Recesso. Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo. Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: • qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; • in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In caso di mu...
Recesso. Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo. Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; - in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro In tali casi di giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, l’Amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In o...
Recesso. La Società appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
a) taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell’appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata all’Appaltatore con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell’Appaltatore della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Recesso. 1 L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:
a) l’Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l.6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all’aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
c) Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;
2 In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
3 La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.
4 La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Recesso. 1. L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine minimo previsto, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata A/R, nel caso di giusta causa e giustificato motivo.
2. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
b) qualora il Prestatore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di appalti pubblici di forniture e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di Amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di efficacia del recesso il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
4. In caso di recesso, il Prestatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Recesso. Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (Efficacia del Recesso), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all’Articolo 11.3.3 (Restituzione dei Finanziamenti), al verificarsi dei seguenti eventi:
(i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’attività della Parte Finanziata; (iv) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata (a) via sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una “Sanzione”). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.
Recesso. Il committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata a.r. nei seguenti casi: - giusta causa; - mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è riferita la fornitura oggetto del presente appalto; modifica Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx dell’attuale modello gestionale; inserimento di personale dipendente a qualsiasi titolo dal Committente per l’effettuazione della fornitura oggetto del presente appalto; - altre modifiche nell’organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell’appalto, ovvero sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle che hanno determinato i presupposti per l'affidamento del contratto; - attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), regionale, Osservatorio Prezzi o qualsiasi altra forma comparativa per la Pubblica Amministrazione, che prevedano condizioni economiche migliorative rispetto a quelle definite nel presente appalto. Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti: - qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; - qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l’Appaltatore medesimo ovvero qualora l’Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero quando l’Appaltatore non provveda ad acquisire titoli, autorizzazioni, certificazioni resi obbligatori da intervenute disposizioni normative in corso di vigenza del contratto, ovvero quando l’Appaltatore, per...
Recesso. Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Recesso. AdF si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di recesso da parte di AdF:
a. l’Appaltatore avrà diritto a percepire esclusivamente un corrispettivo commisurato alle prestazioni correttamente eseguite fino al momento dell’efficacia del recesso;
b. l’Appaltatore accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di AdF per aver quest’ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti. AdF ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, oppure qualora risulti l’irregolarità contributiva dell’Appaltatore.
Recesso. L’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei lavori non eseguiti. Il decimo dell’importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori/RUP, prima della comunicazione del preavviso. L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.