti responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti, dettagliatamente indicate nella Circolare MEF n.9/2022. Per fronteggiare queste esigenze è sicuramente più funzionale, rispetto al ricorso a strutture esterne o a professionisti esterni, valorizzare le proprie risorse umane, anche in coerenza con l’obiettivo del PNRR di rafforzare il personale delle pubbliche amministrazioni, con l’innesto di nuove energie e di risorse ad alta specializzazione. Si sottolinea che attualmente le amministrazioni locali si trovano nella impossibilità di adottare soluzioni organizzative adeguate proprio per gli stringenti limiti al salario accessorio che impediscono di adeguare il trattamento economico del proprio personale (es. retribuzione di posizione dirigenti e responsabili , specifiche responsabilità, ma anche budget di lavoro straordinario) all’ingente carico di lavoro che si sta riversando sugli uffici e che non può trovare esclusivo riconoscimento nell'incentivo dell'art.113 del Dlgs.50/2016.
Motivazione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008). L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (di seguito denominata ASSAM), ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (legge regionale istitutiva dell’Ente), è tenuta a svolgere attività di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale nell’ambito del settore agroalimentare tantoché in attuazione di tale disposizione normativa la Regione Marche per l’organizzazione delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM è stato individuato dalla Regione, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con il compito di curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, per agevolare il trasferimento di competenze, in particolare, delle attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’orto.
Motivazione. Con deliberazione C.C. n. 45 del 27/09/2019 sono state approvate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo del prossimo quinquennio 2019-2024”, prevedendo la realizzazione di una manifestazione per i festeggiamenti della notte di Capodanno con uno spettacolo di intrattenimento da svolgersi in Piazza Martiri della Liberta'. Con deliberazione G.C. n. 218 del 20/12/2022 sono state approvate le linee guida per la realizzazione della suddetta manifestazione per i festeggiamenti della notte di Capodanno per il 2023, con uno spettacolo di intrattenimento e animazione musicale da svolgersi in Piazza Martiri della Libertà dalle ore 22:00 del 31/12/2022 fino alle ore 03:00 del 01/01/2023 con la presenza di una radio o network di copertura regionale o nazionale, un intrattenimento sul palco, un servizio Disc Jockey, e l’esibizione di un artista di fama nazionale. Al fine di ampliare il richiamato Cartellone artistico, è stata redatta dal Servizio Concessioni e sviluppo locale una specifica perizia esecutiva per l’Ampliamento dell’offerta artistica dell’evento, per un importo complessivo stimato pari ad Euro 16.393,44. La perizia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed è comprensiva dei seguenti elaborati: ▪ Relazione tecnica ▪ Disciplinare prestazionale ▪ Schema di accordo di collaborazione. Dal momento che l’importo è ampiamente inferiore alla soglia di € 40.000,00= di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", è stato deciso di procedere con affidamento diretto interpellando un unico operatore economico tramite la piattaforma regionale START – Sistema Telematico Acquisti regione Toscana (procedura n. 028797/2022). L’O.E. interpellato, RADIO STOP 2 SCARL, ha presentato un’offerta economica migliorativa pari ad Euro 16.350,00 oltre IVA. L’operatore economico possiede tutti i requisiti professionali necessari per svolgere i servizi oggetto del presente affidamento indicati nell’allegato A1. Il suddetto O.E. ha inoltrato sul portale START tutta la documentazione richiesta nei termini stabiliti, confermando ed accettando il corrispettivo indicato, e quindi l’offerta economica complessiva di € 19.947,00= (Euro 16.350,00, oltre IVA). Si procedere quindi tramite affidamento diretto alla RADIO STOP 2 SCARL, nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. a) sopra citato e ricordato quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, r...
Motivazione. Non appare idoneo strumento il contratto autonomo di garanzia (garantievertrag), figura di cui si chiede di parlare in parte teorica. Tale figura, infatti, come meglio si dirà, non è autentica fidejussione: si caratterizza, infatti, per la presenza di un rapporto obbligatorio preesistente, in relazione al quale il garante si impegna a pagare una somma predetermi- nata in caso di inadempimento, anche se il titolo costitutivo del debito principale sia nullo, annullabile, rescindibile, nonché inesistente. Dal punto di vista funzionale tende a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gra- vante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. In ciò risiede la prima differenza con il contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, dato che vi è identità tra la prestazione del debi- tore principale e la prestazione dovuta dal garante. Il fideiussore è un vicario del debitore, mentre nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante si pone in maniera del tutto autonoma, rispetto all’obbligo primario di prestazione, e ciò sotto due profili: in primo luogo, essa non è necessariamente sovrapponibile al debito principale e soprattutto non è rivolta all’adempimento del medesimo debito principale; inoltre, tende ad indenniz- zare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata che ha la funzione di sostituire la mancata o inesatta prestazione del debi- tore. La giurisprudenza ha dato interpretazioni non sempre univoche sul tema del rapporto tra fideiussione con clausola solve et repete e Garantievertrag. Quest’ultimo è caratterizza- to dall’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 x.x., xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’autonomia del contratto autonomo deriva, quindi, dalla circostanza che, salva una diversa previsione dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del cre- ditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione princ...
