Cauzioni Clausole campione

Cauzioni. L’operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi e con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 del citato articolo 103. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016. Per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia l’operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati di cui al citato articolo, da documentare all’atto della consegna della polizza. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto. La cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune nel caso di risoluzione in danno dell’Aggiudicataria, in particolare si richiamano: • Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi; • Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi; • Risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni. La fidejussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia...
Cauzioni. − definitiva E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto ulteriormente disposto dall’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo la normativa vigente. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima della sottoscrizione dell’atto. L’Amministrazione Comunale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio, nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati delle somme da liquidare; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione Comunale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà incamerata. − Provvisoria E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo contrattuale, per quanto disposto dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare come meglio descritto nel relativo bando di gara.
Cauzioni. Per le mansioni che la giustificano il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori. La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli sono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità. La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda. Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera. In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le associazioni sindacali competenti. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.
Cauzioni. Il fornitore deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del codice La mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria procedendo altresì all’aggiudicazione al secondo in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela dell’Azienda nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Azienda effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda, sorge in questa la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 25. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti di cui all’art. 1382 del codice civile. La cauzione definitiva è da intendersi svincolata dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva è da intendersi svincolata allo scadere del periodo di garanzia convenuto. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno di 120 giorni oltre la scadenza del contratto o 12 mesi dalla data del collaudo o alla scadenza della garanzia, secondo la tipologia della fornitura. E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
Cauzioni. Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni (180) dalla data di presentazione dell'offerta. • Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art.103, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Area della Ricerca CNR di Palermo.
Cauzioni. 1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
Cauzioni. Art. 209 (Cauzioni)
Cauzioni. L’aggiudicatario deve costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, costituita da cauzione o fideiussione, con validità per almeno 180 giorni dalla data della gara, in una delle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’art. sopraccitato. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, che dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale, costituita nei modi e nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06. La garanzia fideiussoria definitiva è prestata per l’intero periodo contrattuale e sarà svincolata, in assenza di inadempienze, comminatorie di penalità o altre cause di impedimento, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, o con altro mezzo previsto dalla vigente legislazione in materia.
Cauzioni. Si rimanda al bando di gara e a quanto previsto nell’ambito del presente Disciplinare.