Cauzioni Clausole campione

Cauzioni. La cauzione definitiva dovrà essere prestata, con le modalità stabilite dalle norme vigenti, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da istituto autorizzato, e dovrà prevedere: - la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; - la sua operatività entro 15 giorni. La cauzione definitiva dovrà essere prestata nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso dei maggiori oneri sostenuti per eventuale rescissione in colpa del contratto, nonché per rivalsa per il mancato pagamento delle eventuali sanzioni erogate, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la Provincia avvia la rescissione in danno del contratto. La cauzione definitiva sta a garanzia, inoltre, per la tacitazione di crediti esposti da terzi verso il Concessionario, in relazione a servizi e/o forniture connesse con l’appalto, fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, a insindacabile giudizio della Provincia, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando il Concessionario non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo/previdenziali. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Cauzioni. 1. Il provvedimento a contrarre può prevedere la presentazione di una cauzione provvisoria per la partecipazione a procedure di gara a garanzia della stipulazione del contratto. Detta cauzione non può essere superiore al 5% dell’importo a base di gara. 2. Con il provvedimento a contrarre, tenuto conto della natura, dell’oggetto e del valore della singola fornitura o prestazione, può essere imposta una cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento. Sono esonerati dall’obbligo della cauzione gli enti pubblici. 3. Quando la misura della cauzione definitiva non è stabilita dalla legge è commisurata di volta in volta in una percentuale del corrispettivo, in ragione dell’entità del danno che potrebbe derivare all’A.P.S.P. dall’inadempimento della controparte. 4. Allo svincolo della cauzione provvisoria nei confronti dei soggetti non aggiudicatari provvede il Direttore. 5. Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva sono disposti ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali dal Direttore. 6. In caso di grave inadempimento, negligenza o ritardo nell’esecuzione del contratto si provvede all’incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale; la stessa viene introitata nel bilancio dell’A.P.S.P. previo realizzo dei mezzi costituiti in garanzia ovvero esperimento dell’azione a carico del fidejussore. 7. Le cauzioni definitive sono costituite nelle forme di legge. Le fidejussioni, sia bancarie che assicurative, sono accettabili ove riportino le seguenti clausole: a) esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile; b) durata indeterminata e definita solamente con riferimento alla dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni che la stessa garantisce da parte della A.P.S.P.; c) esplicita indicazione della procedura o del contratto da garantire; d) rinuncia del fidejussore ad avvalersi dei termini di cui all’articolo 1957 del Codice Civile; e) la non opposizione all’A.P.S.P. dell'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione; f) solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'articolo 1953 del Co...
Cauzioni. L’Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell’art 2.2.1 del CDO, è mantenuta in essere per tutta la durata dell’accordo a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dall’impresa così come meglio descritti nel CDO. Detta cauzione pari ad € mediante fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata in data dalla polizza n. potrà essere parzialmente svincolata al termine di ogni anno di vigenza dell’accordo quadro così come previsto dal citato art 2.2.1 del CDO. Per ciascuno contratto applicativo affidato all’interno del presente accordo quadro l’appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall’art 113 del D.Lgs 163/2006. La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un’azione di risarcimento per il maggior danno. La stazione appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presente accordo quadro. In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della cauzione. Sarà inoltre a carico dell’appaltatore la presentazione delle fideiussioni da prestare a garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, così come previsto dall’art. 2.6.3 del CDO.
Cauzioni. Per le mansioni che la giustificano il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori. La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli sono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità. La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda. Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera. In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le associazioni sindacali competenti. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del servizio.
Cauzioni. 1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice. 2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
Cauzioni. L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto, equivalente a euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del 2% dell’importo presunto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.163/06, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; ⮚ in caso di mancata produzione della cauzione definitiva.
Cauzioni. (Cauzioni)
Cauzioni. − definitiva E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto ulteriormente disposto dall’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo la normativa vigente. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima della sottoscrizione dell’atto. L’Amministrazione Comunale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio, nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati delle somme da liquidare; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione Comunale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà incamerata. − Provvisoria E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo contrattuale, per quanto disposto dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare come meglio descritto nel relativo bando di gara.
Cauzioni. Per le mansioni che la giustificano, il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori. La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità. La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda.
Cauzioni. Si rimanda al bando di gara e a quanto previsto nell’ambito del presente Disciplinare.