Motivazione. 1. Nella deliberazione o determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
Motivazione. Con DGR n. 102 del 04/02/2019, a cui si rinvia per gli ulteriori dettagli, la Regione Marche ha deliberato di partecipare in qualità di partner del progetto in questione. Il Subsidy Contract del progetto in oggetto è stato sottoscritto dal LP (CNR IRBIM) con la MA (Regione Veneto) l’11/06/2019. Conseguentemente è stato sottoscritto dalla regione Marche, in data 14/06/2019, l’accordo di PA (Partnership Agreement). Si precisa che, come da Application Form, le attività progettuali hanno avuto inizio il 01/01/2019 e la fine è prevista per il 30/06/2021 (salvo proroghe). Il Budget complessivo ammonta ad € 2.833.019,40 di cui € 129.900,00 a favore della Regione Marche derivante per € 110.415,00 dal FESR (85%) – quota UE) e per i restanti € 19.485,00 dal FDR (15% Fondi di Rotazione – quota Stato). Il “Project financial plan” dell’Application form, individua, come di seguito, la ripartizione temporale degli impegni: PP2 32.630,00 38.420,00 58.850,00 129.900,00 In particolare l’Application Form prevede per la regione Marche il project budget pari ad € 65.000,00 per “external evpertise and services”. Con decreto n. 66/SMD del 24/06/2019 è stata accertata l’entrata complessiva di € 74.700,00 del finanziamento per la realizzazione del progetto “WATERCARE; con lo stesso atto si è stabilito che gli importi relativi al rimborso delle spese del personale regionale, pari ad € 48.000,00 ed il rimborso forfettario del 15% rispetto alle spese di personale, pari ad € 7.200,00, verranno accertati con successivo atto. Il Programma INTERREG V A Italy-Croatia CBC impone che i soggetti beneficiari del finanziamento si dotino di un “Certificatore di Xxxxx Xxxxxxx” responsabile della verifica della legittimità della documentazione amministrativa e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute dalla struttura regionale beneficiaria del progetto, così come indicato nel Programme Factsheet n.6 Project Implementation. Il budget assegnato alla Regione Marche prevede tali spese per il servizio di certificazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto WATERCARE, nella linea di budget External Expertise, il cui stanziamento risulta sui capitoli 2090910032 e 2090910033 del bilancio 2019/2021 annualità 2019, 2020 e 2021. L’art. 36 comma 2 lettera a) prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; ...
Motivazione. In relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017 le risorse destinate agli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016 sono state considerate entro il tetto complessivo del salario accessorio in quanto spese per il personale e,quindi, la quota prevista del 2% risentiva della limitazione di utilizzo al fine di non superare tale limite. Questo ha comportato gravi limitazioni nella gestione piena delle risorse vanificando la efficacia di tale istituto per conseguire gli obiettivi programmati. Con la legge di bilancio 2018, art. 1, comma 526, legge 205 del 2017, è stato introdotto un comma 5-bis all’art. 113 del dlgs 50/2016 che modificando tale normativa ha stabilito che le risorse per il finanziamento degli incentivi tecnici fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. In relazione a tanto, veniva definitivamente chiarito che tali risorse, pur rientrando nel fondo per il salario accessorio, non rientrano nel capitolo spesa del personale ma, appunto, sul capitolo di spesa previsto per tali finalità. Proprio in sede di esame di tale normativa la Corte dei Conti sezione Autonomie con deliberazione n. 6 del 26 aprile 2018 ha chiarito che tali risorse derogano dal tetto del salario accessorio stabilito dall’art. 23, del dlgs 75/2017. Questa significativa chiarificazione ha prodotto effetti positivi sull’esercizio dell’anno 2018 potendosi considerare fuori tetto gli incentivi tecnici ma è emerso il problema degli anni 2016 e 2017 antecedenti a tale pronuncia. Infatti, in molte amministrazioni non si è potuto procedere a liquidare gli incentivi riferiti a tali annualità in quanto si superava il tetto di cui al citato articolo 23. Per tali ragioni si rende necessaria una interpretazione autentica della normativa di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016, che entrata in vigore nel 2016 è stata modificata e integrata con il comma 5-bis della legge 205/17, nella parte che ha stabilito che le risorse relative agli incentivi tecnici fanno capo al capitolo di bilancio relativo ai lavori, servizi e forniture di riferimento e non alle spese per il personale chiarendolo a partire dall’anno 2016. Pertanto, si propone un emendamento al fine di una interpretazione autentica dell’art. 113, comma 3 del dlgs 50/2016. Emendamento aggiuntivo all’art. 1, lettera aa), del DL 32/2019:
Motivazione. 1. L'accordo con il privato è essenziale per il raggiungimento del miglior assetto della parte di territorio comunale oggetto della convenzione. La definizione dell'accordo consente, altresì, di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, risultando nel contempo garantita l'effettiva attuazione del progetto di trasformazione territoriale, in un quadro di reciproche responsabilità, controlli, interventi sostitutivi o sanzionatori di eventuali inadempienze.