SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATO 5 A
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la prestazione dei servizi di telefonia mobile, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
LOTTO 1
Schema di Convenzione
per la prestazione dei servizi di telefonia mobile, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
TRA
Consip S.p.A. a socio unico, sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx, x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2002;
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al
Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA ,
domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta
al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA ,
domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio
n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che le disposizioni di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e agli articoli 58, 59 e 61, Legge 23 dicembre 2000
n. 388 (Legge Finanziaria 2001), hanno attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica, di seguito per brevità “Ministero”) il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, L. 157/1999, nei limiti e secondo le modalità indicati nell’art. 26, L. 488/99, art. 58, L. 388/2000 e 24 L. 448/2001 così come da ultimo modificati dall’art. 3, Legge 350/2003. Le predette pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti sopra indicati hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione, mediante emissione di ordinativi di fornitura, sino a concorrenza della quantità massima stabilita nella Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Xxxxxx S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella
pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che in attuazione di quanto sopra, è stato sottoscritto tra il Ministero e Consip in data 31 maggio 2001 una Convenzione avente ad oggetto l’esecuzione di tutti i servizi compresi quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, la gestione delle procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché la realizzazione e gestione del sistema per il controllo e verifica della loro esecuzione;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che, sempre sulla base del sistema introdotto dall’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Pubbliche
Amministrazioni, né tantomeno Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi o volumi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di eseguire gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni che intendano utilizzare la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. n. 325 dell’11 novembre 2004;
g) che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare i servizi oggetto della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;
h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni o Enti Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle predette Amministrazioni o Enti e/o delle relative Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
i) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione dei servizi di telefonia mobile e satellitare per le Amministrazioni e gli Enti, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in due Lotti, ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, foglio inserzioni, Ufficiale delle Comunità Europee n. ;
e nella Gazzetta
j) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 (di seguito definito) della procedura di cui sopra, a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico relativo al Lotto 1 (telefonia mobile), nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
m) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro 2.000.000,00= (euro duemilioni/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro 150.000,00= (euro centocinquantamila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
n) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione per patto espresso delle parti.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico Lotto 1), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Modello di Ordinativo di Fornitura); l’Allegato “E” (Corrispettivi e tariffe); l’Allegato “F” (Flussi di Datamart).
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni: le pubbliche amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la presente convenzione, in particolare: le
Amministrazioni sono così definite dall’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall’art. 1 della Legge 145/2002, come richiamato dall’articolo 58 della Legge n. 388/2000: “Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
b) Enti: i soggetti di cui all’art. 1, L. 157/99 che, ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
c) Amministrazione/i o Ente/i Contraente/i: le Amministrazioni e gli Enti – come sopra definiti – che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
d) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Data di attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni e gli Enti possono utilizzare la presente Convenzione; tale data coincide con la data di pubblicazione sul Sito delle Convenzioni, della Convenzione
medesima, della modulistica e delle informazioni occorrenti alle Amministrazioni e agli Enti che intendano aderirvi mediante l’invio di Ordinativi di Fornitura;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
g) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
h) Lotto: comprende i Servizi di telefonia mobile (tra i quali fornitura di SIM, servizi di telefonia base ed avanzati, servizio fisso-mobile, noleggio di apparati radiomobili, servizi a valore aggiunto di rete intelligente, servizi di manutenzione delle SIM e degli apparati radiomobili, nonché i servizi di roaming satellitare), i Servizi Aggiuntivi di cui all’Offerta Tecnica, nonché i Servizi connessi (di seguito definiti);
i) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
l) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
m) Ordinativo di Fornitura: il documento, corrispondente al/i modello/i di cui all’Allegato “D”, con il quale le Amministrazioni o Enti Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, usufruendo della struttura tariffaria di cui all’Allegato “E” ed impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi richiesti;
n) Contratto/i attuativo/i e/o di fornitura: l’accordo (il cui valore si intende comprensivo anche dell’importo del traffico transato “voce/dati”, inclusi
SMS e MMS), stipulato dalle Amministrazioni o Enti Contraenti con il Fornitore, mediante Ordinativi di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e la condizioni fissate nella Convenzione;
o) Servi di telefonia mobile: servizi di telefonia base, messaggistica di base SMS, collegamenti fax, servizi di trasporto, servizi fisso-mobile, servizi a valore aggiunto, tra cui quelli di rete intelligente, servizi avanzati, fornitura SIM, noleggio di apparati radiomobili, servizi di manutenzione delle SIM e degli apparati radiomobili;
p) Servizi Aggiuntivi: quelli proposti dal Fornitore e descritti nella sezione
3.7 del Capitolato Tecnico;
q) Servizi connessi: servizi di rendicontazione, servizi di reportistica, servizi di fatturazione separata, servizi di sicurezza, servizi via web, servizi di call center e customer care;
r) Unità Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni o Enti Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno nelle stesse indicate;
s) Utenza/e: un’utenza corrisponde ad una SIM (e ciò anche nei casi di doppio numero telefonico afferente ad una medesima SIM, eventualmente offerto dal Fornitore quale Servizio Aggiuntivo); ai soli fini del calcolo relativo all’esaurimento del quantitativo massimo del Lotto, si considera 1 (una) utenza anche la doppia SIM (una per voce e una su pc per dati) assegnata per usi diversi alla stessa persona.
t) Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall’art. 26 della Legge n. 488/1999, gestito da Consip
S.p.A., contenente un’area riservata alla presente Convenzione.
u) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole e dagli Allegati della presente Convenzione, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni o Enti Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
e) dal codice deontologico di Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.03.2004.
2. Resta inteso che quanto contenuto nel Capitolato Tecnico prevarrà su quanto
contenuto nell’Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest’ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Xxxxxx S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole della Convenzione e dei Contratti di fornitura della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura e dei relativi Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti dei Servizi di telefonia mobile (fornitura di SIM, servizi di telefonia base ed avanzati, ivi incluso il servizio fisso-mobile, il noleggio di apparati radiomobili, servizi a valore aggiunto di rete intelligente, servizi di manutenzione delle SIM e degli apparati radiomobili), i Servizi Aggiuntivi, nonché i Servizi connessi e i servizi di roaming satellitare, anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti, a prestare i servizi di:
a) Servizi di telefonia mobile di base ed avanzati come descritti nelle sezioni
3.5 e 3.6 del Capitolato Tecnico,
b) gli ulteriori servizi eventualmente proposti dal Fornitore “c.d. Servizi Aggiuntivi” in sede di Offerta Tecnica come descritti nelle sezioni 3.7 del
c) Capitolato Tecnico;
d) servizi di fornitura e manutenzione di Schede SIM, come descritto nelle sezioni 3.5.6 e 3.9.1 del Capitolato Tecnico, nonché noleggio e manutenzione di apparati radiomobili, come descritti e con le modalità di scorta ed accessori stabiliti nelle sezioni 3.8 e 3.9 del Capitolato Tecnico;
e) servizi connessi di Call Center e Customer Care (di cui alla sezione 3.10.6 del Capitolato Tecnico), servizi connessi di sicurezza (di cui alla sezione
3.11 del Capitolato Tecnico), servizi connessi di rendicontazione (di cui alla sezione 3.12 del Capitolato Tecnico), servizi di fatturazione separata (di cui alla sezione 3.10.1 e 3.12 del Capitolato Tecnico), servizi di reportistica e servizi via web (di cui alla sezione 3.10.7 del Capitolato Tecnico);
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, tutto sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo di n. 270.000 (duecentosettantamila) Utenze.
I predetti servizi, meglio descritti nel Capitolato Tecnico, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabile nella presente Convenzione,
nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica se migliorative.
3. Le attività della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
4. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nella presente Convenzione. In particolare, qualora prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito il quantitativo massimo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di quanto stabilito ex art. 11, R.D. 18.11.1923, n. 2440. In tal caso, nei limiti del quantitativo così incrementato, potranno essere emessi Ordinativi di Fornitura per la fornitura di tutti i servizi richiesti, ivi inclusi la fornitura di SIM e il noleggio e la manutenzione di terminali radiomobili.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. La presente Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni e/o dagli Enti a partire dal 15° (quindicesimo) giorno dalla data della sua stipula ovvero dal minor termine nel caso di anticipata attivazione, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di Consip
S.p.A..
2. Le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, potranno aderire alla Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura dagli stessi sottoscritti in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Amministrazione o Ente Contraente, e/o le Unità Ordinanti, ed inviati e/o trasmessi al Fornitore, anche per via telematica (fax, internet, ecc.), ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni, e nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta e i luoghi di consegna.
3. In particolare, il Fornitore prende atto che l’Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante dovrà essere preceduto dalla certificazione (anche in via telematica) da parte dell’Amministrazione e/o dell’Ente della sussistenza dei necessari poteri, ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Pubbliche e/o degli Enti non implicano una verifica da parte di Consip S.p.A. dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni e degli Enti, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
4. Resta, infatti, a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, Consip S.p.A. metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione.
In ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l’avvenuta registrazione, sul
Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore degli Ordinativi di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell’utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura eseguita relativamente a tali Ordinativi di Fornitura non verrà conteggiata nei quantitativi massimi oggetto della presente Convenzione.
5. Qualora l’Ordinativo di Fornitura relativo alla presente Convenzione non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione.
6. Fermo quanto previsto nel successivo art. 6, comma 6, ove il Fornitore ritenga di non poter accettare gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, in quanto non provenienti da una Amministrazione o da un Ente legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente informarne Xxxxxx S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
7. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto ad effettuare le forniture e a svolgere le attività connesse solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
8. Ove richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare tali Ordinativi di Fornitura anche alla medesima Consip S.p.A. con le modalità di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura con le Amministrazioni o Enti Contraenti si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni o Enti Contraenti a mezzo lettera, fax o via web per mezzo del Sito delle Convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. L’Ordinativo di Fornitura dovrà contenere le informazioni indicate nella sezione 3.10.1 del Capitolato Tecnico (in caso di prima attivazione), nella sezione 3.10.2 del Capitolato Tecnico (in caso di successiva attivazione) e nella sezione 3.10.3 del Capitolato Tecnico (in caso di attivazione dei servizi fisso-mobile).
2. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l’Amministrazione o Ente Contraente ha la facoltà, da esercitarsi entro n. 2 (due) giorni lavorativi dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, di revocare l’Ordinativo medesimo, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, e a
condizione che giunga al domicilio del Fornitore entro il predetto termine; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione o Ente Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa al servizio richiesto.
In caso di invio dell’Ordinativo di Fornitura per posta, l’Amministrazione o Ente Contraente hanno la facoltà, da esercitarsi entro n. 2 (due) giorni lavorativi dall’invio, di annullare l’Ordinativo a mezzo fax.
3. Spirato il termine di n. 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro i n. 2 (due) giorni lavorativi successivi e quindi entro n. 4 (quattro) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a dare riscontro all’Amministrazione o Ente Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all’Ordinativo medesimo, la data di registrazione ed il termine massimo di consegna degli apparati radiomobili e delle SIM, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo articolo 11.
4. Con la predetta comunicazione di riscontro dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione o Ente Contraente l’invio dell’originale cartaceo dell’Ordinativo di Fornitura medesimo. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi dei punti precedenti, il Fornitore dovrà eseguire il servizio entro i tempi di consegna di
seguito indicati, pena l’applicazione delle penali di cui oltre per ogni giorno di ritardo.
5. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A. anche per via telematica entro le successive n. 24 (ventiquattro) ore di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
6. Inoltre, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto all’Amministrazione o Ente richiedente, entro il termine di n. 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, l’eventuale incompletezza o erroneità dell’Ordinativo di Fornitura medesimo e la conseguente non processabilità, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. In particolare, per quanto riguarda i soli servizi di telefonia vocale di base, fermo restando quanto previsto nell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e comunque in tempo utile per procedere all’attivazione, dovrà, sulla base di un elenco già consegnato dalle Amministrazioni/Enti con l’Ordinativo di Fornitura, fornire all’Amministrazione o Ente Contraente la lista delle utenze già attive con lo stesso Fornitore, intestate all’Amministrazione o Ente richiedente o al personale delle stesse/i prima della data di attivazione della presente Convenzione, segnalando quelle che possono includersi nella medesima Convenzione, alle condizioni economiche nello stesso previste e mantenendo la stessa numerazione. L’attivazione dei Servizi avverrà secondo le modalità indicate nella sezione 3.10 del Capitolato Tecnico e previo esperimento delle procedure ivi stabilite.
Articolo 7 Responsabili del Servizio
1. Il Fornitore, all’atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio Generale, e successivamente, se richiesto da Consip S.p.A., un Responsabile Locale per l’ambito geografico concordato.
I Responsabili del Servizio Generale e Locale così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Responsabile del Servizio Generale avrà l'obbligo di fornire le informazioni richieste da Consip S.p.A., relativamente alla presa in carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito dell'esercizio dei Contratti di Fornitura, entro un tempo massimo fissato in n. 5 giorni lavorativi.
Articolo 8 Durata
1. La presente Convenzione ha una durata di n. 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della sua attivazione. Tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta di Xxxxxx S.p.A., nel caso in cui, alla scadenza del termine predetto, non sia stato ancora raggiunto il quantitativo massimo, eventualmente incrementato.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle Amministrazioni e degli Enti alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura della medesima e per tutto il tempo di vigenza dei
medesimi.
3. La Convenzione si intende esaurita nei suoi quantitativi previsti, anche prima della scadenza del termine, nell’ipotesi di esaurimento dei quantitativi massimi, anche incrementati.
4. I singoli Contratti di Fornitura, stipulati dalle Amministrazioni o Enti Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata a decorrere dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile sino al 12° (dodicesimo) mese successivo alla scadenza della durata della Convenzione medesima (18 mesi o 24 mesi, in caso di proroga); peraltro, nel periodo di validità dei Contratti di Fornitura, le Amministrazioni o Enti Contraenti potranno richiedere, anche se è scaduto il periodo di adesione della Convenzione, i Servizi di telefonia mobile, i Servizi Aggiuntivi ed i Servizi connessi, ad eccezione della fornitura di SIM e della prima fornitura di nuovi “Servizi fisso-mobile” (sezione 3.5.2 del Capitolato Tecnico) e della prima fornitura di nuovi “Servizi Avanzati” (sezione 3.6 del medesimo Capitolato). Le Amministrazioni e gli Enti potranno richiedere e il Fornitore sarà obbligato a fornire, un numero di apparati radiomobili portatili al massimo pari al numero complessivo di utenza attivate. I terminali radiomobili potranno essere richiesti al momento dell’attivazione del servizio per l’Utenza specifica, oppure successivamente, entro un periodo massimo di n. 18 mesi decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione ovvero di n. 24 mesi decorrenti dalla medesima data nel caso di proroga della Convenzione. Resta intesto che i terminali radiomobili potranno essere richiesti durante tutto il periodo sopra indicato, anche qualora il massimale, eventualmente incrementato, si esaurisse
prima della scadenza della durata della Convenzione o dell’eventuale periodo di proroga.
5. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.
Articolo 9 Condizioni dei servizi
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e/o nell’Offerta Tecnica se migliorative, nonché nella Convenzione e negli altri Allegati, a pena di risoluzione di diritto dei singoli Contratti di Fornitura e/o della Convenzione medesima.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle
condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana, quindi, compresi gli orari ed i giorni non lavorativi.
4. Il Fornitore dovrà garantire la copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno all’85%, così come previsto nel Capitolato Tecnico. La consegna di SIM e terminali, dovrà essere effettuata nell’intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni o Enti aderenti. La copertura del servizio esteso almeno all’85% del territorio assicurato mediante propria copertura territoriale diretta ovvero attraverso accordi di roaming stipulati con altri operatori del servizio, nazionale, nonché l’immodificabilità dei luoghi di copertura indicati nelle mappe, è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura; pertanto, in difetto di tale copertura, ogni Amministrazione o Ente Contraente e Consip S.p.A., oltre all’applicazione delle penali di cui oltre, potranno dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o a Consip S.p.A.
5. Il Fornitore, oltre alla verifica annuale di copertura territoriale, è tenuto, su richiesta di Xxxxxx, ad effettuare verifiche straordinarie di copertura territoriale e a consegnare, entro n. 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. La presente Convenzione, inoltre, regolamenta i servizi connessi di sicurezza e di rendicontazione che dovranno essere prestati con le modalità stabilite nel
Capitolato Tecnico, secondo le specifiche fornite dalle Amministrazioni o Enti Contraenti nell’ambito di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
7. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarati nell’Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip
S.p.A. assumendosene ogni relativa alea.
9. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni o Enti Contraenti e Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
10. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi di cui all’oggetto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere
concordati con le Amministrazioni o Enti stessi; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni o Enti stessi e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
Resta pertanto inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni o Enti Contraenti.
11. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o da terzi autorizzati.
12. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
13. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
14. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, oltre che da Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
15. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti interessate o a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura.
Articolo 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, anche a:
a) fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui al Lotto impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
b) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le Amministrazioni o Enti Contraenti, entro il termine di n. 15 giorni dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, così come descritto nella sezione 3.10.1 del Capitolato Tecnico;
c) eseguire tutte le attività propedeutiche alla prima attivazione ed alle successive attivazioni, dettagliatamente descritte nelle sezioni 3.10.1,
3.10.2 e 3.10.3 del Capitolato Tecnico e nei termini indicati nelle predette sezioni, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) attivare, qualora richiesto dalle Amministrazioni o Enti nell’Ordinativo di Fornitura, il servizio di fatturazione separata entro il termine di n. 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione, via fax, della documentazione relativa alla richiesta di attivazione delle SIM (sezione 3.10.1 del Capitolato Tecnico), pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
e) attivare, qualora sia richiesto dalle Amministrazioni o Enti mediante Ordinativo di Fornitura contestuale o successivo a quello relativo ai servizi di telefonia base, il servizio di consegna del traffico IP-GPRS (descritto nella sezione 3.5.4 del Capitolato Tecnico) entro n. 90 (novanta) giorni solari dalla ricezione del predetto Ordinativo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
f) attivare i servizi di rete intelligente, qualora richiesto dalle Amministrazioni o Enti, entro il termine di n. 90 (novanta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
g) attivare i servizi “fisso-mobile”, qualora richiesto dalle Amministrazioni/Enti, con le modalità indicate nella sezione 3.10.3;
h) applicare sulle utenze le variazioni di profilo comunicate non oltre le n. 48 ore solari dalla richiesta di modifica e comunicare l’avvenuta attivazione
entro le successive n. 24 ore solari di cui alla sezione 3.5.1, lett. d) del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
i) garantire il servizio di fonia mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio;
j) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, resa disponibile all’atto di stipula della presente Convenzione, alle Amministrazioni o Enti contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione;
k) manlevare l’Amministrazione o Ente Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
l) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati;
m) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
n) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte
le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
o) a non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni o Enti Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
p) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni o Enti Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
q) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione o Ente Contraente e/o Unità Ordinante, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti.
3. Il Fornitore è in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, o, in difetto, si obbliga a) a subappaltare alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 26, ad individuata ditta in possesso del predetto nulla osta, b) a richiedere tale nulla xxxx xxxxx x.
00 (xxxxx) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ciò per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni o Enti Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi da parte di soggetti in possesso del nulla osta stesso.
4. Il Fornitore si obbliga a produrre a Consip S.p.A., se richiesto da quest’ultima, copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi dei contratti di roaming (nazionale) in essere, previo impegno di Consip alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla medesima, diversi da quelli specificamente riferiti alla copertura del servizio, attraverso la documentazione prodotta dal Fornitore.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti.
6. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., pena l’applicazione delle penali di cui oltre, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 14 e nel Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
Articolo 11
Consegna, attivazione, collaudo e accettazione
1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione dei servizi di telefonia mobile, di base e avanzati, di fornitura di schede SIM e noleggio degli apparati radiomobili di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, di svolgere le attività stabilite nel paragrafo 3.10 del Capitolato Tecnico, tutto alle modalità ivi prescritte, nei seguenti termini, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
- entro n. 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, se trattasi di prima attivazione,
- entro n. 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se trattasi di prima attivazione con garanzia della Mobile Number Portability;
- entro n. 20 (venti) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, se trattasi di attivazione successiva;
- entro n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e/o entro il diverso termine previsto nel Capitolato Tecnico se trattasi di attivazione del servizio fisso-mobile;
- entro n. 5 (cinque) giorni dalla richiesta inviata via fax o entro le 48 h dalla richiesta inviata via web, se trattatasi di servizi di fatturazione separata (dual billing) e GPRS.
Resta inteso che l’effettiva attivazione delle SIM avverrà solo a seguito di svolgimento da parte del Fornitore delle attività elencate nella sezione 3.10 del Capitolato Tecnico e nei tempi nella stessa previsti.
4. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.. Il predetto collaudo verrà effettuato, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.14.3 del Capitolato Tecnico, da Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto di Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, che ne dovrà garantire e autocertificare l’esito positivo.
5. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione o Ente Contraente procederà ad effettuare il collaudo di tutti i servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità. Tali collaudi verranno eseguiti, su richiesta di ciascuna Amministrazione o Ente e secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 3.14.3 del Capitolato Tecnico.
6. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo del collaudo, anche qualora questo avvenga con le
modalità dell’autocertificazione, la data del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale “Data di accettazione” dei servizi contrattuali e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione o Ente Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo, ferma l’applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà effettuare nuovamente lo stesso nel termine massimo di n. 15 (quindici) giorni naturali dalla ricezione della comunicazione. L’applicazione di penali è prevista anche nel caso di mancato collaudo.
9. Nel caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché il servizio possa essere erogato correttamente, salve in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Per quanto concerne la fornitura dei radiomobili e delle SIM, in ogni caso, resta inteso che l’accettazione della fornitura degli apparati radiomobili e delle SIM sarà subordinata alla verifica di funzionalità dei medesimi da parte del Responsabili dell’Amministrazione o Ente e, qualora non perfettamente funzionanti, su richiesta del predetto Responsabile, il Fornitore, con le modalità indicate nella sezione 3.10.4 del Capitolato Tecnico, dovrà sostituire gli apparati entro il termine di 7 giorni solari dalla segnalazione e le SIM entro il termine di 5 giorni solari dalla segnalazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
10. Le Amministrazioni o Enti Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria
competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
Articolo 12
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
Articolo 13 Supervisione e controllo
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da Consip S.p.A. nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, alle quali è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza.
Articolo 14
Servizi di manutenzione e servizi connessi
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi di sicurezza descritti nella sezione
3.11 del Capitolato Tecnico, con le modalità e alle condizioni ivi stabilite.
2. Inoltre, unitamente alla prestazione dei servizi di telefonia mobile, di base e avanzati e Aggiuntivi, di fornitura di schede SIM e di noleggio degli apparati radiomobili, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità stabilite nella sezione 3.9 del Capitolato Tecnico e/o Offerta Tecnica, se migliorative.
3. Il servizio di manutenzione dei terminali radiomobili e delle SIM oggetto della presente Convenzione verrà effettuato presso i punti di assistenza messi a disposizione dal Fornitore e mediante Customer Care telefonico, e secondo le modalità ed i tempi previsti nella sezione 3.10.6 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e ferma rimanendo la facoltà per l’Unità Ordinante di utilizzare le scorte di terminali e SIM consegnata dal Fornitore.
La predetta scorta, prevista nella sezione 3.8.2 del Capitolato Tecnico, deve essere costituita da un numero di apparati radiomobili e di SIM pari rispettivamente al 10% di apparati radiomobili ordinati per ciascuna categoria e al 5% delle SIM ordinate dall’Amministrazione o Ente medesima/o, con arrotondamento all’unità superiore. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di garantire i livelli minimi di scorta sopra indicati, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. In particolare, dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire la presenza sul territorio nazionale di una rete di centri di assistenza presenti in almeno ogni capoluogo di Provincia, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni o Enti Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato alla presente Convenzione, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione, secondo le modalità e le condizioni stabilite nella sezione 3.10.6 del Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”.
5. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione o Ente Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima,
unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
6. Con riferimento al servizio di rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche indicate nel paragrafo 3.12 del Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., su supporto elettronico, tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nella sezione 3.12 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare a Consip
S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque Consip
S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni o Enti Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere
al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione da Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
8. Il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa relativi alla Convenzione è effettuato da Consip S.p.A, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, ed anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla medesima Consip S.p.A. e/o richieste dalle Amministrazioni o Enti Contraenti; a tal fine il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, nonché si impegna a fornire nuovi report specifici, che dovessero essere richiesti da Consip S.p.A., in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione da Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
9. Resta inteso che le comunicazioni di servizio tra le Amministrazioni o Enti Contraenti ed il Fornitore dovranno essere sostituite da comunicazioni elettroniche, anche attraverso la realizzazione di soluzioni informatiche web- oriented su richiesta delle Amministrazioni o Enti medesimi e di Consip.
Articolo 15 Livelli di servizio
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti di Fornitura, secondo i livelli stabiliti nella sezione 3.10.6.1 del Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, quale
parte integrante dell’Offerta Tecnica, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.14 del Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei tempi e dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. In particolare, con riferimento ai livelli di servizio, il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento e/o la sostituzione di schede SIM e di apparati radiomobili nel rispetto dei termini e modalità stabiliti:
- nel paragrafo 3.9.1 del Capitolato Tecnico, nelle ipotesi di difettosità delle schede SIM o degli apparati radiomobili,
- nel paragrafo 3.9.2 del Capitolato Tecnico, nelle ipotesi di furto o smarrimento di schede SIM o di apparati radiomobili;
- nel paragrafo 3.10.6 nelle ipotesi di tempi di risposta del Customer Care.
4. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di attivare funzioni di monitoraggio nei settori qualità dei servizi erogati e conduzione del progetto; da parte sua, il Fornitore dovrà rendere disponibile tutta la necessaria collaborazione attraverso la fornitura tempestiva dei dati necessari. In particolare è richiesto, in formato elettronico, un rapporto semestrale con il dettaglio degli interventi manutentivi effettuati su richiesta delle Amministrazioni o Enti Contraenti ed i parametri di qualità conseguita risultanti al Fornitore stesso.
Consip S.p.A. e le Amministrazioni o Enti Contraenti si riservano di effettuare
tutte le verifiche che riterranno opportune, addebitandone al Fornitore i relativi costi nel caso esse dimostrino la non completezza o correttezza dei dati ricevuti.
5. Il Fornitore dovrà produrre periodicamente report di avanzamento del progetto, indicando esplicitamente tutte le eccezioni e deviazioni dai piani di progetto. Ai fini del monitoraggio è inoltre richiesto mensilmente - il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati - l’invio in formato elettronico, a Consip S.p.A. dei dati relativi alle informazioni anagrafiche di tutte le Amministrazioni o Enti Contraenti e di tutti gli ulteriori dati indicati nel flusso di Datamart allegato alla presente Convenzione. Eventuali modifiche al Flusso di Datamart allegato alla presente Convenzione potranno essere concordate tra le parti mediante semplice scambio di corrispondenza tra il Responsabile Generale del Servizio ed il referente individuato da Consip.
Articolo 16 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e, comunque, determinati applicando le tariffe riepilogative di cui all’Allegato “E”. In particolare, sulla base di quanto prevede il paragrafo 3.10.1. del Capitolato Tecnico, qualora l’Amministrazione o Ente Contraente sia già in possesso di apparati radiomobili concessi dal Fornitore in noleggio, potrà: (i) restituire tali apparati entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna dei nuovi apparati; (ii) mantenere gli apparati di cui è già in possesso, lasciando invariato il canone di noleggio a
suo tempo identificato (mentre non verrà applicato quello della presente Convenzione), ovvero (iii) procedere al riscatto mediante il pagamento di un importo pari a dieci (10) mensilità del canone previsto nel contratto in virtù del quale sono stati noleggiati, ferma rimanendo in ogni caso l’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato “E” per quanto riguarda il traffico e gli ulteriori servizi. Resta inteso che le predette facoltà potranno essere esercitate dall’Amministrazione o Ente Contraente con riguardo alla totalità ovvero solo a parte degli apparati radiomobili di cui sia in possesso, purché il singolo Ordinativo di Fornitura, con riferimento ai terminali nello stesso individuati, abbia ad oggetto solo una delle opzioni sopra descritte. Pertanto, non potranno essere richiesti nel medesimo Ordinativo di Fornitura sia la richiesta di nuovi apparati che il mantenimento dei precedenti apparati ovvero il loro riscatto, e ciò a prescindere che lo stesso Ordinativo abbia altresì ad oggetto la sostituzione di SIM al fine di fruire della fornitura di nuovi servizi previsti dalla presente Convenzione.
2. Per una medesima utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate eseguite a titolo personale dal dipendente dell’Amministrazione o Ente Contraente e che allo stesso dovranno essere addebitate (dual billing).
3. Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel pagamento del canone.
4. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
8. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerati di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.
Articolo 17 Fatturazione e pagamenti
1. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni o Enti Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” dei servizi e di inizio dell’erogazione degli stessi, di cui al precedente articolo 11, comma 7.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalle Amministrazioni o Enti Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture bimestrali emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.
3. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nel precedente articolo 10, comma 7, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione ed al singolo
Ordinativo di Fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione o Ente Contraente nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e, comunque, entro n. 90 (novanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. , intestato alla
, presso , A.B.I. , C.A.B.
.
5. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni o Enti Contraenti e a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della presente Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti,
con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società costituenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà essere intestata alla Amministrazione/Ente Contraente e dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 2, la descrizione di ciascuna delle forniture cui si riferisce.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, ad eccezione di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, nel qual caso il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al Contratto di Fornitura per il quale l’Amministrazione o Ente Contraente si è resa inadempiente ovvero di nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.
9. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, le
Amministrazioni o gli Enti Contraenti e/o Consip S.p.A. potranno risolvere rispettivamente il Contratto di fornitura e/o la Convenzione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e da Consip S.p.A..
Articolo 18
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni o Enti Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare all’Erario, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 19 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o
simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) dichiara che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 85 e seguenti e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 20 Penali
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione o Ente Contraente e/o a Consip S.p.A, ovvero a forza maggiore o caso fortuito,
l’Amministrazione o Ente Contraente e/o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali regolate nella sezione 3.15 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In aggiunta alle penali di cui alla sezione 3.15 del Capitolato Tecnico, si pattuisce che nel caso di mancato rispetto da parte del Responsabile del Servizio Generale del termine previsto per le informazioni richieste ai sensi del precedente art. 7, comma 2, sarà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto
comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati al Fornitore dalla singola Amministrazione o Ente Contraente (e per conoscenza comunicati a Consip S.p.A.), ovvero da Consip S.p.A. per quanto di propria competenza; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, sia all’Amministrazione o Ente Contraente che a Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni lavorativi n. 5 (cinque) dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione o Ente Contraente e/o di Consip S.p.A. per quanto di propria competenza, ovvero non via stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A. per quanto di propria competenza potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Ciascuna singola Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, (il cui valore si intende comprensivo anche dell’importo del traffico transato “voce/dati”, inclusi SMS e MMS). Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni, ovvero a risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 23.
7. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai n. 5 (cinque) gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00).
8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
Articolo 21 Cauzioni
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo presta una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo..
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura effettuati dalle Amministrazioni o Enti Contraenti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione
di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Xxxxxx S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti di cui agli Ordinativi di Fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti dei quantitativi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip S.p.A..
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip S.p.A..
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le
singole Amministrazioni o Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura.
9. Il Fornitore medesimo presta inoltre - a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste - una cauzione pari ad un importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo ed al modello riportato in allegato al Disciplinare di Gara.
Articolo 22 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 33, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
7. Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.
Articolo 23 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazione o Ente Contraente e/o da Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione o Ente Contraente e/o Consip S.p.A.
hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Contratto di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip
S.p.A. potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 9;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 21;
e) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione o Ente Contraente;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 25;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 28;
h) nei casi di cui agli articoli 17 (Fatturazione e pagamenti), 19 (Trasparenza), 22 (Riservatezza), 27 (Divieto di cessione del contratto) e 30 (Clausola compromissoria).
3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione, Xxxxxx avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. Inoltre, le Amministrazioni o Enti Contraenti, nonché la Consip potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., rispettivamente i singoli Contratti di Fornitura e la Convenzione nell’ipotesi di mancata copertura del servizio in almeno l’85% del territorio nazionale ovvero di variazione dei luoghi in cui è garantita la copertura rispetto alla mappa prodotta, pur mantenendo inviarata la soglia dell’85%, fermo rimanendo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 24 Recesso
1. Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno diritto, ciascuna per la propria parte di competenza, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; e, in particolare, nel caso in cui sia stata revocata e/o annullata e/o sospesa la licenza e/o autorizzazione e/o atto equivalente, necessari per la prestazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, su tutto il territorio nazionale;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Nei casi di cui ai presenti commi b) e c), peraltro, Consip si riserva la facoltà di recedere senza preavviso, mediante comunicazione al Fornitore a mezzo lettera Raccomandata a.r.;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo Contratto di fornitura.
3. E’ fatto, inoltre, salvo il diritto di disdetta del Contratto di Fornitura da parte delle Amministrazioni o Enti Contraenti, ai sensi del precedente art. 8.
4. In caso di recesso di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni o Enti Contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni o Enti Contraenti, al corrispettivo e alle condizioni di contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 25
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla presente Convenzione e/o agli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni o Enti Contraenti, della Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni o Enti Contraenti, Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni o Enti Contraenti, a Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività
della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativo di Fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Amministrazioni o Enti Contraenti che di Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni o Enti Contraenti che per Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 26 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di partecipazione, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% delle Utenze oggetto della presente Convenzione, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..… avvalendosi delle seguenti imprese:
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle
\Amministrazioni o Enti Contraenti, a Consip o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I Subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti nella documentazione di gara.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso a Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Consip S.p.A. avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuni dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxxxx S.p.A. della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Xxxxxx S.p.A. e le Amministrazioni e gli Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Consip S.p.A. inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Consip S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto di Fornitura.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis, L. 55/90, a trasmettere all’Amministrazione o Ente Contraente entro n. 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. avrà la facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
13. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. n. 55/90.
Articolo 27
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente comma, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.
Articolo 28
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione o Ente Contraente e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al
Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 29 Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni o Enti Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare ai servizi stessi.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 30 Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che
dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti.
4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
5. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione - morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.
6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento.
7. La sede del Collegio Arbitrale sarà la città di Roma.
8. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura si potranno risolvere di diritto, ai sensi del precedente articolo 23.
Articolo 31 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Xxxxxx S.p.A. in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni o Enti Contraenti in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 32
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni o degli Enti Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni od Enti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 33 Codice Deontologico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet di Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip S.p.A..
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1), Consip avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Articolo 34 Ulteriore condizione risolutiva
1. La presente Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - la Convenzione
si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Xxxxxx S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip
S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 35 Clausola finale
1. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni o Enti Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di
contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma,
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile; articolo 4 Oggetto della Convenzione; articolo 5 Utilizzazione della Convenzione; articolo 8 Durata; articolo 9 Condizioni dei servizi; articolo 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore; articolo 11 Consegna, attivazione, collaudo e accettazione; articolo 14 Servizi di manutenzione e Servizi connessi; articolo 15 Livelli si servizio; articolo 16 Corrispettivi; articolo 17 Fatturazioni e pagamenti; articolo 20 Penali; articolo 21 Cauzione; articolo 23 Risoluzione; articolo 24 Recesso; articolo 25 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; articolo 26 Subappalto; articolo 27 Divieto di cessione del contratto; articolo 28 Brevetti
industriali e diritti d’autore; articolo 30 Clausola compromissoria; articolo 31 Foro competente; articolo 32 Trattamento dei dati, consenso al trattamento; articolo 33 Codice Deontologico; articolo 34 Ulteriore Condizione risolutiva; articolo 35 Clausola finale.
Roma, li .
IL FORNITORE
ALLEGATI
Allegato A : Capitolato Tecnico lotto 1
Allegato B : Offerta Tecnica del Fornitore
Allegato C : Offerta Economica del Fornitore
Allegato D Modelli di Ordinativo di Fornitura
Allegato E Tariffe e corrispettivi
Allegato F Flusso di Datamart
INDICE