Cauzioni Clausole campione

Cauzioni. L’operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi e con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 del citato articolo 103. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016. Per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia l’operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati di cui al citato articolo, da documentare all’atto della consegna della polizza. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto. La cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune nel caso di risoluzione in danno dell’Aggiudicataria, in particolare si richiamano: • Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi; • Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi; • Risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni. La fidejussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia...
Cauzioni. − definitiva E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto ulteriormente disposto dall’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo la normativa vigente. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima della sottoscrizione dell’atto. L’Amministrazione Comunale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio, nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati delle somme da liquidare; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione Comunale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà incamerata. − Provvisoria E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo contrattuale, per quanto disposto dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare come meglio descritto nel relativo bando di gara.
Cauzioni. Per le mansioni che la giustificano il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori. La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli sono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità. La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda. Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera. In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le associazioni sindacali competenti. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.
Cauzioni. 1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice. 2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
CauzioniLe offerte devono essere corredate da documento attestante l’avvenuta costituzione di una cau- zione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara, da costituirsi con le modalità di cui all’art 75 del d.lgs.163/2006. La garanzia offerta dovrà avere una validità minima di 180 giorni dalla data di presentazio- ne delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia de- finitiva, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire del beneficio l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalla norme vigenti. Le garanzie costituite dai concorrenti non aggiudicatari verranno svincolate con le modalità di cui all’articolo 9 del d.lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria dell’aggiudicataria verrà trattenuta fino alla stipulazione del contrat- to e alla costituzione con le stesse modalità sopra descritte, del deposito cauzionale definitivo, nel- la misura del 10% dell’importo netto contrattuale, con le modalità e i contenuti di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006, salvi gli incrementi previsti dal comma 1 del medesimo articolo. La garanzia verrà trattenuta fino a ultimazione del servizio e finché non sia stata eliminata ogni eventuale ec- cezione e definita qualsiasi controversia e comunque sino all’avvenuta autorizzazione allo svincolo da parte della Stazione Appaltante.
Cauzioni. (Cauzioni)
Cauzioni. Per le mansioni che la giustificano, il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori. La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità. La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda.
Cauzioni. 1) Cauzione Provvisoria: La Ditta partecipante è tenuta a prestare una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo a base di gara indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, secondo le previsioni di cui all’art.93 del D.Lgs n°50/2016. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del D.Lgs n°50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 2) Cauzione definitiva: A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, la Ditta aggiudicataria, all’atto della firma del contratto dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n° 50/2016 nelle forme previste. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività alla garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Cauzioni. 1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara. 2. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016. 3. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12.3.04 n. 123. 4. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016. 5. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione definitiva. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016. 6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice.
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitiva.