AGENZIA DI EMISSIONE: TRENTO 625
Polizza Collettiva Acquacoltura
POLIZZA COLLETTIVA MULTIRISCHIO ACQUACOLTURA
AGENZIA DI EMISSIONE: TRENTO 625
Polizza Collettiva stipulata tra lo Spett.le
CODIPRA
Via Kufstein, 2 – 00000 Xxxxxx
- C.F.:80016190227
e la Spett.le
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 XXXXXX
Alle Condizioni Generali riportate nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente polizza, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare.
La durata della presente Polizza Collettiva viene fissata in anni 1 senza obbligo di disdetta
con effetto dalle ore 12.00 del 01/01/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2018
ANTICIPO PREMIO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO
PREMIO IMP. in €uro | IMPOSTE in €uro | TOTALE in €uro |
4.878,05 | 121,95 | 5.000,00 |
come previsto all’art. 2 ‘Durata del contratto. Pagamento del premio. Scadenza dell'assicurazione’
Ai sensi dell’Art. 2 – Durata del contratto. Pagamento del premio. Scadenza dell’assicurazione – delle Condizioni Generali di Assicurazione, Cattolica presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IL CONTRAENTE
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Mod.Polizza Collettiva Acquacoltura ed.2018
Polizza Collettiva Acquacoltura
QUIETANZA
Il premio di Euro 5.000,00 è stato pagato a mie mani oggi Trento, lì
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 1 Dichiarazioni inesatte o reticenti – Art. 4 Obbligo di comunicazione di nuove assicurazioni - Art. 6 Foro competente – Art. 8 Oneri Fiscali - Art. 10 Esclusioni - Art. 12 Obblighi dell'Assicurato durante l'Assicurazione - Art. 14 Modalità di denuncia - Art.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -Art.19 Arbitrato in caso di controversie - Art. 22 Pagamento dell'indennità e scoperto - Diritto di surrogazione – Limite di Indennizzo - Art. 25 Setticemia Emorragica Virale (SEV/VHS) e Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI/IHN) (B) – Art. 26 Malus
IL CONTRAENTE
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Polizza Collettiva Acquacoltura
POLIZZA COLLETTIVA MULTIRISCHIO ACQUACOLTURA
AGENZIA DI EMISSIONE: TRENTO 625 | APPENDICE N°1 ALLA POLIZZA Emessa il 01/01/2018 | Contraente: Co.Di.Pr.A. Xxx Xxxxxx 00 00000 – XXXXXX |
COASSICURAZIONE E DELEGA
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell’ Impresa Cattolica Assicurazioni soc. coop., all’uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc).
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.
Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
RIPARTO RATA DI PREMIO POLIZZA | ||||
Società Coassicuratrici | Quota | Premio imponibile Euro | Imposte Euro | Totale Euro |
Cattolica Assicurazioni | 80% | 3.902,44 | 97,56 | 4.000,00 |
Itas Assicurazioni | 20% | 975,61 | 24,39 | 1.000,00 |
TOTALE | 100% | 4.878,05 | 121,95 | 5.000,00 |
Il presente atto, emesso in triplice copia, costituisce parte integrante della polizza in riferimento, ed è sottoscritto dalle Parti per accettazione e ratifica.
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IL CONTRAENTE
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Mod.Polizza Collettiva Acquacoltura ed.2018
Polizza Collettiva Acquacoltura
ASSICURAZIONE ACQUACOLTURA
Definizioni in generale
“Abbattimento forzoso”: In caso di accertamento dell’autorità sanitaria preposta di presenza
nell’acquacoltura assicurata, di pesci infetti da SEV e/o NEI, la rimozione completa di tutti i prodotti ittici presenti per l’effettuazione della disinfestazione per il risanamento completo dell’acquacoltura interessata.
“Accordo Quadro”: Il protocollo di intesa firmato tra la Società Coassicuratrice
Delegataria, il Consorzio di Difesa di Trento e la Cooperativa Agricola ASTRO in base al quale le parti si impegnano a rendere più proficuo il rapporto assicurativo.
“Acquacoltura": E’ l'allevamento di pesci in ambienti confinati dove la densità dei pesci
è maggiore rispetto a quella che naturalmente si riscontra nelle acque interne; pertanto l'alimentazione viene integrata artificialmente mediante somministrazione di alimenti naturali o di mangimi formulati e l’acque sono regimentate per garantire la buona qualità delle stesse in funzione ad una soddisfacente vitalità dei pesci.
"Assicurato": Il soggetto che aderisce al contratto ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
"Assicurazione": Il contratto di assicurazione.
“Azienda riconosciuta”: Azienda che soddisfa i requisiti riconosciuti ai sensi dell’art. 6 DPR
555/92.
"Certificato di Assicurazione": Applicazione alla polizza collettiva contenente:
-la dichiarazione delle produzioni che il socio del Contraente intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
-l'attestazione della garanzia di assicurazione prestata, sottoscritta dall'Agente;
-l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
"Contraente": Condifesa Trento CO.DI.PR.A. – Consorzio Difesa Produttori Agricoli che stipula e sottoscrive la Polizza Collettiva.
"Densità di acquacoltura": Rapporto tra il peso totale di tutte le specie assicurate per unità di
acquacoltura e la capienza di quest'ultima. Viene espressa in chilogrammi di peso vivo dei prodotti ittici per metro cubo di volume effettivo.
"Denuncia mensile dei valori allevati":
Nella dichiarazione deve essere riportato separatamente il valore effettivo a fine mese dei prodotti ittici di ciascuna unità di acquacoltura. Detto valore risulta dal numero delle specie allevate in un'unità di acquacoltura e dai valori unitari indicati nella scala di valutazione in rapporto a grandezza e peso. Inoltre vi devono figurare l'ammontare dei prodotti ittici uccisi o raccolti, i nuovi arrivi, la mortalità naturale o il trasferimento dei prodotti ittici o di parte di essi in altre unità di acquacoltura.
"Franchigia": Importo prestabilito che, in caso di danno, viene detratto dall'indennizzo.
"Indennizzo": La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
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Polizza Collettiva Acquacoltura
“Infiammazione Branchiale” Ipertrofia dell'epitelio respiratorio con riduzione della superficie
branchiale da cui deriva uno stato di stress respiratorio osmoregolatorio e metabolico, determinata da una serie di concause sia di natura ambientale che batterica.
“Malus” Premio dovuto alla Società al raggiungimento di una data percentuale del rapporto sinistri a premi (sinistri: importo dei danni liquidati comprese le spese di perizia, premi: i premi imponibili).
“Notifica”; Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax.
"Polizza": Il documento che prova l'assicurazione.
“Polizza Collettiva”: Il documento che prova “l’esistenza del contratto di assicurazione”, nel
quale la Società ed il contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
"Premio": La somma dovuta dal contraente alla società.
"Prodotti Ittici": Specie ittiche in genere allevate dall'assicurato compreso novellame e
uova presenti in una o più ubicazioni assicurate di cui in appendice.
"Scoperto": Percentuale variabile dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato.
"Sinistro": Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
"Società": Società Cattolica Assicurazioni - Soc. Coop.
"Ubicazione": Luogo dove si svolge l’acquacoltura.
"Unità di acquacoltura": Indica un'unica area separata di un’acquacoltura nella quale viene
allevata una parte dei prodotti ittici come vasche o stagni ecc.
"Valore assicurato dei prodotti ittici al momento del sinistro":
Corrisponde al valore mensile dei prodotti ittici di una ubicazione dichiarato nell'ultima denuncia mensile dei valori allevati, aumentato dell'incremento e diminuito della mortalità naturale registrata nel periodo compreso tra il verificarsi della perdita e l'ultima denuncia mensile dei valori allevati. Ogni variazione dei prodotti ittici imputabile a nuovi arrivi, raccolta o uccisione, intervenuta tra l'ultima denuncia mensile dei valori allevati e il momento del sinistro deve essere tenuta in considerazione.
“NEI/IHN”: Necrosi Ematopoietica Infettiva.
“SEV/VHS”: Setticemia Emorragica Virale.
“Uccisione o raccolta": Momento in cui i prodotti ittici assicurati o parte di essi vengono
rimossi in condizione vivente da un'unità di acquacoltura per l'uccisione o il trasporto dall'ubicazione assicurata.
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Mod.Polizza Collettiva Acquacoltura ed.2018
Polizza Collettiva Acquacoltura
“Zona riconosciuta”: Zona che soddisfa i requisiti riconosciuti ai sensi dell’art. 6 DPR
555/92 e che presenta assenze di manifestazioni cliniche di malattia da almeno 4 anni.
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Polizza Collettiva Acquacoltura
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Dichiarazioni inesatte o reticenti
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato nella proposta o relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto.
L'Assicurato si impegna ad informare la Società di ogni variazione del rischio rispetto a quanto precisato nella proposta o nelle informazioni aggiuntive.
In tal caso la Società si riserva il diritto di modificare le condizioni di assicurazione o di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione con preavviso di 15 giorni.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica il disposto degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
Art. 2 Durata del contratto. Pagamento del premio.
Scadenza dell'assicurazione
Il contratto è stipulato per la durata in esso indicata e termina, senza tacito rinnovo, alla sua naturale scadenza.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.
L’Agenzia notifica l’assunzione del rischio alla Direzione della Società a mezzo Telex o Telefax.
Copia di tale notifica dovrà essere inviata per conoscenza anche al Contraente.
Il certificato di assicurazione, firmato dall’Assicurato, dovrà essere inoltrato dal Contraente alla Direzione della Società entro 30 giorni dalla data della notifica. L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello della notifica. Il pagamento del premio deve essere eseguito presso la Direzione della Società o presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Il premio è unico ed indivisibile e quindi interamente dovuto anche se la Società ne concede il frazionamento in più rate come segue:
a) al perfezionamento del contratto viene versato un acconto non rimborsabile di Euro 5.000,00 (cinquemila) comprese le imposte.
b) la successiva liquidazione dei premi relativi ai certificati convalidati viene effettuata a scadenza trimestrale, la prima delle quali decorre dal terzo mese successivo alla data di effetto della Polizza Collettiva, dove vengono liquidati i premi maturati sui certificati convalidati nel periodo considerato in base al conto consuntivo presentato dalla Società. In tale occasione viene detratto l'acconto di cui al punto a) alle condizioni previste nel’accordo quadro.
