Durata dell’Accordo Clausole campione
Durata dell’Accordo. Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Durata dell’Accordo. Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo progetto realizzato.
Durata dell’Accordo. Il presente accordo decorre ed è vigente dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e resta ferma la facoltà delle parti di recedere “ad nutum”, in qualsiasi momento, con dichiarazione espressa e preavviso di almeno tre mesi tramite Pec da inviare a Città metropolitana di Roma Capitale.
Durata dell’Accordo. Il presente accordo resterà efficace sino alla completa realizzazione degli interventi e delle azioni in esso previste e comunque non oltre il termine del 31/12/2025.
Durata dell’Accordo. 1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.
Durata dell’Accordo. Il presente accordo ha durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato. Letto, confermato, sottoscritto.
Durata dell’Accordo. La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, ovvero, anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Il Titolare può, invece, recedere in qualsiasi momento dal presente contratto ed è tenuto a restituire immediatamente la Carta nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli. Fatte salve le disposizioni che precedono, la Banca, in caso di recesso, rimborsa al Titolare la quota residua di canone per il periodo successivo all’estinzione del contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti). In ogni caso di risoluzione e/o cessazione del presente accordo il Titolare è tenuto alla immediata restituzione della Carta, che potrà comunque essere ritirata dalla Banca direttamente o tramite esercizi convenzionati.
Durata dell’Accordo. 1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo.
2. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l’efficacia dell’Accordo.
3. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.
Durata dell’Accordo. Il presente accordo avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione .
Durata dell’Accordo. Il presente Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione dello stesso, che avverrà in occasione della cerimonia di conferimento della CETS, e per i 3 anni successivi.
