Recesso Clausole campione
Recesso. Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo. Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: • qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; • in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In caso di mu...
Recesso. Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo. Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; - in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro In tali casi di giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, l’Amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In o...
Recesso. 1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora, taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la
2. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal...
Recesso. La Società appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
a) taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell’appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata all’Appaltatore con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell’Appaltatore della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Recesso. 1 L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:
a) l’Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l.6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all’aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
c) Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;
2 In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
3 La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.
4 La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Recesso. Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (Efficacia del Recesso), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all’Articolo 11.3.3 (Restituzione dei Finanziamenti), al verificarsi dei seguenti eventi:
(i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’attività della Parte Finanziata; (iv) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata (a) via sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una “Sanzione”). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.
Recesso. 1. L’ISPRA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ISPRA.
3. In caso di recesso dell’ISPRA, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
4. L’ISPRA ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso di quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Recesso. Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Recesso. 6.1 ll Cliente può liberamente recedere dal Contratto, anche limitatamente ad una delle forniture per cambio Fornitore, in qualsiasi momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta ad Nuovenergie, ai riferimenti di cui al successivo art. 18, con il preavviso previsto dalla Delibera AEEGSI 144/07 e s.m.i.: a) 1 (un) mese nel caso di Cliente (domestico/non domestico) che non ha ancora esercitato la propria idoneità aderendo a proposte contrattuali su mercato libero; b ) 1 (un) mese nel caso di Cliente domestico che ha già esercitato la propria idoneità aderendo a proposte su mercato libero; c ) 3 (tre) mesi, relativamente alle forniture di GN nel caso di Cliente non domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc, e relativamente alle forniture di EE, nel caso di POD in BT; d) 6 (sei) mesi in tutti gli altri casi. Il preavviso di recesso per cambio fornitore decorre, in ogni caso, dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione di recesso da parte del fornitore. Nel caso di clienti finali domestici, il recesso deve essere inviato dal nuovo fornitore. I clienti non domestici possono avvalersi del nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso; nel caso non si avvalgano del nuovo fornitore, la comunicazione dovrà specificare che il recesso viene presentato per cambio fornitore.
6.2 A seguito della comunicazione di recesso per cambio fornitore e qualora non vada a buon fine alcun subentro di nuovo Fornitore: a) per PdR/POD aventi diritto al Servizio di Tutela o Salvaguardia, Nuovenergie non sarà responsabile dei prelievi presso il PdR/POD a partire dalla data di efficacia del recesso; fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE nei confronti di Nuovenergie; b ) nel caso di PdR non aventi diritto al Servizio di Tutela, Nuovenergie si riserva di chiedere al Distributore competente la chiusura del misuratore e/o intervento tecnico equivalente al fine di interrompere l’erogazione della fornitura. Fino a detta operazione il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE.
6.3 In ogni caso il Cliente può recedere per cessazione della fornitura, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento inviando comunicazione scritta ad Nuovenergie, ai riferimenti di cui al successivo art. 18, con un termine di preavviso pari a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da part...
Recesso. Ai sensi dell’art. 109, del Codice fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Esecutore da darsi con un preavviso non inferiori a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi. Articolo 20) Recesso per giusta causa. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettai alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80, del Codice. In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del servizio, la Stazione appaltante potrà recedere in tutto in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Esecutore con PEC. Nell’ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del codice civile.