Nel caso di mancato pagamento del premio liquidato per ciascun trimestre entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del C.C.
La garanzia riguardante i prodotti ittici, cessa al momento della loro raccolta e comunque non oltre la scadenza indicata nel contratto, (se questa si verifica prima). Per "raccolta" si intende il momento dell'uccisione dei prodotti ittici, o la loro rimozione da una unità di acquacoltura prima dell'uccisione o la loro rimozione in condizione vivente da uno dei luoghi assicurati.
2 a) Insolvenza dei soci
Il Contraente ha la facoltà di segnalare in tempo utile eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci, in tal caso la Società effettuerà il pagamento al Consorzio.
Art. 3 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni - fermo quanto previsto dall'art. 13 "Modalità di denuncia" - devono essere fatte mediante lettera raccomandata.
Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società, dall'Assicurato e convalidato dal Contraente.
Art. 4 Obbligo di comunicazione di nuove assicurazioni
L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
Art. 5 Recesso dal contratto
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto delle prestazioni, la Società ha facoltà di recesso dal contratto, con preavviso di 30
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Mod.Polizza Collettiva Acquacoltura ed.2018
Polizza Collettiva Acquacoltura
giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta.
Tuttavia alcun rimborso sarà effettuato in caso di sinistro che abbia comportato la perdita totale dell'"oggetto assicurato" e ciò in conseguenza di quanto previsto all'art.19) 1° comma.
Art. 6 Foro competente
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'art. 19), è competente a scelta della parte attrice l'Autorità giudiziaria di Verona o Trento.
Art. 7 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.
Art. 8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ACQUACOLTURA
Art. 9 Oggetto dell'assicurazione
Premesso che tra il Consorzio Contraente e la Società è stato sottoscritto l’ACCCORDO QUADRO, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, la Società si obbliga, durante il periodo di validità del contratto, alle condizioni che seguono e dietro corrispettivo del premio convenuto ed anticipato e nei limiti delle somme assicurate, ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti per morte, perdita o distruzione di prodotti ittici (denominati in seguito "oggetto assicurato") purché presenti nei limiti territoriali descritti in contratto, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni indicate negli articoli successivi. Pertanto è compresa in garanzia, anche la perdita dei prodotti ittici assicurati, a causa degli Eventi Atmosferici, intendendosi per tali i sotto riportati fenomeni:
• Grandinate;
• Gelate;
• Piogge persistenti;
• Venti impietosi;
• Valanghe;
• Frane.
Art. 10 Esclusioni
La Società non è obbligata in caso di perdita, distruzione o danni all'"oggetto assicurato" derivanti direttamente o indirettamente da:
a) onde d'urto causate da aeroplani o altri mezzi aerei che viaggino a velocità soniche o supersoniche;
b) trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) atti di guerra civile, occupazione militare, esercitazioni o manovre militari;
d) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dolo dei suoi dipendenti o di persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, nonché delle persone alle quali è
stata affidata sia la conduzione e la custodia dell'"oggetto assicurato";
e) eventi dannosi preesistenti all'inizio dell'assicurazione e non dichiarati in proposta.
La Società non indennizza inoltre i danni conseguenti a:
f) ammanchi (riscontrati a seguito di verifiche);
g) mortalità rientranti nella norma, anche in relazione alle condizioni tutte dell’acquacoltura preesistenti all’assicurazione;
h) distruzione intenzionale quando disposta od effettuata dall'Assicurato, dalle autorità governative, regionali o comunali o da qualsiasi ente avente giurisdizione in materia, tranne il caso in cui la Società abbia espressamente acconsentito alla distruzione dell'"oggetto assicurato" per ridurre il danno e salvo i provvedimenti di urgenza dettati dalle Autorità competenti che siano in relazione con i rischi assicurati.
i) furto, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici, mancato funzionamento dell'impianto d'allarme salvo che l'acquacoltura non fruisca di sorveglianza interna o presenza di persone 24 ore su 24;
l) cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o per qualsiasi danno consimile che non riguardi la materialità delle cose contemplate in polizza;
m) malattia, intendendosi per tale ogni variazione allo stato di salute non avente origine traumatica.
n) costi per la disinfezione dell’impianto;
o) costi per la ripopolazione dell’allevamento.
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Allegato 1 alla Polizza Collettiva Acquacoltura
Art. 11 Classificazione dei rischi
CLASSE A: Rientrano quei allevamenti di acquacoltura, che sono alimentati da acque sorgive; hanno buona ossigenazione, sono collocati in posizione non soggetta ad eventuali danni da smottamento di terreno, valanghe od erosioni.
CLASSE B: Si collocano in questa classe gli allevamenti che, sia pure alimentati da acqua di fiume, sono in possesso di vasche di decantazione, presentano un'impiantistica che consente una buona ossigenazione delle acque.
11 a) Presidi di sicurezza presenti
Per tutti quei allevamenti dotati dei presidi di sicurezza di seguito elencati:
• Sistema di produzione di energia alternativa automatica con collegamento telematico o a sistema di allarme;
• Sistema di ossigenatori con controllo ad allarme.
le relative tassazioni previste come contenuto nell’allegato 2 – “Tariffa”, saranno diminuite nella misura di un 10%.
11 b) Altri requisiti dell’acquacoltura
Per tutti quei allevamenti in possesso dei seguenti requisiti/caratteristiche:
• Disposizione delle vasche in parallelo od indipendenti;
• Distanza dai centri abitati a monte sup. ai 3 Km;
• Distanza da attività artigianali e/o industriali sup. ai 5 Km;
• Distanza da allevamenti zootecnici sup. ai 3 Km.
le relative tassazioni previste come contenuto nell’allegato 2 – “Tariffa”, saranno diminuite nella misura di un 10%.
Resta convenuto che per quei allevamenti in possesso dei requisiti previsti dai punti 11 a) e 11 b), la diminuzione delle tassazioni sarà cumulativa e calcolata nella misura di un 20%.
11 c) Valori di assicurazione
Sono stabiliti ad opera del loro organo associativo (ASTRO), prendendo come base i locali mercuriali per le seguenti specie: Iridea, Fario, Salmerino, Salmonata, Marmorata, Carpione del Garda e pezzature: novellame, accrescimento e adulto.
Essi rappresenteranno l'indennizzo massimo per kg. che la Società corrisponderà, in caso di sinistro, tenuto tuttavia presente che la liquidazione del danno viene
comunque effettuata in base al valore delle singole specie ittiche al momento del sinistro.
11 d) Regolazione del premio
L'Assicurato si impegna a dichiarare alla Società, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, il massimo valore dell'"oggetto assicurato" del mese precedente. In caso di mancata denuncia entro detto limite si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa.
Alla scadenza del contratto i valori dichiarati saranno sommati tra di loro ed il totale sarà diviso per il numero dei giorni di durata del contratto. Tale importo rappresenta il valore medio giornaliero. Il premio per il rischio corso sarà calcolato al tasso indicato nel frontespizio, sul valore medio giornaliero rapportato ai 360 giorni annui.
Nel caso in cui l'importo del premio per il rischio corso risulti superiore al premio pagato alla firma, l'Contraente si impegna a pagare la differenza alla Società entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'appendice di regolazione.
L'Assicurato si impegna a tenere la registrazione di carico e scarico giornaliero dalla quale si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza dell'"oggetto assicurato" durante il xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
La Società, ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. In caso di sinistro il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia: il valore assicurato ivi dichiarato verrà incrementato o ridotto in ragione delle successive variazioni intervenute dall'ultima denuncia al momento del sinistro.
Art. 12 Obblighi dell'Assicurato durante l'assicurazione
Per quanto concerne i prodotti ittici coperti con il presente contratto, l'Assicurato:
a) garantisce che alla data di effetto della copertura gli stessi sono sani e quindi esenti da qualsiasi tipo di affezione generale;
b) è tenuto ad avere sempre la debita cura e le attenzioni necessarie nei confronti degli stessi;
c) dichiara che in nessun momento, ed in nessuna circostanza, salvo eventualmente in caso di sinistro, per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 17 "Obbligo e spese di salvataggio", il quantitativo per metro cubo di specie ittica esistente supererà quella indicata in proposta;
d) è tenuto in caso di malattia, (per essa intendendosi anche le affezioni cagionate all' oggetto assicurato da fioritura di plancton od alghe od infezioni ascrivibili
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Polizza Collettiva Acquacoltura
a parte) che dovesse colpire detti prodotti, a sottoporli immediatamente ed a proprie spese, a visita veterinaria attenendosi scrupolosamente a tutte le istruzioni impartite dal veterinario stesso;
e) è tenuto a mantenere in perfetta efficienza quei sistemi di protezione ed allarme presenti al momento della stipulazione del contratto od altri in cui era stata convenuta con la Società la successiva installazione, e che nessun cambiamento verrà effettuato senza la preventiva approvazione della Società.
Se richiesta, dovrà permettere la rimozione dei prodotti ittici per le cure del caso.
La mancata osservanza di quanto sopra esonera la Società dall'impegno di qualsiasi risarcimento in base al presente contratto.
Art. 13 Diritto di ispezione
L'Assicurato deve tenere regolari registrazioni di controllo dell'acquacoltura. La Società ha diritto di ispezionare in ogni momento tali registrazioni direttamente o attraverso propri incaricati.
Art. 14 Modalità di denuncia
In caso di sinistro o di circostanze che potessero determinarlo, l'Assicurato deve mettersi immediatamente o direttamente in contatto per telefono, o a mezzo telegramma con i nominativi indicati in contratto che agiscono per conto della Società facendone seguire comunicazione scritta per la Società stessa e per il Contraente.
Non si terrà conto, comunque, delle denunce effettuate oltre la scadenza contrattuale.
Art.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Ove si verifichi un danno cui possa seguire una richiesta di indennizzo, l'Assicurato è tenuto a non alterare lo stato delle cose o dei luoghi senza il benestare della Società e, se necessario ed attuabile, ne conserverà tutti gli elementi a disposizione dei suoi rappresentanti o del Collegio Arbitrale.
L'Assicurato deve altresì mettere a disposizione della Società o dei suoi rappresentanti o del Collegio Arbitrale, tutti i documenti, registri, libri contabili, fatture e qualsiasi altro documento che si rendesse necessario per dimostrare l'effettiva consistenza del danno.
Se richiesto, deve giustificare anche con altri mezzi possibili l'esistenza, le specie e la quantità dell'oggetto assicurato al momento dell'inizio del danno, fornire ogni ulteriore chiarimento che gli venisse eventualmente richiesto ed ottenere da terzi, copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare e infine assistere e dare facoltà
alla Società, ai suoi rappresentanti od al Collegio Arbitrale di condurre ogni e qualsiasi indagine sul danno e sulle sue cause.
L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo nonchè dagli artt.12 e 13 comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.
Art. 16 – Mandato del perito – norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.
L’ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società.
Il perito deve:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il contraente o l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15 - "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro";
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo quanto previsto all’art. 11 c;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Art. 17 Obbligo e spese di salvataggio
Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Art. 18 Intervento dei rappresentanti della Società
Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di evento dannoso, o al verificarsi di circostanze che potrebbero determinarlo, prenda contatto, secondo le modalità previste dall'art. 14) con i rappresentanti della Società, la stessa di riserva il diritto di incaricare degli esperti affinché la informino circa il danno o sulle circostanze che potrebbero determinarlo.
Sotto pena di decadenza del diritto all'indennizzo l'Assicurato deve permettere agli esperti della Società di condurre ispezioni nel luogo indicato in contratto
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Allegato 1 alla Polizza Collettiva Acquacoltura
sull'"oggetto assicurato" consentendo loro di asportare a proprie spese, campioni di cui fosse necessaria la relativa analisi.
Art. 19 Clausola compromissoria. - Arbitrato in caso di controversie
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti ovvero - quando una di queste lo richieda - per mezzo di due periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; se i periti non possono accordarsi ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I tre periti così nominati costituiscono il "Collegio Arbitrale"; esso risiede presso la Direzione della Società o presso la sede del Contraente. I periti decidono inappellabilmente senz'alcuna formalità, e la loro decisione salvo i casi di violazione dei patti contrattuali, dolo, errori, violenza, impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spese del proprio perito; la spesa del terzo è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.
Art. 20 Inizio dell'evento dannoso
Ai fini della valutazione e liquidazione dei danni in caso di malattia, la stessa si intende iniziata non oltre 72 ore prima che l'Assicurato ne abbia fatto denuncia, in conformità a quanto previsto dall'art.14 "modalità di denuncia" che precede, alle persone che operano per conto della Società e indicate nel contratto.
Art. 21 Assicurazione parziale
Agli effetti del codice civile.
Se al momento del sinistro la somma assicurata fosse inferiore al valore effettivo dell'oggetto assicurato, la somma dovuta dalla Società è pari all'importo accertato a termini di contratto ridotto in proporzione al rapporto fra il valore del danno e quello assicurato risultante al momento del sinistro.
Art. 22 Pagamento dell'indennità - Diritto di surrogazione – Limite di indennizzo
Quando l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti e la Società abbia accertato la validità della garanzia, si procede alla liquidazione del danno. La Società si riserva comunque il diritto di sostituire lo stock della stessa specie avente uguale valore.
Resta convenuto che in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il danno liquidato a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% con il minimo per sinistro pari al 5 % del valore dell'intera acquacoltura..
In nessun caso, per singolo evento e per annualità assicurativa, la Società corrisponderà all’assicurato un danno superiore all’80% del valore assicurato di ogni singola acquacoltura e con il limite massimo di euro 300.000,00.
Tra le parti, inoltre, viene fissato un limite di indennizzo aggregato complessivo (di tutte le acquacolture assicurate, come previsto nell’ACCORDO QUADRO) per anno assicurativo, pari al 300% dei premi imponibili incassati a qualsiasi titolo. Rimane inteso che, in caso di sinistro, verrà liquidato, all’acquacoltura assicurata, il 20% dell’indennizzo spettante a termini di polizza entro 60 giorni dalla data di definizione del danno da parte della Compagnia. La rimanente parte della liquidazione sarà riconosciuta: per l’intero, se il limite sopra previsto non sia stato superato, contrariamente, in proporzione all’ammontare complessivo delle liquidazioni in rapporto al limite stabilito.
Si precisa altresì che la Società si riserva il diritto di surrogazione a norma dell'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del danno fino a concorrenza della somma pagata.
Tuttavia la Società rinuncia al predetto diritto qualora la responsabilità per i soli fatti colposi diretti risulti addebitabile ai dipendenti dell'assicurato a condizione che lo stesso assicurato rinunci a rivalersi.
Art. 23 Reintegro del premio in caso di sinistro
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, cui consegua la perdita totale dell'oggetto assicurato, il premio per il suo ammontare al 100% verrà considerato utilizzato dalla Società (per il prodotto perduto dall'acquacoltura) come se il rischio fosse stato corso per l'intera durata della polizza.
Tuttavia in caso di perdita parziale se l'allevamento venisse reintegrato entro due mesi, la Società si dichiara disposta ad accettare il reintegro della somma assicurata e il Contraente/Assicurato sarà tenuto a pagare un premio aggiuntivo calcolato sulla somma reintegrata e per il periodo di garanzia non ancora in corso. L'assicurazione sarà operante dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio aggiuntivo.
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Polizza Collettiva Acquacoltura
CONDIZIONI SPECIALI
Art. 24 - Danno indiretto ai riproduttori di salmonidi.
Il danno per la perdita di riproduttori di salmonidi nel terzo anno di età ed oltre, verrà forfettariamente aumentato del 50% a titolo di danno indiretto.
GARANZIE ACCESSORIE
Valide solo se espressamente richiamate nel certificato di adesione e pagato il relativo premio:
Art. 25 - Setticemia Emorragica Virale (SEV/VHS) e Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI/IHN)
A parziale deroga di quanto contenuto all’art. 10 – Esclusioni - si conviene tra le parti che è compreso in garanzia l’Abbattimento Forzoso ovvero il danno diretto conseguente all’attuazione dei Piani di Eradicazione delle epizoozie “S.E.V” e “N.E.I.”posti in atto da ASTRO come meglio specificato nell’Accordo Quadro.
Ai fini dell’operatività della garanzia, l’acquacoltura deve:
• Essere ubicata in “Zona riconosciuta”;
• Se non ubicata in “Zona riconosciuta” essere indenne ed in possesso dello status di “Azienda riconosciuta” ed essere collocata su corsi d’acqua non interessati dalle virosi SEV/VHS e NEI/IHN o se presenti acquacolture infette da dette virosi, le stesse devono essere poste a valle di quella assicurata ed essere distanti più di 5 chilometri;
• Assicurare l’intero valore potenziale massimo in considerazione della destinazione delle specie assicurate;
• Dichiarare i metri quadrati complessivi di tutte le vasche dell’acquacoltura assicurata;
• Rispettare i limiti previsti per la densità di popolazione dal disciplinare I.G.P.
ed inoltre dichiara che l’acquacoltura è dotata dei seguenti “sistemi di protezione sanitaria”:
• Recinzioni- esistenza di recinzioni che permettono l’accesso unicamente attraverso cancelli opportunamente chiusi, per impedire l’entrata di animali, mezzi in genere e non addetti all’acquacoltura;
• Area Parcheggio – l’area di parcheggio dei visitatori è prevista esclusivamente all’esterno dei cancelli di
entrata;
• Unità disinfezione persone – tutti gli addetti all’acquacoltura, prima di accedere all’allevamento, provvedono, nella zona specificatamente attrezzata, alla disinfezione delle loro calzature o all’utilizzo di copriscarpe usa e getta;
• Unità disinfezione automezzi – tutti gli automezzi prima di entrare nell’area dell’acquacoltura sono sempre
sottoposti ad adeguata disinfezione;
• Area carico pesce e di scarico dei mangimi – è stata costituita un’area di carico del pesce e scarico mangimi dove i mezzi di trasporto vengono adeguatamente controllati e disinfettati;
• Incubatoio/Avanotteria – se esistenti gli incubatoi e le avanotterie sono, separate, coperte e dotate di un
sistema autonomo di protezione basato su procedure specifiche di disinfezione, e controllo della movimentazione;
• Copertura vasche – tutte le vasche sono dotate di idonea copertura con reti di protezione a campata unica o
settoriale per impedire l’accesso degli uccelli ittiofagi;
• Protezione degli scarichi – ogni impianto è dotato di griglie od altre installazioni a protezione delle vie di scarico dell’acqua per impedire l’accesso del pesce “selvatico” o estraneo all’acquacoltura;
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Polizza Collettiva Acquacoltura
A deroga ed integrazione di quanto previsto all’art.15 ‘Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro’ l’assicurato in caso di sinistro relativo a questa estensione di garanzia, ha l’obbligo di provvedere all’’Abbattimento forzoso’ di tutto l’allevamento.
A integrazione di quanto previsto all’ Art. 16 – Mandato del perito – norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - il danno viene determinato come segue:
In riferimento ai costi derivanti dalla perdita delle specie ittica e dalla perdita di reddito per il periodo di fermo dell’allevamento, nella fase di risanamento, il danno viene convenzionalmente stabilito pari al valore assicurato.
A deroga dell’art. 22 - Pagamento dell'indennità - Diritto di surrogazione - resta comunque convenuto che il danno sarà liquidato con l’applicazione delle seguenti deduzioni:
• per gli allevamenti ubicati in “Zona non riconosciuta”, applicazione di uno scoperto del 10% .
