VISTO l’articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n.
183;
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n.
VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del
20.04.2011;
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RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
D E C R E T A
ART.1
Ai sensi dell’articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 12.11.2012 al 31.12.2012, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 07.11.2012, in favore di un numero massimo di 53 unità lavorative, della società WARRANT GROUP S.r.l., dipendenti presso le sedi site in:
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• Regione Xxxxxx Xxxxxxx – n. 47 unità lavorative, di cui n. 19 lavoratori, uno dei quali con contratto part time al 75%, sospesi per il periodo dal 12.11.2012 al 31.12.2012, n. 4 lavoratori, uno dei quali con contratto part time all’80%, sospesi per il periodo dal 13.11.2012 al 31.12.2012, n.
n. 5 lavoratori, uno dei quali con contratto part time all’80%, sospesi per il periodo dal 14.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 15.11.2012 al 31.12.2012, n. 3 lavoratori sospesi per il periodo dal 19.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 20.11.2012 al 31.12.2012, n. 3 lavoratori sospesi per il periodo dal 21.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 22.11.2012 al 31.12.2012, n. 3 lavoratori sospesi per il periodo dal 23.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 28.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 29.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 03.12.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 05.12.2012 al 31.12.2012, n. 2 lavoratori sospesi per il periodo dal 07.12.2012 al 31.12.2012 e n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 14.12.2012 al 31.12.2012.
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• Regione Piemonte – n. 6 unità lavorative, di cui n. 2 lavoratori, uno dei quali con contratto part time al 75%, sospesi per il periodo dal 12.11.2012 al 31.12.2012, n. 1 lavoratore con contratto part time al 70% sospeso per il periodo dal 13.11.2012 al 31.12.2012, n. 2 lavoratori sospesi per il periodo dal 15.11.2012 al 31.12.2012 e n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 23.11.2012 al 31.12.2012.
I lavoratori saranno sospesi con riduzione media del 40% dell’orario di lavoro.
Codice fiscale: 02182620357
Matricola INPS: 6805286445/00 Pagamento diretto: NO
ART. 2
a) Conformemente a quanto previsto dall’accordo governativo del 07.11.2012, e all’assenso della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, che si è assunta l’impegno all’erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito sul Fondo Sociale per
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l’Occupazione e Formazione viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di
misura pari al 40% del sostegno al reddito.
b) Conformemente al citato accordo e alla nota con la quale la Regione Piemonte, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, ha manifestato l’impossibilità ad assumere l’impegno all’erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori della Regione Piemonte, calcolato secondo la vigente normativa.
In applicazione di quanto sopra, a valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 44.833,28 (quarantaquattromilaottocentotrentatre/28).
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ART. 3
L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, pari ad euro 44.833,28 (quarantaquattromilaottocentotrentatre/28), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
ART. 4
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali xxx.xxxxxx.xxx.xx
Roma, 29/04/2013
X.xx Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Xxxx Xxxxxxx
X.xx Ministro dell’Economia e delle Finanze
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx