PISCINA COMUNALE LAMPUGNANO
F.I.N.
Comitato Regionale Lombardo
PISCINA COMUNALE LAMPUGNANO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI) NELLA PISCINA COMUNALE ‘LAMPUGNANO’, XXX XXXXXXXXXX 00, XXXXXX XX XXXXXX.
CUP C42H17000040004 CIG: 7298902C76
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI A CORPO
INDICE
1. DEFINIZIONI 4
2. NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 5
3. DOCUMENTI CONTRATTUALI 6
4. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 6
5. OGGETTO DELL’APPALTO 6
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 7
7. TERMINE PER L’ESECUZIONE 7
7.1 CONSEGNA DEI LAVORI 7
7.2 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 7
8. FORMA DEL CONTRATTO 7
9. IMPORTO DEL CONTRATTO E CATEGORIE DEI LAVORI 7
10. STATO DEI LUOGHI 8
11. CONTROLLO DELL’APPALTO 8
12. RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 8
13. DIREZIONE LAVORI 9
14. COMUNICAZIONI 9
14.1 COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE 9
14.2 COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE 9
15. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 9
16. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE 9
17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 10
17.1 PIANO DI SICUREZZA 10
17.2 COSTI PER LA SICUREZZA 11
18. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 12
19. PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE 13
19.1 PROROGA 13
19.2 NOVAZIONE 13
20. PENALI 14
21. DISCIPLINA ECONOMICA 14
21.1 DISCIPLINA ECONOMICA 14
21.2 PAGAMENTI IN ACCONTO 15
21.3 CONTO FINALE E SALDO 15
21.4 REVISIONE PREZZI 16
22. DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 16
22.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 16
23. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 16
23.1 VARIAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 16
23.2 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 17
24. CAUZIONI E GARANZIE 17
24.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 17
24.2 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 18
24.3 XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX 00
25. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DISTACCO DI MANOPERA 19
25.1 SUBAPPALTO E COTTIMO 20
25.2 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO 22
25.3 DISTACCO DI MANODOPERA 22
25.4 PAGAMENTO DEI SUB-CONTRAENTI 22
25.5 SUB-AFFIDAMENTI 23
26. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 23
27. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 23
28. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 24
29. NORME FINALI 24
29.1 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 24
29.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 25
29.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 26
29.4 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E ALTRI CEDUTA ALL’APPALTATORE 28
29.5 CUSTODIA DEL CANTIERE 29
29.6 SOTTRAZIONI – GUASTI – DANNI 29
29.7 CONTROVERSIE 29
29.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 29
30. RECESSO 31
31. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 31
1. DEFINIZIONI
(Per uniformità si riportano anche le definizioni dei termini che non ricorrono in questo documento)
Aggiudicatario Il concorrente risultato il migliore offerente in fase di gara, Così come risulta individuato dalla comunicazione di Aggiudicazione Definitiva
Appaltatore Il soggetto con il quale la Stazione Appaltante stipulerà il Contratto per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli Impianti Sportivi
Capitolato Speciale Il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, conte- nente le condizioni generali del Contratto
F.I.N. Crl Federazione Italiana Nuoto – Comitatao regionale lombardo - Stazione Ap- paltante
RUP Responsabile Unico del Procedimento;
RPU Ribasso percentuale sui Prezzi Unitari dell’Elenco Prezzi
POS Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Contratto Il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore;
Progetto Documentazione progettuale dell’Appalto; Programma esecutivo dei lavori documento che, predisposto dall’Appaltatore, diverrà parte integrante del contratto;
Listino Prezzi Comunale Il Listino Prezzi del Comune di Milano Edizione 2017 vol.1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. SPECIFICHE TECNICHE;
Codice degli Appalti Il Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
Regolamento Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore.
2. NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
I rapporti oggetto dell’Appalto, che sarà stipulato secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, saranno disciplinati dall’art. 1655 e seguenti del C.C., oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali indicati nell’art. 3 che segue.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle disposizioni di Xxxxx e di Regolamento vigenti in materia, nonché al Capitolato Generale d’Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.
Si riporta, a titolo non esaustivo, l’elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:
1. D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
2. D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
3. X.Xxx. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
4. legge n. 47/94 e X.Xxx. 8/8/94 n. 490 – “Disposizioni attuativi in materia di comunicazioni e certifi- cazioni previste dalle normative antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
5. D.P.R. 3/6/98 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al ri- lascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
6. X.Xxx. n. 81 del 09/04/2008 “attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni; di cui il D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e la legge n. 136 del 13/08/2010;
7. Legge n. 123 del 03.08.2007 “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, ad ecce- zione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l’art. 304 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
8. Listino Prezzi comunale vol. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, e vol. SPECIFICHE TECNICHE di cui all’art. 1.2 del pre- sente Capitolato;
9. Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nei vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 del Li- stino Prezzi comunale di cui sopra;
10. Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.05 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.01 “Ade- guamento Strutturale e Antisismico;
11. Legge Regionale n. 12/2005 “Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i., di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/09;
12. Patto sulla Sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro del 03/12/2008
13. Legge n. 201 del 22/12/2008 “interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”;
14. Legge n. 2 del 28/01/2009 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2009
n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegna- re in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
15. Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
16. Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i.
17. Legge n° 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;
18. D.M. n° 37 del 22.01.2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di in- stallazione degli impianti all’interno degli edifici e s.m.i.;
19. Legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
20. D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;
21. D. Lgs. n°152/2006 – Norme in materia ambientale;
22. L.R. n°13 del 10 agosto 2001 - Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;
23. Circolare n. 617 del 2.02.2009 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le Costru- zione di cui al D.M. del 14.01.2008
24. D.M. 14.01.2008 - G.U. n. 29 del 04.02.2008 - “Approvazione nuove norme tecniche di costruzione”;
25. Delibera Giunta comunale PG 355916/2008 del 29/04/2008 - “Protocollo per la gestione delle 7
26. segnalazioni della presenza di amianto negli edifici;
27. normativa CEI 64/8 – VII Edizione - Norme per impianti elettrici;
28. normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità;
29. Regione Lombardia - DGR 3868 del 17 Luglio 2015 "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed il relativo Attestato di Prestazione Energetica a seguito dell'approvazione dei Decreti Ministeriali per l'attuazione del decreto legislativo 192/2005".
3. DOCUMENTI CONTRATTUALI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati:
1. il Contratto da stipularsi con l’Appaltatore;
2. l’Offerta Economica presentata dall’Aggiudicatario;
3. il Capitolato Speciale;
4. il Progetto Esecutivo;
5. il Disciplinare Tecnico;
6. il Piano della sicurezza.
4. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a di- chiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in ma- teria di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei servizi presenti e della consistenza dell’opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata sua accettazione, in particolare ai fini dell’esecuzione “a perfetta regola d’arte” e alla funzio- nalità degli interventi ordinati.
2. L’Appaltatore, con la firma del contratto, accetterà espressamente e specificatamente per i- scritto, a norma dell’art. 1341 – 2° comma e dell’art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e dei regolamenti richiamati nel presente Capitolato, non- ché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, del contratto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
5. OGGETTO DELL’APPALTO
Il contratto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di manutenzione inerenti il rifacimento dei serramenti esterni nella sala vasca della Piscina Lampugnano, sita in xxx Xxxxxxxxx 00, di pro- prietà del Comune di Milano ed in gestione a F.I.N. Comitato Regionale Lombardo, secondo le moda-
lità descritte nel progetto esecutivo e nel periodo contrattuale definito dal capitolo 7 del presente do- cumento (ai sensi dell’art. 36 co. 2, let. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
1. L’Appalto è aggiudicato, in conformità al disposto dell’art. 95 co. 4 let. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso con l’esclusione automatica ai sen- si dell’art. 97 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L’offerta dovrà consistere nell’espressione di una percentuale di ribasso sull’importo a base di gara al netto dell’I.V.A. e degli oneri per la sicurezza.
3. La suddetta procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle of- ferte valide risulti inferiore a dieci. In tal caso sarà comunque valutata la congruità delle offerte che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
7. TERMINE PER L’ESECUZIONE
7.1 CONSEGNA DEI LAVORI
1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e nei limiti e con le modalità di cui alle Linee Guida ANAC DIREZIONE LAVORI. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. La consegna lavori può avvenire in pendenza del contratto ai sensi dell’art. 32 del Codice.
3. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
4. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7.2 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Le lavorazioni oggetto dell’Appalto avranno una durata di 60 (sessanta) giorni naturali e continui a partire dalla data della Consegna Lavori, e dovranno essere eseguite nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx 0000.
8. FORMA DEL CONTRATTO
Il Contratto verrà stipulato a corpo.
9. IMPORTO DEL CONTRATTO E CATEGORIE DEI LAVORI
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto è quantificato come segue:
TABELLA A | |||||||
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI | |||||||
rif. | Descrizione | Categoria | % | Classifica | Importo lavori al netto dei ri- bassa d’asta (A) | Importo totale dei lavori | |
A | FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI | OS6 | PRE | 100% | I | 77.915,13 | € 77.915,13 |
B | Importo costi esterni per la sicurezza | € 2.963,74 | |||||
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B) | € 80.878,87 |
L’appalto è aggiudicato, in conformità al disposto dell’art. 95 co. 4 let. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
10. STATO DEI LUOGHI
Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale, l’Appaltatore dichiara di aver liberamente e- sercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal- la Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere ac- quisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in cui si trova l’impianto; la natura dei luo- ghi, le condizioni locali. L’Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta ag- giuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell’esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti e- lementi.
11. CONTROLLO DELL’APPALTO
Il controllo dell’esecuzione del Contratto è svolto dalla Stazione Appaltante, la quale opera di regola attraverso la persona del Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente stesso, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, nella fase di realizzazione dei lavori il Responsabile del Procedimento esegue l’alta vigilanza delle attività avvalendosi della Direzione Lavori. In particolare, qualsiasi modifica che, in modo diretto o indiretto, comporti variazioni del prezzo dovrà es- sere preventivamente ed esplicitamente autorizzata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Procedimento effettuerà verifiche analoghe a quelle di cui all’Art. 1662 C.C. e controllerà la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per l’espletamento dei sopra citati compiti detto Responsabile, o le persone da esso indicate, avranno diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l’Appaltatore svolge la sua attività.
La presenza del personale della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione del contratto e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.
12. RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
Contestualmente alla comunicazione di avvenuta Aggiudicazione Definitiva con efficacia, l’Appaltatore dovrà confermare il nominativo del soggetto Responsabile del coordinamento genera- le delle attività e direzione tecnica. Detto Responsabile agirà come Rappresentante dell’Appaltatore fino al termine dell’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Rappresentante per le ipotesi di impedimento o di assenza.
Il Rappresentante, oltre a conoscere i vari rapporti contrattuali intercorrenti fra tutti i soggetti
interessati alla commessa, dovrà esibire all’inizio della sua attività la prova documentale di essere in possesso di tutti i poteri necessari per gestire i contratti.
Tutti i contatti con il Responsabile del Procedimento in ordine alla gestione del Contratto, dalla sua stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto Rappre- sentante. E’ facoltà della Stazione Appaltante chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Rappre- sentante sulla base di congrua motivazione.
13. DIREZIONE LAVORI
Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Il Responsabile Unico del Procedimento sarà affiancato da un Direttore Xxxxxx, che manterrà i contatti con l’Appaltatore.
Compete alla Direzione Lavori verificare in ogni momento la corretta esecuzione dei Lavori, interve- nendo ogni volta che ritenga necessario o utile per tutelare la Stazione Appaltante, anche formulando all’Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni.
14. COMUNICAZIONI
14.1 COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE
Le comunicazioni all’Appaltatore, ad eccezione di quelle di cui all’Art. 15, avverranno prevalentemente per iscritto, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). Il Direttore Lavori potrà ef- fettuare le comunicazioni all’Appaltatore mediante Ordini di Servizio.
14.2 COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al Direttore Lavori; la comunicazione dovrà avvenire a mezzo elettronica o posta elettronica certificata (PEC).
L’Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità della Stazione Appaltante, di cui abbia bisogno per l’esecuzione del Contratto.
Eventuali contestazioni che la Stazione Appaltante volesse avanzare su una comunicazione dell’Appaltatore saranno presentate per iscritto.
15. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in contradditto- rio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione del Contratto. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione.
L’Appaltatore deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.
16. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE
1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto dei tempi di inizio e fine.
2. L’Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori stessi proprio programma dei lavori esecutivo coerente con i tempi di inizio e fine dei lavori di cui al Contratto d’Appalto. Tale programma lavori redatto dall’Impresa e ac- cettato dalla DL sarà lo strumento di riferimento per accertare il buon andamento dei lavori, an- che in relazione alla perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere, per l’applicazione di even-
tuali penali, in caso di ritardi ingiustificati durante l’esecuzione dei lavori stessi. Tale Program- ma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori.
3. Le parti convengono che nel caso di atti che prevedano un maggior tempo concesso come no- vazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sot- toscritto dall’Appaltatore per accettazione.
4. È fatto obbligo all’Appaltatore l’aggiornamento costante del programma dei lavori per tutta la durata del cantiere stesso; ogni variazione nelle tempistiche e nelle modalità dell’esecuzione degli interventi deve essere concordata con il Direttore dei Lavori e deve generare l’aggiornamento del programma lavori stesso da parte dell’Appaltatore.
5. Il programma dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavo- ri, mediante semplice ordine di lavoro, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per moti- vate richieste operative da parte dell’Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior ese- cuzione dei lavori senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi; quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immo- bili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, inten- dendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestio- nale dell’Appaltatore;
d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottempe- ranza all'art.92 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.
17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
17.1 PIANO DI SICUREZZA
Considerato l’oggetto del contratto, così come descritto al precedente Capitolo 5, è stato redatto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell’utenza.
Prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
1. il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organiz- zazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complemen- tare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art.
3.2.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
3. attestati di formazione e i certificati sanitari del personale che sarà impiegato in cantiere, in corso di validità;
4. fotocopia del libro unico del lavoro.
L’Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori a utonomi, può proporre modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavora- tori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza; qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordina- tore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dalla Stazione Appaltante.
I predetti documenti presentati dall’Appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valuta- zione, entro 15 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile del Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall’Appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione formale della programmata esecu- zione e ultimazione dei lavori parziale o totale alla Stazione Appaltante per le successive attività di monitoraggio.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione dell’Appalto.
La mancata consegna del piano di sicurezza e coordinamento – e dei relativi eventuali aggiorna- menti obbligatori - comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.
17.2 COSTI PER LA SICUREZZA
1 In base a quanto previsto dall’art. 4.1.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare una stima dei costi della sicurezza.
2 La loro quantificazione, supportata da un computo metrico, contenuto nel PSC è riferito, nell’ordine:
a. in prima istanza al Prezzario del Comune di Milano “Listino dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni – Anno 2017”.
b. in seconda istanza, per le voci non riscontrate all’interno del prezzario di cui sopra, ai prezzari di riferimento;
3 In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione. Detti costi sono allibrati nel registro di contabilità, ed il loro pagamento avverrà in concomitanza al pagamento dei SAL.
4 L’Appaltatore dichiarerà per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantifica- zione dei Costi per la Sicurezza. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 21.
18. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall’art. 107 del Codice degli Appalti e dalle Linee guida ANAC DIREZIONE LAVORI.
2. I termini di esecuzione indicati possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti dal Codice ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessa- rio.
3. La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospen- sione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessi- tà ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
5. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 4, del Codice degli Appalti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina, altresì, il dif- ferimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensio- ne parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.
6. All’esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in confor- mità a quando sopradetto.
7. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffi- dare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualo- ra l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, del Codice degli Appalti, il Responsabile del Proce- dimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di ne- cessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall’art. 107, comma 2, del Codice degli Appalti, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza riconoscimento di alcuna inden- nità.
9. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga alla risoluzione l’Appaltatore ha diritto alla ri- fusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto 107 comma 2 del Codice degli Appalti, nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
10. Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:
a. Spese Generali: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documen- tate dall'impresa e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all’atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l’importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera ri- dotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra l’importo con- trattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo al- la maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L’importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di mag- giore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.
b. Utile: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produ- zione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. L’importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.
c. Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore lavori.
d. Costo della fideiussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo sud- detti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell’Appaltatore di adeguata documentazione giustificativa.
11. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all’107 commi 1, 2 e 4, del Codice degli Appalti l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quanti- ficato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:
a. detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determina- te nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati con Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ministro Economie e Finanze, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamen- te al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consi- stenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d. la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
19. PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE
19.1 PROROGA
In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, per cause ad esso non im- putabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e prima della data di ultima- zione dei lavori, può disporre proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsto dal Contratto senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolunga- mento dei tempi di esecuzione.
19.2 NOVAZIONE
1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante in conseguenza di un ordine di servizio la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostitui- re, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito.
2. In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori del Con- tratto e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penalità per il ritar- do, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa della Stazione Appaltante o fatti estranei alla volontà di entrambi).
20. PENALI
1. L’Appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni impartite riguardo la data di inizio e di fine dei lavori relative al singolo intervento.
2. Nel caso di ritardo sulla data di fine lavori verrà applicata una penale giornaliera tassativa pari al- lo 1°/oo (uno per mille) dell’importo netto del contratto.
3. Il numero dei giorni di ritardata fine verrà calcolato cumulativamente al termine dei lavori e la re- lativa penale verrà contabilizzata all’interno del conto finale.
4. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempe- stivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.
5. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
6. Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 2 deciderà la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove co- stituito.
7. Nei casi indicati nel comma 2, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risolu- zione di cui al successivo art. 12.11, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
8. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulte- riori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
9. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
10. Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli art. 12.3, comma 12 non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo.
11. Per la mancata consegna della documentazione di cui agli artt. 12.3, commi 13a e 13b verrà ap- plicata una penale tassativa giornaliera pari all’1°/oo (uno per mille) dell’importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cu- mulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.
12. In mancanza dei collaudi di cui all’art. 12.3, comma 2 si provvederà direttamente con la ripetizio- ne degli oneri a carico dell’Appaltatore.
13. La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all’art. 12.3 comma 14 comporterà, previa diffida della Direzione Lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.
14. Il mancato sgombero dell’area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall’art. 11.1 comma 2 comporterà l’applicazione di una penale tassativa giornaliera pari all’1°/oo dell’importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.
21. DISCIPLINA ECONOMICA
21.1 DISCIPLINA ECONOMICA
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice degli Appalti è prevista in favore dell’Appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cro- noprogramma dei lavori.
3. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con de- correnza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
21.2 PAGAMENTI IN ACCONTO
1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione La- vori, con cadenza mensile (30 giorni naturali e consecutivi). L’importo raggiunto allo sca- dere del termine fissato, sarà contabilizzato e accertato dal Direttore dei Lavori in con- traddittorio con l’Appaltatore.
2. Il suddetto credito maturato dall’Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto a IVA.
3. Il Certificato Di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del Certificato Di Pagamento.
4. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputa- bili all’Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato Di Pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Ogni Certificato Di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel regi- stro di contabilità.
21.3 CONTO FINALE E SALDO
1. Il Direttore dei Lavori compila il Conto Finale dei lavori con le stesse modalità previste per lo Stato di Avanzamento Lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al RUP. Il Direttore dei Lavori accompagna il Conto Finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è sta- ta soggetta, allegando la seguente documentazione:
a) i verbali di Consegna dei Lavori;
b) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta a pprovazione;
c) gli eventuali Nuovi Prezzi ed i relativi Verbali di Concordamento, Atti di Sottomissione e Atti Aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
d) gli Ordini di Servizio impartiti; la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e Accordi Bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
e) i Verbali di Sospensione e Ripresa dei Lavori, il Certificato di Ultimazione con la indicazio- ne dei ritardi e delle relative cause;
f) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
g) eventuali processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
h) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Codice degli Appalti;
i) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
j) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare l’emissione di Certificato di Regolare Esecuzione.
Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni d e g l i incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
21.4 REVISIONE PREZZI
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del co- dice civile.
22. DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
22.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo delle opere è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli ela- borati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compensata ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente intrinsecamente indispensabili al- la funzionalità, completezza e correttezza dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le per- centuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabi- lizzata la quota parte in relazione al lavoro eseguito.
4. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto il relativo importo dei costi della sicurezza.
5. In occasione del Conto Finale verrà sommato l’importo dei costi della sicurezza.
23. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
23.1 VARIAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) Nessuna variazione o addizione può essere apportata ai Lavori in fase di esecuzione da parte dell’Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
b) Per le ipotesi previste dall’art. 106 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore durante l’esecuzione dell’appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante pari alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
c) Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli Atti Aggiuntivi o di Sottomissione per varianti già eseguite, nonché dell’importo eventualmente riconosciuto
all’Appaltatore per Accordi Bonari, già definiti ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
d) Nel corso dei lavori l’Appaltatore può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che non comportino un aumento dell’importo originario dei lavori.
e) La Stazione Appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale, come determinato ai sensi dell’art. 106, c. 12, del Codice senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
23.2 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso di gara. Non sono riconosciute variazioni, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori o del RUP. Nessuna va- riazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell’Appaltatore a sua esclusiva iniziativa. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto alle- gati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i cri- xxxx indicati dall'articolo 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al Direttore dei Lavori o al Coordinatore in fase di esecuzione (ove presente) qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
3. I nuovi prezzi di cui al comma 1) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
4. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 1) sono soggetti al ribasso d’asta con esclusione dei prezzi relativi ai costi per la sicurezza.
24. CAUZIONI E GARANZIE
24.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (ai sensi dell’ art. 103 del Codice degli Appalti) pari al 10% (un deci- mo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria dev’essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispet- tive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vi- gente normativa bancaria assicurativa.
3. La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti) dev’essere presentata in ori- ginale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La cauzione definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l’avanzamento lavori, ed al Certificato di Regolare Esecuzione sulla base dei criteri previsti dall’art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti e dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010.
5. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione dell’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di incremento o riduzione in corso d’opera dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 25.1 la medesima garanzia dovrà essere rispettivamente incrementata o ridotta ai sensi di legge.
8. La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
9. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall’art. 29.9, del pre- sente Capitolato.
10. In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicu- rezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cau- zione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
24.2 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VER- SO TERZI
1. L’Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
3. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:
a. Importo pari all’importo del contratto per i rischi di esecuzione.
b. Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone, animali e cose nel corso dell’esecuzione dei lavori.
4. Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, inondazioni e allagamenti, atti di vandalismo, danni da acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche. Dovrà coprire anche i danni derivanti da azioni di terzi e cause di forza maggiore.
5. Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
6. La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazio- ne Appaltante e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulte- riori atti autorizzativi.
7. L’Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo alme- no dieci giorni prima della consegna dei lavori.
8. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori.
9. La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese su- bappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una po- lizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 103, comma 10, del Codice degli Ap- palti.
24.3 POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE
1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all’art. 26.2 do- vrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all’art. 103, comma 7, del Codice degli Appal- ti che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l’onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 123/20014, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell’Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.
2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del Certificato di Re- golare Esecuzione.
25. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DISTACCO DI MANOPERA
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato le parti di lavori oggetto dell'appalto che intende subappaltare, secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del con- tratto.
Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo del- le prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della mano- dopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'Ap- paltatore comunica alla stazione appaltante, 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto.
E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del sopra citato art. 105.
L'Appaltatore inoltra alla stazione appaltante, con apposita istanza, la richiesta di autorizzazione al subappalto, almeno trenta giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative pre- stazioni, allegando:
1. copia autentica del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice, ove sia indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (la categoria dei lavori, l'importo del subappalto, gli oneri della sicurez- za non soggetti al ribasso d'asta, ecc.);
2. la dichiarazione recante l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da
parte del subappaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ivi com- presa la comunicazione inerente il conto dedicato e la generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo;
3. la dichiarazione ai sensi dell'art. 105 comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, circa l'applicazione per i lavori e le opere affidate in subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudi- cazione, con ribasso non superiore al 20%;
4. la dichiarazione ai sensi dell'art. 105 comma 9, del medesimo decreto, circa l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
5. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collega- mento, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del medesimo decreto e dell'articolo 2359 del codi- ce civile, tra l'Appaltatore ed il titolare del subappalto o del cottimo.
6. le dichiarazioni rese dal subappaltatore attestanti:
a. l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016;
b. il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alla prestazione subappaltata;
c. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
d. l'applicazione ai propri dipendenti del C.C.N.L. nel Settore Edilizia;
e. la dichiarazione, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato potere autorizzativi o negoziali per conto della Città metropolitana di Milano per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante, a seguito del- l'autorizzazione al subappalto, e comunque almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni auto- rizzate, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza/piano operativo di sicu- rezza e tutta la documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
25.1 SUBAPPALTO E COTTIMO
1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese qualificate in forza delle di- sposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
a. all’art. 105 del Codice degli Appalti;
b. all’art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni con legge. n. 80/2014;
c. a quelle previste nella Lettera di invito;
d. agli art. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.
2. L’affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Ap- paltante , alle seguenti condizioni:
a. che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare; l’omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al su- bappalto non può essere autorizzato.
b. La quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell’importo complessivo del con- tratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5, del Codice degli Appalti.
c. che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cot- timo presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
d. che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
e. che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la certifica- zione attestante che il subappaltatore o l’affidatario del cottimo è certificato ed in posses- so dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto;
f. che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previ- sti dall’articolo 80 del Codice degli Appalti che saranno verificati nei termini e modalità pre- visti dal predetto Codice.
3. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a. l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b. l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da par- te di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza;
c. negli eventuali cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nomi- nativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impre- se;
d. le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trat- tamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vi- gore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in soli- do con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipenden- ti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e. le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante , prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di av- venuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile;
4. Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o dello Stato Finale dei Lavori, la Stazione Appaltante acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese su- bappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall’art. 105, comma 16, Codice degli Appalti.
5. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalle documentazioni previste dalle leggi vigenti, dalla copia della proposta di contratto di subappalto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subappalto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario (non ribassato, in caso di subappalto, in misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del contratto di appalto).
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle socie- tà anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
8. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura af-
fidati. Inoltre, è fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub- contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
9. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale di- pendente di documento di identificazione nei modi previsti all’art. 29.2. Il subcontraente, in quali- tà di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.
25.2 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'ese- cuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conse- guenza all’esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.
2. Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la Sicu- rezza in fase di Esecuzione (ove previsto) provvedono a verificare, ognuno per la propria com- petenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzati comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
25.3 DISTACCO DI MANODOPERA
Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs.276/2003, definita “distacco di manodopera”, lo stesso dovrà trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
1. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
2. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
3. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
4. La comunicazione deve indicare chiaramente anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo vi- gente dal contratto tra le parti di cui sopra
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al sog- getto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pro- cederà con la presa d'atto del distacco qualora sussistano i requisiti di cui sopra.
25.4 PAGAMENTO DEI SUB-CONTRAENTI
La Stazione Appaltante, come previsto dall’art.105, comma 13, del Codice degli Appalti corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'im- porto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
1. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
2. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
25.5 SUB-AFFIDAMENTI
Fatta salva la disciplina del subappalto l’Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i sub-affidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
1. trasporti di materiale in discarica;
2. fornitura e/o trasporto di terra;
3. fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
4. fornitura e/o trasporto di bitume;
5. fornitura di servizi di logistica di supporto;
6. smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
7. noli a caldo e a freddo di macchinari.
8. il DURC;
9. le generalità complete delle maestranze impiegate nell’esecuzione del sub-affidamento;
10. la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo im- piegato e dell’autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l’impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Dire- zione Lavori all’atto della sottoscrizione da parte dell’Appaltatore.
Nel caso di “trasporto”, oltre alla copia della carta di circolazione, l’Appaltatore acquisirà anche la co- pia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.
26. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto l’ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato atte- stante l’avvenuta ultimazione.
2. L’ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l’Appaltatore abbia sgomberato le aree di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato gia- cente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell’opera realizzata.
27. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. Dopo l’ultimazione dei lavori, sarà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, che verrà emes- so dal Direttore Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti in- dicate agli art. 225 e 237 del D.P.R. 207/2010 e art 102 del Codice degli Appalti.
2. Alla data di emissione del Certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente ac- certate dall’esito del Certificato di Regolare Esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti e s.m.i. e dell’art. 235 del
D.P.R. 207/2010, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Il Certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo, vol- te a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nel Capitolato Speciale o nel contratto.
28. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appalta- te anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010.
29. NORME FINALI
29.1 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CON- TRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in ma- teria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbli- ga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
b. l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
c. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni sti- pulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
d. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli even- tuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
e. L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi spe- ciali.
f. L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori nel cantiere, l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni con- tributive, assicurative, previdenziali ecc.
2. L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparati- vamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicu- razione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
3. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
4. Nelle ipotesi previste dall’art.30, comma 5, del Codice degli Appalti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal Certificato Di Pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Do- cumento Unico di Regolarità Contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
5. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC.
6. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicu- rativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previ- denziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di conse- gna.
7. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dell’art. 30, comma 6, del Codice degli Appalti.
29.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
1. L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposi- to documento di identificazione munito di fotografia, indicazione dei dati personali dell’operatore, e la denominazione/ditta da cui dipende.
2. L’Appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
3. L’Appaltatore si assume l’obbligo, quando previsto, dell’iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regola- xxxx delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L., nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
4. L’Appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell’opera è tenuto a far assumere al su- bcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L’apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle di- pendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.
5. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà le funzioni di controllo.
6. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di e- secuzione (se previsto) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità vali- do (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso l’assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata all’Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
7. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.
8. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazio- ne relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti di documentazione.
9. Le attività del presente articolo sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.
29.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la ga- ranzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantie- ri, ivi inclusi i costi per l’utilizzo di aree diverse da quelle poste a disposizione dal commit- tente. Sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorre- re, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedi- mento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’installazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
j) le spese per il cartello di cantiere con le dimensioni e le caratteristiche di norma;
k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per ab- battimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del Certi- ficato di Regolare Esecuzione;
m) gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale di appalto.
2. La DL o l'organo di collaudo dispongono, con i criteri e le modalità prescritte dalle Linee Guida ANAC DIREZIONE LAVORI, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori, e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria, ulteriori prove ed xxx- xxxx ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la conseguente col- laudabilità dell'opera.
3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di la- vori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle im- palcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo ne- cessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
4. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore:
a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombe- ro dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all’art. 28.1 comma 2.
b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia- menti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere l’uso dei pre- detti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appal- tante senza pretendere compensi di sorta dalla Stazione Appaltante stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il cor- redo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approva- zione della Direzione Lavori.
6. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realiz- zazione delle opere simili.
7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei pun- ti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere se necessaria.
b) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e quando richiesto dalla Direzione Lavori, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione La- vori con Ordine di Servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del mate- riale.
c) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento ne- cessario ad evitare deterioramenti, di qualsiasi genere e per qualsiasi causa, alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
8. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti in- teressati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occu- pazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, E- NEL, TELECOM, ASL e altri eventuali), tutti i permessi necessari e ad seguire tutte le disposi- zioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi na- tura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di Cantiere. Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell’Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dalla Direzione Lavori. Eventuali sue assenze dovranno es- sere concordate con il Direttore dei Lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un so- stituto. Il Direttore di Cantiere è l’unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese im- pegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di Opere Pubbliche e sicurezza dei cantieri.
10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica in- tervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli organismi tecnici e ammi- nistrativi.
11. Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di co- municare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/91.
12. E’ a carico dell’Appaltatore, quando necessario, l’elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni.
13. In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell’esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell’Appaltatore, e conseguentemente i la- vori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
14. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore da produrre entro la data di ultimazione lavori program- mata:
a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certifi- cati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composi- zione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli im- pianti, allegato “I” ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettri- ci, manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc..
b) All’atto della consegna delle predette documentazioni l’Appaltatore e/o i subappaltatori e- secutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l’accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell’ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore Manutenzione entro la data dell’ultimazione dei lavori.
c) la consegna di copia riproducibile di eventuali disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente rea- lizzato ("as-built”). La loro mancata o ritardata consegna comporterà l’applicazione della penale prevista al capitolo 20, co.14.
29.4 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E ALTRI CEDUTA ALL’APPALTATORE
1. In base a quanto previsto dall’allegato b) al D.Lgs. n. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l’effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione com- presi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell’importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.
2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli ap- positi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
3. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica di tutte le lavorazioni, in particolare in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica (su supporto cartaceo o su CD-R con foto digi- tali), a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modi- ficabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
4. Le imprese esecutrici hanno l’onere e l’obbligo, di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore di Cantiere dell’Appaltatore, durante tutto l’arco temporale di ese- cuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:
a. registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa e- secutrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a di- sposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settima- nalmente alla Direzione Lavori, secondo il modello fornito dal Direttore dei Lavori.
5. E’ obbligo ed onere dell’Impresa segnalare gli ingombri di eventuali ponteggi ed eventuali auto- veicoli in manovra in prossimità dell’edificio e presidiare il cantiere.
6. Il mantenimento, fino al Certificato di Regolare Esecuzione, della continuità degli scoli delle ac- que e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamen- te provvedere al loro ripristino.
7. Gli oneri e le spese per le denunzie agli organi competenti dell’impianto autoclave, dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione scariche atmosferiche.
29.5 CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di so- spensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante
29.6 SOTTRAZIONI – GUASTI – DANNI
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall’Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.
29.7 CONTROVERSIE
1. Al fine di prevenire le controversie relative all’esecuzione del contratto le parti potranno avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico previsto dall’art. 207 del Codice degli Appalti.
2. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte:
a. per le contestazioni relative agli aspetti tecnici applicando le procedure indicate dalle Linee Guida ANAC DIREZIONE LAVORI.
b. per le riserve applicando l’art. 205 del Codice degli Appalti secondo le procedure adottate dalla Stazione Appaltante in base al proprio ordinamento interno.
3. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 2 relativa alla validità, efficacia, interpre- tazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusiva- mente il Foro di Milano.
29.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108 comma 2 del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dallo stesso art. 108 – comma 1 del Codice degli Appalti.
2. La Stazione Appaltante può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave i- nadempimento delle obbligazioni di cui al presente Capitolato, secondo le modalità previste dall’art. 108 – commi 3 e 4, del Codice degli Appalti.
3. La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera rac- comandata o a mezzo PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che val- gono quali clausole risolutive espresse:
a. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Stazione Appaltante;
b. mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Stazione Appaltante in caso di proroga dell’Appalto;
c. nel caso in cui si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del Contratto;
d. per inadempimento dell'Appaltatore al Contratto stipulato in attuazione del presente Appal- to;
e. violazione dei divieti di cessione del presente Appalto;
f. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
g. sia subappaltato il presente Appalto;
h. qualora il Prefetto:
A. segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegit- time forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
B. fornisca documentazione antimafia attestante l’esistenza delle situazioni di cui all’art.84 del D.Lgs. 159/11;
i. violazione delle previsioni di cui al Capitolo 25 del presente Capitolato in materia di subap- palto o cottimo;
j. mancato rispetto dei termini previsti dal Capitolo 18 del presente Capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto pre- visto dall'articolo 107 del Codice degli Appalti;
k. grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri;
l. in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti al Capitolo 7 del presente Capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22;
m. nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e re- sponsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 24.2 del presente Capitolato;
n. nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.
4. La Stazione Appaltante ha, inoltre, la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima del- la stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’Aggiudicazione Definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
6. A seguito di risoluzione del contratto, si procederà con le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art.108 del Codice degli Appalti.
7. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione Appaltante , saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici:
o. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
p. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
q. l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di dire- zione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanzia- mento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato anche in termi- ni di disservizi, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
r. gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione Appaltante a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Stazio- ne Appaltante stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.
30. RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 set- tembre 2011 n.159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di rac- comandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevi- mento di detta comunicazione.
31. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
1. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i di- ritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
a. le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubbli- co, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) diretta- mente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indiretta- mente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclu- sa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.
Milano, dicembre 2017
Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx