Garanzie accessorie Clausole campione

Garanzie accessorie. È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.
Garanzie accessorie. Valide soltanto se esplicitamente convenute tra le Parti mediante richiamo in polizza e pagamento del relativo premio
Garanzie accessorie. (Individuare eventuali garanzie reciproche anche finanziarie ed economiche finalizzate alla realizzazione delle operazioni/interventi previsti nel presente accordo e nel progetto di filiera)
Garanzie accessorie u FORMULA “UNO” Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
Garanzie accessorie. (Art. 3.6)
Garanzie accessorie. Operanti se indicata in polizza la relativa somma assicurata La Società, a parziale deroga dell’Art. 3 – Delimitazioni del rischio lettera c) della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. Si precisa che per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro; non saranno perciò considerate ai fini dell’indennizzo le spese sostenute dopo tale data.  scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;  difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine od impianti imputabili, ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. L’assicurazione di cui alla presente garanzia accessoria è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Garanzie accessorie. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
Garanzie accessorie. (valide in abbinamento a uno dei Pacchetti indicati al punto H delle Premesse)
Garanzie accessorie. (garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella “Parte B” del contratto e corrisposto il relativo premio)