Tra le parti, per tale garanzia, è fissato un limite di indennizzo aggregato complessivo (di tutte le acquacolture assicurate) per anno assicurativo, compreso dei premi pagati a titolo di malus, pari al 200% dei premi imponibili relativi alle garanzie accessorie, con il minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), fermo restando il limite di indennizzo previsto all’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rimane inteso che, in caso di sinistro, verrà liquidato, all’acquacoltura assicurata, il 50% dell’indennizzo spettante a termini di polizza entro 60 giorni dalla data di definizione del danno da parte della Compagnia. La rimanente parte della liquidazione sarà riconosciuta: per l’intero, se il limite sopra previsto non sia stato superato, contrariamente, in proporzione all’ammontare complessivo delle liquidazioni in rapporto al limite stabilito.
Art. 26 – Malus
Qualora l’acquacoltura assicurata sia interessata da uno o più sinistri riguardanti le garanzie accessorie del presente contratto l’assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido al reintegro del premio al 250% del premio annuo versato relativo a dette coperture.
Inoltre il Contraente si obbliga ad un reintegro aggiuntivo come di seguito indicato:
• Rapporto sinistri/premi* incluso Malus della singola acquacoltura superiore al 150% - reintegro 50% del premio annuo;
• Rapporto sinistri/premi* incluso Malus della singola acquacoltura superiore al 200% - reintegro
50% del premio annuo;
• Rapporto sinistri/premi* incluso Malus della singola acquacoltura superiore al 250% - reintegro 50% del premio annuo;
• Rapporto sinistri/premi* incluso Malus della singola acquacoltura superiore al 300% - reintegro
50% del premio annuo;
• Rapporto sinistri/premi* incluso Malus della singola acquacoltura superiore al 350% - reintegro 50% del premio annuo;
*ammontare complessivo dei premi imponibili e dei sinistri (indennizzi più spese di perizia) riferiti alle sole garanzie accessorie di tutti gli allevamenti assicurati con la presente Polizza Collettiva.
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Polizza Collettiva Acquacoltura
“ALLEGATO 1” REGOLAMENTO I.S.V.A.P. N° 35 del 26/05/2010
Il Contraente dichiara che:
• prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva, ha ricevuto da Cattolica le relative Condizioni di Assicurazione;
• dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate a tutti gli assicurati prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.
A tal fine, viene incaricato l’agente di Cattolica, a consegnare al socio/assicurato, prima della sottoscrizione del certificato di assicurazione (in adesione alla presente Polizza Collettiva), le Condizioni di Assicurazione, predisposte e messe a disposizione dal Contraente Consorzio di Difesa di Trento – Co.Di.Pr.A.
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IL CONTRAENTE
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Polizza Collettiva Acquacoltura
“ALLEGATO 2”
TARIFFA
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI
Sono stabilite le seguenti classi di rischio:
Classe A: Rientrano quei allevamenti di acquacoltura, che sono alimentati da acque sorgive; hanno buona ossigenazione, sono collocati in posizione non soggetta ad eventuali danni da smottamento di terreno, valanghe od erosioni.
Classe B: Si collocano in questa classe gli allevamenti che, sia pure alimentati da acqua di fiume, sono in possesso di vasche di decantazione, presentano un'impiantistica che consente una buona ossigenazione delle acque.
TASSI ANNUI DI ASSICURAZIONE
Acquacoltura di Classe A tasso 2,30% (procento) Acquacoltura di Classe B tasso 4,40% (procento)
Classe A
Per le acquacolture della Classe A con Valori assicurati maggiori di € 600.000, il tasso di premio è modulato per livello di valore come sotto definito:
• acquacolture con valori assicurati fino ad € 600.000,00 tasso 2,30%;
• livelli di valori ass.ti da € 600.000,00 ad € 1.000.000,00 tasso incrementale 1,03%;
• livelli di valori ass.ti da € 1.000.000,00 ad € 1.400.000,00 tasso incrementale 0,40%;
• livelli di valori ass.ti da € 1.400.000,00 ad € 1.800.000,00 tasso incrementale 0,15%;
• livelli di valori ass.ti da € 1.800.000,00 ad € 2.200.000,00 tasso incrementale 0,10%.
Classe B
Per le acquacolture della Classe B con Valori assicurati maggiori di € 300.000, il tasso di premio è modulato per livello di valore come sotto definito:
• acquacolture con valori assicurati fino ad € 300.000,00 tasso 4,40%;
• livelli di valori ass.ti da € 300.000,00 ad € 550.000,00 tasso incrementale 1,65%;
• livelli di valori ass.ti da € 550.000,00 ad € 800.000,00 tasso incrementale 1,03%;
• livelli di valori ass.ti da € 800.000,00 ad € 1.050.000,00 tasso incrementale 0,20%;
• livelli di valori ass.ti da € 1.050.000,00 ad € 1.300.000,00 tasso incrementale 0,10%.
GARANZIA ACCESSORIA
Setticemia Emorragica Virale (SEV/VHS) e Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI/IHN)
Tassi di premio
Acquacoltura di classe A tasso 1,50% (procento) Acquacoltura di classe B tasso 2,00% (procento)
ASSICURAZIONE PER DURATA INFERIORE AD UN ANNO
Il premio relativo alla copertura verrà ricavato come da seguente tabella: durata 1 mese 20% del premio annuo;
durata 2 mesi 30% del premio annuo;
durata 3 mesi 40% del premio annuo;
durata oltre 3 mesi 100% del premio annuo.
