Assicurazione parziale. Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Assicurazione parziale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Assicurazione parziale. Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.
Assicurazione parziale. (Non valido per la forma a primo rischio assoluto)
Assicurazione parziale. AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rinvia all’art. 5.4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora il valore del veicolo al momento del sinistro risulti superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.
Assicurazione parziale. Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Per il settore Responsabilità Civile, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, la Società risponde in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
Assicurazione parziale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall' Art. 54 - Limite massimo dell’indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Assicurazione parziale. Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 20% non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale). Se dalle stime fatte a norma dell’art. 71, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro. Questa norma non si applica: - in caso di sinistro indennizzabile a termini del SETTORE A - Incendio, che abbia colpito Fabbricato, Macchinari, Attrezzature e Arredamento e Merci e qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 5.000,00; - in caso di sinistro indennizzabile a termini del SETTORE B - Elettronica, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 2.500,00; - alle garanzie prestate a “primo rischio assoluto” (P.R.A.).
Assicurazione parziale. “Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”