Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’A...
Cauzioni. − definitiva E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto ulteriormente disposto dall’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo la normativa vigente. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima della sottoscrizione dell’atto. L’Amministrazione Comunale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio, nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati delle somme da liquidare; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione Comunale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà incamerata. − Provvisoria E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo contrattuale, per quanto disposto dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare come meglio descritto nel relativo bando di gara.
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitiva.
Cauzioni. L’operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi e con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 del citato articolo 103. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016. Per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia l’operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati di cui al citato articolo, da documentare all’atto della consegna della polizza. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto. La cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune nel caso di risoluzione in danno dell’Aggiudicataria, in particolare si richiamano: • Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi; • Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi; • Risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni. La fidejussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia...
Cauzioni. Per le mansioni che la giustificano il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori. La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli sono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità. La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda. Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera. In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le associazioni sindacali competenti. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.
Cauzioni. 1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
Cauzioni. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell’aggiudi- cazione definitiva, l’Appaltatore dovrà costituire ed inviare a Anas apposita fidejus- sione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione del Con- tratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno; - del risarcimento a Anas dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbliga- zioni contrattuali; - di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori; - del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l’espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del rapporto contrattuale. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu- zione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emis- sione del certificato di verifica di conformità/ di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appalta- tore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecu- zione. In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia av- valsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolar...
Cauzioni. (Cauzioni)
Cauzioni. Per le mansioni che la giustificano, il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori. La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità. La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda.