ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE per la campagna “Una Bella Mossa!”
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE per la campagna “Una Bella Mossa!”
Il giorno del mese di dell’anno
(in lettere) (in lettere) (in lettere)
TRA
la SRM Reti e Mobilità Srl - con sede legale in Xxx X. Xxxxxxx 0/0 – 40128 - Partita IVA n° 02379841204 - rappresentato da XXXXXXX XXXXXXXXX - nato a Taranto - il 05.05.1948 - il quale agisce in qualità di Amministratore Unico - di seguito denominata anche “SRM”;
E
Denominazione/Ragione Sociale - con sede legale in _- Codice Fiscale n°
_____________________ /Partita IVA n° _____________________ - rappresentata da
_____________________ - nato a _____________________ - il _____________________- il quale agisce in qualità di _ - di seguito denominata anche “Società”
di seguito chiamati anche “Parti”
PREMESSO CHE
a) con Decisione n° 8/2016 dell’Amministratore unico è stata approvata la sintesi delle attività nell’ambito del Progetto EMPOWER;
b) la Società ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alla campagna [nome], in qualità di [Main Partner/Partner/Partner tecnico/Sostenitore/Media partner];
c) la SRM è pervenuta a una positiva valutazione della proposta in base alle previsioni dell’art.8 del Bando per la ricerca di sponsorizzazioni per la campagna “Una Bella Mossa!”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - PREMESSE
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo avrà per oggetto la sponsorizzazione della campagna “Una Bella Mossa!”
Articolo 3 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
La Società si impegna nei confronti della SRM a:
a) sponsorizzare la campagna di cui all’articolo 2 «Oggetto dell’Accordo»;
b) a promuoversi come [Main Partner/Partner/Partner tecnico/Sostenitore/Media partner] della campagna di cui all’articolo 2 «Oggetto dell’Accordo» secondo le modalità che ritiene più opportune, purché non siano in contrasto con i fini etici, istituzionali e statutari della SRM.
Articolo 4 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA SRM
La SRM, nella veste di promotore della campagna di cui all’articolo 2 «Oggetto dell’Accordo», si impegna nei confronti della Società a:
a) trasmettere copia digitale/cartacea di tutto il materiale sul quale appaia il logo societario o qualsiasi altro documento dal quale risulti il messaggio pubblicitario a favore della Società;
b) pubblicizzare il nome e/o la denominazione/ragione sociale e/o il marchio societario,
attraverso tutte le forme ed i canali di comunicazione, promozione, pubbliche relazioni e pubblicità che saranno previste nel progetto;
c) indicare nella documentazione pubblicitaria il nome della Società con la qualifica di [Main Partner/Partner/Partner tecnico/Sostenitore/Media partner].
Articolo 5 - SPONSOR UFFICIALE/SOSTENITORE/PARTNER TECNICO/PARTNER COMMERCIALE/MEDIA PARTNER DELLA CAMPAGNA “UNA BELLA MOSSA!”
La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare che altri soggetti possano essere menzionati quali sponsor della campagna.
Articolo 6 - REQUISITI RICHIESTI ALLA SOCIETÀ
La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Bando. La SRM si riserva di effettuare accertamenti, presso gli Uffici competenti, in relazione all’effettivo possesso dei requisiti richiesti.
Articolo 7 - RECESSO
La Società si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo nel caso ravvisasse che le iniziative oggetto del presente Accordo non siano svolte nel rispetto dei principi etici costituzionali.
La SRM si riserva di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo qualora, dopo la sua sottoscrizione, venisse a conoscenza che la Società non sia più in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Bando oppure abbia promosso comportamenti contrari ai principi costituzionali non rispettosi della dignità della persona, offensivi di valori condivisi o contenenti espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio o minaccia.
Il presente Accordo dovrà intendersi risolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., in caso di inadempimento, da parte della Società, di quanto previsto all’art. 9.
Articolo 8 - DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione della campagna di cui all’articolo 2 «Oggetto dell’Accordo» e comunque non oltre il 31 ottobre 2017.
Articolo 9 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO
Per la sponsorizzazione della campagna di cui all’articolo 2 «Oggetto dell’Accordo», la Società
corrisponderà alla SRM l’importo di euro ______,__= + IVA 22,00%, per un totale di euro
______,__= in un’unica soluzione ed entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
oppure
Per la sponsorizzazione della campagna di cui all’articolo 2 «Oggetto dell’Accordo», la Società erogherà/fornirà alla SRM i beni/servizi indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo entro trenta giorni dalla firma del presente Accordo, salvo diversi accordi tra le parti.
Articolo 10 - RISERVATEZZA
La SRM e la Società si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione al presente Accordo e si obbligano ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11 - ONERI FISCALI
Ai sensi del DPR n° 131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro» e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Articolo 12 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, efficacia ed esecuzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 13 - DISPOSIZIONI FINALI
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere controfirmato da entrambe le Parti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicheranno le norme del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
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per la SRM per la Società
________________________________________ _________________________ Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx [Nome e COGNOME]