I tassi suesposti sono comprensivi dell'imposta nella misura del 2,5%.
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Polizza Collettiva Acquacoltura
Fac-simile
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA MULTIRISCHIO ACQUACOLTURA N°000625.23.00
La CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. (in seguito denominata Società) in base alle condizioni di assicurazione riportate nell'allegato 1 della polizza sopraindicata che il sottoscritto Socio-Assicurato dichiara di aver ricevuto, conoscere e di accettare, ed alla proposta, che forma parte integrante del presente certificato, assicura i sottoelencati prodotti ittici.
RAMO BESTIAME CONTRAENTE: CO.DI.PR.A. TRENTO
nascita
Cod. Cognome Nome Data di Qualità
Residenza del Socio
Comune Frazione o Via C.A.P. N°.Telefono
N° Cellulare E -mail
Decorrenza ore 24,00 Scadenza ore 24,00
Certificato N° Agenzia
SENZA TACITO RINNOVO
Si prende e si dà atto che ai fini della dichiarazione mensile di valore di cui all'art. 11 c) delle C.G.A. la massima somma assicurata per l'intera acquacoltura viene fissata come segue:
PRODOTTI ITTICI | ||||||
N° | Specie Allevata | Ubicazione Acquacoltura | Superficie Vasche in Mq | Prezzo al kg | Kg ass.ti | VALORE XXX.XX (VALORE MAX ALLEV.) |
VALORE COMPLESSIVO | € |
Qualora tale limite dovesse, nel corso del contratto essere superato, è facoltà dell'Assicurato chiederne l'aumento con le modalità previste dall'art. 11 d) Regolazione del premio.
ACQUACOLTURA DI CLASSE
A
B
Tasso annuo (comprese imposte)
Premio annuo
Premio anticipato
Liquidazione del premio anticipato.
Premio Imponibile Imposte Totale complessivo
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Polizza Collettiva Acquacoltura
Liquidazione del premio anticipato a carico del Socio.
Capitale Assicurato Tasso Premio Totale Anticipato
X | = | X 75% |
CONDIZIONI PARTICOLARI:
Si intende operante la seguente condizione speciale:
art.24 - Danno indiretto ai riproduttori di salmonidi.
GARANZIE ACCESSORIE:
Operanti se qui di seguito indicate:
Art. 25 - Setticemia Emorragica Virale (SEV/VHS) e Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI/IHN);
ACQUACOLTURA ubicata in:
• ..- Comprese;
• ..- Non comprese;
• ..- Zona Riconosciuta;
• ..- Zona non Riconosciuta;
Periti designati in caso di sinistro (art.14 C.G.A.):
- Confortini dr. Xxxxx -Xxx Xxxxxx, 0 – 37135 Xxxxxx Xxx.000/000000 Xxxx.000/0000000
- Xxxxx dr. Xxxxx – Via Vergerio, 25 – 00000 Xxxxxx Cell.349/0000000
Questo certificato fatto in 4 esemplari ha effetto dalle ore 24.00 della data di rilascio del contratto di assicurazione.
Il Socio Assicurato Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 1 Dichiarazioni inesatte o reticenti – Art. 4 Obbligo di comunicazione di nuove assicurazioni - Art. 6 Foro competente – Art. 8 Oneri Fiscali - Art. 10 Esclusioni
- Art. 12 Obblighi dell'Assicurato durante l'Assicurazione - Art. 14 Modalità di denuncia - Art.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -Art.19 Arbitrato in caso di controversie - Art. 22 Pagamento dell'indennità e scoperto - Diritto di surrogazione – Limite di Indennizzo - Art. 25 Setticemia Emorragica Virale (SEV/VHS) e Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI/IHN) (B) – Art. 26 Malus
IL CONTRAENTE
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Polizza Collettiva Acquacoltura
PRESIDI DI SICUREZZA PRESENTI
Con riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione art. 11 – Classificazione dei rischi punto a), l’Assicurato dichiara che il proprio acquacoltura è dotato dei Presidi di Sicurezza come di seguito descritti:
• Sistema di produzione di energia alternativa automatica con collegamento telematico o a sistema di allarme;
• Sistema di ossigenatori con controllo ad allarme.
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IL SOCIO ASSICURATO
ALTRI REQUISITI DI ACQUACOLTURA
Con riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione art. 11 – Classificazione dei rischi punto b), l’Assicurato dichiara che il proprio acquacoltura possiede i seguenti requisiti/caratteristiche:
• Disposizione delle vasche in parallelo od indipendenti;
• Distanza dai centri abitati a monte superiore ai 3 Km;
• Distanza da attività artigianali e/o industriali superiore ai 5 Km;
• Distanza da allevamenti zootecnici superiore ai 3 Km.
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IL SOCIO ASSICURATO
La presente appendice composta di n°1 pagina, forma parte integrante con il cert. n……, ed è redatta in quattro esemplari ad un solo effetto in ..………....……..... il …...............
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